Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza d'appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave che impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2013, n. 6116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6116 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 11/12/2013
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1766
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 6947/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI MA N. IL 04/04/1982;
avverso la sentenza n. 1017/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 09/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16.1.2012 il Tribunale di Bari sez. dist. di Modugno dichiarava GL AN colpevole del reato previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, violava le prescrizione imposte, poiché, nel corso di un controllo di polizia, veniva trovato in possesso di un telefono cellulare;
inoltre ometteva di portare con sè la carta precettiva, il verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione ed un documento di riconoscimento;
con la recidiva reiterata infraquinquennale. In Bitritto il 2.5.2006.
Per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi 5 di arresto. Con sentenza del 9.11.2012 la Corte di appello di Bari confermava la decisione del giudice di primo grado. In particolare affermava che il fatto contestato corrispondeva all'ipotesi delittuosa prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, e conseguentemente rigettava la richiesta di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e di inapplicabilità dell'aumento per la contesta e ritenuta recidiva. Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti motivi: reitera l'eccezione di intervenuta prescrizione del reato osservando che, se il giudice di primo grado avesse inteso considerare il reato ascritto all'imputato come delitto, avrebbe dovuto rispettare il limite edittale minimo di un anno e non applicare la pena nella misura di mesi tre, aumentata per la recidiva;
in assenza di appello del pubblico ministero, doveva essere confermata l'ipotesi contravvenzionale;
2) assume la mancanza di prova che il telefono cellulare fosse effettivamente funzionante e rileva che l'obbligo di portare con sè la carta precettiva non era contenuto nelle prescrizioni imposte con l'applicazione della misura di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il divieto di reformatio in peius, stabilito dall'art. 597 c.p.p., comma 3 in caso di appello del solo imputato, non ha natura assoluta ma ha il contenuto esattamente definito dalla norma stessa, che preclude al giudice di appello di compiere le seguenti attività:
applicare una pena più grave per specie o quantità o una misura di sicurezza nuove, o più grave, revocare benefici, ovvero prosciogliere per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata;
a delimitazione della portata di tale principio, la medesima disposizione fa salva la facoltà (potere-dovere) del giudice di appello, ferma restando l'osservanza del generale principio devolutivo previsto dall'art. 597 c.p.p., comma 1 di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica, anche più grave di quella ritenuta dal giudice di primo grado, con ogni connessa conseguenza in tema di determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato e di applicabilità della recidiva (ammessa per le sole fattispecie delittuose non colpose a norma dell'art. 99 c.p., comma 1), trattandosi di effetti sfavorevoli estranei al divieto di riforma peggiorativa (in senso conforme Sez. 3, n. 28815 del 09/05/2008, B., Rv. 240991; Sez. 1, n. 474 del 17/12/2012 - dep. 08/01/2013, Presti, Rv. 254207).
Secondo l'univoco orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 144 del 2005 convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 155, la L. n. 14213 del 1956, art. 9, comma 2 punisce come delitto qualunque tipo di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, anche diversa dalla violazione del divieto di recarsi fuori del comune del soggiorno (Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, P.G. in proc. Iuorio, Rv. 242975; Sez. 1, n. 1485 del 21/12/2005 , Manno, Rv. 233436). Ne consegue la correttezza della decisione della Corte di appello, che ha qualificato come fattispecie delittuosa il reato contestato all'imputato di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e pur confermando la pena dell'arresto nella misura irrogata dal giudice di primo grado, in ragione del divieto di applicazione di pena più grave per specie o quantità stabilito dall'art. 597 c.p.p., comma 3, ha ritenuto non maturata la prescrizione avuto riguardo al tempo necessario a prescrivere previsto per i delitti, ed ha ritenuto applicabile la circostanza della recidiva trattandosi di fattispecie delittuosa non colposa.
2. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la duplice violazione del divieto di portare un telefono cellulare poiché l'imputato "è stato trovato in possesso di un telefono Nokia che in alcun modo risulta essere stato indicato come giocattolo" e perché non aveva con sè la carta precettiva.
La valutazione di inattendibilità dell'assunto difensivo, secondo cui si trattava di un telefono giocattolo o non funzionante, costituisce apprezzamento di merito, privo di vizi logici e non ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità. Il rilievo dato alla mancanza di possesso della carte precettiva è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra il reato previsto dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, della prescrizione di portare con sè la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale. (Sez. 1, n. 1366 del 05/12/2011 - dep. 17/01/2012, Nicolosi, Rv. 251673). A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014