Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto FERDINANDO LIGNOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, la memoria depositata dalla difesa di CA IE, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso promosso e, per l'effetto, per l'annullamento della sentenza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 319 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 17/12/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo, con la quale IE CA era stato ritenuto, all'esito del giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, penalmente responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, codice strada, per aver guidato un'autovettura con tasso alcolemico pari a 2,3 g/l, provocando un incidente (in Monte Romano, il 04/05/2021). Nella specie, i Carabinieri erano intervenuti a seguito di numerose segnalazioni che indicavano la presenza di un'auto con il fianco distrutto e la ruota anteriore sinistra esplosa, e le anomale condizioni del conducente, trovato dagli operanti intento a rimuovere dai capelli alcuni frammenti di vetro provenienti dal finestrino dello sportello anteriore sinistro dell'auto. L'uomo versava in stato confusionale, aveva gli occhi lucidi, l'alito vinoso e difficoltà di deambulazione;
all'interno dell'auto, venivano rinvenute due bottiglie di birra ancora chiuse. Richiesto l'intervento di personale sanitario per il trasporto in ospedale, il CA aveva rifiutato il ricovero, ma prestato il consenso al prelievo ematico;
da tale esame era emerso il tasso indicato in imputazione. Dalle immagini delle telecamere installate sui luoghi, gli operanti avevano accertato che il CA era uscito di strada oltre due chilometri prima rispetto al punto in cui era stato trovato, avendo urtato la barriera spartitraffico, proseguendo la marcia dopo l'urto ed entrando nel centro abitato a velocità sostenuta per poi fermarsi. La proprietaria di un bar tabacchi posto nel punto ove il CA era stato trovato, aveva affermato che l'uomo si era fermato per verificare danni all'auto e che non le era parso ubriaco, ma piuttosto turbato, avendo appreso che tale stato emotivo era la conseguenza di un grave, recente lutto, senza ricordare se lo stesso, nel frangente, avesse acquistato o bevuto altre birre. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto error in procedendo e violazione di legge per avere i giudici validato l'esito dell'esame ematochimico, pur in assenza di qualsivoglia informazione circa le finalità del prelievo, disposto non già per finet di cura, ma su richiesta della PG, non emergendo che l'imputato fosse stato reso edotto dai sanitari o da altri che il prelievo aveva il solo fine di verificare la presenza di etanolo nel sangue, con conseguente inutilizzabilità del risultato. Il difensore, pur dando atto che tale tipo di accertamento è espressamente previsto dall'art. 186 comma 5, codice strada, senza che nella norma si faccia cenno al consenso del soggetto controllato, dubita della compatibilità della previsione con l'art. 13 Cost., il prelievo ematico comportando una restrizione del bene fondamentale della libertà, richiamando precedenti di legittimità, dai quali ha inferito la necessità dell'assenso al prelievo ematico disposto solo per fini di ricerca della prova. 2 Nella specie, il CA era arrivato vigile, collaborante e calmo al nosocomio, senza presentare lesioni che necessitassero di cure mediche;
il personale di PG aveva trasmesso alla direzione sanitaria richiesta di accertamenti urgenti sulla persona;
la struttura aveva disposto per il prelievo ematico, senza che tale esame originasse dall'esigenza di approntare cure mediche. Cosicché, nella specie, non potrebbe trovare applicazione l'art. 186 comma 5, codice strada e al CA avrebbe dovuto essere data l'informazione della finalità del prelievo, il consenso prestato essendo dunque invalido. La dedotta inutilizzabilità, a parere della difesa, integrando un vizio genetico del mezzo di ricerca della prova, sarebbe indifferente rispetto alla scelta del rito abbreviato, non rientrando in alcuna delle fattispecie sanabili. Con il secondo motivo, ha dedotto lo stesso vizio con riferimento all'avviso di cui all'art. 114, disp. att. cod. proc. pen., sollevando questione di legittimità costituzionale quanto alla natura della nullità derivante dalla violazione di tale norma: sebbene la giurisprudenza la consideri una nullità generale deducibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 180 e 182, cod. proc. pen., la difesa oppone alcune riflessioni sulla portata della previsione di cui all'art. 438 comma 6- bis, stesso codice, disposizione che avrebbe recepito le soluzioni cui era pervenuta la giurisprudenza. La difesa propone una interpretazione di tale norma, per la quale, optando per l'abbreviato, l'imputato si limiterebbe a rinunciare alla formazione della prova in dibattimento, senza che tale scelta investa il più generale profilo della conformità al modello legale delle forme del procedere, non potendosi la volontà dell'imputato presumere in assenza di indici significativi e univoci. In altri termini, secondo la difesa, la norma di nuovo conio avrebbe introdotto una sanatoria "innominata" che sfuggirebbe ai binari della costituzionalità, atteso che il regime delle nullità è posto a presidio di un principio costituzionale inviolabile quale quello della conformità degli atti processuali a quanto prescritto dalla legge per la loro formazione. Con il terzo motivo, ha dedotto analogo vizio con riferimento all'art. 192 e, di riflesso, anche all'art. 533 cod. proc. pen., oltre all'omessa valutazione o travisamento completo di un elemento di prova, quello cioè della mancanza di un accertamento della quantità effettiva di alcool assunto dal CA prima o durante la guida, dato rilevante ai fini della qualificazione del fatto come penalmente rilevante, contestando, in particolare, la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della teste DE GUIDI, la quale aveva escluso che il CA fosse ubriaco. In tal modo, i giudici di merito avrebbero travisato la circostanza che l'imputato aveva assunto alcool anche dopo la guida, cioè una volta sceso dalla vettura, la donna avendo dichiarato che l'imputato, una volta sceso dall'auto, era entrato in un bar vicino al suo e ne era uscito con una bottiglia di birra in mano. Pertanto, in difetto di prova circa la quantità di alcool assunta prima e 3 durante la guida;
per il principio del favor rei i giudici avrebbero dovuto riconoscere il fatto più mite. Infine, con il quarto motivo, ha dedotto error in iudicando quanto alla disposta revoca della patente di guida, proponendo, anche a tal riferimento, questione di 4 egittimità costituzionale con riferimento all'art. 186 comma 2 e 2- bis, in relazione all'art. 224 codice strada. Il deducente sospetta della incostituzionalità del trattamento sperequato riservato dal legislatore a colui il quale si rifiuti di sottoporsi a qualsiasi esame, rispetto a chi collabori, solo a quest'ultimo essendo comminata la revoca della patente, questione in questa sede rilevante, essendo stata contestata, per l'appunto, l'aggravante di aver causato un incidente, a meno di accedere a una lettura della relativa previsione di tipo graduale, con riguardo al genere di incidente che, nel caso all'esame, non ha coinvolto terzi, tenuto anche conto del fatto che il CA è stato osservante delle restrizioni impostegli e svolge un lavoro stabile e di responsabilità. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, per l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, anche sotto il profilo del sospetto di incostituzionalità, avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, corroborato dai principi fissati dallo stesso giudice delle leggi, puntualmente considerati dalla Corte territoriale e più volte espressi da questa stessa Sezione, principi che smentiscono, invero, la ricostruzione del protocollo operativo di cui all'art. 186 comma 5 codice strada proposta dalla difesa. Si è, infatti, precisato che la mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo codice della strada - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma secondo Cost. - non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni [Sez. 4 n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, Lo Faro, Rv. 258490 - 01; n. 54977 del 17/10/2017, Zago, Rv. 271665 - 01, in cui la Corte, in motivazione, ha precisato che resta ferma la 4 Q(/ possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata;
n. 2343 del 29/11/2017, Morrone, Rv. 272334 - 01; n. 9391 del 13712/206, dep. 2017, Soriani, Rv. 269352 - 01, in CUI si è affermato, per l'appunto, che ~I Velto di cui all'art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici) chi si rifiuta di sottoporsi all'accertamento previsto dal comma quinto, presso una struttura ospedaliera, non prestando il consenso informato al personale sanitario]. Ciò consente di ritenere pacifico che il consenso (informato) riguarda la tipologia dell'atto compiuto dal sanitario, laddove ai fini dell'accertamento finalizzato all'acquisizione della prova del reato non rileva il consenso, ma il dissenso, penalmente sanzionato. È la stessa previsione degli illeciti penali incentrati sul rifiuto di sottoporsi all'accertamento a fondare l'assunto secondo cui l'art. 186 (come l'art. 187) non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, potendosi a esso unicamente opporre il rifiuto al controllo;
la sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta infatti incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni (in motivazione, Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946 - 01, in cui si opera un richiamo a Sez. 4 n. 8041 del 21/12/2011, dep. 2012, Pasolini, Rv. 252031 - 01). Tale interpretazione, infine, è coerente con la giurisprudenza dello stesso giudice delle leggi che ha già riconosciuto la legittimità della disciplina del Codice della Strada, anche laddove, nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, essa non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni [cfr. sentenza n. 238 del 1996 (con la quale, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 224 c.p.p., comma 2, "nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge", e richiamando anche la precedente pronuncia n. 194 di quello stesso anno, si è segnalata la diversità del contesto del nuovo Codice della Strada (artt. 186 e 187), nel quale «il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria)]. La difesa, rispetto a tale granitica lettura delle norme di riferimento, avallata dallo stesso giudice delle leggi che chiede di investire della questione di legittimità costituzionale relativa alla previsione in oggetto, non ha introdotto alcun argomento idoneo a inficiare tale ricostruzione della ratio legis e della sua compatibilità rispetto al parametro costituzionale agitato in ricorso, avendo sovrapposto, peraltro, i piani del consenso (informato) all'atto 5 medico invasivo (prelievo ematico) rispetto alla informativa che, secondo la tesi difensiva, dovrebbe precedere il prelievo finalizzato unicamente all'accertamento del tasso alcolemico. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, così come la correlata questione di legittimità costituzionale, inerente alla natura della nullità derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e alla sua non deducibilità a seguito dell'opzione processuale operata dall'imputato. Intanto, quanto alla sanzione processuale di che trattasi, il diritto vivente ha già iu »i A At chiarito la natura della nullità di ch-è—trattai: essa può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023 - 01), trattandosi di una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Massardi, Rv. 272959 - 01; n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245 - 01; n. 21552 del 29/04/2021, Garbin, Rv. 281333 - 01). Pertanto, del tutto correttamente il giudice del gravame ha ritenuto la nullità sanata a seguito della scelta del rito abbreviato, alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. (a mente del quale «La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.»). La difesa ha sollevato 24dubbi rallibbigaise2 . I1•11111ele-Mvér"Tirip5; , i u a nto alla portata di detta norma, siccome meramente recettiva di un orientamento della giurisprudenza y pressoché costante. Rilievo, invero, del tutto fuori centro rispetto alla allegata violazione dei parametri costituzionali, neppure singolarmente posti a raffronto con la norma stessa, ma solo genericamente e cumulativamente richiamati nella parte conclusiva della doglianza;
oltre che silente quanto alla natura della nullità di che trattasi, come delineata dal diritto vivente. La giurisprudenza, peraltro, anche di recente, ha precisato che, in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla "violazione di un divieto probatorio", non tutte le prove assunte in "violazione dei divieti stabiliti dalla legge" ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali (ez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha escluso la deducibilità, nel giudizio abbreviato, della violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato). 6 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha opposto il proprio dissonante punto di vista, senza introdurre argomenti idonei a mettere in luce i denunciati vizi e senza neppure tener conto dei limiti propri del giudizio di legittimità. Quanto alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., intanto, secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541/2020, Filardo, Rv. 280027- 04); e neppure può essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) o lett. c), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza;
cosicché essa potrà esser fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti indicati nei motivi di gravame (fez. 6, n. 4119 del 3/4/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196-02). Va, poi, ricordato che la doppia conformità delle sentenze di merito, come nella specie, ha evidenti ricadute sulla natura stessa del sindacato di legittimità, sia per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell'imputato, che sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218 - 01; Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482 - 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099 - 01) e neppure nel travisamento probatorio, vizix i cui limiti di deducibilità in caso di doppia conforme sono già stati più volte chiariti da questa stessa sezione che 1{ha riconosciuta solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837 - 01; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432 - 01; n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258438- 01). Macroscopicità ed evidenza che, nel caso all'esame, non ricorrono, ma riguarderebbero 7 in ogni caso il significato da attribuirsi ad alcuni elementi probatori (testimonianza DE GUIDI), isolatamente considerati, senza tener conto, cioè, degli altri elementi probatori. 5. Infine, anche il quarto motivo è manifestamente infondato, così come la correlata questione di illegittimità costituzionale, in relazione alla obbligatorietà della revoca della patente di guida, in caso di fattispecie aggravata dall'incidente ai sensi dell'art. 186, comma 2 -bis, codice strada. La tratteggiata sperequazione della norma (per la quale il legislatore ha previsto la revoca obbligatoria del titolo) rispetto a quella di cui al comma 7 dello stesso art. 186 codice strada, non sussiste, stante la diversità delle due fattispecie. Aspetto, questo, già opportunamente evidenziato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 246 del 2013 [con la quale sono state dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 9 -bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione]. In quella sede, infatti, i giudici della Consulta hanno escluso il denunciato profilo di irragionevolezza della preclusione oggettiva all'accesso alla pena sostitutiva di cui al citato comma 9 -bis (discendente dallo stesso elemento circostanziale in questa sede esaminato) richiamando la ratio dell'aggravante, da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione ! a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida. Conferma della coerenza costituzionale della previsione, del resto, deriva anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha già dichiarato la manifesta infondatezza di altra, analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2 -bis codice strada (Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, Zappalorto, Rv. 280951 - 01), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e in relazione all'art. 222 stesso codice, anche dopo la dichiarazione di parziale illegittimità di tale ultima norma di cui alla sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 dicembre 2025