Sentenza 18 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
0.3953 /03 0 71902 R.G. 19643/2000 Udienza Letto Imposta sui redditi, agevolazioni sisma 1984. ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA gi seyn tit. 13 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO puies delta lif 26/5/847 M. 15, M- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE how 304. SEZIONE TRIBUTARIA composta dai seguenti magistrati: dott. Francesco Cristarclla Orcstano Presidente dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere rel. dott. Eugenio Amari Consigliere dott. Aldo Ceccherini dott. Paolo Giuliani Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto dalla N. 71902 Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -ricorrente-
contro
-intimata - für Caranci Angela avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, sezione 2, n. 371/2/1999, del 7.10/12.10.1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.7.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per l'Amministrazione finanziaria l'avvocato dello Stato Melino;
3005 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osservato in fatto che l'Amministrazione finanziaria ricorre con un unico motivo avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso contro il ruolo della contribuente sulla non cumulabilità nel reddito imponibile delle imposte sospese a causa degli eventi sismici del 1984; che Amministrazione ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984 conv. in legge n. 363 del 1984; dell'art. 3, comma 2 bis del D.L. 30 dicembre 1985 n. 791; dell'art. 13, primo comma legge 27.12.1997, n. 449; dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986 n. 46; dell'art. 2 D.P.R. 597/1973; del decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)- censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini del recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 1985, la cui riscossione era stata sospesa in applicazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30.12.1985 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28.2.1986 n. 46, l'imponibile andava determinato al netto delle somme in questione: che la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che la questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata esaminata dalla Cass. sez. tributaria, con sentenza n. 8659 del 25.6.2001, che, nel solco delle precedenti sentenze n. 4945 del 18.4.2000 e 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2 bis D.L.. 30.12.1985 n. 791, come convertito nella 28.2.986 n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle - imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies D. L. 26.5.1984 n. 159, come convertito nella L. 24.7.1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini della Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione 2 autentica effettuata con l'art. 28 L. 13.5.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.2.1999 n. 28 - deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella determinazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
che la sentenza impugnata risulta resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale delle pronunzie di questa Corte sopra citate e di numerose altro successive, orientamento dal quale non vi è ragione di discostarsi perché resiste alle critiche mossele con il presentc gravame;
che il ricorso, quindi, deve essere rigettato;
che non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede non si deve provvedere sulle spese;
Visto l'art. 375 c.p.c.;
P.Q.M.
ESENTE DA REGISTRAZIONE rigetta il ricorso. Roma, 2.7.2002 Il Presidente 11 Consigliere est. Cathallen O Ечни Али گر یہ جگہ ہے۔ DEPOSHAT IN CANCELLERIA EREIL CANCELLIERE C1ANCEŁ Ogg - 1.8 MBR, 2003 Osvaldo Ascanic Thi IL CANCELLIERECT Osvaly Afcanio 3