Sentenza 20 marzo 2002
Massime • 1
In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero, l'intervenuta abrogazione, disposta dall'art.7, comma 3, della legge 19 marzo 2001 n.92, dell'art. 2 della legge 18 gennaio 1994 n.50 (che prevedeva come reato punibile con la reclusione da uno a quattro anni il contrabbando di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai 15 chilogrammi), non incide sulla persistente applicabilità di detta norma incriminatrice per i fatti commessi durante la sua vigenza, atteso che la stessa legge n.92 del 2001 ha introdotto, in sua sostituzione, disposizioni più articolate nell'individuazione delle fattispecie e più severe nel trattamento sanzionatorio quali, in particolare, quelle di cui agli artt. 291 bis e 291 ter del T.U. delle disposizioni doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2002, n. 17712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17712 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi SIg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 20/03/2002
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 668
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 8860/2001
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
SE AC, NATO A VARI IL 16 DICEMBRE 1966
IA PIETRO, NATO A BARI IL 29 LUGLIO 1967
SE AC, NATO A BARI IL 05 NOVEMBRE 1970
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO Di BARI in data del 30 ottobre 2000 che, in parziale riforma della sentenza emessa il 6 dicembre 1996 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, sull'appello degli imputati e del Procuratore generale ha aumentato la pena detentiva per SE CO, nato il [...], da mesi 8 di reclusione e lire 267 milioni di multa ad anni 1 di reclusione, e per SE CO, nato il [...] e AN da anni 1 di reclusione e 400 milioni di multa ad anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ciascuno in ordine ai seguenti reati:
a) artt. 110 c.p., 4 della legge n. 4 del 1929, 2 della legge n. 50 del 1994 e 25, 282, lett. f), 292, 295, lett. b), 301 e 341 DPR n. 43 del 1973), e successive modifiche;
b) artt. 110 c.p. e 1, 16, 67 e 70 DPR n. 43 del 1972 e successive modifiche.
Fatti accertati, con arresto in flagranza di reato, in data 1 marzo 1996.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. LUIGI MARINI. Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del CONS. Dott. C. DI ZENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tratti in arresto in flagranza di reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, pari a kg.840, in data 1 marzo 1996, gli odierni ricorrenti sono stati portati a giudizio, assieme ad altre dite persone, avanti il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari per rispondere in concorso tra loro del reato di contrabbando e delle connesse violazioni in materia di IVA;
con contestazione per tutti della recidiva prevista dal DPR n.43 del 1972. Il giudice, con sentenza emessa con rito abbreviato in data 6 dicembre 1996, ha ritenuto tutti gli imputati colpevoli dei reati ascritti, e li ha condannati alle pene indicate in epigrafe. Avverso tale sentenza hanno presentato appello gli imputati, lamentando la mancata assoluzione e, in subordine, l'eccessività della pena. Il Procuratore generale ha presentato, a sua volta, ricorso, convertito in appello, lamentando l'erronea quantificazione della pena. Sottolinea il Pubblico ministero che il giudice, fissata la pena base in anni 2 di reclusione per tutti, è giunto ad irrogare erroneamente la pena di anni 1 per gli imputati cui ha concesso l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e di mesi 8 per quelli cui ha concesso la prevalenza delle stesse;
inoltre, il giudice ha omesso di calcolare l'aumento della pena pecuniaria per la ritenuta continuazione.
Al termine del giudizio di appello, svoltosi con rito camerale, la Corte barese ha, in primo luogo, ritenuto infondata l'impugnazione degli imputati. considerando sufficientemente provata la loro partecipazione ai fatti reato e non censurabile la pena base determinata dal giudice di primo grado. La Corte ha ritenuto di accogliere l'appello del Procuratore generale, valutando erroneo il calcolo della pena effettuato dal giudice, sia con riferimento all'entità della diminuzione sia con riferimento alle modalità dell'aumento per la continuazione fra i reati con riferimento all'ipotesi più grave, quella prevista dall'art. 2 della legge n. 50 del 1994. Conseguentemente la pena detentiva è stata rideterminata in anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione per SE, classe 1996, e AN, e in anni 1 per SE, classe 1970. La Corte ha ritenuto tardiva e non accoglibile l'istanza di continuazione della pena con quella inflitta in diversa e precedente sentenza, presentata dalla difesa perla prima volta in sede di discussione. Infine, ha respinto la richiesta di alcuni appellanti, non inclusa nei motivi di appello, di concessione della sospensione condizionale della pena. Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno presentato ricorso per cassazione gli odierni ricorrenti.
Il SI. AN ha lamentato con primo motivo l'esistenza di violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità. Con secondo motivo ha lamentato la illogicità e contraddittorietà della motivazione nell'applicazione dei parametri fissati dall'art.133 c.p., apparendo esorbitante il peso attribuito ai precedenti penali del ricorrente in un contesto probatorio molto debole in punto responsabilità per i fatti contestati.
Il SI. SE (nato il [...]) lamenta, con motivo unico, l'esistenza di un difetto di motivazione della sentenza in punto determinazione della pena base.
Il SI. SE (nato il [...]) lamenta, con motivo unico, la carenza di motivazione in ordine sia alla ritenuta responsabilità del ricorrente sia all'entità della pena inflitta.
MOTIVI DFLLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere respinto.
Osserva preliminarmente la Corte che le doglianze dei ricorrenti attengono quasi esclusivamente a valutazioni in punto di merito, con censure dirette a contestare le valutazioni operate dai giudici di appello concernenti la responsabilità e la determinazione della pena.
La sentenza impugnata, al contrario, giunta al termine di rito camerale, ha compiuto una esposizione chiara e dettagliata dei presupposti in fatto, con attenta esposizione dei tempi e delle modalità dell'arresto dei ricorrenti, da ciò derivando in modo coerente il giudizio che ha portato alla conferma della condanna inflitta in primo grado. La presenza di una motivazione ampia e coerente esclude che il giudice di legittimità possa intervenire con conclusioni difformi allorché, come nel caso di specie, non sono ravvisabili violazioni delle norme che regolano l'utilizzo del materiale probatorio.
Anche per quanto concerne la determinazione della pena non sussistono, a parere della Corte, vizi della sentenza impugnata. La motivazione dà conto degli elementi considerati, e questi (numero delle persone coinvolte;
ingente quantitativo di tabacchi;
probabilità dei collegamenti con organizzazioni in grado di finanziare una attività così consistente) appaiono coerentemente collegati alla pena inflitta.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Va, peraltro, evidenziato (circostanza che non poteva essere contenuta nei motivi di ricorso) che successivamente all'emissione della sentenza impugnata ed al deposito dei motivi di ricorso è intervenuta la legge n. 92 del 19 marzo 2001 che ha abrogato l'art. 2 della legge n. 50 del 1994, e cioè la disposizione di legge che prevedeva il reato posto a fondamento - quale ipotesi più grave - del calcolo compiuto dai giudici in ordine alla pena e al suo aumento rispetto a quella inflitta in primo grado. Tale abrogazione, a parere della Corte, non comporta alcun riflesso significativo sulla sentenza impugnata e sulle sue statuizioni.
E invero, la disciplina introdotta dalla legge n. 92/2001 ha previsto l'abrogazione del citato art. 2 della legge del 1994 come conseguenza della introduzione di disposizioni più articolate nella individuazione della fattispecie più severe nel trattamento sanzionatorio. Non vi è dubbio, pertanto, che in via generale vanno escluse sia l'ipotesi di una "abrogatio criminis" sia quella della introduzione di una disposizione più favorevole.
Venendo alla contestazione mossa agli odierni ricorrenti, si evidenzia che le sentenze di merito hanno disposto la condanna dei ricorrenti con riferimento al capo a) della rubrica, che concerne l'ipotesi di contrabbando aggravato "per avere, in concorso tra loro nel numero di cinque persone sorprese riunite e in condizioni tali da ostacolare le operazioni di polizia", con previsione della recidiva per tutti.
Si è, dunque, in presenza di reato aggravato da circostanze (numero di persone e ostacolo alle operazioni di polizia) che sono oggetto delle disposizioni introdotte dalla legge n.92 del 2001, ed in particolare degli artt.291 bis e 291 ter del citato DPR n.43 del 1973, in relazione anche alle disposizioni contenute negli artt. 292
- 295 della medesima legge;
si vedano, in particolare, il comma 2, lett. b) dell'art.291 ter e il comma 2, lett. b) dell'art.295. Deve perciò escludersi che la modifica normativa abbia modificato il quadro normativo che ha inciso sull'affermazione di responsabilità dei ricorrenti e sulla determinazione della pena in concreto. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata deve essere confermata.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA E RICORRENTI IN SOLIDO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002