Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/2002, n. 6364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6364 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
O L 4 A L 7 N O IA 3 B . L M A IT . E 1 N 9 ICA O 9 I 1 Z L - Aula B 1 A B R 1 U - T P 1 S E I 2 R G . E L R E 9 3 A C I 06 36 4 /02- D E D E 6 U IN NON EL POLO LALIANO T I 4 N . G E T S E T E A CORTE SU E A CASSAZIONE R N A . T S (art. 375 epc ( SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21253/00 Dott. NC CARBONE - Presidente Dott. Michele LO PIANO Consigliere Consigliere Cron.18253 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere Ud. 29/01/02 Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT ASSIC SPA, con sede in Milano, in persona dell'Amministratore Delegato Rag. Roberto Guarena, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI 271 presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MELLINI GIORDANO, che la difende, giusta delega in SPINELLI atti;
- ricorrente -
contro
IO VI, LO BA CO;
intimati - 2002 avversO la sentenza n. 1371/99 del Giudice di pace di 287 TARAN TO, emessa il 19/10/99 e depositata il 27/10/99 (R.G. 2853/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si accolga il ricorso, con le conseguenze di legge. Rilevato che S.p.a. IT SSicurazioni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Taranto ha accolto la domanda proposta da NC IO nei confronti di CO Lo CO e della S.p.a. IT SSicurazioni per ottene- re il risarcimento dei danni conseguenti ad un inciden- te stradale, condannando i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di lire 1.900.000; che gli in- timati non hanno svolto difese. rilevato, altresì, che la S.p.a. IT SSicu- razioni ha svolto quattro motivi di ricorso relativi all'inesistenza della motivazione, alla insufficienza e contraddittorietà della stessa e alla violazione di legge viste le conclusioni del P.M. con le quali si alla Corte di accogliere il ricorso in camera chiede di consiglio, per essere lo stesso manifestamente fon- dato, essendo la sentenza impugnata del tutto priva di 2 r motivazione;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza ○ falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); Considerato, altresì, che la sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda così motiva: la causa è stata istruita con l'interrogatorio dell'attore il qua- le ha chiarito in maniera sufficiente la dinamica dello scontro da cui scaturiva la piena responsabilità del conducente della moto del Lo CO. La prova per inter- 3 от pello chiesta dal convenuto IT SS.ni è elemento probatorio sufficiente per affermare la piena responsa- bilità del convenuto Lo CO nella produzione dell'evento dannoso>>; che si tratta all'evidenza di motivazione apparen- cioè intrinsecamente inidonea a far percepire le te, reali ragioni che giustificano la decisione, poiché fa esclusivo riferimento all'interrogatorio dell'attore senza neppure riportarne il contenuto. e senza descrive- re in alcun modo le modalità concrete dell'incidente; ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente fondato e, quindi, va accolto, con senten- za pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che conseguentemente la sentenza impugnata Va cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Ta- ranto, che provvederà anche sulle spese di questa fase;
OR visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c. 2 0
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- 25 pugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Taranto. O 4 L 7 L 3 O . ) B E N E , Così deciso in Roma il 29 gennaio 2002 C 1 E A 9 N P 9 O 1 I I - Z 1 D IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. 1 A - E R 1 ell T C 2 S I I G L O E 7 R V 3 A: A E D E 6 E 4 N T . . N T T E T S S I R E ( A 4