Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2011, n. 22743
CASS
Sentenza 23 marzo 2011

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Massime1

Ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - in virtù della quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria - è sufficiente che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori e che concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti o dai loro patrocinatori. Ne deriva che rientrano nel campo di operatività della norma in questione anche le offese dirette ai giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari, purché esse concernano l'oggetto della causa, dal momento che la "ratio legis" è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. relativamente ad offese - contenute in una memoria depositata nel corso di un giudizio civile - dirette, al magistrato che, in sede penale, aveva condotto le indagini conclusesi con l'archiviazione su sua richiesta).

Commentario1

  • 1Diffamazione negli atti processuali, non punibili anche senza verità e continenza (Cass.20502/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2024

    Anche le offese non necessarie (nè vere), sppur non giustificate nell'ambito processual-civilistico, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 598 cod. pen., sempre che concernano l'oggetto della controversia. La ratio legis sottesa all'art. 598 cod. pen. è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa: in tema diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen., sono necessarie due condizioni, vale a dire che le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, e che le stesse abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2011, n. 22743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22743
Data del deposito : 23 marzo 2011

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