CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 32086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32086 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI RA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 10-01-2022 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. TR Molino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato quanto al capo B), con inammissibilità nel resto;
udito l'avvocato Rocco Vincenti, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32086 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il dicembre 2017, il Tribunale di Brindisi, per quanto in questa sede rileva, condannava RA LI alla pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di quattro distinte imputazioni (capi O, Q, P ed R), aventi ad oggetto, rispettivamente, i reati di cui agli art. 8 (capi O e Q) e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi P ed R), reati contestati a LI per avere, nella qualità di legale rappresentante della Planet Drink s.a.s. (capi O e P) e della Gest Food (capi Q ed R), emesso fatture per operazioni inesistenti in favore di altre società, indicando altresì nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2009 e 2010 (capo P) e 2011 (capo R) elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società "Valle Salentina" e "Salento Sapori", le stesse in favore delle quali risultano emesse dalle società amministrate da LI le fatture per operazioni inesistenti contestate ai capi O e Q. Con sentenza del 10 gennaio 2022, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di LI quanto ai reati di cui ai capi O e Q, perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena per le residue condotte di cui ai capi P ed R in anni 1 e mesi 8 di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello salentina, LI, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 178 comma 1 lett. b), 454, 455 e 456 cod. proc. pen. ed eccepisce la nullità della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto;
si evidenzia in proposito che, in data 23 maggio 2014, il P.M. richiedeva al G.I.P. il decreto di giudizio immediato, indicando di trasmettere tutti gli elementi di prova, riportati in un elenco numerato da 1 a 32: il faldone 10, in particolare, risultava contenere gli allegati da 1 a 1226, aventi ad oggetto le fatture che si assumono false. Accolta la richiesta del P.M., il G.I.P. emetteva il 9 giugno 2014 il decreto di giudizio immediato, senza inserire tuttavia gli allegati di cui al punto 10 nel fascicolo per il dibattimento, evidentemente perché tali allegati non erano stati mai trasmessi dal P.M., essendo sempre rimasti nella disponibilità della Guardia di Finanza di San TR CO che aveva condotto le indagini preliminari;
ciò è emerso chiaramente nel giudizio di primo grado, allorquando, con ordinanza del 14 dicembre 2017, sono stati acquisiti dal Tribunale i predetti documenti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., una volta dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e dopo che aveva avuto inizio la camera di consiglio per la decisione. Ne consegue che il G.I.P., pur dando atto di aver letto gli atti, ha emesso il decreto di giudizio immediato senza valutare il corpo del reato, perché non era nella sua disponibilità, integrando ciò una nullità di ordine generale e 2 ffi assoluta, perché concernente l'iniziativa del P.M., apparendo inadeguata la sanzione processuale dell'inutilizzabilità degli atti di cui al punto 10 della produzione del P.M., che pure viene eccepita in via subordinata dalla difesa. Con il secondo motivo, è stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., osservandosi che il giudice non può avvalersi della facoltà riconosciuta dalla predetta norma al fine di recuperare al fascicolo per il dibattimento un atto da considerarsi inutilizzabile in ragione del suo omesso deposito regolare, non potendo lo strumento di cui all'art. 507 cod. proc. pen. spingersi fino al punto di recuperare atti affetti da inutilizzabilità funzionale. Con il terzo motivo, la difesa contesta il vizio di motivazione rispetto alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, rimarcando la disparità di trattamento rispetto alla posizione dei coimputati RO e RS, che hanno beneficiato delle attenuanti generiche, nonostante la loro posizione fosse assimilabile a quella di LI, chiamato a rispondere anzi di fatti meno gravi. Con il quarto motivo, ci si duole della mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo P, limitatamente al fatto commesso il 28 settembre 2010, rispetto al quale, non applicandosi la disciplina dell'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000 introdotta dal 2011, la prescrizione sarebbe maturata il 24 luglio 2018, dovendosi aggiungere ai 7 anni e 6 mesi, termine massimo secondo la normativa dell'epoca, il periodo di sospensione di 3 mesi e 26 giorni. Con il quinto motivo, si sollecita, in via subordinata, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in relazione al reato contestato al capo P, commesso il 4 novembre 2011, essendo il relativo termine maturato, tenendo conto del periodo di sospensione prima indicato e dell'aumento di un terzo ex art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, il 2 marzo 2022, ovvero nelle more tra la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello e la fissazione dell'udienza dinanzi a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi tre motivi sono infondati, mentre sono meritevoli di accoglimento il quarto e il quinto, da ciò conseguendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo P, perché estinto per prescrizione, dovendosi quindi eliminare la pena corrispondente. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273860), secondo cui il mancato deposito, unitamente alla richiesta di decreto di giudizio immediato, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità dello stesso decreto, in quanto non espressamente prevista, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi. 3 In applicazione di tale premessa interpretativa, la doglianza difensiva deve essere quindi disattesa, non incidendo sulla validità del decreto di giudizio immediato la circostanza che non sia stata materialmente trasmessa dal P.M. al G.I.P. la documentazione che avrebbe dovuto essere presente nell'allegato 10. A ciò deve solo aggiungersi che, come sottolineato anche dalla Corte di appello (pag. 5 della sentenza impugnata), al giudice del dibattimento non era comunque consentito verificare la correttezza della decisione processuale del G.I.P., avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. Un., n. 42979 del 26/06/2014, Rv. 260018 e Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Rv. 272986) che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, nè revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, perchè priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, salva l'ipotesi, non sussistente nella vicenda in esame, in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli art. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen. Di qui l'infondatezza della censura difensiva. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo. Occorre premettere che, all'udienza del 14 dicembre 2017, il giudice di primo grado, all'esito della discussione, rilevata l'assenza nel fascicolo per il dibattimento delle fatture oggetto di imputazione (quelle che avrebbero dovuto essere presenti nel prima indicato faldone 10 trasmesso dal P.M. al G.I.P. senza i relativi allegati), ha disposto l'acquisizione dei predetti documenti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ritenendoli indispensabili ai fini della decisione. Tale decisione, come affermato anche dalla Corte di appello (pag. 4 della pronuncia impugnata), deve essere ritenuta legittima, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato (Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 274906 e Sez. 3, n. 37077 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 265174) che l'art. 507 cod. proc. pen., con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove", delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria. Né può essere ritenuta illegittima l'iniziativa del Tribunale in ragione del fatto che, con essa, si è sostanzia;
mente posto rimedio a una inattività del P.M., posto che, come già sostenuto da questa Corte (Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep. 2020, Rv. 278630 - 02 e Sez. 1, n. 5364 del 13/02/1997, Rv. 207815) con orientamento condiviso dal Collegio, il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. 4 pen., in quanto diretto alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova, non può essere limitato dal principio della "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti, per cui, in quest'ottica, sono stati ritenuti legittimamente acquisiti dal giudice gli atti e i documenti che il P.M. non aveva ritenuto di depositare nel fascicolo trasmesso all'atto della richiesta di giudizio immediato. Ne consegue che la doglianza difensiva non può essere accolta, non risultando censurabile l'ordinanza resa dal Tribunale ex art. 507 cod. proc. pen. 3. Il terzo motivo è parimenti infondato. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio in ragione della declaratoria di estnzione per prescrizione dei capi O e Q, la Corte di appello ha fissato la pena base per il residuo capo R, valorizzando in ciò la condizione di incensurato di LI, nel minimo edittale di 1 anno e 6 mesi di reclusione, apportando poi l'aumento di 2 mesi per la continuazione con il capo P, per cui deve escludersi che la determinazione della pena sia stata ispirata da criteri di eccessivo rigore, a ciò dovendosi solo aggiungere che, nell'atto di appello, la difesa si era limitata a sollecitare una mitigazione della pena, che vi è stata, senza indicare gli elementi suscettibili di positiva considerazione che, in concreto, avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche e senza evocare in maniera specifica i profili di disparità di trattamento rispetto alla posizione dei coimputati. 4. Passando al quarto e al quinto motivo, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre premettere che il capo P, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, risulta contestato come commesso il 28 settembre 2010 e il 4 novembre 2011, date di presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali da parte della società amministrata da LI. Orbene, per la condotta posta in essere il 28 settembre 2010, il termine di prescrizione si computa in 7 anni e 6 mesi, per cui, tenuto conto della sospensione di 3 mesi e 26 giorni (dal 23 maggio al 19 settembre 2017) dovuta all'adesione della difesa all'astensione proclamata dall'associazione di categoria, il relativo termine era maturato il 24 luglio 2018, ovvero in epoca successiva alla sentenza di primo grado (11 dicembre 2017), ma antecedente alla decisione impugnata (10 gennaio 2022), per cui, come rilevato dalla difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere alla declaratoria di estinzione (non solo dei reati ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 contestati ai capi O e Q, ma anche) del reato di cui al capo P, in ordine alla condotta tenuta il 28 settembre 2010. 4.1. Quanto all'ulteriore condotta illecita posta in essere il 4 novembre 2011, deve invece evidenziarsi che la prescrizione in tal caso è decennale, dovendosi tenere conto in tal caso del regime speciale di cui all'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, norma introdotta dall'art. 2 comma 36 vicies semel lett. I) 5 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 ed entrata in vigore a far data dal 16 settembre 2011. Dunque, avuto riguardo alla sospensione di 3 mesi e 26 giorni prima richiamata, deve osservarsi che, rispetto alla condotta del 4 novembre 2011, la prescrizione massima risulta matura il 2 marzo 2022, ovvero dopo la sentenza impugnata e prima della decisione odierna;
tuttavia, stante l'infondatezza non manifesta delle prime tre doglianze sollevate e la fondatezza della quarta, si impone, in ordine al capo P, l'annullamento della sentenza impugnata rispetto al capo P., non solo in relazione alla condotta del 28 settembre 2010, ma anche con riferimento alla condotta del 4 novembre, per cui deve precedersi all'eliminazione della pena corrispondente, quantificata nella sentenza impugnata nella misura di 2 mesi di reclusione. Ne consegudila pena a carico di LI deve essere rideterminata nella misura di 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena relativa al capo R, rispetto al quale, al momento di questa decisione, non è maturata la prescrizione, risalendo il fatto al 20 dicembre 2012, ossia in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, per cui, alla luce della citata sospensione di 3 mesi e 26 giorni, il relativo termine è destinato a maturare il 15 aprile 2023. Nel resto, il ricorso di LI deve essere invece disatteso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo P) dell'imputazione, perché estinto per prescrizione, ed elimina la corrispondente pena di mesi due di reclusione, rideterminando il complessivo trattamento sanzionatorio in anni uno e mesi sei di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 22/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. TR Molino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato quanto al capo B), con inammissibilità nel resto;
udito l'avvocato Rocco Vincenti, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32086 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il dicembre 2017, il Tribunale di Brindisi, per quanto in questa sede rileva, condannava RA LI alla pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di quattro distinte imputazioni (capi O, Q, P ed R), aventi ad oggetto, rispettivamente, i reati di cui agli art. 8 (capi O e Q) e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi P ed R), reati contestati a LI per avere, nella qualità di legale rappresentante della Planet Drink s.a.s. (capi O e P) e della Gest Food (capi Q ed R), emesso fatture per operazioni inesistenti in favore di altre società, indicando altresì nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2009 e 2010 (capo P) e 2011 (capo R) elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società "Valle Salentina" e "Salento Sapori", le stesse in favore delle quali risultano emesse dalle società amministrate da LI le fatture per operazioni inesistenti contestate ai capi O e Q. Con sentenza del 10 gennaio 2022, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di LI quanto ai reati di cui ai capi O e Q, perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena per le residue condotte di cui ai capi P ed R in anni 1 e mesi 8 di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello salentina, LI, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 178 comma 1 lett. b), 454, 455 e 456 cod. proc. pen. ed eccepisce la nullità della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto;
si evidenzia in proposito che, in data 23 maggio 2014, il P.M. richiedeva al G.I.P. il decreto di giudizio immediato, indicando di trasmettere tutti gli elementi di prova, riportati in un elenco numerato da 1 a 32: il faldone 10, in particolare, risultava contenere gli allegati da 1 a 1226, aventi ad oggetto le fatture che si assumono false. Accolta la richiesta del P.M., il G.I.P. emetteva il 9 giugno 2014 il decreto di giudizio immediato, senza inserire tuttavia gli allegati di cui al punto 10 nel fascicolo per il dibattimento, evidentemente perché tali allegati non erano stati mai trasmessi dal P.M., essendo sempre rimasti nella disponibilità della Guardia di Finanza di San TR CO che aveva condotto le indagini preliminari;
ciò è emerso chiaramente nel giudizio di primo grado, allorquando, con ordinanza del 14 dicembre 2017, sono stati acquisiti dal Tribunale i predetti documenti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., una volta dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e dopo che aveva avuto inizio la camera di consiglio per la decisione. Ne consegue che il G.I.P., pur dando atto di aver letto gli atti, ha emesso il decreto di giudizio immediato senza valutare il corpo del reato, perché non era nella sua disponibilità, integrando ciò una nullità di ordine generale e 2 ffi assoluta, perché concernente l'iniziativa del P.M., apparendo inadeguata la sanzione processuale dell'inutilizzabilità degli atti di cui al punto 10 della produzione del P.M., che pure viene eccepita in via subordinata dalla difesa. Con il secondo motivo, è stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., osservandosi che il giudice non può avvalersi della facoltà riconosciuta dalla predetta norma al fine di recuperare al fascicolo per il dibattimento un atto da considerarsi inutilizzabile in ragione del suo omesso deposito regolare, non potendo lo strumento di cui all'art. 507 cod. proc. pen. spingersi fino al punto di recuperare atti affetti da inutilizzabilità funzionale. Con il terzo motivo, la difesa contesta il vizio di motivazione rispetto alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, rimarcando la disparità di trattamento rispetto alla posizione dei coimputati RO e RS, che hanno beneficiato delle attenuanti generiche, nonostante la loro posizione fosse assimilabile a quella di LI, chiamato a rispondere anzi di fatti meno gravi. Con il quarto motivo, ci si duole della mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo P, limitatamente al fatto commesso il 28 settembre 2010, rispetto al quale, non applicandosi la disciplina dell'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000 introdotta dal 2011, la prescrizione sarebbe maturata il 24 luglio 2018, dovendosi aggiungere ai 7 anni e 6 mesi, termine massimo secondo la normativa dell'epoca, il periodo di sospensione di 3 mesi e 26 giorni. Con il quinto motivo, si sollecita, in via subordinata, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in relazione al reato contestato al capo P, commesso il 4 novembre 2011, essendo il relativo termine maturato, tenendo conto del periodo di sospensione prima indicato e dell'aumento di un terzo ex art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, il 2 marzo 2022, ovvero nelle more tra la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello e la fissazione dell'udienza dinanzi a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi tre motivi sono infondati, mentre sono meritevoli di accoglimento il quarto e il quinto, da ciò conseguendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo P, perché estinto per prescrizione, dovendosi quindi eliminare la pena corrispondente. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273860), secondo cui il mancato deposito, unitamente alla richiesta di decreto di giudizio immediato, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità dello stesso decreto, in quanto non espressamente prevista, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi. 3 In applicazione di tale premessa interpretativa, la doglianza difensiva deve essere quindi disattesa, non incidendo sulla validità del decreto di giudizio immediato la circostanza che non sia stata materialmente trasmessa dal P.M. al G.I.P. la documentazione che avrebbe dovuto essere presente nell'allegato 10. A ciò deve solo aggiungersi che, come sottolineato anche dalla Corte di appello (pag. 5 della sentenza impugnata), al giudice del dibattimento non era comunque consentito verificare la correttezza della decisione processuale del G.I.P., avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. Un., n. 42979 del 26/06/2014, Rv. 260018 e Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Rv. 272986) che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, nè revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, perchè priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, salva l'ipotesi, non sussistente nella vicenda in esame, in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli art. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen. Di qui l'infondatezza della censura difensiva. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo. Occorre premettere che, all'udienza del 14 dicembre 2017, il giudice di primo grado, all'esito della discussione, rilevata l'assenza nel fascicolo per il dibattimento delle fatture oggetto di imputazione (quelle che avrebbero dovuto essere presenti nel prima indicato faldone 10 trasmesso dal P.M. al G.I.P. senza i relativi allegati), ha disposto l'acquisizione dei predetti documenti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ritenendoli indispensabili ai fini della decisione. Tale decisione, come affermato anche dalla Corte di appello (pag. 4 della pronuncia impugnata), deve essere ritenuta legittima, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato (Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 274906 e Sez. 3, n. 37077 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 265174) che l'art. 507 cod. proc. pen., con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove", delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria. Né può essere ritenuta illegittima l'iniziativa del Tribunale in ragione del fatto che, con essa, si è sostanzia;
mente posto rimedio a una inattività del P.M., posto che, come già sostenuto da questa Corte (Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep. 2020, Rv. 278630 - 02 e Sez. 1, n. 5364 del 13/02/1997, Rv. 207815) con orientamento condiviso dal Collegio, il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. 4 pen., in quanto diretto alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova, non può essere limitato dal principio della "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti, per cui, in quest'ottica, sono stati ritenuti legittimamente acquisiti dal giudice gli atti e i documenti che il P.M. non aveva ritenuto di depositare nel fascicolo trasmesso all'atto della richiesta di giudizio immediato. Ne consegue che la doglianza difensiva non può essere accolta, non risultando censurabile l'ordinanza resa dal Tribunale ex art. 507 cod. proc. pen. 3. Il terzo motivo è parimenti infondato. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio in ragione della declaratoria di estnzione per prescrizione dei capi O e Q, la Corte di appello ha fissato la pena base per il residuo capo R, valorizzando in ciò la condizione di incensurato di LI, nel minimo edittale di 1 anno e 6 mesi di reclusione, apportando poi l'aumento di 2 mesi per la continuazione con il capo P, per cui deve escludersi che la determinazione della pena sia stata ispirata da criteri di eccessivo rigore, a ciò dovendosi solo aggiungere che, nell'atto di appello, la difesa si era limitata a sollecitare una mitigazione della pena, che vi è stata, senza indicare gli elementi suscettibili di positiva considerazione che, in concreto, avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche e senza evocare in maniera specifica i profili di disparità di trattamento rispetto alla posizione dei coimputati. 4. Passando al quarto e al quinto motivo, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre premettere che il capo P, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, risulta contestato come commesso il 28 settembre 2010 e il 4 novembre 2011, date di presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali da parte della società amministrata da LI. Orbene, per la condotta posta in essere il 28 settembre 2010, il termine di prescrizione si computa in 7 anni e 6 mesi, per cui, tenuto conto della sospensione di 3 mesi e 26 giorni (dal 23 maggio al 19 settembre 2017) dovuta all'adesione della difesa all'astensione proclamata dall'associazione di categoria, il relativo termine era maturato il 24 luglio 2018, ovvero in epoca successiva alla sentenza di primo grado (11 dicembre 2017), ma antecedente alla decisione impugnata (10 gennaio 2022), per cui, come rilevato dalla difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere alla declaratoria di estinzione (non solo dei reati ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 contestati ai capi O e Q, ma anche) del reato di cui al capo P, in ordine alla condotta tenuta il 28 settembre 2010. 4.1. Quanto all'ulteriore condotta illecita posta in essere il 4 novembre 2011, deve invece evidenziarsi che la prescrizione in tal caso è decennale, dovendosi tenere conto in tal caso del regime speciale di cui all'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, norma introdotta dall'art. 2 comma 36 vicies semel lett. I) 5 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 ed entrata in vigore a far data dal 16 settembre 2011. Dunque, avuto riguardo alla sospensione di 3 mesi e 26 giorni prima richiamata, deve osservarsi che, rispetto alla condotta del 4 novembre 2011, la prescrizione massima risulta matura il 2 marzo 2022, ovvero dopo la sentenza impugnata e prima della decisione odierna;
tuttavia, stante l'infondatezza non manifesta delle prime tre doglianze sollevate e la fondatezza della quarta, si impone, in ordine al capo P, l'annullamento della sentenza impugnata rispetto al capo P., non solo in relazione alla condotta del 28 settembre 2010, ma anche con riferimento alla condotta del 4 novembre, per cui deve precedersi all'eliminazione della pena corrispondente, quantificata nella sentenza impugnata nella misura di 2 mesi di reclusione. Ne consegudila pena a carico di LI deve essere rideterminata nella misura di 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena relativa al capo R, rispetto al quale, al momento di questa decisione, non è maturata la prescrizione, risalendo il fatto al 20 dicembre 2012, ossia in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, per cui, alla luce della citata sospensione di 3 mesi e 26 giorni, il relativo termine è destinato a maturare il 15 aprile 2023. Nel resto, il ricorso di LI deve essere invece disatteso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo P) dell'imputazione, perché estinto per prescrizione, ed elimina la corrispondente pena di mesi due di reclusione, rideterminando il complessivo trattamento sanzionatorio in anni uno e mesi sei di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 22/03/2023