Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 1
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dello stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che - anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell'affare - la "messa in relazione" da parte del mediatore costituisca pur sempre l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare, (Nella, specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso il diritto a provvigione in un caso in cui una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore era stata interrotta senza conclusione dell'affare, e la ripresa delle trattative era intervenuta successivamente, per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate).
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- 1. Mediazione immobiliare: quando il mediatore ha diritto alla provvigione?Avv. Fausto Di Marcantonio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Agenti immobiliari: diritto alla provvigione e requisiti, concorso con altri mediatori e responsabilità dell’incarico di mediazioneAvv. Davide Longo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. I requisiti giuridici dell'agente immobiliare – 2. Il diritto alla provvigione del mediatore – 2.1. Il concetto di “affare concluso” – 2.2. Il nesso causale tra l'opera del mediatore e l'affare concluso – 3. Il concorso tra più mediatori intervenuti nella trattativa – 4. Responsabilità dell'agente immobiliare e conseguenze del suo inadempimento sul diritto alla provvigione Le operazioni di compravendita di beni immobili spesse volte sono agevolate dall'opera di intermediazione di un soggetto terzo, ovvero colui che in termini giuridici è definito come “mediatore”, mentre nel linguaggio comune più semplicemente come “agente immobiliare”, il quale è chiamato a mettere in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10606 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ALBATROS DI NI RL, corrente in Follonica, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 25, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CONSOLINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO FIVIZZANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
:
SO IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato LUCA FIORMONTE, difesa dall'avvocato FRANCO ZUCCARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
:
PO DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato LUCA FIORMONTE, difeso dall'avvocato SERGIO NUNZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 428/99 del Tribunale di GROSSETO, emessa il 30/06/99 e depositata il 28/07/99 (R.G. 1541/97+1688/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Massimo CONSOLINI;
udito l'Avvocato Franco ZUCCARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia immobiliare Albatros, in persona del titolare CH LO, convenne innanzi al pretore di Grosseto - sezione distaccata di Massa marittima - SO AN e PO NA per sentirli condannare al pagamento di lire 15.000.000 ciascuno, oltre accessori.
A sostegno della domanda dedusse che, ricevuto nel marzo 1993 incarico, da parte di PO SE, di trovare un acquirente per la villa del figlio, PO NA, al prezzo di lire 750.000.000, si era attivata, facendo visitare la villa alla SO nel maggio successivo e fornendole ogni indicazione utile per l'acquisto; che il rogito notarile di vendita era intervenuto l'1-3-1995, ma la provvigione non era stata corrisposta.
Si costituirono in giudizio i convenuti e si opposero alla domanda, sostenendo - tra l'altro - il PO che non aveva conferito alcun incarico all'agenzia e che la villa era stata venduta per lire 350.000.000; la SO che non aveva concluso l'affare nel 1993, quando le era stato proposto dall'agenzia, perché il prezzo era eccessivo, e lo aveva concluso, invece, nel novembre 1995, a distanza di più di due anni, su segnalazione di un proprio collega di lavoro per un prezzo notevolmente inferiore.
Il Pretore condannò il PO e la SO al pagamento di lire 7.000.000 ciascuno, oltre accessori.
Su gravame dei soccombenti il tribunale di Grosseto, con sentenza resa il 30-6-1999, rigettò la domanda, considerando quanto appresso:
- era ben vero che PO SE aveva incaricato l'agenzia di trovare un acquirente della villa, ma tale incarico non era in alcun modo riferibile al proprietario, PO NA;
- l'incarico era stato, peraltro, revocato a distanza di qualche mese;
- dalle prove assunte era emerso che l'affare era stato segnalato alla SO nel febbraio 1995 da tale RA;
- dalle deposizioni dei testi NC e GL non erano desumibili elementi utili ai fini della decisione, avendo il primo riferito circostanze "de relato" ed essendo la seconda associata dell'attore; - in questa situazione difettava la prova del nesso causale tra attività mediatoria ed affare concluso;
nesso indispensabile per il sorgere del diritto alla provvigione.
L'agenzia Albatros ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi di censura;
il PO e la SO hanno resistito con controricorso;
l'agenzia ed il PO hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
con il primo motivo di ricorso, denunciandosi "insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia;
errata interpretazione e valutazione delle prove;
violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 360 n° 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1703, 1704, 1708 ss. c.c. e agli artt. 1754 ss. c.c., nonché agli artt. 2727, 2729 c.c.", si sostiene: i giudici di appello hanno ritenuto che non è stato provato che PO SE, quando ha incaricato l'agenzia di vendere la villa, ha agito in rappresentanza del figlio, PO NA;
la prova di tanto è, viceversa, agevolmente desumibile da altri elementi sicuramente idonei allo scopo, come lo stato di famiglia dei due e la giovane età del figlio;
dalla deposizione della teste GL, attendibile sul punto "in quanto congrua rispetto al contenuto degli altri elementi esistenti agli atti del giudizio", si evince, poi, che PO SE ha speso il nome del figlio;
l'omessa valutazione delle indicate fonti processuali si risolve in palese difetto di motivazione.
Con il motivo in esame si addebita, quindi, ai giudici di appello di non avere portato la loro valutazione su tutte le risultanze processuali e di avere ritenuto a causa di ciò carente la prova della rappresentanza.
Senonché il giudice di merito è libero di scegliere gli elementi probatori da porre a fondamento della propria decisione, senza essere tenuto ad esaminare tutti gli elementi risultanti dagli atti e dovendosi, anzi, ritenere per implicito disattesi quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 12-3-1996, n° 2008), salvo che non si tratti di elementi che avrebbero portato con certezza e non con semplice probabilità ad una pronuncia diversa da quella adottata;
nel qual caso soltanto è ravvisabile vizio di motivazione (Cass. 15-5-1997, n° 4310). E poiché tanto non è nella specie e, per quel che vale, neppure è dedotto almeno in maniera specifica, il motivo non è suscettibile di trovare accoglimento.
Il secondo motivo pone censura di "insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;
errata interpretazione e valutazione delle prove;
violazione o falsa applicazione delle norme di cui all'art. 360 n° 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1754, 1755 ss. c.c. e agli artt. 1398, 1399 c.c.". In particolare, si lamenta che i giudici di appello non hanno esaminato la tesi difensiva, prospettata negli scritti di entrambi i gradi del giudizio, che PO NA, stipulando il compromesso e l'atto notarile di vendita, ha ratificato l'operato del padre. Neppure questo motivo può essere accolto in quanto il giudice - anche di appello - non è tenuto ad occuparsi espressamente di ogni tesi o argomentazione delle parti, purché esponga gli elementi in fatto ed in diritto a fondamento della decisione, come nella specie è puntualmente avvenuto, dovendosi ritenere per implicito disattese le tesi e le argomentazioni che siano incompatibili con la soluzione adottata e l'iter argomentativo seguito (Cass. 11-2-1998, n° 1390). Con il terzo motivo di ricorso, nel denunciare violazione o falsa applicazione degli artt. 1754, 1755 ss. c.c. in relazione all'art. 360, n° 5, c.p.c., nonché vizi di motivazione, si censurano i giudici di appello per non avere riconosciuto efficacia probatoria alla deposizione del teste NC in quanto "del relato a parte actoris", sostenendosi che il teste ha deposto anche su circostanze di fatto cadute sotto la sua diretta percezione;
circostanze che, correttamente valutate, avrebbero portato i giudici a ritenere, invece che a negare, l'esistenza del nesso causale tra l'attività di mediazione e l'affare concluso.
Con il quarto motivo si denunciano le medesime violazioni di legge ed i medesimi vizi di motivazione;
si deduce che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che l'affare non è riconducibile all'attività di mediazione per il fatto che PO SE ha revocato l'incarico di vendere la villa e la SO è stata successivamente informata dell'affare da RA GI, atteso che per costante giurisprudenza il rapporto di mediazione prescinde dal previo conferimento dell'incarico e per il sorgere del diritto alla provvigione è sufficiente che la conclusione dell'affare si trovi in rapporto causale con l'attività svolta dal mediatore. Con il quinto motivo, impostato su "insufficiente o contraddittoria motivazione;
errata valutazione e interpretazione delle prove;
violazione o falsa applicazione delle norme di cui all'art. 360, nn° 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c., 115, 1° e 2° comma, 116 c.p.c. e agli artt. 1754, 1755 ss. c.c.", si lamenta che per escludere l'esistenza del nesso causale i giudici di appello si sono riferiti al notevole lasso di tempo intercorso tra l'attività di mediazione e la conclusione dell'affare ed alle diverse condizioni dell'immobile, senza considerare, quanto alle condizioni, che di esse non v'è traccia in atti e, quanto al lasso di tempo, che la stipula del contratto di vendita è stata preceduta da quella del contratto preliminare, che "segna il momento della conclusione dell'affare rilevante ai sensi dell'art. 1755 c.c. per fare sorgere il diritto alla provvigione"; contratto che avrebbe dovuto essere prodotto dal PO o dalla SO, sicché il riferimento al tempo trascorso si risolve in erronea applicazione dell'onere probatorio. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto incentrati sullo stesso tema del nesso di causalità, sono infondati. Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Corte, in tanto il mediatore ha diritto alla provvigione in quanto la sua attività svolga un ruolo causale nella conclusione dell'affare. Ben vero che, come dedotto in ricorso, non è necessario che il ruolo sia esclusivo, niente impedendo che abbia più modesta portata e, cioè, che l'attività del mediatore si inserisca come semplice concausa nel processo formativo dell'affare (Cass. 16-1-1996, n° 297; Cass. 28-7-1997, n. 7048). In questo ambito di idee si è ritenuto che la detta attività può intervenire in qualsiasi momento, all'inizio segnalando l'affare - sempre che la segnalazione costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore (Cass. 16-1-1997, n° 392; Cass. 18-8-1997, n° 7554) - oppure nel corso delle trattative (Cass. 13-12-1978, n° 5929), senza che sia, quindi, necessario che si protragga dall'inizio fino alla conclusione dell'affare. Quello che è indispensabile è che, in qualsiasi momento intervenga o con qualsiasi altro fattore causale concorra, l'attività del mediatore costituisca un antecedente necessario della conclusione dell'affare.
Ne consegue che non dà diritto a provvigione l'attività di mediazione che, secondo l'apprezzamento del giudice, non svolga alcun ruolo causale, neppure ridotto.
Nella specie i giudici di appello hanno ritenuto che, cadute le trattative intavolate con la mediazione dell'agenzia, su segnalazione di RA GI ne sono state intavolate altre, che sono andate a buon fine anche perché sono variate le condizioni dell'affare (prezzo e stato dell'immobile), e hanno escluso l'esistenza del nesso causale tra l'attività di mediazione dell'agenzia e la vendita per questa ragione ed inoltre perché non è stato provato che, allorquando ha conferito all'agenzia l'incarico di trovare un acquirente, PO SE ha agito in rappresentanza del figlio, aggiungendo che tra l'attività di mediazione e la conclusione dell'affare sono intercorsi più di due anni. I detti giudici hanno così espresso un apprezzamento di fatto che, sindacabile in questa sede solo per vizi di motivazione (Cass. 23-4-1999, n° 4043; Cass. 29-3-1982, n° 1934), resiste alle censure mosse.
Si rileva in proposito: 1) allorquando si deduce che il teste NC ha deposto anche su circostanze diverse da quelle "de relato" e si propone una differente ricostruzione della fattispecie, si sollecita in definitiva il riesame del merito della causa, non consentito al giudice di legittimità (Cass. 21-10-1994, n° 8653); 2) come già detto, il giudizio circa l'assenza di poteri rappresentativi non è scalfito dalle censure che lo investono e rimane fermo;
3) il lasso di tempo tra l'attività spiegata dall'agenzia e la conclusione della vendita si pone nella motivazione della sentenza impugnata come argomento ulteriore e, quindi, rafforzativo, sicché - a parte ogni altra considerazione - è ininfluente la questione che concerne il preliminare di vendita. Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, nel denunciare "insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo;
errata valutazione e interpretazione delle prove;
violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 360, nn° 3 e 5, 115, 116 c.p.c.", si lamenta che i giudici di appello hanno ritenuto che la teste GL non è attendibile in quanto interessata alla causa quale contitolare dell'agenzia, sostenendosi che i detti giudici avrebbero dovuto tenere conto della deposizione della teste nella parte in cui collima con altre fonti processuali e valutarne la credibilità in base ad indici diversi di natura soggettiva ed oggettiva.
Il motivo non può essere accolto in quanto in tutte le sue prospettazioni si risolve in una richiesta di riesame della deposizione e delle altre fonti processuali, impossibile in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese in lire 79.000 per SO e lire 173.000 per PO, oltre onorari liquidati in lire 2.500.000 per ciascuno di essi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 12-3-2001. Depositato in cancelleria il 2 agosto 2001.