Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell'indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.
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- 1. Art. 240-bis - Confisca in casi particolari (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Sequestro per equivalente: il giudice non deve indicare i beni, ma solo il valore del profitto. L’individuazione concreta spetta al PM nella fase esecutiva (Cass.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 novembre 2025
Il principio di diritto Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il decreto del giudice non deve individuare i singoli beni da vincolare, ma soltanto il valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.L'individuazione dei beni e la verifica della loro disponibilità in capo all'indagato competono al pubblico ministero nella fase esecutiva. Il terzo formale intestatario può tuttavia proporre riesame, contestando la riconducibilità del bene all'indagato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 16/09/2025, (ud. 16/09/2025, dep. 17/10/2025), n.34060 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/03/2025, il Tribunale di Trani, per quanto qui rileva, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 38512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38512 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
38 5 12/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE асп Composta da Sent. n. 1556 sez. Silvio Amoresano - Presidente - -CC 22/06/2016 - Relatore - Vito di Nicola Angelo Matteo Socci R.G.N. 3255/2016 Giovanni Liberati Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IS HE, nata a [...] il [...] OU RP, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 21-12-2015 del tribunale del riesame di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni della Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Padova. RITENUTO IN FATTO 1. HE IS e RP OU ricorrono per cassazione impugnando la ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Padova ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da HE IS e da RP OU, sul rilievo che il provvedimento impugnato non contiene alcuna indicazione relativamente ai beni da sequestrare, con la conseguenza che lo stesso non può essere, sotto tale profilo, oggetto di valutazione in sede di impugnazione cautelare proposta con il riesame avverso il provvedimento impositivo del vincolo. Il tribunale del riesame ha pertanto osservato che gli interessati dovrebbero rivolgersi al pubblico ministero, in sede di esecuzione del sequestro, avendo detto organo provveduto alla concreta individuazione dei beni mobili ed immobili da aggredire, cosicché anche il terzo proprietario, interessato ad essere riconosciuto estraneo alla vicenda, potrà ottenere, se del caso, la restituzione dei beni rivolgendosi al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari oppure proponendo appello cautelare rispetto ad eventuali decisioni contrarie. ven 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza i ricorrenti, tramite il comune difensore, sollevano un unico complesso motivo di impugnazione, qui enunciato ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso i ricorrenti si dolgono della violazione della legge penale in relazione al combinato disposto degli articoli 322-ter, comma 1, del codice penale e 321, comma 2, del codice di procedura penale nonché della violazione della legge penale processuale con riferimento al combinato disposto degli articoli 322, comma 2, 324 e 309 del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale), sul rilievo che, pur essendo stati sequestrati beni intestati a persona estranea al reato, il tribunale del riesame ha negato che questa, pur trattandosi di persona alla quale le cose sono state sequestrate, possa impugnare il provvedimento impositivo del vincolo chiedendone il riesame cautelare.
3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Padova, del A condividendo le doglianze formulate dal ricorrente nei confronti provvedimento impugnato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.
2. La giurisprudenza di legittimità è assestata nel senso che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro (salvo il caso di sproporzione ictu oculi) è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. 3, n. 7675 del 10/01/2012, Maione, Rv. 252095; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918; Sez. 3, n. 12580 del 25/02/2010, Baruffa, Rv. 246444).
2.1. Tuttavia, questa Sezione, nell'arresto giurisprudenziale (Sez. 3, n. 24958 del 10/12/2014, dep. 2015, Stillitani ed altro) richiamato dai ricorrenti, ha chiarito come l'insegnamento giurisprudenziale in precedenza ricordato sia ven maturato nei casi in cui il ricorrente non era il terzo proprietario del bene, bensì la persona sottoposta alle indagini che contestava la legittimità di un provvedimento sol perché privo di indicazioni in ordine a beni successivamente individuati in sede di esecuzione del sequestro. Infatti, ai fini della confisca "per equivalente” o “di valore”, il bene non rileva nella sua specificità ma solo come unità di misura del valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, cosicché la disponibilità da parte del reo del bene da confiscare "per equivalente" costituisce anch'essa condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 322-ter, comma 1, cod. pen., e art. 321, comma 2, cod. proc. pen., la cui sussistenza deve poter essere oggetto del controllo del Giudice, il quale non ha l'onere di indicare i beni da sequestrare, ma il terzo interessato che ne rivendichi la titolarità o la disponibilità esclusiva pone comunque in discussione la legittimità stessa del sequestro in quanto, di fatto, operato nei suoi confronti, sicché non può essere privato del diritto di far valere dinanzi al Giudice del riesame le proprie ragioni sol perché il bene non è stato indicato nel decreto di sequestro ma è stato individuato in sede esecutiva in quanto ritenuto dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria in "disponibilità" del reo, a fronte peraltro di una intestazione formale di segno opposto.
2.2. A tale proposito, ossia sul concetto di "disponibilità" del bene, soprattutto nei casi di discrasia tra intestazione fittizia e disponibilità reale, A questa Corte ha affermato il principio, che va ribadito, secondo il quale il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può ricadere su 3 beni anche solo nella disponibilità dell'indagato, per essa dovendosi intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950), cosicché i beni, se anche siano formalmente intestati a terzi estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilità dell'indagato quando essi, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientrino nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola ed altri, Rv. 252378). Da ciò è derivato il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea al reato, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo a quest'ultima, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della disponibilità degli stessi da parte dell'indagato (Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, Oksanych, Rv. 264763). ven A siffatte condizioni, il sequestro di beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità della persona indagata può essere disposto, per equivalente, anche in partenza, ossia nel momento dispositivo del vincolo, e tuttavia il terzo, qualora attinto dal sequestro in fase di esecuzione del provvedimento genetico, non può essere espropriato del diritto di far valere sui beni sequestrati le proprie ragioni, posto che l'articolo 322 del codice di procedura penale legittima, tout court, anche la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione a proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
3. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto che l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (salvo il caso di sproporzione ictu oculi) non costituiscono requisito di legittimità del decreto stesso, tuttavia va precisato che ove il sequestro venga disposto (nella fase di imposizione genetica del vincolo) o eseguito (nella fase funzionale del vincolo e, quindi, nei casi in cui l'individuazione dei beni da sequestrare avvenga, come nella specie, in sede esecutiva) su beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità dell'indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 24958 del А 10/12/2014, dep. 2015, Stillitani ed altro, non mass.). 4 4. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Padova che provvederà ad esaminare la richiesta di riesame proposta dai ricorrenti, con conseguente valutazione della legittimazione ad impugnare di RP OU, qualora sia escluso che i beni sequestrati rientrino nella sua disponibilità (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Padova. Così deciso il 22/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Silvio Amoresano Vito c'erare DEPOSITATA IN CANCELLERIA KŁ 16 SET 2016 IL CANCELLIERE uana Mariani 5