Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10482
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

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La disposizione di cui all'art. 46 della legge 203 dell'82 (secondo la quale chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari è tenuto ad esperire il preventivo tentativo di conciliazione dinanzi agli appositi organi) va interpretata nel senso che intanto il precetto normativo in essa contenuto potrà dirsi osservato in quanto, in sede giudiziaria, sia avanzata una pretesa del tutto identica a quella fatta valere in sede di tentativo di conciliazione, per essere identici sia le persone, sia il "petitum", sia la "causa petendi", non essendo all'uopo, sufficiente una identità solo parziale di tali elementi.

Quando la lettera della legge consente due interpretazioni, deve essere preferita quella che da un lato è conforme alla ratio della legge; dall'altro non si ponga in contrasto con altre disposizioni del medesimo testo normativo. Ne consegue che, in tema di contratti agrari, l'apparente contrasto tra l'art.39 della legge 203 dell'82 (alla stregua del quale l'annata agraria ha inizio l'11 novembre di ogni anno), e l'art. 2 della stessa legge (alla stregua del quale i termini in anno si computano dall'entrata in vigore della legge, e cioè dal 6 maggio), va risolto privilegiando la disposizione di cui all'art. 39. Diversamente, infatti, si dovrebbe pervenire alla inammissibile conclusione che il legislatore, proprio con la legge destinata ad unificare i termini di decorrenza delle annate agrarie, abbia voluto introdurre due distinti "dies a quibus".

Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente l'esistenza potenziale del danno, che dovrà poi essere determinato o anche escluso dal giudice della liquidazione. Pertanto , la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti giustifica la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per sè un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte inadempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole.

Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti, vanno considerati "pacifici" e quindi possono essere posti a fondamento della decisione quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10482
Data del deposito : 1 agosto 2001

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