Sentenza 17 aprile 2012
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La parte civile è legittimata a ricorrere avverso l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame ha provveduto alla revoca del sequestro conservativo disposto nel suo interesse.
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- 1. Sequestro preventivo, revoca, parte civile, ricorso per Cassazione, legittimazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2015
- 2. Parte civile: no al ricorso per cassazione contro annullamento del sequestroAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 21 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2012, n. 40404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40404 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/04/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 457
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 05624/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CEDIS S.P.A. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario Stasi Enrico quale parte civile nel procedimento nei confronti di:
1. OS MA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 21/11/2011 del Tribunale del riesame di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Oldi Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Iacoviello Francesco MA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Ciaramella Pierluigi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato l'Avv. Di Cagno Giovanni, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21 novembre 2011 il Tribunale del riesame di Bari ha annullato il provvedimento col quale il giudice dell'udienza preliminare presso lo stesso Tribunale aveva disposto il sequestro conservativo su beni mobili e immobili di OS MA fino a concorrenza della somma di Euro 16 milioni.
1.1. Il provvedimento di sequestro era stato adottato nei confronti del OS e di MI De IS, imputati del delitto di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2), nonché della responsabile civile società cooperativa Conad, a tutela delle ragioni di credito vantate dalla Cedis s.p.a. in amministrazione straordinaria, quale persona offesa dal reato costituitasi parte civile.
1.2. Ha ritenuto il Tribunale che fosse carente il requisito del periculum in mora, in quanto la consistenza patrimoniale della responsabile civile Conad era tale da garantire ampiamente ogni obbligazione civile scaturente dal reato e non risultavano poste in essere condotte indirizzate a pregiudicare le ragioni dei creditori.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la Cedis s.p.a., nella ribadita sua qualità di persona offesa dal reato, lamentando non essersi considerato che la curatela fallimentare della Comart s.r.l., controllante della ricorrente, aveva proposto un'azione giudiziale nei confronti della Conad per la somma di Euro 109 milioni: il che varrebbe a porre in dubbio la capienza del patrimonio della responsabile civile, irrilevante essendo a tal fine l'entità del fatturato, su cui pure il giudice del riesame si è soffermato.
2.1. Agli atti vi è una memoria depositata nell'Interesse dell'imputato, con cui si eccepisce l'inammissibilità del gravame:
sia per carenza di legittimazione in capo alla ricorrente, sia per essere i motivi diretti a censurare il percorso motivazionale dell'ordinanza contro il disposto dell'art. 325 c.p.p., comma 1, sia per manifesta infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Lungi dall'essere viziato da inammissibilità, il ricorso è invece fondato e merita accoglimento.
1.1. Per quanto sorretto da un recentissimo arresto giurisprudenziale in senso conforme (Sez. 6, n. 5928 del 31/01/2012, Cipriani, Rv. 252076) non può essere condiviso l'assunto propugnato dalla difesa dell'imputato nella memoria depositata l'11 aprile 2012, secondo cui la parte civile non sarebbe legittimata a proporre ricorso per cassazione. Si reputano, invero, più persuasive le argomentazioni spese a supporto del contrario indirizzo interpretativo, basato sul rilievo per cui dal combinato disposto dell'art. 325 c.p.p., comma 2, e art. 318 c.p.p., deriva la legittimazione a proporre richiesta di riesame - avverso il provvedimento di sequestro conservativo - o ricorso diretto per cassazione di chiunque vi abbia interesse;
d'altra parte, l'esclusione della legittimazione della parte civile in ordine all'impugnazione di un provvedimento cautelare diretto a garantire le obbligazioni civili derivanti da reato, sarebbe lesivo del diritto di difesa ad essa assicurato (Sez. 5, n. 5021/04 del 17/12/2003, Feola, Rv. 228071; Sez. 4, n. 2394 del 21/06/1995, Tirelli, Rv. 202021).
1.2. Quanto alle cause di inammissibilità indicate dalla difesa nella deduzione, da parte della ricorrente, di critiche eccedenti i confini della violazione di legge (art. 325 c.p.p., comma 1) e nella manifesta infondatezza, valga quanto di seguito esposto.
2. Interrogandosi sull'esistenza del periculum in mora il Tribunale ha valutato la consistenza patrimoniale della responsabile civile società cooperativa Conad, pervenendo ai convincimento che il suo patrimonio netto, stimato in Euro 44.217.751,00, unitamente alle disponibilità liquide di Euro 38.592.405,00, assicurasse la garanzia patrimoniale in ordine all'eventuale accoglimento dell'azione risarcitoria esercitata dalla parte civile nel procedimento penale, per un importo massimo di Euro 16.000.000,00.
2.1. Senonché, annullando per tali ragioni l'ordinanza che aveva disposto il sequestro, quel collegio ha omesso di confutare un argomento di fondamentale rilievo, come quello facente leva sul contenzioso instaurato nei confronti della Conad dalla curatela del fallimento della società Comart. s.r.l., controllante della Cedis s.p.a.: contenzioso finalizzato a ottenere un risarcimento dei danni quantificati in Euro 109.000.000,00. Non è in alcun modo contrastato, invero, l'assunto secondo cui, nell'ipotesi in cui l'azione così esercitata dal terzo risultasse fondata, ne risulterebbe compromessa quella adeguatezza del patrimonio della responsabile civile che, nell'ordinanza impugnata, costituisce la ragione primaria della decisione assunta: e la cui assenza, secondo un indirizzo giurisprudenziale di gran lunga maggioritario, ancorché non unanime, varrebbe da sola a giustificare la misura cautelare (v. Sez. 5, n. 7481 del 27/01/2011, A., Rv. 249607; Sez. 6, n. 43660 del 26/11/2010, Cesaroni, Rv. 248819; Sez. 6, n. 26486 del 06/05/2010, Barbieri, Rv. 247999; Sez. 5, n. 43246 del 26/09/2008, Ronco, Rv. 241933; contra: Sez. 5, n. 13284 del 02/02/2011, Frustaci, Rv. 250209).
2.2. Il provvedimento impugnato si mostra, pertanto, viziato dalla totale carenza di motivazione su un punto di determinante rilievo, attesa la sua attitudine a incidere positivamente su uno dei presupposti - per l'appunto il periculum in mora - richiesti dalla legge per l'adozione della misura del sequestro conservativo.
3. Secondo un principio da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, nella nozione di "violazione di legge", per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali, giusta il disposto dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientra la mancanza assoluta di motivazione in quanto correlata all'inosservanza di una precisa norma processuale, quale l'art. 125 c.p.p., comma 3. 3.1. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso Tribunale di Bari (in diversa composizione), sottoporrà a rinnovata valutazione la richiesta di riesame del provvedimento cautelare tenendo conto di quanto suesposto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2012