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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6250/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Piazzale Agricoltura N.24 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1665881735 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22306/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER IMU, lamentandone la nullità. Municipia spa ha provato di avere revocato l'atto impugnato, notificando la revoca al ricorrente il 05.5.2025, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Il Comune di Napoli ha richiesto l'estromissione, essendo
Municipia spa concessionaria della riscossione.
Il giudizio è estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato revocato in autotutela l'atto impugnato. Nel contempo, poiché la notifica della revoca è avvenuta in epoca successiva alla scadenza dei termini per proporre ricorso tributario e costituirsi in giudizio da parte del ricorrente,
Municipia spa va condannata al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il giudizio estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere e condanna Municipia spa al rimborso in rfavore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in mille euro, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva se dovuta, ed oltre rimboso del cut, il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Difensore_1, resosene antistatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6250/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Piazzale Agricoltura N.24 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1665881735 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22306/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER IMU, lamentandone la nullità. Municipia spa ha provato di avere revocato l'atto impugnato, notificando la revoca al ricorrente il 05.5.2025, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Il Comune di Napoli ha richiesto l'estromissione, essendo
Municipia spa concessionaria della riscossione.
Il giudizio è estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato revocato in autotutela l'atto impugnato. Nel contempo, poiché la notifica della revoca è avvenuta in epoca successiva alla scadenza dei termini per proporre ricorso tributario e costituirsi in giudizio da parte del ricorrente,
Municipia spa va condannata al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il giudizio estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere e condanna Municipia spa al rimborso in rfavore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in mille euro, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva se dovuta, ed oltre rimboso del cut, il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Difensore_1, resosene antistatario.