Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 1
In caso di condanna a pena detentiva sostituita con la libertà controllata, il giudice non è legittimato ad imporre gli obblighi prescritti nei confronti dell'imputato beneficiario della concessa sanzione sostitutiva, ma è tenuto a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, al quale spetta stabilire le modalità di esecuzione della pena nelle forme di legge. (Fattispecie in cui è stata annullata la sentenza che aveva determinato le modalità esecutive della libertà controllata, sospendendo in alcune fasce orarie la patente di guida ed autorizzando l'imputato ad allontanarsi dal comune di residenza per motivi di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2013, n. 28787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28787 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 28/03/2013
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 839
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 23490/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste;
nel procedimento penale nei confronti di:
GA EL, n. Aviano il 22.5.1978;
avverso la sentenza del 24.4.2012 del g.u.p. presso il tribunale di Pordenone;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste si censura la sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa in data 24-4-2012 dal G.u.p. Del Tribunale di Pordenone, nel procedimento penale a carico di GA EL, imputato del delitto di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, art. 73. Con tale sentenza il Gup del Tribunale di Pordenone, applicava la pena, secondo la concorde richiesta delle parti, nei confronti di GA EL per il delitto di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, di mesi sei di reclusione ed Euro 14000 di multa, ritenendo sussistente l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5 e concedendo all'imputato le attenuanti generiche e con l'applicazione della diminuente del rito. Con la stessa sentenza il g.u.p. disponeva la sostituzione della pena detentiva inflitta con la libertà controllata di anni uno con autorizzazione al GA di uscire dal comune di residenza dal lunedì al sabato per motivi di lavoro e con sospensione della patente di guida per l'intera domenica e dal lunedì al sabato dalle ore 21 alle ore 7.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste e deduce violazione di legge della sentenza impugnata atteso che il Gup del Tribunale di Pordenone aveva applicato all'imputato la sanzione sostitutiva della libertà controllata derogando alle disposizioni indicate dalla L. n. 689 del 1981, art. 56 e prevedendo nel provvedimento emesso le modalità applicative della libertà controllata che spettavano alla competenza del magistrato di sorveglianza.
3. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale di Trieste è fondato.
La sentenza impugnata ha applicato all'imputato, per il delitto contestato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, la pena finale di mesi sei di reclusione ed Euro 1400 di multa,
ratificando l'accordo intervenuto e disponendo la sostituzione della pena detentiva inflitta con la libertà controllata e determinando anche le modalità esecutive della misura disposta.
La competenza a disciplinare le modalità di esecuzione della libertà controllata spetta al magistrato di sorveglianza, secondo quanto disposto dall'art. 661 c.p.p. e L. n. 689 del 1981, art. 62 e segg.. Questa Corte ha ritenuto che, in caso di condanna a pena detentiva sostituita con la libertà controllata, il giudice non è legittimato ad imporre gli obblighi prescritti nei confronti dell'imputato, beneficiario della concessa sanzione sostitutiva, ed è tenuto a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna alla pena sostitutiva al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, il quale è competente a stabilire le modalità di esecuzione della pena nelle forme di legge (Cass. n. 1994 n. 13073). La competenza a decidere in materia di libertà controllata e sanzioni sostitutive spetta infatti al magistrato di sorveglianza ed a tale organo spetta la competenza in tema di modalità di esecuzione della libertà controllata anche in relazione alle successive variazione delle misura (Cass., Sez. 1, n, 13443 del 2005; Cass., Sez. 1, n. 9096 del 2011). In conclusione spettava al magistrato di sorveglianza dettare le prescrizioni connesse alla misura concessa e dettare gli obblighi connessi all'esecuzione della libertà controllata concessa all'imputato in sostituzione della pena detentiva applicata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Pordenone.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013