Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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    Nullità dell'avviso di intimazione

    La società Municipia spa ha provato di aver revocato l'atto impugnato, notificando la revoca al ricorrente. Il Comune di Napoli ha richiesto l'estromissione, essendo Municipia spa concessionaria della riscossione.

  • Accolto
    Condanna al rimborso delle spese di lite

    La società Municipia spa viene condannata al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, in quanto la notifica della revoca è avvenuta in epoca successiva alla scadenza dei termini per proporre ricorso tributario e costituirsi in giudizio da parte del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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