Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
In tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta.
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Cassazione civile sez. VI, 10/01/2022, (ud. 03/12/2021, dep. 10/01/2022), n.462 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 852/2021 R.G. proposto da: P.R., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pizzuto, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso l'avv. Francesca Romana Graziani. – ricorrente – contro C.A. E A.R.. – intimati – avverso …
Leggi di più… - 2. Se il Giudice di pace è parte si applica l'art. 30 bis c.p.c.Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI Presidente
Dott. FERNANDO LUPI Consigliere
Dott. ANTONIO LAMORGESE rel. Consigliere
Dott. ALDO DE MATTEIS Consigliere
Dott. BRUNO BALLETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AI AR, elettivamente domiciliato in Roma, P.le Belle Arti n. 3, presso l'avv. Alberto Galli, e rappresentato e difeso dall'avv. Franco de Laurentiis, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IM SE
- intimato -
nonché sul ricorso n. 1301/99 proposto da:
IM SE, elettivamente domiciliato in Roma, via P. da Palestrina n. 63, presso l'avv. Bruzio Pirrongelli, che con l'avv. Giovanni De Cataldis lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
AI AR
- intimato -
avverso la sentenza n. 1343 del Tribunale di Taranto depositata il 15 settembre 1998 (R.G. n. 195/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Giovanni De Cataldis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 gennaio 1998 il Pretore di Taranto. sezione distaccata di Manduria, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo parzialmente la domanda proposta da SE OL nei confronti del suo ex datore di lavoro AR AM, condannò costui al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 42.572.962, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive per le prestazioni di lavoro subordinato svolte nel periodo compreso tra il 15 ottobre 1983 e il 20 novembre 1989.
La decisione, impugnata dal AM e in via incidentale dal OL, è stata confermata dal Tribunale di Taranto con pronuncia del 28 maggio/15 settembre 1998. Per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice del gravame ha ritenuto la inapplicabilità della prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 2 cod. civ., eccepita dal datore di lavoro, in quanto incompatibile con la dichiarazione fatta dallo stesso di avere estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta;
la inapplicabilità della prescrizione quinquennale, poiché il rapporto di lavoro non era assistito dalla garanzia della stabilità; la irrilevanza ai fini della sussistenza dell'attività lavorativa subordinata dedotta dal OL della sua contemporanea iscrizione quale disoccupato nell'elenco dell'ufficio di collocamento;
che le mansioni svolte dal OL alle dipendenze del AM erano state dimostrate attraverso la p prova testimoniale espletata e che la circostanza relativa alle interruzioni di tale rapporto di lavoro per l'attività lavorativa a tempo parziale, presso il comune di Manduria e per taluni periodi, non incideva sulla qualificazione come lavoro subordinato del rapporto in questione.
Il datore di lavoro soccombente ricorre per la cassazione di questa sentenza.
Il OL resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere riuniti i due ricorsi, principale e incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Il ricorso principale è articolato in due motivi.
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2955 n. 2, 2957 e 2959 cod. civ. e vizio di motivazione. il ricorrente deduce l'errore in cui è incorso il Tribunale nel rigettare l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito da lui opposta, poiché, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non sono incompatibili con quella eccezione le dichiarazioni da lui fatte nell'interrogatorio reso nel giudizio di primo grado e con le quali oltre a specificare le mansioni del lavoratore e a negare la sussistenza del lavoro festivo e straordinario, aveva ammesso il pagamento a giornata, precisando di aver compensato le prestazioni del lavoratore con la retribuzione corrente su piazza, ammissione quest'ultima che non significava che egli corrispondeva meno di quanto dedotto dal lavoratore, ben potendo anzi la retribuzione secondo la piazza essere superiore a quella pretesa dal prestaore di lavoro in base al contratto. Assume che il giudice del merito non ha prestato adesione alla tesi del lavoratore circa l'esistenza di un unico rapporto di lavoro più volte sospeso su accordo delle parti, trattandosi invece di cinque rapporti di lavoro interrotti per esaurimento e ripresi a distanza anche di tre mesi dalla interruzione: per cui, data la prescrizione presuntiva annuale, le richieste del lavoratore potevano essere accolte soltanto in relazione agli emolumenti maturati nell'anno precedente alla proposizione della domanda giudiziale.
Il motivo è infondato. Il Tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione annuale di cui all'art. 2955 n. 2 cod. civ. rilevando come il AM avesse svolto una difesa incompatibile con la presunzione di pagamento di quanto preteso dal lavoratore, in quanto lo stesso aveva sostenuto di nulla dovere per le prestazioni lavorative rese dal (lavoratore) ricorrente in aggiunta alle minori somme già corrisposte (v. pag. 2 della sentenza qui impugnata). Il giudice del merito, quindi, è pervenuto al suo convincimento, non solo tenendo conto dell'interrogatorio del datore di lavoro, ma valutando l'intero atteggiamento difensivo dello stesso con apprezzamento di fatto, che non è specificamente censurato. Tanto è sufficiente per ritenere privo di fondamento il suddetto profilo di doglianza, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'ammissione di non aver estinto il debito, che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, può risultare anche per implicito, dalla contestazione da parte del debitore dell'entità della somma richiesta (v. Cass. 13 marzo 1999 n. 2257, Cass. 3 marzo 1994 n. 2124, Cass. 15 ottobre 1992 n. 11332, la quale, con riferimento a crediti di lavoro, ha ritenuto sussistere l'incompatibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva anche con l'ammissione del datore di lavoro di pagamento in relazione ad un rapporto di lavoro di contenuto diverso da quello per il quale il lavoratore abbia richiesto la corresponsione delle spettanze retributive).
Relativamente al profilo di censura concernente la decorrenza del termine di prescrizione, la doglianza si risolve nella reiterazione dell'affermazione di una pluralità di rapporti di lavoro interrotti per esaurimento e ripresi a distanza anche di tre mesi, contro il diverso apprezzamento del giudice del merito, che invece ha ritenuto la sussistenza di un unico rapporto di lavoro, senza che tale statuizione sia sottoposta a critica del ricorrente;
ed anzi si deve osservare che lo stesso ricorrente mostra di avere attribuito a quella statuizione un significato nettamente opposto, laddove afferma (v. ultimo capoverso della settima pagina del ricorso per cassazione) che sulla decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro v'è da rilevare che sia il Pretore che il Tribunale non aderiscono alla tesi dell'attore, ché tratterebbesi di un unico rapporto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'erronea valutazione delle risultanze processuali e addebita alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto che il OL risultava iscritto quale disoccupato e che tale stato era inconciliabile con il dedotto rapporto di lavoro subordinato;
ne' di avere spiegato come il predetto lavoratore, vincolato ad esso ricorrente in base ad un rapporto di lavoro stabile e continuativo, potesse poi assentarsi di sua iniziativa per lunghi periodi durante il corso dell'anno e prestare attività lavorativa alle dipendenze di enti pubblici. Neppure questo motivo può essere accolto. Si deve infatti osservare che la valutazione delle prove, contro cui il ricorrente appunta la sua critica, peraltro assolutamente generica, involge un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale, come più volte affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi non accolti, anche se allegati dalle parti. E si è inoltre sottolineato che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice del merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. fra le tante Cass. 3 marzo 2000 n. 2404). Orbene, sulla circostanza della iscrizione del OL quale disoccupato nella graduatoria dell'ufficio di collocamento il Tribunale, con ragionamento immune da errori logici-giuridici, ha evidenziato che quella iscrizione non è incompatibile con la prestazione di attività lavorativa subordinata e che si tratta di una violazione della normativa previdenziale ed amministrativa riguardante l'assunzione di personale, la quale non preclude che possa instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente. Analogamente per quanto concerne le attività lavorative a tempo parziale espletate dal OL presso il comune di Manduria, che il Tribunale ha correttamente ritenuto non influenti ai fini della qualificazione della natura subordinata del rapporto di lavoro con il AM. Il ricorso principale va perciò rigettato, restando assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale, dichiarato in modo espresso condizionato all'accoglimento di quello proposto dal AM. Costui, in applicazione del criterio della soccombenza, è tenuto alla rifusione nei confronti dell'altra parte delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta quello principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 34.000, oltre a lire 4.000.000=(quattromilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001