Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 2
Non è configurabile l'esistenza di usi normativi nel senso della capitalizzazione periodica degli interessi moratori dovuti in caso di ritardata corresponsione di sovvenzioni pubbliche, poiché solo le leggi che disciplinano le erogazioni pubbliche potrebbero contenere statuizioni in tal senso, direttamente, o mediante la previsione di una corrispondente convenzione. (Fattispecie relativa alle sovvenzioni ex art. 20 legge n. 856/1986 a favore delle società private già concessionarie di sevizi marittimi locali del Medio e Alto Adriatico).
Il riconoscimento di una sovvenzione statale per il periodo luglio 1974 - giugno 1975 ad opera dell'art. 20 della legge n. 856 del 1986 alle società che avevano cessato i servizi marittimi sovvenzionati nel Medio e Alto Adriatico non implica il diritto dei soggetti beneficiari ad interessi computati con decorrenza anteriore a quella dell'entrata in vigore della medesima legge, anche se questa si esprime in termini di applicazione anche alle imprese suindicate di una sovvenzione già riconosciuta alle società di navigazione di rilievo nazionale dall'art. 7 della legge n. 684 del 1974, poiché alla sovvenzione di cui al citato art. 20, riconosciuta a posteriori e a stralcio, non può attribuirsi, in difetto di univoci elementi desumibili dalle norme, una finalità perequativa, ne' è ravvisabile una questione non manifestamente infondata di costituzionalità della norma, in tali termini interpretata, per violazione dell'art. 3 Cost., data la difformità delle situazioni poste a raffronto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre 3, presso l'avv. Antonio Rappazzo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.984 del 27.3.95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.10.98 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24.5.91 la soc. NO conveniva innanzi al Tribunale di Roma il Ministero per la Marina Mercantile ed esponeva che la legge 20.12.74 n. 684 aveva previsto sovvenzioni statali di durata triennale a beneficio delle società di navigazione di interesse nazionale i cui servizi passeggeri sarebbero stati, all'esito, eliminati;
che l'art. 20 della L.
5.12.86 n. 856 aveva esteso la sovvenzione, limitatamente al periodo 1.7.74/30.6.75, anche alle società che avevano cessato i servizi marittimi sovvenzionati del Medio ed Alto Adriatico;
che essa deducente aveva esercitato servizi portuali e commerciali nel Medio Adriatico in regime di convenzione;
che la somma liquidata a titolo di sovvenzione era stata computata erroneamente, posto che gli interessi da ritardata erogazione erano stati datati dal 5.12.86 (entrata in vigore del predetto art. 20) e non dall'1.7.75 e che gli stessi, quali "oneri finanziari", erano stati calcolati in misura semplice e non con la dovuta capitalizzazione trimestrale: chiedeva pertanto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di lire 10.362.406.715. Costituitasi l'Amministrazione, il Tribunale adì to con sentenza 28.6.93 rigettava la domanda affermando che il testo normativo e la sua "ratio" facevano escludere la auspicata datazione degli interessi e che l'intento di sovvenzionare faceva altresì escludere che si fosse concesso implicitamente un anatocismo generalmente vietato. La pronunzia, appellata da NO e nel contraddittorio con il Ministero, era interamente confermata dalla sentenza 27.3.95 della Corte di Roma. Nella motivazione della pronunzia, i giudici del gravame precisavano che: in ordine alla decorrenza degli interessi, il richiamo operato dalla legge del 1986 all'art. 7 della legge 684/74 in assenza di specifiche previsioni, ed essendo quella richiamata una legge eccezionale di agevolazione, non poteva che operare "ex nunc" e non dall'1.7.75; in ordine alla misura degli interessi, per i quali l'appellante pretendeva il computo con capitalizzazione trimestrale, la formula utilizzata dalla convenzione 15.5.87 tra le parti non poteva essere interpretata altro che come rinvio ai tassi richiamati ("prime rate" stabiliti dal cartello interbancario) anche se il risultato non fosse interamente satisfattivo (come del resto discendeva dalla natura di "sovvenzione" dell'intervento), dovendo, semmai, per arrivare a diverso risultato, essere esplicitato il richiamo anche alle concrete modalità praticate dalla banca ai clienti in considerazione della ben diversa entità economica del risultato e del divieto di cui all'art. 1283 c.c. (appunto derogabile solo per esplicito). Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso - con due mezzi - la NO, notificando l'atto il 17.1.96. Si è costituito l'intimato Ministero notificando controricorso il 26.2.96 e depositando memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 20 L. 586/86 e 7 u.c. L. 684/74, 11 e 12 preleggi, 3 della Costituzione, nonché vizio di motivazione, subordinatamente sollevando questione di costituzionalità del richiamato art. 20 (ove non interpretato nell'indicato senso di consentire la decorrenza del diritto dall'1.7.75). Sostiene NO che la retroattività della menzionata previsione della legge del 1986 discende dal carattere di doverosa e tardiva estensione del beneficio concesso nel 1974 a imprese dello stesso comparto e cioè dall'evidente volontà legislativa di sanare una disparità di trattamento: il riconoscimento del 1986 avrebbe, cioè, una funzione indennitaria e pertanto lascerebbe fermo - anche per le imprese beneficiarie della estensione - lo stesso diritto insorto l'1.7.1975. Conclude, in subordine, NO denunziando la violazione dell'art. 3 Cost. discendente dalla diversa, e contestata, interpretazione. La censura - infondata - deve essere respinta.
Ad avviso del Collegio, se è certamente esatta la premessa generale da cui muove la censura - doversi ritenere implicitamente retroattiva una norma intervenuta a sanare una mera disparità di trattamento - di tal premessa va, nella specie, negata la ricorrenza, come esattamente ritenuto dai giudici del merito. Ed infatti, nel menzionato art. 20 manca la necessaria esplicitazione della finalità perequatrice della estensione: e tale finalità perequatrice non può in ogni caso essere presunta, posto che se è possibile che si sia voluto eliminare un ostacolo all'esercizio del diritto (che prima era riservato ai nominati beneficiari) è anche astrattamente possibile che si sia voluto attribuire, per meditate ragioni di pubblico interesse, una elargizione "una tantum" ed a stralcio ad altri soggetti versanti ormai in condizioni oggettivamente assai diverse da quelle nelle quali si trovavano gli originari beneficiari. Ed in tal senso induce ad opinare una sistematica lettura delle disposizioni di legge.
La sovvenzione disposta dall'art. 7 1 comma della legge 684/74 in favore delle società del gruppo FINMARE era diretta ad assicurare, nel triennio dall'entrata in vigore della legge (al termine del quale sarebbero cessati i servizi passeggeri di linea delle società indicate al 1 comma, secondo la linea programmatica dei servizi marittimi del gruppo FINMARE di cui all'art. 1), la "gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico". Il 3 comma dello stesso art. 7, poi, prevedeva che la sovvenzione per l'esercizio 1974 (in corso all'epoca dell'intervento legislativo) fosse determinata, in via definitiva, con i criteri di cui al comma 2 (computo sulla base di introiti netti, ammortamenti, spese di esercizio, costi di organizzazione ed oneri finanziari) in favore delle tre società in via di cessazione dei servizi passeggeri di linea indicate all'art. 6 (Italia- Lloyd Triestino-Adriatica) nonché in favore della quarta società di navigazione di preminente interesse nazionale (la soc. Tirrenia di Nav.). Per le società private concessionarie dei servizi marittimi locali del Medio ed Alto Adriatico (tra le quali la ricorrente NO) venne poi, e con altra e successiva legge, previsto analogo triennio di gestione sovvenzionata, sino a totale cessazione, dal 30.6.1975 (art. 8 della legge 19.5.75 n. 169, modif. dal D.L. 944/77 conv. in L. 27.2.78 n.42). E tale cessazione, anche per la NO, indiscutibilmente avvenne.
Solo undici anni dopo il menzionato specifico intervento di sostegno, l'art. 20 della L.
5.12.1986 n. 856 intese "applicare", anche alle imprese che avevano con il 31.12.1978 cessato i predetti servizi locali, la sovvenzione "in via definitiva" di cui all'u.c. del menzionato art. 7 e cioè quella destinata a coprire l'esercizio 1.7.74-30-6-75.
Orbene, se l'intervento del 1974 ebbe il chiaro e dichiarato intento di sostenere società di navigazione (del gruppo FINMARE) in pieno esercizio e nel quadro della ristrutturazione dei servizi espletati, nel preminente interesse nazionale, e se analogo intervento di sovvenzione venne, tempestivamente, disposto (con la L. 169/75 e dall'1.7.75) per le società private ed a sostegno di attività ancora in atto, il beneficio accordato a tali ultime società con l'estensione del 1986 appare inequivocabilmente una elargizione postuma, ed a stralcio, la cui finalità perequativa non solo non era dichiarata ma, necessariamente, non poteva certo presumersi in base ad elementi univoci, quali sarebbe stato l'apprestamento in favore di altre imprese di "pari opportunità produttive". Ed in tal quadro, ove ad una dizione letterale di mera "applicazione" postuma del beneficio non fa riscontro alcun elemento teleologico a sostegno di un intento di reale perequazione, è pur agevole rilevare la manifesta infondatezza della proposta questione di costituzionalità dell'art. 20 della L. 856/86, non potendosi affermare la sussistenza di comprovata identità di situazioni soggettive disciplinate in modo irragionevolmente difforme.
Ed è su tali premesse che l'interpretazione dell'art. 20, immune da sospetti di incostituzionalità, conduce ad affermare che correttamente alla NO vennero erogati gli interessi sulla sovvenzione a far data dall'entrata in vigore della legge che anche tale sovvenzione ritenne di applicare.
Con il secondo motivo del ricorso, poi, NO denunzia violazione degli artt. 7 u.c. L. 684/74,1183 e 1283 c.c., 8 e 12 preleggi, 9 DPR 501/79, per avere la Corte ignorato che dalle finalità della legge (assicurare la gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico) si sarebbe dovuto trarre argomento per computare gli interessi moratori nella stessa misura di quelli sostenuti dalla società come "oneri finanziari", e quindi erogare gli stessi nella misura "concreta"; ciò anche perché tale misura trovava corrispondenza nella generale prassi delle convenzioni di sovvenzione e delle leggi regolatrici e, comunque, nell'esistenza di indiscutibili usi normativi (tali da rendere inapplicabile il divieto di cui all'art. 1283 c.c.). Anche tale censura è infondata.
Occorre premettere, come esattamente compreso dalla sentenza impugnata, che è nella convenzione e nella fonte cui essa fa rinvio che devesi in primo luogo scrutinare la sussistenza della disposizione sull'anatocismo invocato da NO: ed infatti se gli "oneri finanziari" di cui tratta l'art. 7 della L. 684/74 sono elementi del costo concreto cui ragguagliare l'ammontare della sovvenzione, e se in tale fonte non è traccia alcuna ne' della composizione di tali oneri ne' tampoco dell'obbligazione afferente gli interessi moratori, è nella convenzione 15.5.87 e nell'art. 9 sub.
5-B) del D.P.R. 501/79 (regolamento di esecuzione della legge) che trova la sua regolamentazione tanto la "composizione" degli oneri in discorso quanto la disciplina degli interessi moratori. E si tratta di regolamentazione che, come ritenuto dalla Corte di merito con riguardo alla convenzione (e l'interpretazione non è stata specificamente contestata dalla ricorrente NO), si esaurisce in un rinvio ad uno specifico tasso di mercato senza in alcun modo contemplare modalità di computo (vd. sub. art.
9-5 a/b del D.P.R.). E l'insuperabilità del dato letterale della convenzione - del tutto coincidente con quello del richiamato regolamento - trova conferma, e non certo smentita, nella natura della erogazione:
che il sovvenzionato si veda versare interessi semplici dall'Amministrazione là dove ha sostenuto, e sostiene, oneri consistenti nei consueti interessi composti corrisposti alle banche è dato che, come esattamente rilevato dai giudici di merito, appare compatibile con finalità legislative di "sovvenzione" (art. 7 comma 2 della legge) e non già di dichiarato "ripianamento" dei costi aziendali.
Nè, una volta esattamente ricondotta la convenzione alla puntuale applicazione del disposto del regolamento di attuazione, che non prevede che i richiamati interessi abbiano a produrre, da data anteriore a quella della domanda, ulteriori interessi, potrebbero invocarsi "usi normativi" autorizzanti ex art. 1283 c.c. la auspicata capitalizzazione ed in forza dei quali statuire il diritto di NO a vedersi corrisposti (sebbene con la decorrenza indicata) interessi di mora con la capitalizzazione trimestrale od annuale.
Al proposito la ricorrente ha sottoposto alla valutazione di questa Corte - che in merito ha, notoriamente, cognizione diretta ed ufficiosa (Cass. 11692/97 e 9227/95) - discipline di settori "contigui" o generali, in guisa di principi immanenti al sistema dell'intervento finanziario dello Stato: ma la molteplicità delle disposizioni citate - pertinenti ai più diversi campi della regolamentazione legislativa dei rapporti tra Stato e contraente - conferma l'errore prospettico della ricorrente, là dove non si indica l'uso applicabile ma se ne desume l'esistenza da norme di legge regolanti consimili fattispecie.
Ed è sin troppo agevole notare che nessun uso esiste, ne' potrebbe esistere, a regolare "praeter legem" gli accessori di un credito da sovvenzionamento statale essendo la disciplina della erogazione, non meno che quella dei suoi tempi e dei suoi modi, interamente rimessa a norme di legge la cui eccezionalità è strettamente correlata alla natura pubblica dell'intervento economico di sostegno. Ditalché solo la legge che disciplina l'erogazione potrebbe statuire direttamente, od autorizzarne la relativa previsione convenzionale, la capitalizzazione degli interessi moratori da data anteriore a quella della domanda.
Respinti entrambi i motivi del ricorso, le spese del giudizio devono essere regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente società a corrispondere alla controricorrente Amministrazione gli onorari del giudizio pari a lire 30.000.000 oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 19.10.98.
Depositata in Cancelleria il 18/2/1999.