Sentenza 30 ottobre 2024
Massime • 1
La condizione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di volere è quella che, per la sua ineliminabilità e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche a livello cerebrale, implicanti psicopatie che permangono a prescindere dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di stupefacenti, di talché risulta indiscutibile trattarsi di vera e propria malattia psichica.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 2 aprile 2025, iscritta al n. 107 reg. ord. del 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 del codice penale, «interpretato nel senso di richiedere ai fini della "cronica intossicazione" l'esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d'uso». In via subordinata, il rimettente ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2024, n. 42486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42486 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere LU GN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo: - relativamente alla posizione di AM MA SA HM, l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 86) perché il fatto non sussiste, la dichiarazione di inammissibilità dei restanti motivi e la restituzione degli atti alla Corte di Appello per la rideterminazione della pena;
per tutte le altre posizioni, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
ле uditi i difensori presenti: Avvocato MAURO BOTTONI, del foro di ROMA, in difesa di RA SR ED TA che ha insistito per l'accoglimento dei motivi;
Avvocato MAURO BOTTONI, del foro di ROMA, in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato AMALIA CAPALBO, del foro di ROMA, in difesa di KH JA che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; Avvocato GIANLUCA RIITANO, del foro di ROMA, in difesa di AM MA SA HM e AB ED EL ED ED FE, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
Avvocato GIUSEPPINA TENGA, del foro di ROMA e Avvocato GIOSUE' NASO, del foro di ROMA, entrambi in difesa di AN RI, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Avvocato SINFOROSA AN LAMMOGLIA, del foro di ROMA, in difesa di AN AS, la quale, in forza della procura speciale che le è stata rilasciata dall'imputato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. الله 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 novembre 2023 la Corte di appello di MA ha confermato, quanto alle posizioni di AN US ED AM, OH RY AB ED EL ED, AL KH, AS OH ST RA ed RI AN, la sentenza pronunciata l'11 aprile 2022 - a seguito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della stessa città.- La sentenza è stata riformata, a seguito del concordato raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., nei confronti di altri imputati e, per quanto rileva in questa sede, di BA AN e UL D'NZ.
2. AN US ED MZ, OH RY AB ED El ED, AL RA, AS OH ST AR, RI ST, BA AN e UL D'CE sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309 contestato al capo 87): MZ quale, capo, organizzatore e promotore;
gli altri quali partecipi, di una associazione finalizzata al traffico di AC composta da dieci o più persone (tra le quali anche persone dedite all'uso di AC), operativa a MA a partire dal febbraio 2018. Secondo i giudici di merito, RI Sebatiani (all'epoca dei fatti, Maresciallo dei carabinieri in servizio presso il Nucleo operativo della Compagnia carabinieri MA IA) e UL D'CE (all'epoca dei fatti Assistente della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di PS MI UO) parteciparono alla associazione: il primo, fornendo ad MZ informazioni riservate al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di vendita e di consentire agli associati di eludere le investigazioni;
il secondo, fornendo ai componenti del sodalizio lo stesso tipo di informazioni riservate, dietro corrispettivo mensile costituito da una somma di denaro e da cessioni di sostanza stupefacente. Avendo ricostruito nei termini indicati la partecipazione di D'CE alla associazione, i giudici di merito ne hanno affermato la penale responsabilità, in concorso con MZ, con AN e con altri (la cui posizione non rileva nel presente ricorso) per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 319 e 321 cod. pen. (capo 82) che, in tesi accusatoria, D'CE avrebbe commesso accettando la promessa di somme di denaro e facendosi consegnare da MZ, da AN e da altri tali una retribuzione mensile e quantitativi variabili di sostanza stupefacente quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri del proprio ufficio. MZ è stato inoltre ritenuto responsabile anche di un'altra violazione degli artt. 319 e 321 cod. pen. (capo 86) consistita nel versare somme di denaro a PP MO (all'epoca dei fatti, Brigadiere capo in servizio presso la Stazione 3 لله carabinieri di Monterotondo) quale corrispettivo per la rivelazione di notizie relative ad interventi delle forze dell'ordine sulla piazza di spaccio. Questo fatto è stato contestato al capo 86) anche a PP MO che è imputato in separato giudizio. La penale responsabilità di MZ, AB ED El ED, RA, AS AR e AN è stata affermata, inoltre, per violazioni degli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 che coprono un arco temporale compreso tra il mese di febbraio del 2018 e il mese di agosto del 2019. RI ST è stato ritenuto responsabile anche dei seguenti reati: - (capo 78) di più violazioni dell'art. 326 cod. pen. commesse rivelando ad RE AL che UE CA era stato sottoposto ad indagini per reati in materia di AC (il 2 e il 18 luglio 2019); - (capo 79), di una violazione dell'art. 615 ter, commi 1, 2 n. 1 e 3 cod. pen. commessa il novembre 2018 accedendo abusivamente alla banca dati delle forze dell'ordine e interrogando il nominativo di AB ON;
- (capo 79 bis), di una violazione dell'art. 615 ter, commi 1, 2 n. 1 e 3 cod. pen. commessa il 13 dicembre 2018 accedendo abusivamente alla banca dati delle forze dell'ordine e interrogando il nominativo di AN DU;
- (capo 80) di continuate violazioni dell'art. 326 cod. pen. commesse rivelando ad MZ che erano in corso indagini a suo carico (fatto accertato il 4 luglio 2019); - (capo 81) di un tentato furto in appartamento, aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen. in danno di AN AN (condotte realizzate tra il 26 aprile 2019 e il 5 maggio 2019).
2.1. Per questi fatti gli imputati sono stati condannati: - AN US ED AM, ritenuta la continuazione tra i reati, più grave quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 contestato al capo 87), concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti e alla contestata recidiva, e operata la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 cod. pen., alla pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione (pena base anni venti di reclusione, aumentata di anni uno e mesi sei per la continuazione, ridotta per il rito); - OH RY AB ED EL ED, ritenuta la continuazione tra i reati, più grave quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 contestato al capo 87), concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti, e operata la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 cod. pen., alla pena di anni nove di reclusione (pena base anni dieci di reclusione, aumentata di anni tre e mesi sei per la continuazione, ridotta per il rito); - AL KH, ritenuta la continuazione tra i reati, più grave quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 contestato al capo 87), concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, e operata la diminuzione di 4 ка pena prevista dall'art. 442 cod. pen., alla pena di anni sette di reclusione (pena base anni dieci di reclusione, aumentata di sei mesi per la continuazione, ridotta per il rito); AS OH ST RA, ritenuta la continuazione tra i reati, più grave quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 contestato al capo 87), concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, e operata la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 cod. pen., alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, (pena base anni 10 di reclusione, ridotta ad anni 6 e mesi 8 per le generiche, aumentata di un mese per la continuazione col reato di cui al capo 75, ridotta per il rito); RI AN, ritenuta la continuazione tra i reati, più grave quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 contestato al capo 87), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e operata la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 cod. pen., alla pena di anni sette e mesi due di reclusione (pena base anni 10 di reclusione, aumentata di nove mesi per la continuazione, ridotta per il rito).
2.2. La pena inflitta in primo grado è stata ridotta in grado di appello per BA AN e UL D'CE a seguito della richiesta congiuntamente formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. AN e D'CE hanno rinunciato a tutti i motivi di appello fatti salvi quelli relativi al giudizio di bilanciamento tra circostanze e al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha ritenuto le richieste meritevoli di accoglimento e ha condannato: - BA AN, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione;
- UL D'NZ alla pena di ani quattro e mesi dieci di reclusione. A questa pena si è giunti: - per AN, perché è stata esclusa la recidiva e le attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti del reato associativo sicché la pena base è stata ridotta ad anni sette e mesi tre di reclusione (a fronte della pena di anni dieci indicata dal Giudice di primo grado); -per D'CE, perché le già accordate attenuanti generiche sono state valutate prevalenti sulle aggravanti del reato associativo ed è stato ritenuto congruo un minor aumento per continuazione (pena base anni sei e mesi nove, aumentata di sei mesi per la continuazione, ridotta per il rito).
3. Contro la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso AN US ED AM, OH RY AB ED EL ED, AL KH, AS OH ST RA, RI AN ed anche BA AN e UL D'NZ. لله 4. Il ricorso proposto nell'interesse di BA AN consta di un unico motivo col quale la difesa deduce vizi di motivazione riguardo alla determinazione della pena. Con atto del 14 giugno 2024, depositato il 26 giugno 2024, l'imputato ha conferito formale incarico all'avv. Sinforosa Anna OG quale proprio difensore di fiducia al fine di rinunciare al ricorso». In data 29 agosto 2024, l'avv. OG ha chiesto lo stralcio della posizione di AN e «la restituzione degli atti alla Corte di Appello al fine di consentire la pronuncia di irrevocabilità della sentenza». All'odierna udienza, avvalendosi della procura conferitale, l'avv. OG ha rinunciato al ricorso.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di UL D'NZ consta di un unico motivo col quale la difesa sostiene che, alla luce della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n.19415, del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, il ricorso per Cassazione avvero una sentenza resa all'esito di concordato in appello deve essere considerato proponibile ogniqualvolta la sentenza risulti viziata da palese violazione di legge per non avere il giudice adempiuto all'obbligo di dichiarare ex officio cause di non punibilità rilevanti ex art. 129 cod. proc. pen. La difesa sostiene che, come emerge dagli atti, l'imputato era tossicodipendente e per questo «ogni sua azione, ogni scelta effettuata nel periodo oggetto di imputazione era finalizzata ad ottenere un numero sempre maggiore di dosi di cocaina». In tesi difensiva, ciò comporta che egli fosse incapace di intendere e di volere. Pertanto, la sua «scelta di delinquere non può ritenersi coscientemente adottata» e, pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di appello avrebbe violato gli artt. 95 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. A sostegno di tali conclusioni la difesa richiama la sentenza Sez. 6, n. 16544 del 01/03/2007, Scaraggi, Rv. 236478, secondo la quale l'accordo intervenuto tra le parti sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi e l'indicazione della pena concordata non esime il giudice dalla verifica della imputabilità del soggetto, e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 cod. proc. pen., qualora le parti alleghino elementi concreti su tale aspetto ovvero essi emergano "ictu oculi" dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità».
6. Il ricorso proposto nell'interesse AN US ED AM consta di cinque motivi. 6 لله 6.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe indicato le ragioni per le quali tale reato è stato ritenuto sussistente non avendo individuato nessuno degli elementi costitutivi del reato associativo. Più in particolare, in tesi difensiva, la sentenza impugnata non avrebbe efficacemente argomentato né quanto alla sussistenza di uno stabile accordo tra i soggetti che concorrevano alle attività di spaccio, né con riferimento all'esistenza di una struttura organizzata funzionale alla realizzazione di un programma criminoso comune e condiviso. Secondo la difesa, la circostanza che le attività di spaccio oggetto di imputazione si svolgessero dinnanzi al cimitero MI nelle adiacenze del banco di fiori n. 14,o in zone vicine, non è sufficiente a far ritenere che quel banco (del quale MZ era titolare) fosse la base logistica di una associazione finalizzata al traffico di AC. Ed infatti, in quel banco non sono mai state rinvenute sostanze AC e i sequestri eseguiti hanno riguardato «poche centinaia di euro». La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'esistenza di un'organizzazione capace di garantire il mantenimento di un costante volume di affari essendo emerso dagli atti, al massimo (ma neppure in termini univoci), il coinvolgimento dell'imputato a titolo di concorso in ripetute attività di spaccio di lieve entità. Secondo la difesa, la Corte territoriale si sarebbe resa conto dell'importante divario tra quanto sequestrato e l'ipotizzato volume di affari della associazione e avrebbe cercato di giustificare tale divario con la scaltrezza degli associati e le cautele da loro adottate. Tale motivazione, però, non trova conferma nel contenuto delle conversazioni intercettate nelle quali si parla di somme comprese tra i cinque e i diecimila euro e, dunque, di un traffico non esteso e ramificato come quello ipotizzato dai giudici di merito, secondo i quali l'associazione fruttò al suo capo centinaia di migliaia di euro. Con motivo subordinato, il difensore del ricorrente si duole che il fatto non sia stato qualificato come violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90. Sostiene che la motivazione fornita dalla Corte di appello su questo punto è carente atteso che l'ipotizzata associazione era dedita allo spaccio di un solo tipo di sostanza (cocaina); i sequestri eseguiti nel corso delle indagini hanno riguardato pochi grammi di tale sostanza e poche centinaia di euro;
l'ipotizzata associazione operava in una zona ristretta adiacente al cimitero MI. Secondo la difesa, l'insieme di tali elementi rende evidente che, se esistente, l'associazione non poteva avere altro programma che quello di realizzare attività di spaccio di lieve entità.
6.2. Col secondo motivo, la difesa di MZ deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stato attribuito al ricorrente un ruolo apicale all'interno 7 لله della ipotizzata associazione. Il difensore osserva che ad MZ è stato attribuito ruolo di capo, promotore e finanziatore dell'associazione perché da diversi anni egli frequentava alcuni dei coimputati, perché la “piazza di spaccio" era collocata nelle adiacenze del banco di fiori da lui gestito;
perché, durante i viaggi in Egitto, si manteneva aggiornato su quanto accadeva al banco;
perché i coimputati si riferivano a lui per ogni problema;
perché i suoi guadagni sarebbero stati superiori a quelli degli altri. Secondo la difesa, tali argomenti sostengono, solo in apparenza, il ruolo apicale attribuito all'imputato atteso che la presenza costante presso il banco di fiori è giustificata dal fatto che MZ era titolare dell'attività commerciale e la conoscenza dei coimputati è un dato neutro nel senso indicato. Alcuni dei coimputati, inoltre, erano dipendenti di MZ ed è per questo che egli impartiva loro direttive informandosi, anche quando era in Egitto, di quanto accadeva nel banco di vendita.
6.3. Col terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione essendo state ascritte ad MZ, a titolo di concorso, cessioni di cocaina realizzate da altri solo perché era presente nel banco di fiori quando la cessione avvenne. La difesa si duole, inoltre, che i fatti non siano stati qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 pur trattandosi sempre di cessioni di modiche quantità di sostanza e pur essendosi constatato, nei casi in cui l'acquirente è stato bloccato e la sostanza sequestrata, che si trattava di stupefacente di cattiva qualità.
6.4. Col quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità di MZ per i reati di cui ai capi 82) e 86). Osserva che il reato di corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio può essere integrato solo se il pubblico ufficiale ha ricevuto (o accettato di ricevere) denaro o altre utilità per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri e il giudizio non ha provato che ciò sia avvenuto. Con riferimento al reato di cui al capo 82) (corruzione di UL D'CE) la difesa sostiene che la motivazione fornita dalla Corte di appello è meramente reiterativa di quella contenuta nella sentenza di primo grado e si limita a far riferimento al contenuto di intercettazioni. In tesi difensiva, da tali intercettazioni non emerge che, oltre a ricevere qualche dose di cocaina, D'CE sia stato stipendiato dal ricorrente. La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe spiegato quale concreto vantaggio D'CE abbia apportato alle attività del sodalizio. Il ricorrente sviluppa analoghe considerazioni con riferimento al reato di cui al capo 86) (corruzione del Brigadiere dei carabinieri PP MO). Sostiene che la sentenza impugnata non ha spiegato in cosa sia consistito l'accordo corruttivo tra MZ e MO, quali atti contrari ai doveri d'ufficio MO 8 سلام avrebbe compiuto e in che modo tali atti sarebbero stati retribuiti da MZ. Rileva a tal fine che, con sentenza ormai irrevocabile, il Tribunale di MA ha assolto MO, «perché il fatto non sussiste», dal delitto di corruzione, per il quale è stato separatamente giudicato, e osserva che la natura necessariamente concorsuale del reato di corruzione fa sì che, una volta che sia stato definitivamente assolto per insussistenza del fatto colui che sarebbe stato corrotto, debba essere assolto con la medesima formula anche l'ipotizzato corruttore. A sostegno di tale argomentazione la difesa ha prodotto la sentenza del Tribunale di MA del 16 maggio 2023, irrevocabile il 30 settembre 2023. 6.5. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla dosimetria della pena. Si duole che le attenuanti generiche, pur concesse, siano state valutate solo equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, che è costituita però da una sola precedente condanna per violazione della legge in materia di AC per fatti risalenti al 2010. Secondo la difesa, la scelta di applicare le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sarebbe motivata in maniera apodittica con riferimento alla gravità del fatto e ad un precedente che, per quanto specifico, è risalente nel tempo.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di OH RY AB ED EL ED consta di tre motivi.
7.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato associativo, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle che sono già stata riportate nell'esporre il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AN US ED MZ. Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per le quali il reato associativo è stato ritenuto sussistente e non sarebbe stato individuato nessuno degli elementi costitutivi di questo reato. Più in particolare, la sentenza impugnata non avrebbe efficacemente argomentato: né quanto alla sussistenza di uno stabile accordo tra i soggetti che concorrevano alle attività di spaccio, né con riferimento all'esistenza di una struttura organizzativa funzionale alla realizzazione di un programma criminoso comune e condiviso. Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'esistenza di un'organizzazione capace di garantire il mantenimento di un costante volume di affari e al più sarebbe emerso il coinvolgimento dell'imputato a titolo di concorso in ripetute attività di spaccio. La motivazione fornita dalla Corte di appello, inoltre, non apporta elementi che facciano desumere l'esistenza di una cassa comune, di una provvista di denaro finalizzata a rifornire la piazza di spaccio, di una stabile organizzazione destinata allo svolgimento di attività di narcotraffico. 9 In subordine, il difensore del ricorrente si duole che il fatto non sia stato qualificato come violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90. Le argomentazioni sviluppate sono analoghe a quelle già illustrate con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di MZ. La difesa sostiene che la motivazione fornita dalla Corte di appello su questo punto sarebbe carente e sottolinea: che l'ipotizzata associazione era dedita allo spaccio di un solo tipo di sostanza (cocaina); che i sequestri eseguiti nel corso delle indagini hanno riguardato pochi grammi di tale sostanza e poche centinaia di euro;
che l'ipotizzata associazione operava in una zona ristretta (un solo tratto di strada e una piazzetta). Ad avviso del difensore, l'insieme di tali elementi renderebbe evidente che, ove esistente, l'associazione non poteva avere altro programma che quello di realizzare attività di spaccio di lieve entità.
7.2. Col secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione essendo state ascritte ad AB ED El ED cessioni di cocaina cui egli avrebbe concorso solo perché presente sul posto. Una presenza che è stata ritenuta determinata dalla necessità di vigilare sull'operato degli spacciatori o di indicare loro i clienti, ma fornendo una motivazione apodittica e trascurando che AB ED El ED lavorava presso il banco di fiori n. 14, sicché la sua presenza sul posto era giustificata da un regolare rapporto di lavoro subordinato. La difesa si duole, inoltre, che i fatti non siano stati qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ancorché si sia trattato sempre di cessioni di modiche quantità di sostanza e pur essendosi constatato, nei casi in cui l'acquirente è stato bloccato e la sostanza sequestrata, che si trattava di stupefacente di cattiva qualità.
7.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla dosimetria della pena. Si duole che le attenuanti generiche, pur concesse, siano state valutate solo equivalenti alle contestate aggravanti. La difesa sottolinea che la Corte territoriale è giunta a questa conclusione argomentando sulla "vicinanza" tra AB ED El ED ed MZ, ritenuto capo dell'associazione, e facendo riferimento al ruolo di "cassiere" che il ricorrente avrebbe svolto. Sostiene che tale ruolo di "cassiere" sarebbe stato illogicamente attribuito al ricorrente soltanto perché, in una perquisizione, gli fu trovato in tasca qualche centinaio di euro. Sostiene, inoltre, che la vicinanza di AB ED El ED ad MZ è inevitabile conseguenza del rapporto di lavoro che legava il ricorrente al titolare del banco di fiori.
8. Il ricorso proposto nell'interesse di AL KH consta di tre motivi.
8.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Il difensore sostiene che la motivazione 10 لله della sentenza impugnata non indica le ragioni per le quali è stato ritenuto sussistente il reato associativo e sottolinea che non è stato accertato nessuno degli elementi costitutivi di questo reato. Secondo la difesa, anche a voler ammettere l'esistenza di una stabile organizzazione finalizzata al traffico di AC, quanto accertato nel corso delle indagini non consente di sostenere che di tale ipotizzata associazione RA abbia fatto parte. Egli è stato visto, infatti, in poche occasioni, susseguitesi in un brevissimo arco di tempo, in prossimità di luoghi ove le cessioni avvenivano;
il ruolo di "vedetta" gli è stato attribuito ignorando che nessuno degli assuntori ha dichiarato di aver avuto contatti con lui;
non vi sarebbe prova di un legame tra la condotta attribuita a RA e l'operatività dell'associazione, né sotto il profilo obiettivo, né - tanto meno sotto il profilo dell'elemento psicologico. A sostegno di tali considerazioni, la difesa fa riferimento alla posizione di tale ID - che, come RA, avrebbe svolto il ruolo di "vedetta". il quale è stato assolto dal reato associativo per il quale è stato giudicato in separato procedimento.
8.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, dolendosi che il fatto contestato a RA al capo 87) non sia stato qualificato come violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90. Rileva che l'ipotizzata associazione ha operato soltanto attraverso la vendita al minuto di piccole quantità di cocaina e non emerge dagli atti la detenzione di quantità rilevanti di sostanza, né una predisposizione di mezzi tale da far ritenere l'associazione finalizzata alla commissione di attività di spaccio non lievi. Nel corpo del motivo, la difesa chiede anche la diversa qualificazione come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 dei singoli episodi di cessione contestati a RA.
8.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. Osserva che, in grado di appello, RA aveva avanzato una proposta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. che aveva ottenuto l'assenso del PG, ma è stata respinta dalla Corte di appello che ha ritenuto di non poter escludere la recidiva (reiterata specifica ed infraquinquennale). Il difensore del ricorrente sostiene che, in concreto, tale aggravante poteva essere ritenuta irrilevante perché inidonea ad influire sulla commissione dei reati oggetto di imputazione consistiti in «cessioni rudimentali, a cielo aperto, con esiguo dato ponderale» e non dimostrative di spiccata pericolosità sociale.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di AS OH ST RA consta di sette motivi.
9.1. I primi tre motivi riguardano l'imputazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 contestata al capo 87). Col primo e secondo motivo, il ricorrente deduce 11 لسلام violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione al reato associativo. La difesa osserva che le indagini non hanno documentato lo stabile inserimento di AR nell'attività di spaccio realizzata dall'ipotizzata associazione e neppure hanno fornito argomenti per sostenere che egli fosse consapevole di contribuire con la propria condotta all'attuazione di un programma criminoso. La difesa sostiene che, su questi temi, la sentenza impugnata non ha fornito motivazione congrua. Col terzo motivo, la difesa deduce, in subordine, violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che il fatto di cui al capo 87) non sia stato diversamente qualificato come violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90. 9.2. I motivi IV), V), VI) e VII) si riferiscono all'imputazione di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 formulata al capo 75). La difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'identificazione di AR quale autore delle cessioni, evidenziando che si tratterebbe di cessioni ascrivibili a tale "Alex" e sostenendo che la Corte di appello avrebbe ignorato che, nelle indagini, il soprannome "Alex" è stato attribuito ad altro indagato (tale EI HU AG), giudicato separatamente. In subordine, si duole che i fatti contestati al capo 75) non siano stati qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R n. 309/90. Sottolinea in tal senso che si tratta di cessioni di minima offensività per la quantità della sostanza e per le modalità dell'azione. 10. Il ricorso proposto nell'interesse di RI AN consta di sei motivi. 10.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per la ritenuta partecipazione al reato associativo contestato a ST al capo 87). La difesa rileva che ST è stato ritenuto partecipe dell'associazione perché avrebbe contribuito al perseguimento degli scopi della stessa con la condotta di cui al capo 80), consistita nel rivelare segreti d'ufficio a AN US ED MZ, ma a tali conclusioni si è giunti sulla base di una interpretazione preconcetta e orientata delle intercettazioni in atti, il cui contenuto sarebbe stato travisato. In tesi difensiva, peraltro, anche ove tali segreti fossero stati effettivamente rivelati ad MZ, ciò non consentirebbe di affermare la responsabilità di ST quale partecipe della associazione. A tali fine, infatti, i giudici di merito avrebbero dovuto individuare elementi idonei a dimostrare: in primo luogo, che ST fosse consapevole dell'esistenza del sodalizio;
in secondo luogo, che egli ne condividesse gli scopi essendo legato agli associati dalla volontà di perseguire uno scopo comune. La difesa si duole che questi temi non siano stati approfonditi dalla sentenza impugnata e non sia stata data risposta alle 12 Re doglianze formulate nell'atto di appello con riferimento ad analoghe carenze di motivazione presenti nella sentenza di primo grado. Osserva in proposito la difesa che, se il reato di cui all'art. 326, comma 1, non richiede il perseguimento di un profitto da parte del pubblico ufficiale, tuttavia, l'ipotizzata partecipazione all'associazione implica la condivisione degli scopi della stessa, sicché la regolarità della situazione finanziaria del ST (pacificamente emersa dalle verifiche degli organi inquirenti)», avrebbe dovuto essere valutata quale indice significativo che egli non trasse profitto alcuno dalla ipotizzata divulgazione di notizie segrete e non fu dunque partecipe dell'associazione per non averne condiviso gli scopi. Secondo la difesa a ciò deve aggiungersi che, avendo intrattenuto contatti esclusivamente con MZ, ST non poteva essere consapevole dell'esistenza dell'associazione e la sentenza impugnata ha illogicamente ignorato questo dato sostenendo che i contatti col solo MZ proverebbero solo che ST era inserito nell'organigramma della associazione ai più alti livelli. La sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria anche quando deduce dalla sistematicità degli incontri organizzati con MZ (per lo più in orari serali e negli stessi luoghi) che ST era partecipe della ipotizzata associazione. A questo proposito la difesa rileva: da un lato, che i contatti documentati, non sono affatto sistematici;
dall'altro, che tali contatti sono spiegabili col ruolo di confidente che ST ha attribuito ad MZ;
dall'altro ancora, che la sentenza impugnata ha fornito una interpretazione illogica di conversazioni che ST intrattenne con i propri colleghi riguardo alle indagini che coinvolgevano MZ. In tesi difensiva - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello - tali conversazioni non dimostrano che ST abbia favorito il sodalizio o ostacolato le indagini riguardanti le attività di spaccio che avvenivano nei pressi del cimitero MI. 10.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata a ST al capo 87), che non avrebbe dovuto essere ricondotta entro l'ambito operativo dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e integra al massimo gli estremi del reato di cui all'art. 378 cod. pen. La difesa censura la motivazione fornita dalla sentenza impugnata (pag. 67 e ss.), secondo la quale il delitto di cui all'art. 378 cod. pen è configurabile in relazione a un reato presupposto di natura permanente (quale è il reato associativo), solo qualora si sia verificata la sua cessazione, ricorrendo altrimenti l'ipotesi della partecipazione al sodalizio. In tesi difensiva, l'argomentazione non è pertinente perché nel caso di specie, in assenza di adesione al pactum sceleris, la diversa qualificazione consegue all'atteggiamento psicologico volto a favorire un 13 Q singolo e non l'associazione. Depone in tal senso la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, anche quando la consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen è ancora in corso, nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe a eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus soci", all'azione criminosa. - a differenza di quantoDa questa giurisprudenza la difesa desume che ritenuto dalla sentenza impugnata la cessazione della permanenza del reato - associativo non è condizione indefettibile per integrare il favoreggiamento, tanto più che l'art. 378 cod. pen. non distingue tra reato istantaneo e reato permanente e non richiede che l'agevolazione intervenga dopo la cessazione del reato presupposto, ma soltanto che l'autore del favoreggiamento non abbia concorso nel reato presupposto. 10.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che la associazione di cui al capo 87) non sia stata qualificata ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90. Rileva che il richiamo operato dalla sentenza impugnata alla moltitudine di acquirenti non si concilia col territorio ridotto nel quale l'attività di spaccio avveniva e che la quantità di sostanza della quale gli appartenenti al sodalizio si rifornivano era modesta rispetto al mercato di riferimento. Secondo la difesa, rilevano in senso favorevole alla diversa qualificazione: la circostanza che l'ipotizzata associazione avesse una struttura organizzativa elementare;
la constatazione che lo spaccio avveniva in un ristretto ambito territoriale;
le minime quantità ogni volta vendute;
le modalità di occultamento della sostanza (in una boscaglia vicino al cimitero MI). Elementi tutti che, escludendo la possibilità di una derubricazione, la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione. 10.4. Col quarto motivo, la difesa di ST lamenta violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per le violazioni dell'art. 326 cod. pen. contestate ai capi 78) e 80). Ci si duole, in particolare, che tale affermazione di penale responsabilità sia avvenuta ancorché non fosse stato accertato come e da chi ST abbia potuto apprendere le informazioni che ha divulgato;
atteso che egli non era impegnato nelle indagini riguardanti UE CA (capo 78) e neppure (comunque non direttamente) nelle indagini che riguardavano MZ (capo 80). Ci si duole, inoltre, che non si sia accertato se le indicazioni fornite da ST ad MZ fossero conformi al vero. La difesa sostiene che la Corte di appello non ha fornito risposta a questi motivi, pur sviluppati nell'atto di gravame. 10.5. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità di ST per 14 ке il tentato furto in appartamento di cui al capo 81). Osserva che come già sottolineato nell'atto di appello ST aveva partecipato con altri alla - perquisizione dell'abitazione di AN;
che non è noto se sia stato lui a suggerire a AN di lasciare il denaro contante del quale aveva disponibilità nella cassaforte (nessun riconoscimento è stato eseguito a tal fine); che la sola presenza di ST sotto l'abitazione di AN non è sufficiente a individuarlo come autore del tentato furto;
che nella abitazione, che fu teatro del tentativo, non sono stati compiuti neppure rilievi dattiloscopici 10.6. Col sesto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle aggravanti. Avrebbero dovuto infatti essere considerati in tal senso: l'incensuratezza dell'imputato; la qualifica di pubblico ufficiale;
il fatto che egli non fu coinvolto materialmente in attività di cessione;
la piena confessione resa con riferimento alle violazioni degli artt. 615 ter cod. pen contestate ai capi 79) e 79 bis). La difesa si duole che la Corte di appello non abbia fornito risposta a queste argomentazioni, limitandosi a confermare il giudizio di equivalenza formulato dal giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per ragioni di logica espositiva devono essere esaminati per primi i ricorsi proposti da BA AN e UL D'CE che, in grado di appello, hanno concordato col PG l'applicazione di una pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Si procederà poi all'esame dei motivi proposti dagli altri ricorrenti dando la precedenza a quelli riguardanti il reato associativo di cui al capo 87), perché comuni a più ricorsi.
2. Con riferimento al ricorso proposto da BA AN si deve premettere che, con atto del 14 giugno 2024, questi ha nominato un nuovo difensore di fiducia, in persona dell'avv. Sinforosa Anna OG,e le ha conferito formale mandato a rinunciare all'impugnazione. Tale rinuncia, che è stata formalizzata all'odierna udienza, comporta l'inammissibilità del ricorso.
3. UL D'NZ ha concordato una pena in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Ha tuttavia proposto ricorso sostenendo che i giudici di appello avrebbero dovuto rilevare d'ufficio la sussistenza di una cronica intossicazione da sostanze AC tale da escludere la capacità di intendere e di volere, pronunciando una sentenza di proscioglimento. 15 A A sostegno di tali conclusioni, la difesa richiama la sentenza Sez. 6, n. 16544 del 01/03/2007, Scaraggi, Rv. 236478 (riferita all'art. 599, comma 4, abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. i) del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008 n. 125), secondo la quale l'accordo intervenuto tra le parti sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi e l'indicazione della pena concordata non esime il giudice dalla verifica della imputabilità del soggetto, e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto, nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 cod. proc. pen., qualora le parti alleghino elementi concreti su tale aspetto ovvero essi emergano “ictu oculi" dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità». Il motivo è manifestamente infondato. Dagli atti emerge che all'epoca dei fatti D'CE faceva uso di cocaina. Tale situazione di tossicodipendenza, tuttavia, non è da se sola sufficiente a far ritenere una intossicazione cronica, idonea ai sensi dell'art. 88 cod. pen. (richiamato dall'art. 95 cod. pen.) ad escludere la capacità di intendere o di volere e, quindi, l'imputabilità. Come noto, infatti, < La situazione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze AC, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica» (Sez. 6, n. 25252 del 03/05/2018, B., Rv. 273389; Sez. 2, n. 44337 del 15/10/2013, C., Rv. 257521) e la difesa non ha fornito elementi atti a documentare una tale condizione patologica. In tesi difensiva sarebbe sufficiente in tal senso la constatazione che D'CE era alla continua ricerca di fondi per acquistare sostanze AC e si sia risolto a tal fine: a rubare dei fiori in una casa di cura, a chiedere prestiti a un pusher, a fare da garante per la locazione di un immobile in favore di uno spacciatore. Tali circostanze, però, dimostrano uno stato di grave tossicodipendenza e, da se sole, non consentono di ipotizzare la presenza di alterazioni patologiche permanenti della coscienza e volontà, sicché dalle stesse non emerge affatto una situazione di evidente incapacità, tale da precludere l'applicazione della pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. e da imporre approfondimenti. Nel ricorso, peraltro, non si sostiene che D'CE non fosse capace di partecipare coscientemente al processo e possa perciò dubitarsi che abbia validamente espresso: dapprima, la volontà di chiedere il giudizio abbreviato;
poi, in grado di appello, quella di concordare la pena. 16 4. Devono essere esaminati a questo punto i motivi di ricorso che riguardano la sussistenza del reato associativo di cui al capo 87). Va premesso che i ricorrenti AS OH ST AR ed RI ST non hanno contestato la sussistenza del reato associativo, sostenendo piuttosto di non essere stati partecipi dell'associazione. L'esistenza stessa dell'associazione è stata contestata, invece (nel primo motivo dei rispettivi ricorsi), dai difensori di AN US ED MZ, OH RY AB ED El ED e AL RA secondo i quali i giudici di merito non avrebbero fornito adeguata motivazione sul punto e non avrebbero fatto buon governo dei principi di diritto che regolano la materia. Trattandosi di motivo comune a più ricorrenti, l'argomento può essere trattato unitariamente.
4.1. La sentenza impugnata e quella di primo grado (alla cui motivazione la Corte territoriale fa ampio rinvio), hanno ritenuto provata l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di AC sulla base dell'esito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dei servizi di osservazione pedinamento e controllo eseguiti dalla polizia giudiziaria, degli arresti e dei sequestri eseguiti, delle dichiarazioni rese da alcuni degli acquirenti. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, le video riprese eseguite dalla PG nei luoghi in cui avveniva lo spaccio, unitamente alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, documentano: che tali attività si svolgevano intorno al banco di fiori n. 14 del cimitero MI e nelle zone limitrofe;
che in questo banco, o (più spesso) nelle sue vicinanze, erano custodite poche dosi pronte per cessioni da eseguire a stretto giro;
che una maggior quantità di sostanza (divisa in più nascondigli e talvolta sotterrata) era occultata nella boscaglia che fiancheggia la via Flaminia al cui interno si nascondevano anche pusher collegati al gruppo;
che l'attività di spaccio veniva svolta senza soluzione di continuo nell'arco delle 24 ore e gli acquirenti sapevano di doversi rivolgere al banco di fiori, dove qualcuno li avrebbe indirizzati dai venditori;
che le cessioni potevano essere fino a quattrocento al giorno;
che il gruppo aveva un fornitore stabile in persona di SE Di PI;
che, per rifornire il gruppo, Di PI si recava in via Flaminia in prossimità del menzionato banco di fiori (del quale MZ era titolare) e veniva raggiunto dalle persone ivi presenti le quali prelevavano i pacchi contenenti lo stupefacente per andare a nasconderlo nella boscaglia. Da questi elementi i giudici di merito hanno dedotto che il banco di fiori fungeva da punto di riferimento per la piazza di spaccio. Le sentenze di primo e secondo grado riferiscono inoltre: che i pusher e le vedette venivano accompagnati a casa o prelevati da casa e portati sul luogo di lavoro in Via Flaminia per mezzo di due autovetture che erano a 17 disposizione del gruppo;
che gli imputati disponevano di utenze cellulari dedicate alle attività di spaccio (intestate a soggetti non censiti) e nelle conversazioni utilizzavano un linguaggio criptico;
che (come riferito dagli acquirenti) il prezzo di vendita era stabile (40 euro a dose) e i venditori erano organizzati in turni. A ciò deve aggiungersi che, come la sentenza impugnata riferisce (pag. 15), ai diversi ruoli svolti dagli associati corrispondevano retribuzioni differenti: i venditori percepivano un compenso di cinque euro per ogni dose;
le vedette percepivano settantacinque euro per ogni turno di lavoro. Queste somme erano maggiorate in caso di lavoro notturno e una parte significativa dell'incasso era riservata a Di PI (che doveva occuparsi dei rifornimenti) e ad MZ (che aveva messo il proprio banco a disposizione del gruppo). In caso di arresto di uno dei componenti del gruppo o di sequestro di parte della sostanza, inoltre, l'attività proseguiva e, in alcuni casi, l'associazione si fece carico del mantenimento della famiglia dell'arrestato e delle necessarie spese legali.
4.2. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di AM, AB ED EL ED e KH non si confrontano con queste argomentazioni e si limitano a sostenere che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non proverebbero l'esistenza di una struttura stabile e organizzata, sicché l'esistenza del reato associativo sarebbe stata illogicamente desunta dalla ritenuta responsabilità per alcuni reati scopo. Secondo i ricorrenti, non sarebbe stato accertato (o comunque non sarebbe stato adeguatamente motivato) nessuno degli elementi che consentono di distinguere il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 dal concorso nel reato continuato di detenzione e spaccio di AC. I difensori rilevano che tale elemento distintivo va individuato, non solo, nel carattere dell'accordo criminoso (che deve avere ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti) e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche, nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma e sostengono che, nelle sentenze di merito e negli atti, non vi sarebbe traccia di una tale organizzazione. Sottolineano, inoltre, che la stabilità dei contatti non è elemento distintivo dell'associazione, ben potendo riguardare più persone concorrenti in specifiche attività di volta in volta programmate. Nel replicare ad analoghe obiezioni formulate nei motivi di appello, i giudici di secondo grado non si sono limitati a rinviare alle emergenze investigative dettagliatamente illustrate nella sentenza di primo grado, ma, condividendone le argomentazioni, hanno sostenuto che, sulla base di quanto accertato, il nucleo principale della associazione era costituito dall'accordo esistente tra il fornitore Di PI, il titolare del banco di fiori MZ, il nipote di lui EH BE US ED (giudicato separatamente) e stabili collaboratori cui erano stati attribuiti ruoli precisi: alcuni facevano da vedette e indirizzavano gli acquirenti dai pusher, 18 ке altri provvedevano materialmente alla vendita. In sintesi, i giudici di merito hanno individuato, quali elementi idonei ad integrare il reato associativo: la stabilità dei ruoli rivestiti dagli associati;
l'adozione di modalità operative consolidate;
la disponibilità di una base logistica costituita dal banco di fiori gestito da MZ;
la disponibilità di utenze cellulari dedicate e di autovetture da utilizzare per gli spostamenti;
la capacità di sostituire prontamente eventuali arrestati e di ovviare ad eventuali sequestri;
il supporto prestato agli arrestati e ai loro familiari, indice di mutua solidarietà e di una stretta condivisione di interessi. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Per poter configurare il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze AC, infatti, non è necessaria «la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune». Tali strutture devono fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose e far sì che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo. Rileva dunque, in tal senso, l'esistenza di una «effettiva ripartizione di compiti fra gli associati in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare» (Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente, Rv. 202032; Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, Mauriello, Rv. 202038; Sez. 6, n. 3277 del 21/01/1997, Lipari, Rv. 207537; Sez. 6, n. 3393 del 13/12/2002, dep. 2003, Allegri, Rv. 223419). In questa prospettiva, si è ritenuto che possa integrare il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 un accordo «destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga» (Sez. 1, n. 14578 del 21/10/1999, Calzolaio, Rv. 216124). In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 non è esclusa dalla semplicità della struttura organizzativa, che può essere anche elementare purché espressiva di un accordo stabilmente finalizzato al traffico di AC. La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, inoltre, può essere data anche «mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive>> (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 19 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 237002). -Non rileva in contrario l'argomento sviluppato nei ricorsi proposti nell'interesse di MZ e AB ED El ED secondo il quale, alla luce dei sequestri concretamente eseguiti, i ricavi dell'attività di spaccio sarebbero molto inferiori rispetto a quelli di centinaia di migliaia di euro ritenuti dai giudici di merito. La circostanza che il ricavato delle attività di spaccio non sia stato rinvenuto, infatti, non toglie significato alle conversazioni valorizzate dai giudici di primo e secondo grado, in una delle quali Di PI afferma che la piazza di spaccio da lui stabilmente rifornita poteva fruttare fino a diecimila euro al giorno. Dalla conversazione n. 1277 del 14 settembre 2018 (pag. 17 della sentenza impugnata) emerge, inoltre, che l'associazione disponeva di una cassa comune alla quale si attingeva - sulla base delle indicazioni di MZ - per retribuire le persone che collaboravano alle attività di spaccio e in questa conversazione si parla di cifre pari a 5.000 o 10.000 euro: un dato che la difesa di MZ e AB ED El ED non ha contestato, limitandosi a sostenere che si tratterebbe di cifre «esigue» a fronte dei complessivi guadagni ipotizzati.
5. OH RY AB ED EL ED, AL KH e AS OH ST RA sostengono di non aver avuto un rapporto di collaborazione stabile con altri imputati, di avere al più concorso in singole attività di spaccio e di essere stati quindi individuati quali associati, in assenza di elementi ulteriori, soltanto per l'ipotizzata partecipazione a singoli reati scopo. Sul punto, i rilievi formulati dalle difese sono meramente oppositivi e, come tali, sostanziano una valutazione alternativa a quella operata dai giudici di merito che non può essere presa in considerazione ai fini del sindacato in sede di legittimità. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non sia vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria» (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838; Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278). I difensori di AB ED El ED, RA ed AR sostengono che la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo di questi principi perché avrebbe attribuito loro il ruolo di «vedette» o «pusher>> - e ad AB ED El ED anche quello di «cassiere» del gruppo con motivazione apodittica. - 20 لوله 5.1. Il difensore di OH RY AB ED EL ED sostiene, in particolare, che questi era costantemente presente nel luogo in cui avveniva lo spaccio perché era stato assunto da MZ quale dipendente del banco di fiori n. 14 del cimitero MI e, per questa ragione (non perché svolgesse il ruolo di cassiere»), fu trovato in possesso di «qualche centinaio di euro»> (così testualmente pag. 9 dell'atto di ricorso). Nel rispondere ad analoghe argomentazioni sviluppate nell'atto di appello, la sentenza impugnata osserva (pag. 32 e ss.): - che l'attività di rivendita di fiori aveva un ruolo «di copertura» e il banco era in concreto un punto di riferimento per gli acquirenti di sostanza stupefacente che vi si recavano per reperirla, come dimostra il fatto che il luogo era presidiato anche di notte, quando il cimitero era chiuso;
-- che, come emerso dalle indagini, nel corso del tempo quel banco assunse, per gli associati, il ruolo di base logistica e le attività di spaccio non si svolgevano lì, ma in aree limitrofe, sicché non stupisce che all'interno dell'esercizio commerciale non sia stata rinvenuta sostanza stupefacente;
- che il 6 marzo 2019 - in occasione delle cessioni contestate al capo 74) e dell'arresto di EH BE US ED e ST PA (nei cui confronti si è proceduto separatamente) - AB ED El ED risultò avere in tasca 125 euro in contanti e nella rivendita di fiori furono sequestrati 775 euro (€ 215,00 nella cassa;
€ 560,00 nascosti nel retrobottega in una busta di cellophane), ma dagli accertamenti eseguiti emerse che quel giorno erano stati emessi solo due scontrini fiscali;
- che il 19 giugno 2020 AB ED El ED fu tratto in arresto dopo essere stato visto ricevere da EH BE US ED i denari ricavati dalle cessioni monitorate dagli inquirenti e nelle tasche dell'imputato furono trovati 275 euro in contanti, mentre nella rivendita di fiori furono rinvenuti € 590,00 a fronte dell'emissione i scontrini fiscali per € 76,00. Alla luce di tali circostanze di fatto - e della constatazione che le riprese filmate e i servizi di osservazione documentano la costante presenza di AB ED El ED presso il banco di fiori e colloqui frequenti tra lui e gli automobilisti che si avvicinano al banco (colloqui che non possono trovare spiegazione nell'attività non è illogico né commerciale perché non sono seguiti da acquisti di fiori) - - contraddittorio aver ritenuto: che AB ED El ED abbia partecipato alla attività dell'associazione; che il rapporto di lavoro costituisse una copertura dell'attività effettivamente svolta;
che la presenza nella rivendita fosse finalizzata anche e soprattutto a vigilare sulla attività di spaccio e riscuoterne i proventi.
5.2. Come si è detto, i giudici di merito hanno ritenuto che AL RA abbia partecipato alla attività dell'associazione svolgendo stabilmente il ruolo di 4 Re 212 «vedetta». Il difensore di RA contesta queste conclusioni osservando: che nessuno degli assuntori ha attribuito questo ruolo all'imputato; che, solo in un paio di circostanze», egli è stato individuato nella zona, «intento a conversare non già con un acquirente, ma con un connazionale»; che non è noto se RA abbia partecipato agli utili dell'attività di spaccio. I motivi di ricorso sono reiterativi di quelli già proposti in sede di gravame e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata dalla quale risulta che RA è stato individuato sul luogo dei fatti ben più di un paio di volte e, in almeno nove occasioni, gli sono state contestate violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 con riferimento alle quali il ricorrente non ha formulato motivi. Più in particolare, i giudici di merito riferiscono: che la presenza di RA nei luoghi destinati allo spaccio era costante;
che egli svolgeva per lo più il ruolo di vedetta, ma talvolta contribui materialmente alla consegna dello stupefacente eseguendola o indirizzando gli acquirenti verso la boscaglia;
che la sua presenza sul posto fu accertata spesso in orario notturno;
che alcune conversazioni intercettate (riportate a pag. 38 e ss. della sentenza impugnata) provano un rapporto confidenziale tra lui ed altri imputati. La sentenza impugnata attribuisce rilievo ad alcune conversazioni considerandole significative del fatto che RA condivideva gli scopi del gruppo. Tra le altre: la conversazione n.496 del 6 maggio 2018 (ore 23.58), nella quale RA e AN insieme contano il denaro incassato fino a quel momento;
la conversazione intercettata alle 00:34 del 22 maggio 2018 (n. 1113) nella quale le persone incaricate dello spaccio in orario notturno (e tra queste RA) decidono di non depositare il ricavato della vendita all'interno del banco di fiori per evitare di essere sorpresi dalle forze dell'ordine mentre entrano o escono dall'esercizio commerciale. Dalla sentenza impugnata emerge, inoltre, che il 31 agosto 2018 RA valutò con Di PI l'opportunità della scelta di collocare gli addetti alla vendita in posizione defilata rispetto al banco di fiori. Queste e altre conversazioni, riportate nella sentenza impugnata, danno conto delle ragioni per le quali il contributo di RA all'attività dell'associazione è stato valutato non occasionale. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, la partecipazione all'associazione non è stata desunta soltanto dalla mera partecipazione a singoli reati scopo.
5.3. A conclusioni analoghe si deve giungere con riferimento alla posizione di AS OH ST RA. Questo ricorrente è stato chiamato a rispondere di un unico reato fine contestato al capo 75), relativo a quattro cessioni in concorso realizzate il 25 giugno 2019; tre delle quali furono eseguite materialmente proprio da lui. لحر 22 Con i motivi IV), V), e VII) la difesa contesta l'affermazione della penale responsabilità per questi fatti, e, con i motivi I) e II), contesta che le indagini abbiano provato la partecipazione all'associazione. Con riferimento ai fatti di cui al capo 75), basta osservare che, come risulta dalla sentenza impugnata, le condotte ivi descritte furono osservate direttamente dalla PG. In particolare, dalla sentenza d'appello risulta che gli operanti individuarono AR e AN mentre stazionavano nelle adiacenze del banco di fiori e li videro eseguire le cessioni ricevendo in cambio denaro. In questa situazione non è illogico né contraddittorio aver ritenuto irrilevante la circostanza che uno degli acquirenti abbia attribuito al venditore il soprannome "Alex" (riferibile ad altro imputato). Neppure è illogico aver ritenuto che non fosse idonea a porre in dubbio quanto positivamente accertato dalla PG la circostanza che le dosi di cocaina cedute da AR e da AN (e rinvenute nella disponibilità degli acquirenti) contenessero percentuali di principio attivo leggermente diverse. Per quanto riguarda la partecipazione di AR all'associazione, i motivi di ricorso non si confrontano con le motivazioni della sentenza impugnata, secondo la quale dalle indagini svolte è emerso che egli stazionava spesso con funzione di "vedetta" presso il banco di fiori (e per lo più in orario notturno/serale) e, quando il gruppo decise di spostare l'attività di vendita nella boscaglia adiacente al cimitero, fu visto colloquiare con persone che giungevano al banco e indirizzarle dai venditori. La sentenza impugnata riferisce, inoltre: che AR aveva contatti diretti con MZ;
che, il 7 aprile 2019, questi si recò presso l'esercizio commerciale gestito dalla moglie per consegnare denaro ad AR;
che, il 4 febbraio 2019, fu proprio AR a riferire alle forze dell'ordine, intervenute presso il banco di fiori per una lite, di essere «guardiano notturno» presso il banco n. 14 del cimitero così indirettamente confermando la stabilità del rapporto che lo legava agli altri imputati. Il ricorso si limita a contestare tali conclusioni sostenendo che le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito non provano la condivisione da parte di AR degli scopi del gruppo. Reitera, dunque, gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e lamentando, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. La genericità del motivo ne determina l'inammissibilità perché fa venir meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Q 23 6. Col secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AN US ED AM la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stato attribuito ad MZ un ruolo apicale nella associazione. I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che il sodalizio criminoso sia stato promosso e organizzato da MZ il quale si occupava anche direttamente o, in caso di 1 assenza dal territorio italiano, «per il tramite del nipote» EH BE US ED del finanziamento degli acquisti e [del]la raccolta dei proventi delle - vendite≫ (così recita testualmente il capo d'imputazione). Il difensore osserva che ad MZ è stato attribuito il ruolo di capo, promotore e finanziatore dell'associazione perché da diversi anni egli frequentava alcuni dei coimputati;
perché la "piazza di spaccio" era collocata nelle adiacenze del banco di fiori da lui gestito;
perché durante i viaggi in Egitto si manteneva aggiornato su quanto accadeva al banco;
perché i coimputati si riferivano a lui;
perché i suoi guadagni sarebbero stati superiori a quelli degli altri. In tesi difensiva, tali argomenti sostengono solo in apparenza il ruolo apicale attribuito all'imputato. Ed invero: la presenza costante presso il banco di fiori era giustificata dal fatto che MZ era il titolare dell'attività commerciale;
la pregressa conoscenza dei coimputati è un dato privo di rilievo nel senso indicato;
alcuni dei coimputati erano dipendenti di MZ e, in quanto titolare della rivendita, egli doveva impartire loro direttive anche quando era all'estero, sicché tali direttive non provano che egli abbia svolto un ruolo apicale all'interno dell'associazione. Nel rispondere ad analoghi rilievi formulati nell'atto di appello, la sentenza impugnata osserva (pag. 17 e ss.): che le persone incaricate di collaborare alle attività di spaccio erano "arruolate" da MZ ed era lui ad attribuire loro le diverse mansioni e ad assumere ogni decisione rilevante, anche con riferimento alle retribuzioni;
retribuzioni che lo si deve ricordare erano proporzionali al numero - di cessioni o al tempo di permanenza nella piazza di spaccio (che si protraeva anche in orario notturno non ostante la chiusura del cimitero). Secondo i giudici di merito, la rivendita di fiori fungeva da copertura all'attività di spaccio ed era la base logistica del sodalizio sicché la circostanza che MZ ne fosse il titolare, e avesse assunto alcuni dei sodali con regolare contratto di lavoro, non vale ad escludere il suo ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione, ma lo conferma. Dalla sentenza impugnata emerge inoltre che, secondo quando accertato nel corso delle indagini, nella fase iniziale dell'attività dell'associazione, MZ curava in prima persona le attività di spaccio: gli acquirenti si rivolgevano a lui;
era lui a indirizzarli dai venditori o, addirittura, ad accompagnarli da loro;
era lui, con la propria auto, ad accompagnare i venditori sul luogo dello spaccio e a prelevarli al termine del turno. I giudici di merito riferiscono che, nel corso del tempo, l'attività di spaccio fu organizzata in modo che MZ potesse non 24 Ru occuparsene in prima persona. Nel periodo oggetto di indagine, infatti, egli si recò più volte in Egitto e dà li fu costantemente informato dal nipote, EH BE US ED, su quanto accadeva in Italia. Secondo i giudici di merito tali informazioni non avevano ad oggetto l'andamento della vendita dei fiori, ma l'andamento dell'attività di spaccio e tali conclusioni sono state congruamente motivate facendo riferimento al linguaggio criptico utilizzato;
alle informazioni che erano fornite ad MZ sugli arresti eseguiti dalle forze dell'ordine (conversazione n. 1366 del 15 settembre 2018); al fatto che MZ autorizzava pagamenti per importi incompatibili con la gestione di una rivendita di fiori (conversazione n. 1869 dell'8 ottobre 2019); al contenuto di una conversazione nella quale Di PI contestò ad MZ di essersi «portato via» 400.000 euro (n. 8296 del 1° settembre 2018). La sentenza impugnata, inoltre, fa riferimento a conversazioni (per tutte, la n. 1366 del 15 settembre 2018) nelle quali ED fu incaricato di interpellare lo zio per il pagamento delle spese legali in favore di persone arrestate. Per quanto esposto l'attribuzione ad MZ del ruolo di promotore e organizzatore della associazione è adeguatamente motivata con argomentazioni non manifestamente illogiche, non contraddittorie e conformi con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza. Come noto, infatti, è «promotore» di una associazione chi raggruppa gli iniziali consensi partecipativi e conferisce lo stimolo alla costituzione e operatività della struttura associativa, ma lo è anche chi rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali» (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524). Riveste, inoltre, il ruolo di organizzatore colui che coordina il contributo degli associati» e un tale ruolo può essere svolto perfino (ma non è certo il caso di MZ) da chi si trovi «in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo» (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736; Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272). Con questi argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi a reiterare i motivi prospettati con l'atto di appello. Invoca quindi una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del motivo (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa Telleria Rv. 282949).
7. Un motivo di ricorso comune a più ricorrenti è quello secondo il quale la sentenza impugnata non avrebbe dato risposta adeguata alla richiesta di 25 riqualificare il sodalizio di cui al capo 87) ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90. Il motivo (che è stato formulato dai ricorrenti AM, AB SIED EL ED, KH, RA ed anche dal ricorrente AN) è manifestamente infondato. La richiesta di applicazione della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 è stata respinta dalla Corte di appello osservando: che le attività svolte ebbero ad oggetto quantità non modiche di AC e l'associazione non era finalizzata al compimento di singoli reati di lieve entità, bensì a rifornire di sostanza una piazza di spaccio posta nelle adiacenze del cimitero MI;
che quella piazza di spaccio era gestita esclusivamente dagli associati e costituiva un punto di riferimento stabile per numerosissimi acquirenti, consapevoli di poter reperire ad ogni ora ciò di cui avevano bisogno;
che gli approvvigionamenti di sostanza erano continui e avvenivano in quantità di 250-500 grammi per volta;
che nelle attività di spaccio era stabilmente coinvolto un numero elevato di persone. Si deve ricordare allora che, secondo le chiare indicazioni fornite dalla giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, è configurabile «a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990>> (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098). Per converso, ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di AC di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare: da un lato, il momento genetico dell'associazione, che deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287; Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098); dall'altro, le potenzialità dell'organizzazione con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi di diritto sopra enunciati. Hanno escluso, infatti, che l'associazione oggetto del giudizio potesse essere qualificata ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 perché il sodalizio aveva il controllo di una piazza di spaccio, nella quale operava in regime di monopolio, e si riforniva periodicamente di quantità anche rilevanti di sostanza. 26 7.1. A quanto sin qui esposto si deve aggiungere che, come emerge dalla lettura del capo di imputazione, le cessioni di singole dosi di sostanza avvenivano nel medesimo contesto di spazio e di tempo da parte di persone coordinate tra loro, sicché alcuni provvedevano materialmente alla cessione;
altri prendevano contatti con gli acquirenti indirizzandoli dal venditore;
altri ancora, sorvegliavano su queste attività e sull'area circostante. I giudici di merito hanno ritenuto che, a ciascuna delle persone che in un determinato giorno avevano contribuito alle cessioni, potessero essere attribuite, a titolo di concorso, tutte le cessioni eseguite quel giorno, anche se materialmente effettuate da altri e, per questo, tutti i fatti accertati sono stati qualificati come violazioni degli artt. 81, comma 2, 110, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Si è ritenuto, dunque non illogicamente - che i fatti commessi in concorso tra più persone nell'arco della stessa giornata, per le concrete modalità di realizzazione della condotta, non fossero di lieve entità a prescindere dalla quantità di sostanza di volta in volta ceduta.
8. La qualificazione dei reati fine ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n.309/90 è stata contestata dai ricorrenti AM (terzo motivo), AB ED EL ED (secondo motivo), KH (secondo motivo) ed RA (motivo VI), ma in termini meramente oppositivi senza confrontarsi col tenore dell'imputazione e con le motivazioni sviluppate dai giudici di merito. Com'è noto, nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto, non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. Facendo applicazione di questi principi è stata ritenuta legittima la scelta di non applicare l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 nel caso in cui l'attività di 27 لله spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente» (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, dep. 2024, Costa, Rv. 285997). Senza dubbio, anche episodi che costituiscono attuazione di un programma criminoso associativo possono essere considerati come lievi. Se così non fosse, infatti, la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 non avrebbe spazio operativo (Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, El Batouchi, Rv. 270849; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv. 268171; Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour, Rv. 264678). L'applicazione di questi principi al caso in esame, tuttavia, non porta a ritenere manifestamente illogica o contraddittoria la valutazione compiuta dai giudici di merito, secondo i quali attività di spaccio realizzate nel medesimo contesto di tempo e di spazio da più persone concorrenti tra loro non sono di lieve entità in ragione della complessiva quantità di sostanza detenuta, ancorché ceduta in singole dosi. L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 stabilisce infatti che, nel valutare la lieve entità del fatto, si debba tenere conto, oltre che della qualità e della quantità della sostanza, anche dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione. Pertanto, non è illogico avere tenuto conto a tal fine del numero complessivo delle dosi cedute da ciascun gruppo di concorrenti nell'ambito di ogni singola giornata, essendo tale dato rilevante ai fini dell'individuazione della quantità di sostanza complessivamente detenuta quel giorno dai concorrenti.
9. Prima di procedere ad esaminare i motivi di ricorso relativi alla posizione di RI ST deve essere esaminato il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di MZ relativo alle imputazioni di cui ai capi 82) e 86).
9.1. Al capo 82) è stato contestato al ricorrente di aver consegnato a UL D'CE, Ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza MI UO, «quantitativi variabili di sostanza stupefacente» e uno stipendio mensile di 500 euro, ottenendo in cambio: la rivelazione di notizie relative ad indagini o ad interventi programmati dall'ufficio di appartenenza»; consigli sulle modalità di spaccio da adottare al fine prevenire il rischio di sequestri ed arresti»; l'omissione di interventi doverosi nel caso in cui D'CE avesse assistito al compimento di attività illecite. Il ricorrente sostiene che l'affermazione di penale responsabilità sarebbe stata motivata in termini apodittici, sulla base di una lettura parziale e tendenziosa del contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali non sarebbe possibile 28 desumere che D'CE sia stato stipendiato da MZ e neppure che le cessioni di cocaina eseguite in favore dell'ufficiale di PG abbiano portato un concreto contributo all'operatività dell'associazione. I giudici di merito riferiscono che D'CE si recava spesso presso il banco di fiori, aveva rapporti diretti con MZ e con coloro che gestivano l'attività di spaccio e in alcuni casi fu proprio MZ a dare disposizioni affinché egli ricevesse cocaina senza pagarla. Altre conversazioni, integralmente riportate nella sentenza impugnata (pag. 25 e ss. della motivazione), documentano che D'CE si rese disponibile a fornire informazioni ad MZ e a AN riguardo alle attività svolte dalla PG e perfino a distruggere documenti relativi ad un controllo effettuato nei confronti di una persona che aveva acquistato cocaina da RA. A fronte di tali argomentazioni, la difesa sostiene che le conversazioni intercettate non sarebbero state interpretate correttamente. Si deve ricordare, allora, che alla Corte di cassazione non è consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quella adottata dal giudice del merito ed è coerente con questa premessa il principio affermato dalle Sezioni unite secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso formulato con riferimento alla imputazione di cui al capo 82).
9.2. Conclusioni diverse si impongono per il motivo che riguarda l'imputazione di cui al capo 86). I giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità di MZ per questo reato, che egli avrebbe commesso promettendo e poi versando denaro o altre utilità a PP MO (Brigadiere capo in servizio - presso la Stazione carabinieri di Monterotondo), il quale accettava, promettendo in cambio la rivelazione di notizie relative ad interventi delle forze dell'ordine sulla piazza di spaccio» e, più in generale, lo stabile asservimento della propria funzione agli interessi del capo dell'organizzazione». Secondo la difesa, su questo punto, la sentenza impugnata ha reso una motivazione apodittica perché non ha spiegato in cosa sia esattamente consistito l'accordo corruttivo, quali atti contrari ai doveri d'ufficio MO avrebbe compiuto e in che modo questi atti sarebbero stati retribuiti da MZ. A sostegno di tali argomentazioni, la difesa riferisce che PP MO è stato giudicato con rito ordinario dal Tribunale di MA e, all'esito di questo giudizio, è stato assolto 29 а dal reato di cui all'art. 319 cod. pen. «perché il fatto non sussiste». La sentenza di assoluzione, pronunciata il 16 maggio 2023, è passata in giudicato il 30 settembre 2023 ed è allegata all'atto di ricorso. La difesa sostiene che, in ragione della natura necessariamente concorsuale del reato di corruzione, la definitiva assoluzione di colui che sarebbe stato corrotto, comporta che debba essere assolto per insussistenza del fatto anche l'ipotizzato corruttore. È doveroso riferire che la sentenza con la quale PP MO è stato assolto è divenuta definitiva il 30 settembre 2023 (era dunque già definitiva il 9 novembre 2023, quando la sentenza oggetto del presente ricorso è stata pronunciata) e che i due procedimenti si sono svolti con riti diversi sicché gli atti acquisiti nel corso delle indagini erano soggetti a diverso regime di utilizzabilità. Si deve ricordare inoltre: che, nel caso in cui l'istigazione alla corruzione non sia stata accolta, il corruttore può rispondere ai sensi dell'art. 322 cod. pen. sicché - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa all'assoluzione di MO non consegue necessariamente l'assoluzione di MZ. Nondimeno, va ricordato: che MZ è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.; tale affermazione di penale responsabilità presuppone che il pubblico ufficiale abbia ricevuto (o accettato di ricevere) denaro o altre utilità per compiere (o aver compiuto) un atto contrario ai propri doveri e una sentenza definitiva ha escluso che ciò sia avvenuto. Tanto premesso si osserva che, secondo la sentenza impugnata (pag. 30 della motivazione), «MZ e MO avevano in corso un rapporto corruttivo (cui partecipava anche ED, giudicato separatamente)». La Corte di appello sostiene che, pur non essendo noto il contenuto dei colloqui intercorsi tra MZ, MO e ED, l'asservimento della funzione svolta da MO «agli interessi del capo dell'organizzazione criminale» è provata dalla «assenza di comunicazione tra i tre> che porta ad escludere il carattere lecito dei loro rapporti e dalle - - modalità dei numerosi incontri monitorati (tutti di breve durata)». Fa poi riferimento a un episodio del 10 ottobre 2018, nel quale MZ fu visto salire sull'auto di MO e prelevare denaro dalla giacca (senza che sia stata però osservata la consegna di quel denaro e senza che ne sia stata accertata la quantità), e a un episodio del 18 aprile 2019, nel quale MO fu visto ricevere da ED un pacco di carne. La sentenza non spiega per quali ragioni la breve durata degli incontri monitorati fornirebbe prova dell'accordo corruttivo. Non spiega. Inoltre, quali atti, propri della funzione, MO abbia compiuto 0 promesso di compiere - in forza di tale ipotizzato accordo e non chiarisce per quale motivo, essendo in servizio presso la Stazione carabinieri di Monterotondo, MO sarebbe stato informato delle indagini svolte dai colleghi della stazione 30 Re di Prima Porta (territorialmente competente sulla zona circostante il cimitero MI). A ciò deve aggiungersi che, solo in presenza di due decisioni passate in giudicato e ai fini del giudizio di revisione, trova applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non v'è contrasto tra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. «se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano. (Fattispecie relativa a reato di turbata libertà degli incanti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di revisione avanzata dall'istigatore, condannato in sede di giudizio abbreviato, in relazione alla assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata, in esito a giudizio ordinario, in favore dei soggetti istigati). (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317).
9.3. Per quanto esposto, il ricorso proposto nell'interesse di AN US ED MZ merita accoglimento limitatamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo 86). Ne consegue che, per questa parte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di MA. 10. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di RI AN - col quale la difesa si duole che l'associazione di cui al capo 87) non sia stata qualificata ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 - è già stato trattato (v. sopra par 7). Si deve pertanto procedere all'esame degli altri motivi, riguardanti: l'affermazione della penale responsabilità di ST quale partecipe della associazione (primo motivo); la possibilità di qualificare la condotta ascritta a ST come favoreggiamento ex art. 378 cod. pen. (secondo motivo); l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per le violazioni dell'art. 326 cod. pen. contestate ai capi 78) e 80) (quarto motivo); l'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 81) (quinto motivo); il trattamento sanzionatorio (sesto motivo). 11. Poiché non è connesso agli altri, può essere trattato subito il quarto motivo, nella parte in cui fa riferimento all'affermazione della penale responsabilità 31 لله per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 326, comma 1, cod. pen. contestato al capo 78). Secondo l'accusa, RI ST avrebbe commesso questo reato nella veste di Ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Compagnia Carabinieri MA IA» rivelando illegittimamente, in violazione dei doveri d'ufficio, notizie apprese nella conduzione delle indagini svolte nel procedimento n. 17448/18» e, in specie, rivelando ad RE AL: «che suo "zio" CA UE era sottoposto ad indagini preliminari per reati in materia di AC», che erano stati acquisiti significativi elementi a suo carico» e che «le operazioni tecniche erano in quel momento chiuse». La difesa si duole che ST sia stato ritenuto responsabile di questo reato sottolineando che egli non era impegnato nelle indagini riguardanti UE CA e sostenendo che, per ritenerlo responsabile della violazione dell'art. 326 cod. pen., sarebbe stato necessario accertare come e da chi egli avrebbe potuto apprendere le informazioni che ha divulgato. Il motivo è infondato. La tesi difensiva, secondo la quale ST potrebbe aver rivelato a AL notizie false al fine di ottenerne la fiducia e assicurarsi da lui informazioni confidenziali, è meramente congetturale. Dalla sentenza impugnata risulta infatti (pag. 69) che nei confronti di RE AL e di suo "zio" UE CA erano in corso indagini (nel capo di imputazione è indicato il numero del relativo procedimento). A ciò deve aggiungersi che il fatto è stato ritenuto provato sulla base delle accuse di AL e del riscontro costituito da tre file audio-registrati il 2 luglio, il 17 luglio e l'8 agosto 2019 - che documentano la divulgazione delle notizie riservate nei termini indicati nel capo di imputazione. La sentenza impugnata riferisce (pag. 70) che - come emerge da una di queste registrazioni - nel preannunciare l'arresto di Ndocai, ST propose a AL di far sparire una parte della cocaina detenuta dallo "zio" per poi dividerla con lui al 50%. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e, nel contrastarla, la difesa si limita a sostenere che la Corte territoriale avrebbe compiuto «un vero e proprio atto di fede nelle dichiarazioni di AL». Non spiega però quali ragioni dovrebbero indurre a ritenere inattendibili queste dichiarazioni e perché i file audio prodotti in giudizio non sarebbero idonei a riscontrarle. 12. Nel quarto motivo di ricorso, i difensori di ST non si dolgono soltanto dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 78); deducono violazione di legge e vizi di motivazione anche con riferimento all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo 80). Secondo l'accusa, ST avrebbe commesso questo reato rivelando ad MZ: che erano in corso indagini preliminari, delegate e portate avanti anche 32 ке dal Commissariato MI UO, che era stata ipotizzata l'esistenza di una associazione dedita alla commercializzazione di sostanza stupefacente»; che SE Di PI era stato ritenuto partecipe di questa associazione e MZ era stato individuato come il capo. Con riferimento a questa imputazione, i difensori del ricorrente sostengono che la sentenza di appello si è limitata a riportare il contenuto della sentenza di primo grado senza fornire risposta ai rilievi formulati nell'atto di gravame. In tesi difensiva, per poter affermare che ST aveva violato un segreto d'ufficio sarebbe stato necessario accertare: in primo luogo, in che modo e da chi egli avesse appreso le informazioni che comunicò ad MZ;
in secondo luogo, se quanto rivelato fosse conforme al vero. Secondo la difesa, solo in tal modo sarebbe possibile sostenere che ST rivelò un segreto d'ufficio. In caso contrario, infatti, si dovrebbe ritenere che ST cercò di carpire, con l'inganno, la fiducia del proprio informatore rappresentandogli notizie false per ottenere da lui confidenze utili a fini investigativi. Si tratta di argomentazioni meramente congetturali. Come emerge dalle sentenze di primo e secondo grado, infatti, il territorio circostante al cimitero MI era da tempo oggetto di indagine sia da parte della Compagnia carabinieri di MA IA (presso la quale ST svolgeva il proprio servizio) sia da parte del Commissariato di PS MI UO e, alla luce di questo dato di fatto, le motivazioni con le quali i giudici di merito hanno ritenuto le conversazioni intercettate inequivocamente dimostrative della rivelazione di segreti d'ufficio compiuta da ST in favore di MZ non possono ritenersi né illogiche né contraddittorie. Non vale obiettare, come fa la difesa, che i giudici di merito sono giunti a tali conclusioni sulla base di una interpretazione preconcetta e orientata delle intercettazioni, il cui contenuto sarebbe stato travisato. Basta in proposito rilevare: da un lato, che si tratta di affermazione generica;
dall'altro che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 13. Col primo motivo di ricorso, i difensori di RI ST sostengono che, pur volendo ammettere che ST abbia rivelato ad MZ segreti di ufficio, ciò non consente tuttavia di ritenerlo partecipe del reato associativo. Secondo la difesa, per poter giungere a tali conclusioni i giudici di merito avrebbero dovuto individuare elementi idonei a dimostrare: in primo luogo, che ST era consapevole dell'esistenza del sodalizio (e ciò sarebbe smentito dal fatto che 33 له ebbe contatti esclusivamente con MZ); in secondo luogo, che egli condivideva gli scopi dell'associazione. I difensori del ricorrente si dolgono che questi temi non siano stati approfonditi dalla sentenza impugnata con la quale non sarebbe stata data risposta ad analoghi motivi formulati nell'atto di appello. I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che ST condividesse gli scopi dell'associazione. Hanno sottolineato a tal fine (pag. 58 e ss. della sentenza impugnata, pag. 316 e ss. della sentenza di primo grado): che i contatti intercorsi tra ST e MZ erano costanti;
che, come emerge dai colloqui intercettati, egli forniva ad MZ informazioni oggettivamente utili alla prosecuzione dell'attività di spaccio per realizzare la quale la associazione era costituita;
che egli non si limitava a rivelare notizie apprese in ragione del proprio ruolo di ufficiale di PG, ma dava consigli su come svolgere lo spaccio eludendo i controlli delle forze dell'ordine. La sentenza di primo grado, inoltre (pag. 333), valorizza quale indizio della ritenuta esistenza della affectio societatis la circostanza che, riferendosi al gruppo capeggiato da MZ, ST si esprimeva quasi sempre alla prima persona plurale. A sostegno di tali conclusioni, la sentenza impugnata riporta il contenuto di una conversazione nel corso della quale ST suggerì ad MZ «di far spostare i pusher sull'altro lato della via Flaminia onde eludere i controlli previsti per i giorni successivi presso il banco di fiori n. 14» (pag. 61 della motivazione). La sentenza di primo grado riferisce inoltre (pag. 318 e 319): che il 2 aprile 2019, dopo un incontro con MZ, al quale si era recato portando con sé la convivente IC HI, ma lasciandola in macchina, di fronte alle perplessità manifestate dalla donna e ai timori da lei espressi, ST ricordò alla compagna che non aveva protestato quando lui l'aveva portata a «prendere la roba», «i chili di roba»; che il 25 giugno 2019, ST fu incaricato di svolgere un servizio di controllo del territorio «interno ed esterno al cimitero MI allo scopo di individuare soggetti dediti allo spaccio di sostanze AC o a furti su autovettura», e si limitò a compiere solo due rapidi passaggi innanzi al banco dei fiori n. 14»; che le informazioni fornite da ST non riguardavano soltanto l'andamento delle indagini, ma anche l'identità degli inquirenti (di alcuni dei quali, esattamente come MZ, egli auspicava trasferimento). Come i giudici di merito hanno sottolineato, non contrasta con tali conclusioni (al contrario, è coerente con esse) la circostanza che in più occasioni ST abbia avvicinato colleghi di lavoro chiedendo loro informazioni in merito alle attività di PG svolte congiuntamente dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato presso il cimitero MI (pag. 60 della sentenza impugnata, pag. 316 della sentenza di primo grado). Per quanto riguarda la consapevolezza dell'esistenza della compagine associativa la sentenza impugnata ricorda (pag. 61 e ss.) che ST 34 لله conosceva AN e Di PI;
sapeva che entrambi collaboravano con MZ nell'attività di spaccio;
sapeva che MZ non operava da solo, ma si avvaleva di un elevato numero di collaboratori che procedevano materialmente alla cessione (consigliò, infatti, ad MZ di farli spostare nella boscaglia). A ciò deve aggiungersi che, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 320) e da quella impugnata (pag. 51 e ss.), ST informò MZ che erano in corso indagini sulla attività di spaccio che si svolgeva presso il cimitero MI, era stata ipotizzata l'esistenza di una associazione a delinquere, e proprio MZ ne era stato ritenuto il capo: un dato obiettivo sufficiente ad escludere che il ricorrente fosse all'oscuro dell'esistenza del sodalizio in parola. La tesi difensiva secondo la quale il contenuto di alcune intercettazioni non sarebbe stato fedelmente riportato dalle sentenze non è corredata da documentazione alcuna e, pertanto, non è autosufficiente. 13.1. Secondo la difesa, dalle indagini non è emerso che ST abbia conseguito alcun vantaggio economico dalla partecipazione all'associazione ed infatti egli non è stato accusato di corruzione. Muovendo da questa premessa i difensori osservano che, se è vero che il reato di cui all'art. 326, comma 1, cod. pen. non richiede il perseguimento di un profitto da parte del pubblico ufficiale, tuttavia, l'ipotizzata partecipazione all'associazione implica la condivisione degli scopi della stessa, sicché la «regolarità della situazione finanziaria del ST (pacificamente emersa dalle verifiche degli organi inquirenti)» avrebbe dovuto essere valutata quale indice del fatto che egli non trasse profitto alcuno dalla ipotizzata divulgazione di notizie segrete, non conseguì alcun vantaggio dalle stesse e, dunque, non condivideva gli scopi della associazione. L'argomentazione è suggestiva, ma non persuade. Si è già detto che la condotta realizzata da ST era obiettivamente idonea a consentire la prosecuzione dell'attività di spaccio svolta dall'associazione. Tale attività fu compiuta nella consapevolezza dell'esistenza del sodalizio;
dunque, per consentire ad esso di proseguire nello scopo sociale rappresentato dalla commissione di una serie indeterminata di violazioni dell'art. 73 d.p.r. 309/90. Poiché il contributo così fornito ha carattere di stabilità (la sentenza impugnata parla di centinaia di contatti tra ST e MZ), esso può integrare la partecipazione al reato associativo non soltanto sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, per la cui sussistenza è necessario e sufficiente l'aver consapevolmente contribuito alla prosecuzione dell'attività di spaccio e, in tal modo, al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Non vale ad escludere tale condivisione di scopi la constatazione che le indagini non abbiano fornito prova certa di un vantaggio economico conseguito da ST per effetto della propria condotta. Se è vero infatti che, di regola, si partecipa ad una associazione 35 finalizzata al narcotraffico per procurarsi AC o conseguire un profitto illecito, questi obiettivi costituiscono i motivi a delinquere e, per ritenere integrato il reato, non è necessario che tali motivi siano stati accertati, essendo sufficiente la prova di un contributo stabile e consapevole al conseguimento degli scopi della associazione (vale a dire allo svolgimento e alla prosecuzione nel tempo dell'attività di spaccio). Una consapevolezza che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente con motivazione adeguata, non illogica e non contraddittoria. 14. Al rigetto del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di RI ST consegue il rigetto del secondo. Ed invero, la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 378 cod. pen è preclusa dalla constatazione che, nel caso di specie, gli elementi raccolti hanno fornito prova della partecipazione dell'imputato alla associazione a delinquere della quale MZ fu promotore e organizzatore. Il reato di cui all'art. 378 cod. pen., infatti, può essere realizzato solo dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo». 15. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità di ST per il tentato furto in appartamento di cui al capo 81). Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 70 e ss.), ST è stato ritenuto responsabile del tentativo di furto nell'abitazione di AN AN sulla base del seguente quadro indiziario: - ST era a capo della squadra che, il 26 aprile 2019, dette esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di MA nei confronti di AN;
- quando la misura fu eseguita, AN si trovava nella propria abitazione sita a MA in via Caraglio n. 45; - il 4 giugno 2019 fu constatata la presenza di segni di effrazione sulla porta di ingresso dell'appartamento e si verificò che qualcuno aveva cercato di togliere dal muro una cassaforte, nascosta sotto ad un quadro, in una parete della camera da letto;
-grazie alla microcamera installata sull'autovettura in uso a ST si accertò che, il 27 aprile 2019 (vale a dire il giorno successivo all'arresto), questi si era recato sotto alla casa di AN ed era sceso dalla macchina (calzando un cappello di lana e tirando su il colletto del giubbotto) per ritornarvi, circa mezz'ora dopo, tenendo in mano un piede di porco;
-- ST risultò essersi recato ancora in via Caraglio il 1° maggio 2019 e anche in quel caso aveva con sé, oltre ad alcuni attrezzi, un piede di porco;
vi si 36 De recò, inoltre, anche il 5 maggio 2019, calzando, in entrambi i casi, un cappello di lana;
- sentito a sommarie informazioni, AN dichiarò che, al momento dell'arresto, aveva riferito al più alto in grado tra i carabinieri intervenuti di essere in possesso di € 5.800 in contanti e questi gli aveva suggerito di lasciare la somma in cassaforte portando con sé in carcere solo 800 euro. La difesa contesta che gli elementi raccolti fossero sufficienti all'affermazione della penale responsabilità. Osserva che, oltre a ST, altri militari dell'Arma erano presenti nell'appartamento di AN quando egli fu tratto in arresto;
che, nel corso delle indagini non è stata disposta una ricognizione;
che la presenza di ST sotto l'abitazione di AN può avere spiegazioni alternative;
che sul luogo dell'effrazione non sono stati eseguiti rilievi dattiloscopici. Si tratta di argomentazioni che la difesa aveva già sviluppato nei motivi di appello e la sentenza impugnata ha valutato. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto irrilevante la mancata esecuzione di rilievi dattiloscopici e di una ricognizione osservando: che il più alto in grado tra i militari intervenuti a casa di AN era proprio ST;
che nel verbale relativo all'arresto non si fa menzione di quanto riferito dall'arrestato circa la disponibilità di denaro contante (al contrario, si dà atto che al momento della perquisizione egli aveva con sé pochi euro in moneta»); che la presenza di ST sotto l'abitazione di AN nei giorni successivi non ha una plausibile giustificazione diversa dal tentativo di furto, tanto più che, dalle immagini, egli risulta aver portato con sé alcuni attrezzi e un piede di porco. Si tratta di motivazioni complete, che non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e appaiono conformi ai principi che presiedono alla valutazione della prova indiziaria. Gli indizi, infatti, non sono idonei, ciascuno da solo, ad assicurare l'accertamento dei fatti, sicché nel valutarli il giudice deve procedere, in primo luogo, all'esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili e valutandone così la gravità e la precisione;
deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto e collocati tutti armonicamente in un unico contesto, dal quale possa desumersi l'esistenza o l'inesistenza di un fatto (Sez. 6, n. 7175 del 19/05/1998, Bernardoni, Rv. 211129. Sulla valutazione della prova indiziaria cfr., inoltre, Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Nel caso in esame, il ricorrente non contesta la sussistenza degli indizi né il loro significato;
tende piuttosto a considerarli separatamente e ne mette in discussione la valenza complessiva. La ricostruzione del quadro indiziario e le conseguenze che i giudici di merito ne hanno tratto, però, sono sorrette da argomentazioni che non 37 pu presentano incongruenze interne e non sono viziate da errori logici evidenti. Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata resiste ai rilievi del ricorrente e non può essere censurata in questa sede di legittimità. 16. Devono essere esaminati a questo punto i motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio proposti da MZ (quinto motivo), AB ED El ED (terzo motivo), RA (terzo motivo) e ST (sesto motivo). 16.1. La difesa di AM si duole che le attenuanti generiche, pur concesse, siano state valutate solo equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, costituita da una sola precedente condanna per violazione della legge in materia di AC relativa a fatti risalenti al 2010. Secondo la difesa, la scelta di applicare le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sarebbe stata motivata in maniera apodittica con riferimento alla gravità del fatto e ad un precedente che, per quanto specifico, è risalente nel tempo. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto, infatti, che le attenuanti generiche non potessero essere valutate prevalenti sulle aggravanti in ragione della gravità dei fatti, del protrarsi dell'attività illecita dell'associazione per un lungo arco di tempo e del ruolo di vertice che MZ rivestiva nella associazione stessa. In questo contesto, il riferimento all'unico precedente specifico ha un valore davvero marginale sicché non può dirsi né che la motivazione sia apodittica, né che sia stato attribuito valore decisivo alla contestata recidiva specifica. È appena il caso di rilevare che il motivo non è assorbito dall'annullamento della sentenza impugnata con rifermento al reato di cui al capo 86). Ha ad oggetto, infatti, il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti riguardante il reato associativo di cui al capo 87). 16.2. La difesa di AB ED EL ED si duole che le attenuanti generiche, pur concesse, siano state valutate solo equivalenti alle contestate aggravanti. Sottolinea che la Corte territoriale è giunta a questa conclusione argomentando sulla "vicinanza" tra AB ED El ED ed MZ, ritenuto capo dell'associazione, e facendo riferimento al ruolo di "cassiere" che il ricorrente avrebbe svolto;
ruolo che, in tesi difensiva, sarebbe stato illogicamente attribuito al ricorrente. Delle modalità della partecipazione di AB ED El ED alla associazione si è già detto (v. sopra par. 5.1.) e, alla luce di quanto osservato in quella sede (osservazioni alle quali, per ragioni di economia espositiva si fa rinvio), non ha alcun pregio la doglianza formulata riguardo al giudizio di bilanciamento e alle ragioni per le quali tale giudizio è stato formulato in termini di mera equivalenza. 16.3. La difesa di KH deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata applicata la recidiva di cui all'art. 99 cod. pen. Il difensore riferisce che l'imputato aveva avanzato una proposta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis 38 لله cod. proc. pen. che aveva ottenuto l'assenso del PG e sostiene che la Corte di appello l'avrebbe respinta senza spiegare perché, in concreto, la recidiva dovesse influire sulla determinazione della pena. Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). La Corte di appello si è uniformata a questi principi di diritto perché non si è limitata a citare i precedenti, ma ha sottolineato che si tratta di numerose condanne per fatti anche gravi, alcune delle quali riguardanti violazioni della legge in materia di AC non distanti dai fatti per cui si procede e ha ritenuto, per questo, che la contestata recidiva fosse espressione di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità. In sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto che, per la gravità e il livello di offensività, le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale già avviato di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica. 16.4. Col sesto motivo del ricorso, proposto nell'interesse di RI ST, i suoi difensori si dolgono che le concesse attenuanti generiche non siano state valutate prevalenti rispetto alle aggravanti non ostante l'incensuratezza dell'imputato, la qualifica di pubblico ufficiale, il fatto che egli non sia stato coinvolto materialmente in attività di cessione, la confessione resa con riferimento alle violazioni degli artt. 615 ter cod. pen. contestate ai capi 79) e 79 bis). Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così, testualmente, Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 39 BU Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di confermare il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti formulato dal giudice di primo grado osservando che i reati ascritti a ST proprio perché commessi da un - Ufficiale di PG - dimostrano «una personalità criminale estremamente allarmante>> e ciò non consente di «mitigare ulteriormente» la pena, che la Corte territoriale considera non severa in ragione del contenuto aumento per continuazione. Il giudizio di equivalenza è stato dunque valutato idoneo a rendere la pena adeguata alla concreta gravità del fatto e tale motivazione non può essere ritenuta incongrua né manifestamente illogica. 17. È opportuno a questo punto sintetizzare quanto sin qui argomentato. Nei confronti di AM AN US ED, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla imputazione di cui al capo 86), con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di MA. Nel resto il ricorso proposto da MZ deve essere respinto. Il ricorso proposto da AN RI non merita accoglimento. Ne consegue la condanna di questo ricorrente al pagamento delle spese processuali. All'inammissibilità dei ricorsi di AB ED EL ED OH RY, KH AL, RA AS OH ST, D'NZ UL e AN BA consegue la condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti AB ED El ED OH RY, RA AL, AR AS OH ST e UL D'CE non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. AN BA ha rinunciato al ricorso, ma la rinuncia è stata formalizzata soltanto in udienza. Non vi sono ragioni per ritenere che non vi sia colpa in questa scelta e, pertanto, anche a carico di questo ricorrente deve essere disposto l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MZ AN US ED, limitatamente al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. contestato al capo 86) e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di MA. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. 040 لهم 4 Rigetta il ricorso di ST RI che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN BA, RA AL, AB ED El ED OH RY, D'CE UL, AR AS OH ST, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GO IN IA VI DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggle 20/ 4/2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 41