Sentenza 17 gennaio 2006
Massime • 1
Configura la contravvenzione prevista dall'art. 12, comma primo L. 27 dicembre 1956 n. 1423 la violazione da parte della persona sottoposta alla misura dell'obbligo di soggiorno della prescrizione, imposta dall'art. 5 ultimo comma della stessa legge, di portare con sé la carta di permanenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2006, n. 5640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5640 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 17/01/2006
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 35
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 021633/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC OR, N. IL 30/04/1951;
avverso SENTENZA del 14/01/2004 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 14.1.2004 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la pronuncia in data 20.2.2004, con cui il Tribunale di Vibo Valentia aveva dichiarato SC OR colpevole del reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12, comma 1, così qualificata l'originaria imputazione di cui alla stessa legge art. 9, comma 1, contestatagli per non avere portato con sè la carta precettiva, e lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di arresto. Osservava la Corte suddetta che nessuna efficacia scriminante poteva avere l'assunto dell'imputato, secondo cui egli aveva agito in buona fede, per essersi presentato ai carabinieri proprio per adempiere una delle prescrizioni impostegli, in quanto per la configurabilità del reato era sufficiente la mera violazione dell'obbligo di portare con sè la carta precettiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione lo LI, lamentando:
1) violazione di legge e carenza della motivazione, sul rilievo che la Corte Territoriale aveva omesso di valutare l'esistenza della buona fede e la scusabilità dell'errore, essendosi trattato di una violazione occasionale, determinata da mera dimenticanza;
2) erronea applicazione di legge, per non avere tenuto presente che il fatto non aveva alcun carattere di offensività, non avendo leso o posto in pericolo alcun bene giuridico protetto, come la sicurezza pubblica, ed essendosi trattato di una semplice omissione, indotta dalla convinzione che, essendosi egli presentato spontaneamente agli organi di polizia ed avendo gli stessi tutta la possibilità di verificare quali fossero le prescrizioni che gli erano state imposte, non fosse necessario portare con sè la carta precettiva. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
Ed invero, come osservato dalla Corte territoriale, all'atto della sottoposizione alla misura, allo LI era stata consegnata una carta precettiva, con l'obbligo di esibirla ad ogni richiesta da parte degli agenti di pubblica sicurezza. Pertanto, la violazione di tale obbligo, ricompreso fra le prescrizioni impostegli, integrava chiaramente il reato ascrittogli, avente chiaramente carattere di offensività, essendo la norma che lo prevede preordinata a garantire la sicurezza pubblica.
Il caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non configura in alcun modo ne' una ipotesi di errore sul fatto che costituisce reato, ne' una fattispecie di errore su una legge diversa da quella penale.
Non si verte in un caso di errore di fatto, in quanto l'errore invocato riguarda l'obbligo di rispettare una precisa prescrizione, la cui violazione è specificamente sanzionata dalla legge. Non si verte neanche in un caso di errore su una legge diversa da quella penale in quanto le disposizioni che impongono al sottoposto a misura di prevenzione determinati comportamenti e adempimenti sono implicitamente richiamate dalla norma di carattere penale, che punisce, come sopra rilevato, ogni inadempimento delle prescrizioni imposte.
È infatti principio pacifico che l'errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata ne' esplicitamente ne' implicitamente nella norma penale. Pertanto non è scusabile l'errore che incide su precetti e termini di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale ad integrazione di essa, e che della medesima devono considerarsi parti integranti.
Ciò, proprio perché esse determinano il contenuto del comando penale, quale quello attinente al rispetto delle prescrizioni imposte in caso di sottoposizione a misura di prevenzione, per cui appare evidente che l'errore sull'insussistenza dell'obbligo di portare con sè la carta precettiva si configura come ignoranza della legge penale e, come tale, essa è irrilevante ai fini della punibilità dell'agente.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata valutazione della inesistenza dell'elemento psicologico, poiché la condotta dell'imputato aveva configurato una omissione dovuta a negligenza, si doveva comunque ritenere sussistente l'elemento soggettivo, essendo comunque sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale, la colpa, attesa la natura contravvenzionale del reato. L'impugnazione va pertanto dichiarata inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in relazione alla palese pretestuosità del gravame, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006