Sentenza 7 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2001, n. 6352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6352 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D635 2/ 01- LA CORTE SUPREM Pisolopiane per SEZIONE SECONDA CIVILE табициит contoh compravendite Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16436/99 CALFAPIETRA - Presidente Dott. Vincenzo Cron.14134 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Rep. 2281 Consigliere Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere Ud. 31/01/01 Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Roberto CH TRIOLA Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. S.25 per diritti L 3000 SE NTE NZA 11 07-05-01$17 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE IE OR, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE CANCELLERIA SUPREMA di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONIO RUSSO, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA PERROTTA MICHELE, VIA CREMONA 19, presso lo studio dell'avvocato CORIE SUPREMACI CASSAZIONE GIOVANNI LUBRANO, difeso dagli avvocati RENATO U CIO COPIE Rilasciata copia EXECUT 2001 SCHIAPPA, OSVALDO DOMHI, giusta delega in atti;
al sig. Don HI - controricorrente per diritti L108000+ 6 192 - il 12-781 IL CANCELLIERE -1- avverso la sentenza n. 1451/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 16/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
Wher udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. AX279851 LIRE 10000 DIRITTI DU DIRITTI DIRITTI LIRE 2000 LIRE 2000 LIRE 2000 LIRE 10000 CANCELLERIACANCELLERIA LIRE 10000 CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLE BE558723 BE170381 BE170376 AX279861 AX273856 LIRE 2000 LIRE 2000 LIRE 2000 LIRE 10000 CANCELLERIA LIRE 10000 CANCELLERIA CANCELLERI CANCELL BE558730 BE170377 BE170382 AX279862 AX279857 LIRE 200C LIRE 2000 LIRE 2000 LIRE 10000 LIRE 10000 CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA BE170378 BE170383 BF834143 AX279863 AX279858 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 19 aprile 1985 VA LI citò davanti al Tribunale di Napoli, CH RO esponendo che: a)- con scrittura privata del 3 dicembre 1984 aveva comprato dal convenuto la proprietà di un terreno, di circa cinquemila mq., sito in Pozzuoli, e da distaccare da un'area più estesa, per il prezzo di cinquantamila lire al mq., di cui aveva già versato cinque milioni e avrebbe dovuto corrispondere la parte residua al momento del perfezionamento dell'atto pubblico di compravendita e, comunque, nel termine di sessanta giorni "salvo complicazioni"; b)- il rogito notarile non era stato stipulato, perché l'alienante non aveva eseguito il frazionamento per difficoltà insorte nella determinazione della linea di confine del terreno;
c)- il valore . del bene era diminuito in conseguenza della richiesta di costituzione di servitù coattiva di passaggio su di esso, fatta da proprietari di fondi confinanti,e della sua destinazione agricola prevista dallo strumento urbanistico locale. Ciò premesso, chiese la deliberazione di una sentenza dichiarativa del trasferimento della proprietà del terreno dal RO alla sua persona o ad altra da nominare, previa determinazione, da parte di un consulente tecnico d'ufficio, della estensione del bene e del suo valore. Il convenuto, costituitosi in giudizio, si oppose all'accoglimento della pretesa, eccependo che l'atto pubblico non era stato stipulato per colpa della controparte, nei cui confronti chiese, con domanda riconvenzionale, la risoluzione del contratto per scrittura privata. Con sentenza del 17 novembre 1990 il Tribunale respinse la domanda principale e, in 1. •⚫ accoglimento di quella riconvenzionale, pronunciò la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del UG. Quest'ultimo appellò adducendo che il Tribunale aveva omesso di deliberare sulla sua domanda, che era stata proposta ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, e aveva invece accolto quella riconvenzionale senza considerare che, mentre la controparte era stata inadempiente, egli si era comportato in modo corretto, perché, prima della scadenza del termine fissato per la stipulazione dell'atto pubblico di compravendita, aveva dichiarato di essere pronto a pagare il prezzo residuo, sia pure in misura ridotta rispetto a quello determinato nella scrittura privata, essendo risultato che il terreno era gravato da vari pesi e oneri, come si era accertato anche dal consulente tecnico di ufficio, il cui giudizio era stato disatteso immotivatamente. Con sentenza del 7 aprile 1993 la Corte d'appello di Napoli rigettò la domanda del convenuto in accoglimento parziale dell'impugnazione, in quanto ritenne che il Giudice di primo grado, pur avendo esattamente affermato che nella scrittura privata era contenuto un contratto definitivo e non un preliminare di compravendita, ne aveva pronunciato la risoluzione per un inadempimento dell'acquirente (mancata risposta all'invito di recarsi dal notaio per la sottoscrizione dell'atto pubblico) che, proprio per • la qualificazione giuridica data alla scrittura privata, si sarebbe dovuto ritenere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, costituendo il rogito notarile "una semplice formalità”. Il RO propose ricorso per cassazione, in accoglimento del quale questa Corte, con sentenza n. 2703 del 27 marzo 1996, annullò, per difetto di motivazione, la 2. NOIT decisione impugnata e rinviò la causa per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, avendo ritenuto che la domanda riconvenzionale era stata rigettata per la scarsa importanza attribuita al rifiuto di stipulare l'atto pubblico di di compravendita, senza essersi valutati gli altri elementi in base ai quali si era chiesta la risoluzione per l'inadempimento del UG (in particolare il mancato pagamento del prezzo). Lo stesso RO riassunse il processo con atto del 31 ottobre 1996, insistendo per ⚫ la conferma della decisione con la quale il Tribunale aveva risolto il contratto per Quest'ultimo chiese l'accoglimento del suo appello. itsch inadempimento del compratore. Con sentenza del 16 giugno 1998 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado. Il UG ricorre per cassazione con quattro motivi. Il RO resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i quattro connessi motivi del ricorso, denunziandosi la violazione degli art. 1346, 1453,1454,1476,1498 del codice civile e 394 del codice di procedura civile in relazione all'art.360 nn.3,4,5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata, sostenendosi che il Giudice di rinvio ha confermato la statuizione con la quale il Tribunale aveva pronunciato la risoluzione del contratto per colpa dell'acquirente, perché non ha considerato che il rifiuto di sottoscrivere l'atto pubblico e di pagare il prezzo residuo erano giustificati dalla indeterminatezza dell'oggetto della vendita e 3. dalla conseguente impossibilità di procedere, mediante frazionamento, alla sua identificazione, non essendosi a quell'epoca ancora concluso il procedimento di esproprio intrapreso dal Ministero della protezione civile ed esaurito solo nell'anno 1995, per la costruzione di una strada che si sarebbe dovuta formare anche con una parte della superficie oggetto della compravendita. Si aggiunge che la Corte del merito, dopo avere citato il principio che "il giudice del rinvio viene a trovarsi nella stessa situazione del giudice che aveva pronunciato la sentenza cassata, ed è, perciò, obbligato a esaminare le sole questioni esposte nell'atto d'appello, ha omesso di valutarle, affermando erroneamente che erano state tardivamente formulate per la prima volta con la comparsa conclusionale del 28 aprile 1998. Il ricorso è infondato perché, contrariamente a quel che con esso si sostiene, la Corte d'appello ha valutato gli elementi probatori acquisiti al processo e ha ritenuto fondata la domanda riconvenzionale del RO, in base al suo apprezzamento, incensurabile ⚫ in questa sede di legittimità, essendo sorretto da una motivazione esauriente, logica ed esente da errori di diritto. Ha rilevato, infatti, che il mancato pagamento del prezzo nel termine stabilito nel contratto, era addebitabile esclusivamente all'acquirente, il quale non si era recato nello studio del notaio per la stipulazione dell'atto pubblico di compravendita avendo manifestato, senza alcun motivo giustificato, la volontà di pagare un prezzo più esiguo di quello convenuto, sia con una lettera del proprio legale spedita al venditore, sia con la citazione introduttiva del processo, nella quale era contenuta la richiesta di nomina di un consulente tecnico per la determinazione del prezzo, con argomenti che erano stati considerati infondati con statuizione sul H. PREN NOIZ punto passata in cosa giudicata. Deve poi escludersi che il Giudice di rinvio sia incorso in errore per non avere esaminato gli argomenti la cui omessa valutazione è stata censurata con il ricorso ⚫ (impossibilità di stipulare l'atto pubblico e di pagare il prezzo residuo non essendosi completato il procedimento espropriativo né, quindi, eseguito il frazionamento), in quanto, operando in tal modo, si è correttamente adeguato al principio di diritto desunto dall'art.394 del codice di procedura civile, secondo cui il procedimento di rinvio è per sua natura un giudizio chiuso, nel senso che in esso non possano sollevarsi questioni diverse da quelle trattate nelle fasi processuali precedenti, ma debbono esaminarsi soltanto i punti non considerati nella sentenza d'appello annullata e dalla Corte di cassazione ritenuti meritevoli di valutazione. Nella specie, come si è affermato correttamente nel controricorso, la questione dell'intervento espropriativo non aveva formato oggetto dell'appello proposto dal UG contro la sentenza di primo grado, essendosi con esso formulate altre diverse censure (omesso esame del comportamento dell'appellante da cui risultava la sua disponibilità alla stipulazione dell'atto pubblico di compravendita;
e della consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui si erano riconosciute circostanze che determinavano la riduzione del prezzo della compravendita;
omessa pronuncia sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.). Né può ritenersi che, essendo stata cassata la sentenza d'appello per vizio di motivazione, la questione dell'intervento espropriativo si sarebbe dovuta esaminare • ai fini dell'apprezzamento complessivo, necessario per la pronuncia da deliberare in sostituzione di quella annullata, in quanto in tale ipotesi il giudice di rinvio può 5. SUFF E T R O NOIZ valutare altri fatti oltre a quelli già accertati, ma alla condizione, non avveratasi nel caso concreto, che questi siano intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi del giudizio di merito. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato a rimborsare al controricorrente le spese di questo giudizio e a pagargli gli onorari difensivi. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente. Liquida dette spese in lire 176.300 e gli onorari d'avvocato in due milioni cinquecentomila lire. Roma 31 gennaio 2001. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott. V.Calfapietra) (dott. A. Vella) Aureilly IL CANCELLIERE 01 Francesco Catania 100 250.000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA hoooo Roma 7 MAG 2001. IL CANCELLIERE C1. [TOT. 290000 ☑1 Flanceby Vatania UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 20 GIU Serie 4 Registrato in data 29634. 290.000 versate £. al n LA (lire p. II Dirigente Area Servizi) (D.ssa Maria Grazia Il Responsabile Servizio Art Giudiziari (Dr. M. RACCICHANI) 601 STRATE Á M ༽༽ O R