Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
Il principio preclusivo sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., applicabile anche nel rito del lavoro, si riferisce anche alle ragioni o motivi addotti nella domanda di dichiarazione della illegittimità del licenziamento. Pertanto ove il ricorrente abbia originato tre ragioni di illegittimità del licenziamento (la mancanza di forma scritta, l'inosservanza della procedura disciplinare ed il carattere ritorsivo) il giudice di primo grado abbia respinto la domanda, istruendo la causa e motivando la decisione solo sulle prime due, il lavoratore ha l'onere di dolersi in appello del mancato esame del profilo relativo al carattere ritorsivo, essendogli - altrimenti - la doglianza preclusa nel successivo giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9979 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN LA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTIANO FERRARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F.A.T. - C.I.S.L. FEDERAZIONE TERRITORIALE DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via L.G. Faravelli, 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO ZIVERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1138/00 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 25/11/00 - R.G.N. 2631/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato BRASCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. PA DO ha convenuto avanti, al Pretore di Parma, giudice del lavoro, la FAT-CISL, federazione territoriale di Parma, nonché la FAT-CISL regionale e quella nazionale per impugnare il licenziamento intimatole dalla associazione territoriale, deducendo violazione dell'art. 2 Legge 15 luglio 1966, n. 604, per non esserle stati comunicati i motivi, e dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300, per non essere state poste in essere le garanzie procedimentali,
trattandosi di licenziamento ontologicamente disciplinare. Il Pretore ha respinto il ricorso, con sentenza 24.3.1995 n. 333, ritenendo che il rapporto di lavoro fosse intercorso esclusivamente con l'associazione territoriale, munita di propria autonomia ai sensi dell'art. 36 cod.civ., distinta dalle istanze regionale e nazionale, e che avendo la prima tre dipendenti, la legittimità del licenziamento ad nutum ex art. 2118 cod.civ., assorbe qualsiasi altro profilo, quale quello disciplinare.
Il Tribunale di Parma, in riforma della sentenza pretorile, pur affermando la legittimazione passiva esclusiva dell'associazione territoriale, riteneva che il numero dei dipendenti andasse calcolato in ambito nazionale;
e poiché in tale ambito tale numero superava le 35 unità, accoglieva la domanda della DO per violazione dell'art. 2 Legge 15 luglio 1966, n. 604. Tale sentenza, impugnata in via principale dalla FAT-Cisl ed in via incidentale dalla DO, veniva cassata da questa Corte con sent. 11223/1998, la quale affermava la legittimazione passiva esclusiva dell'associazione territoriale e conseguentemente che il numero dei dipendenti dovesse essere calcolato nello stesso ambito territoriale. Il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l'appello proposto dalla DO nei confronti della sentenza del Pretore di Parma.
Il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la prima causa petendi (violazione dell'art. 2 Legge 15 luglio 1966, n. 604), che, essendo incontestato che la FAT CISL di Parma occupava, all'atto del licenziamento, solo altri tre operatori in aspettativa non retribuita ex art. 31 L 300170, non è applicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 2 L. 604/66 trattandosi di recesso ad nutum avvenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge 108/90: il datore di lavoro non era pertanto tenuto a rispondere alla richiesta dei motivi della lavoratrice.
Parimenti infondata ha ritenuto la seconda ragione posta a base della impugnazione, costituita dalla violazione delle garanzie di cui all'art. 7 L. 300/70 nel presupposto della natura ontologicamente disciplinare del licenziamento, in quanto, nell'area di libera recedibilità, è legittimo il licenziamento intimato senza l'espressione di alcun addebito, essendo irrilevante l'eventuale intento, non manifestato, di punire una mancanza disciplinare del lavoratore. Citava al riguardo Cass. 2 marzo 1993, n. 2553, nonché l'altro principio affermato da questa Corte, secondo cui il licenziamento disciplinare intimato dal datore non è nullo ma illegittimo con la conseguenza che, quanto ai rapporti ricompresi nell'ambito dell'art. 2118 c.c., il lavoratore ha (solo) il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. S.U. 18 maggio 1994, n. 4846), nella specie corrisposta. Ha poi ritenuto inammissibile, perché proposta per la prima volta in sede di rinvio, la causa petendi costituita dal carattere di rappresaglia del licenziamento, ai sensi dell'art. 4 Legge 15 luglio 1966, n. 604, quale ritorsione alla sua richiesta di regolarizzazione contributiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la DO, con tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371, 1421 cod.civ.; 279, 163, 414, 183, 420, 112, 113 c.p.c., (art. 360, n. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata, da una parte, per non avere interpretato correttamente la domanda, nella quale la dedotta illegittimità del licenziamento in quanto discriminatorio (violazione dell'art. 4 L. 604/66) costituiva "un tema implicito" già in nuce nel libello introduttivo;
dall'altra, per non avere esercitato in pieno il suo potere di intervento d'ufficio in presenza di norme che glielo consentivano.
Con il secondo motivo, lamentando violazione degli artt. 2697 e 2119 c.c.; 245, 15, 116 c.p.c.; 4 e 5 L. n. 604/66, 15 Legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricorrente si duole del fatto che il giudice a quo non abbia ammesso la prova richiesta in punto dell'intento discriminatorio del recesso;
in alternativa non abbia dato per provato "la rappresaglia" in forza degli elementi "indiziari" agli atti, comportanti un'inversione degli oneri probatori a carico di parte controricorrente, oneri probatori da questa non assolti. Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per essersi limitata ad esaminare la narrativa attorea sotto il profilo delle violazioni degli artt. 2 L. n. 604/66 e 7 L. n. 300/70" e non abbia invece ricercato "l'esistenza di una domanda implicita deducibile dalla volontà dell'istante che venga preso in considerazione anche il merito costituito dall'illegittimità sostanziale del reale motivo subiacente".
I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.
La ricorrente ha dedotto, nel ricorso introduttivo del giudizio, la illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 2 Legge 15 luglio 1966, n. 604 (difetto di forma scritta) e dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (mancanza di procedimento disciplinare), e su tali binari la causa è proseguita nei gradi successivi. Il datore di lavoro ha dedotto di non essere tenuto all'osservanza di tali norme, a causa dei requisiti dimensionali, e la sua tesi, accolta dal Pretore, è stata confermata da questa Corte con la sentenza rescindente n. 11223/1998.
Il licenziamento per ritorsione prescinde da requisiti dimensionali, e la legislazione di tutela contro tali forme di licenziamento (art. 4 Legge 15 luglio 1966, n. 604; art. 15 Legge 20 maggio 1970, n. 300;
art. 3 Legge 11 maggio 1990, n. 108) è valida anche nei casi in cui sia ancora applicabile l'art. 2118 cod.civ., quale il presente (Cass. 9/7/1979 n. 3930; Cass. 29/6/1981 n. 4241; Cass. 142-1983 n. 1114;
Cass. 21/1/1987 n. 551; Cass. 28/4/1995 n. 4747). Inoltre il divieto di licenziamento discriminatorio previsto dalle norme citate è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché l'area dei singoli motivi vietati, specificamente indicati da tali norme (ragioni di credo politico o fede religiosa, appartenenza a un sindacato o partecipazione ad attività sindacali, discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso) comprende anche il licenziamento per ritorsione, ossia intimato a seguito di comportamenti risultati sgraditi al datore di lavoro (quali, nella fattispecie considerata, asserite iniziative giudiziarie intraprese dal lavoratore: Cass. 3/5/1997 n. 3837), il cui onere probatorio grava sul lavoratore.
La ricorrente si duole che il giudice del merito non abbia captato che tale fatto (ritorsione contro la richiesta di regolarizzazione contributiva) era già riferito nel ricorso introduttivo del giudizio, sicché egli aveva l'obbligo di qualificare la causa della invalidità del licenziamento indipendentemente dalla mancata invocazione di norme di legge.
Al riguardo occorre fare due considerazioni:
In primo luogo, l'art. 414 n. 4 c.p.c. richiede non solo l'esposizione dei fatti, ma anche degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, i quali congiuntamente costituiscono la causa petendi;
mentre il principio jura novit curia non esonera il ricorrente dall'indicazione delle ragioni di diritto, ma sta semplicemente ad indicare che è il giudice a valutare i fatti alla luce delle norme applicabili alla fattispecie e ad individuare gli effetti giuridici dalle stesse previsti. Ciò significa che, volendo identificare, con accreditata dottrina, la causa petendi con i fatti costitutivi del diritto preteso, occorre tuttavia che il ricorrente indichi il nesso funzionale tra i molteplici fatti riferiti, la loro rilevanza giuridica e il bene della vita richiesto, affinché il giudice possa selezionare, tra i vari fatti da provare, quelli rilevanti ai fini della decisione, ed indirizzare l'indagine di fatto a tali fini.
Nel caso di specie, l'indagine di merito è stata completamente assorbita dal requisito dimensionale;
e benché l'accertamento effettuato abbia portato alla conclusione che si era nell'area della libera recedibilità ex art. 2118 cod.civ., nella quale opera comunque il divieto di 1ì cenziamento per ritorsione, non risulta che la ricorrente si sia doluta con il ricorso in appello, com'era suo onere ai sensi dell'art. 346 c.p.c., del mancato accoglimento della domanda, da parte del Pretore, per il carattere ritorsivo del licenziamento;
e ciò è sufficiente a ritenere la odierna doglianza preclusa. Infatti l'art. 346 c.p.c., applicabile anche nel rito del lavoro (Cass. 19/6/1987 n. 5390; Cass. 13/1/1996 n. 212) si riferisce alle domande alternative, a quelle subordinate, ed anche alle ragioni o motivi della domanda (Cass. 23/10/1989 n. 4303). Esso comporta quindi che ove, come nel caso di specie, il ricorrente pretenda di avere azionato tre ragioni di illegittimità del licenziamento, la mancanza di forma scritta, l'inosservanza della procedura disciplinare ed il carattere ritorsivo, che costituiscono tre distinte causae petendi, ed ove il Pretore abbia respinto la domanda istruendo la causa e motivando solo sulle prime due, il lavoratore aveva l'onere di dolersi in appello del mancato esame del profilo ritorsivo.
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle relative spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2002