Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9979
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Sentenza 9 luglio 2002

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Il principio preclusivo sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., applicabile anche nel rito del lavoro, si riferisce anche alle ragioni o motivi addotti nella domanda di dichiarazione della illegittimità del licenziamento. Pertanto ove il ricorrente abbia originato tre ragioni di illegittimità del licenziamento (la mancanza di forma scritta, l'inosservanza della procedura disciplinare ed il carattere ritorsivo) il giudice di primo grado abbia respinto la domanda, istruendo la causa e motivando la decisione solo sulle prime due, il lavoratore ha l'onere di dolersi in appello del mancato esame del profilo relativo al carattere ritorsivo, essendogli - altrimenti - la doglianza preclusa nel successivo giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9979
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9979
    Data del deposito : 9 luglio 2002

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