Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1360
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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Non è configurabile l'esistenza di usi normativi nel senso della capitalizzazione periodica degli interessi moratori dovuti in caso di ritardata corresponsione di sovvenzioni pubbliche, poiché solo le leggi che disciplinano le erogazioni pubbliche potrebbero contenere statuizioni in tal senso, direttamente, o mediante la previsione di una corrispondente convenzione. (Fattispecie relativa alle sovvenzioni ex art. 20 legge n. 856/1986 a favore delle società private già concessionarie di sevizi marittimi locali del Medio e Alto Adriatico).

Il riconoscimento di una sovvenzione statale per il periodo luglio 1974 - giugno 1975 ad opera dell'art. 20 della legge n. 856 del 1986 alle società che avevano cessato i servizi marittimi sovvenzionati nel Medio e Alto Adriatico non implica il diritto dei soggetti beneficiari ad interessi computati con decorrenza anteriore a quella dell'entrata in vigore della medesima legge, anche se questa si esprime in termini di applicazione anche alle imprese suindicate di una sovvenzione già riconosciuta alle società di navigazione di rilievo nazionale dall'art. 7 della legge n. 684 del 1974, poiché alla sovvenzione di cui al citato art. 20, riconosciuta a posteriori e a stralcio, non può attribuirsi, in difetto di univoci elementi desumibili dalle norme, una finalità perequativa, ne' è ravvisabile una questione non manifestamente infondata di costituzionalità della norma, in tali termini interpretata, per violazione dell'art. 3 Cost., data la difformità delle situazioni poste a raffronto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1360
    Data del deposito : 18 febbraio 1999

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