Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 38512
CASS
Sentenza 22 giugno 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell'indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.

Commentari2

  • 1Art. 240-bis - Confisca in casi particolari (1)
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Sequestro per equivalente: il giudice non deve indicare i beni, ma solo il valore del profitto. L’individuazione concreta spetta al PM nella fase esecutiva (Cass.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 novembre 2025

    Il principio di diritto Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il decreto del giudice non deve individuare i singoli beni da vincolare, ma soltanto il valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.L'individuazione dei beni e la verifica della loro disponibilità in capo all'indagato competono al pubblico ministero nella fase esecutiva. Il terzo formale intestatario può tuttavia proporre riesame, contestando la riconducibilità del bene all'indagato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 16/09/2025, (ud. 16/09/2025, dep. 17/10/2025), n.34060 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/03/2025, il Tribunale di Trani, per quanto qui rileva, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 38512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38512
Data del deposito : 22 giugno 2016

Testo completo