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Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) IA PP, nato a [...] il [...]; Avverso la sentenza emessa il 15/12/2020 dalla Corte militare di appello di Roma;
Sentita la relazione del Consigliere DR Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Francesco Ufilugelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5349 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 05/10/2022 RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 15 dicembre 2020 la Corte militare di appello di Roma confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale militare di Verona il 4 luglio 2019, con cui l'imputato PP IA era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di sette mesi e cinque giorni di reclusione militare per i reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G e H, commessi nella sua qualità di brigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Bologna. L'imputato PP IA, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. I fatti di reato contestati a PP IA ai capi A, B, C, D, E, F, G e H riguardano una pluralità di condotte di abbandono del posto dove l'imputato si trovava in servizio, che la Corte militare di appello di Roma riteneva dimostrate sulla scorta delle testimonianze dei soggetti che avevano eseguito gli accertamenti investigativi relativi a ciascuno dei comportamenti criminosi controversi, che si ritenevano corroborate dalle immagini delle videoregistrazioni eseguite nel corso delle indagini preliminari, che rendevano incontroverse le condotte illecite ascritte all'imputato. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato PP IA veniva condannato alle pene di cui in premessa. 3. Avverso questa sentenza PP IA, a mezzo dell'avvocato Anna Colubriale, ricorreva per cassazione, articolando sei censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'acquisizione della documentazione richiesta nel giudizio di appello ex art. 603 cod. proc. pen., che riguardava le modalità con cui l'imputato era stato sottoposto a controllo in occasione degli abbandoni del posto di servizio che gli venivano contestati ai capi A, B, C, D, E, F, G e H. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di PP IA, che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei riguardi dell'imputato, non risultando dimostrate le condotte di abbandono del posto di servizio oggetto di contestazione. 2 Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'esimente di cui all'art. 131 - bis cod. pen., invocata nel giudizio di merito, che si imponeva alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi, pretermesso dalla Corte militare di appello di Roma. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a PP IA che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica, che appariva inadeguata alle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite contestate all'imputato. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da PP IA è infondato. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'acquisizione della documentazione richiesta nel giudizio di appello ex art. 603 cod. proc. pen., che riguardava le modalità con cui PP IA era stato sottoposto a controllo in occasione degli abbandoni del posto di servizio che gli venivano contestati. Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non consentiva di ritenere necessarie le acquisizioni documentali invocate nell'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., atteso che gli elementi probatori acquisiti - incentrati sulle testimonianze dei militari che avevano riscontrato ciascuna delle condotte di abbandono controverse - non consentivano di ritenere necessari, ai fini della decisione, i documenti richiesti dalla difesa del ricorrente. Rispetto a questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'espletamento di ulteriori verifiche dibattimentali, tenuto conto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nei confronti di PP IA, non era idoneo, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., a disarticolare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale militare di Verona, che risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato. 3 Pertanto, le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate nel giudizio di secondo grado nell'interesse di PP IA non erano meritevoli di accoglimento, dovendosi ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere «solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, Ferrara, Rv. 256228-01). Non è, del resto, dubitabile che alla rinnovazione dell'istruzione nel processo di appello, disposta ex art. 603 cod. proc. pen., si può ricorrere solo quando il giudice ritenga che i dati probatori acquisiti nel giudizio di primo grado siano insufficienti e, per converso, che l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso di eliminare le eventuali incertezze ovvero di inficiare ogni altra, contraria, risultanza. La disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., dunque, consente al giudice, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di IA, di ammettere l'integrazione probatoria richiesta, sull'assunto che l'incombente istruttorio possa apportare un contributo decisivo o quantomeno utile al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410-01; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, Novarese, Rv. 228920-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv. 227494-01). Queste ragioni impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 3. Devono ritenersi infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di PP IA, che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei riguardi dell'imputato, non risultando dimostrate le condotte di abbandono del posto di servizio oggetto di contestazione. Osserva il Collegio che con tali doglianze la difesa del ricorrente tende a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti di reato, rispetto ai quali non vi è stato alcun travisamento probatorio, dovendosi, in proposito, richiamare, anche 4 alla luce delle considerazioni esposte nel paragrafo precedente, cui si rinvia, la decisività degli elementi probatori acquisiti nei confronti di PP IA, che non consentivano di ritenere giustificate le condotte di abbandono contestate al ricorrente ai capi A, B, C, D, E, F, G e H. Non può, in proposito, non ribadirsi che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a PP IA, risultando corroborato dalle relazioni di servizio redatte dai militari che avevano compiuto gli accertamenti relativi a ciascuna delle condotte di abbandono controverse e dalle deposizioni rese dagli estensori di tali provvedimenti, che non permettevano di ipotizzare una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi. Basti, in proposito, richiamare le deposizioni dei testi GI TU, IL ST, PP AR e DR ST, escussi dal Tribunale militare di Verona, che attestavano lo svolgimento di attività extra-lavorative da parte del ricorrente, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, in concomitanza con i turni di servizio che l'imputato avrebbe dovuto svolgere quale brigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Bologna. Tra queste deposizioni, la Corte militare di appello di Roma attribuiva peculiare rilievo probatorio a quelle rese da TU e ST, che evidenziavano come i fatti di reato contestati all'imputato, oltre che accertati personalmente, erano confermati dalle immagini delle videoregistrazioni effettuate nel corso delle indagini preliminari. In questa, univoca, cornice, una diversa conclusione, pur sostenuta dalle estese argomentazioni difensive, si sarebbe posta in contrasto con le emergenze probatorie - incentrate, come detto, sulle deposizioni dei testi TU, ST, AR e ST - e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria 5 t giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. 4. Deve ritenersi inammissibile il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., invocata nel giudizio di merito, che si imponeva alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi, pretermesso dalla Corte militare di appello di Roma. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a PP IA discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati ai capi A, B, C, D, E, F, G e H, vagliati dalla Corte militare di appello di Roma nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite dell'imputato, nel valutare le quali occorre considerare anche l'arco temporale nel quale si concretizzavano le condotte di abbandono del posto di servizio poste in essere dal ricorrente. Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di PP IA, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione delle condotte di abbandono del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e 6 congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso. 5. Dall'inammissibilità del quinto motivo di ricorso discende l'inammissibilità del sesto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a PP IA, censurato per la sua eccessività dosimetrica, che appariva inadeguata rispetto alle connotazioni delle condotte illecite contestate all'imputato. Non può, in proposito, non ribadirsi che il trattamento sanzionatorio irrogato a PP IA, quantificato in sette mesi e cinque giorni di reclusione militare, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte di appello militare di Roma nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni di serialità delle condotte illecite del ricorrente, nel valutare le quali occorre considerare anche l'arco temporale nel quale si concretizzavano gli abbandoni del posto di servizio posti in essere dal ricorrente, che non consentivano la mitigazione trattamentale invocata dal suo difensore. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il sesto motivo di ricorso. 6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da PP IA, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 ottobre 2022.
Sentita la relazione del Consigliere DR Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Francesco Ufilugelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5349 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 05/10/2022 RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 15 dicembre 2020 la Corte militare di appello di Roma confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale militare di Verona il 4 luglio 2019, con cui l'imputato PP IA era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di sette mesi e cinque giorni di reclusione militare per i reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G e H, commessi nella sua qualità di brigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Bologna. L'imputato PP IA, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. I fatti di reato contestati a PP IA ai capi A, B, C, D, E, F, G e H riguardano una pluralità di condotte di abbandono del posto dove l'imputato si trovava in servizio, che la Corte militare di appello di Roma riteneva dimostrate sulla scorta delle testimonianze dei soggetti che avevano eseguito gli accertamenti investigativi relativi a ciascuno dei comportamenti criminosi controversi, che si ritenevano corroborate dalle immagini delle videoregistrazioni eseguite nel corso delle indagini preliminari, che rendevano incontroverse le condotte illecite ascritte all'imputato. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato PP IA veniva condannato alle pene di cui in premessa. 3. Avverso questa sentenza PP IA, a mezzo dell'avvocato Anna Colubriale, ricorreva per cassazione, articolando sei censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'acquisizione della documentazione richiesta nel giudizio di appello ex art. 603 cod. proc. pen., che riguardava le modalità con cui l'imputato era stato sottoposto a controllo in occasione degli abbandoni del posto di servizio che gli venivano contestati ai capi A, B, C, D, E, F, G e H. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di PP IA, che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei riguardi dell'imputato, non risultando dimostrate le condotte di abbandono del posto di servizio oggetto di contestazione. 2 Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'esimente di cui all'art. 131 - bis cod. pen., invocata nel giudizio di merito, che si imponeva alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi, pretermesso dalla Corte militare di appello di Roma. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a PP IA che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica, che appariva inadeguata alle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite contestate all'imputato. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da PP IA è infondato. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'acquisizione della documentazione richiesta nel giudizio di appello ex art. 603 cod. proc. pen., che riguardava le modalità con cui PP IA era stato sottoposto a controllo in occasione degli abbandoni del posto di servizio che gli venivano contestati. Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non consentiva di ritenere necessarie le acquisizioni documentali invocate nell'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., atteso che gli elementi probatori acquisiti - incentrati sulle testimonianze dei militari che avevano riscontrato ciascuna delle condotte di abbandono controverse - non consentivano di ritenere necessari, ai fini della decisione, i documenti richiesti dalla difesa del ricorrente. Rispetto a questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'espletamento di ulteriori verifiche dibattimentali, tenuto conto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nei confronti di PP IA, non era idoneo, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., a disarticolare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale militare di Verona, che risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato. 3 Pertanto, le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate nel giudizio di secondo grado nell'interesse di PP IA non erano meritevoli di accoglimento, dovendosi ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere «solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, Ferrara, Rv. 256228-01). Non è, del resto, dubitabile che alla rinnovazione dell'istruzione nel processo di appello, disposta ex art. 603 cod. proc. pen., si può ricorrere solo quando il giudice ritenga che i dati probatori acquisiti nel giudizio di primo grado siano insufficienti e, per converso, che l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso di eliminare le eventuali incertezze ovvero di inficiare ogni altra, contraria, risultanza. La disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., dunque, consente al giudice, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di IA, di ammettere l'integrazione probatoria richiesta, sull'assunto che l'incombente istruttorio possa apportare un contributo decisivo o quantomeno utile al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410-01; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, Novarese, Rv. 228920-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv. 227494-01). Queste ragioni impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 3. Devono ritenersi infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di PP IA, che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei riguardi dell'imputato, non risultando dimostrate le condotte di abbandono del posto di servizio oggetto di contestazione. Osserva il Collegio che con tali doglianze la difesa del ricorrente tende a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti di reato, rispetto ai quali non vi è stato alcun travisamento probatorio, dovendosi, in proposito, richiamare, anche 4 alla luce delle considerazioni esposte nel paragrafo precedente, cui si rinvia, la decisività degli elementi probatori acquisiti nei confronti di PP IA, che non consentivano di ritenere giustificate le condotte di abbandono contestate al ricorrente ai capi A, B, C, D, E, F, G e H. Non può, in proposito, non ribadirsi che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a PP IA, risultando corroborato dalle relazioni di servizio redatte dai militari che avevano compiuto gli accertamenti relativi a ciascuna delle condotte di abbandono controverse e dalle deposizioni rese dagli estensori di tali provvedimenti, che non permettevano di ipotizzare una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi. Basti, in proposito, richiamare le deposizioni dei testi GI TU, IL ST, PP AR e DR ST, escussi dal Tribunale militare di Verona, che attestavano lo svolgimento di attività extra-lavorative da parte del ricorrente, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, in concomitanza con i turni di servizio che l'imputato avrebbe dovuto svolgere quale brigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Bologna. Tra queste deposizioni, la Corte militare di appello di Roma attribuiva peculiare rilievo probatorio a quelle rese da TU e ST, che evidenziavano come i fatti di reato contestati all'imputato, oltre che accertati personalmente, erano confermati dalle immagini delle videoregistrazioni effettuate nel corso delle indagini preliminari. In questa, univoca, cornice, una diversa conclusione, pur sostenuta dalle estese argomentazioni difensive, si sarebbe posta in contrasto con le emergenze probatorie - incentrate, come detto, sulle deposizioni dei testi TU, ST, AR e ST - e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria 5 t giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. 4. Deve ritenersi inammissibile il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., invocata nel giudizio di merito, che si imponeva alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi, pretermesso dalla Corte militare di appello di Roma. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a PP IA discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati ai capi A, B, C, D, E, F, G e H, vagliati dalla Corte militare di appello di Roma nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite dell'imputato, nel valutare le quali occorre considerare anche l'arco temporale nel quale si concretizzavano le condotte di abbandono del posto di servizio poste in essere dal ricorrente. Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di PP IA, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione delle condotte di abbandono del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e 6 congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso. 5. Dall'inammissibilità del quinto motivo di ricorso discende l'inammissibilità del sesto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a PP IA, censurato per la sua eccessività dosimetrica, che appariva inadeguata rispetto alle connotazioni delle condotte illecite contestate all'imputato. Non può, in proposito, non ribadirsi che il trattamento sanzionatorio irrogato a PP IA, quantificato in sette mesi e cinque giorni di reclusione militare, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte di appello militare di Roma nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni di serialità delle condotte illecite del ricorrente, nel valutare le quali occorre considerare anche l'arco temporale nel quale si concretizzavano gli abbandoni del posto di servizio posti in essere dal ricorrente, che non consentivano la mitigazione trattamentale invocata dal suo difensore. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il sesto motivo di ricorso. 6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da PP IA, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 ottobre 2022.