Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 4
La disposizione di cui all'art. 46 della legge 203 dell'82 (secondo la quale chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari è tenuto ad esperire il preventivo tentativo di conciliazione dinanzi agli appositi organi) va interpretata nel senso che intanto il precetto normativo in essa contenuto potrà dirsi osservato in quanto, in sede giudiziaria, sia avanzata una pretesa del tutto identica a quella fatta valere in sede di tentativo di conciliazione, per essere identici sia le persone, sia il "petitum", sia la "causa petendi", non essendo all'uopo, sufficiente una identità solo parziale di tali elementi.
Quando la lettera della legge consente due interpretazioni, deve essere preferita quella che da un lato è conforme alla ratio della legge; dall'altro non si ponga in contrasto con altre disposizioni del medesimo testo normativo. Ne consegue che, in tema di contratti agrari, l'apparente contrasto tra l'art.39 della legge 203 dell'82 (alla stregua del quale l'annata agraria ha inizio l'11 novembre di ogni anno), e l'art. 2 della stessa legge (alla stregua del quale i termini in anno si computano dall'entrata in vigore della legge, e cioè dal 6 maggio), va risolto privilegiando la disposizione di cui all'art. 39. Diversamente, infatti, si dovrebbe pervenire alla inammissibile conclusione che il legislatore, proprio con la legge destinata ad unificare i termini di decorrenza delle annate agrarie, abbia voluto introdurre due distinti "dies a quibus".
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente l'esistenza potenziale del danno, che dovrà poi essere determinato o anche escluso dal giudice della liquidazione. Pertanto , la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti giustifica la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per sè un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte inadempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole.
Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti, vanno considerati "pacifici" e quindi possono essere posti a fondamento della decisione quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza.
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Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 01/09/2021), n.23722 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente – Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7230-2017 proposto da: LCJ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 7, presso lo studio dell'avvocato MARCO CLAUDIO RAMAZZOTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE BENDIA; – ricorrente – contro M.S., …
Leggi di più… - 2. La domanda di mediazione deve essere simmetrica a quella giudizialeAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10482 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Giovanni B. PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE VO SA, elettivamente domiciliato in Roma, via Monteverdi n. 16, presso l'avv. Giovanni Petrone, difeso dall'avv. Luigi Toscano, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FA LI, GA IA UC, elettivamente domiciliati in Roma, via Tigrè n. 37, presso l'avv. Francesco Caffarelli, che li difende unitamente e disgiuntamnete all'avv. Raimondo Croce, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, sezione specializzata agraria, n. 304/98 del 18 giugno - 23 settembre 1998 (R.G. 21/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. F. Caffarelli, per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 24 settembre 1994 GA IA UC e FA LI, premesso di essere proprietari di un fondo in S. Valentino Torio, condotto in affitto da DE VO SA, chiedevano che la sezione specializzata agraria presso il tribunale di Nocera Inferiore, in contraddittorio con il DE VO, dichiarasse cessato tale rapporto (che aveva avuto inizio tra il 1940-41 e il 1994-45) alla data del 10 novembre 1993, come da rituale disdetta con condanna del convenuto al rilascio.
Costituitosi in giudizio il DE VO resisteva alla avversa pretesa eccependone il proprio parziale difetto di legittimazione passiva nonché l'improcedibilità della domanda per assoluta incertezza della stessa, rispetto alla convocazione innanzi all'IPA. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 18 ottobre - 20 novembre 1996 dichiarava improcedibile "il ricorso", ponendo a carico dei ricorrenti le spese del giudizio. Gravata tale pronunzia dai soccombenti FA LI e GA IA UC, la corte di appello di Salerno, sezione specializzata agraria, con sentenza 18 giugno - 23 settembre 1998 in riforma della decisione dei primi giudici dichiarava cessato il rapporto di affitto tra le parti per la data del 10 novembre 1993, ordinando a DE VO SA il rilascio del fondo entro l'11 novembre 1993, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni, per ritardata consegna, da liquidarsi in separata sede.
Osservavano quei giudici che nessun onere incombeva, sui ricorrenti, di dare la prova dell'esito negativo del tentativo di conciliazione innanzi all'IPA essendo sufficiente, allo scopo, la prova che essi istanti avevano sollecitato detto tentativo e che alla data del ricorso introduttivo innanzi alla sezione specializzata agraria erano decorsi i sessanta giorni di cui all'art. 46, comma 5, della l. 3 maggio 1982, n. 203. Ritenuto, ancora, che era irrilevante la diversa data di cessazione della proroga legale (1992) indicata nella richiesta di tentativo di conciliazione, rispetto a quella - diversa - riferita in sede giudiziaria, quei giudici hanno osservato che dai documenti prodotti e dagli altri elementi acquisiti in atti risultava sia la qualità di concedenti in capo agli appellanti, sia che il rapporto aveva avuto inizio nelle annate comprese tra quelle 1940-41 e 1944-45. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso DE VO SA, affidato a 5 motivi.
Resistono, con controricorso FA LI e GA IA UC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato cessato, alla data del 10 novembre 1993, il contratto di affitto agrario inter partes, ordinando al conduttore il rilascio del fondo entro l'11 novembre 1993 nonché al risarcimento dei danni patiti dai concedenti per ritardata consegna, danni da liquidare in separata sede.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando "violazione ed errata applicazione dell'art. 414 c.p.c., in relazione agli articoli 164 e 156, comma 2, c.p.c.". Si osserva, al riguardo, in particolare "la Suprema Corte di Cassazione con giurisprudenza costante ha ritenuto che, nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce pregiudiziale rispetto alla decisione nel merito cui inerisce anche la valutazione delle prove". "L'insanabilità della nullità in esame non può ritenersi superata dalla costituzione del convenuto ...". "In tale senso è stata corretta la sentenza del tribunale di Nocera inferiore e non meritava alcuna censura da parte del giudice di secondo grado".
3. La deduzione è inammissibile, perché non formulata nel rispetto dell'art. 366, n. 4, c.p.c. Giusta tale ultima disposizione, in particolare, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, tra l'altro, "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano".
Nella specie pur affermandosi che la sentenza gravata deve essere cassata per violazione ed errata applicazione dell'art. 414 c.p.c. in relazione agli artt. 164 e 156 comma 2, stesso codice e pur richiamandosi alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte, non è svolto alcun argomento volto a dimostrare la censura svolta. In particolare, tenuto presente che la conclusione fatta propria dai giudici di secondo grado (che, come osservato sopra, hanno accolto le domanda della parte concedente) è in termini opposti, rispetto a quella del tribunale (che aveva dichiarato improcedibile la domanda) non è dato comprendere dal contesto del motivo quale interpretazione i giudici del merito abbiano dato dell'art. 414 c.p.c. diversa da quella dei primi giudici e in contrasto con gli insegnamenti giurisprudenziali richiamati.
L'affermazione "in tal senso è stata corretta la sentenza del tribunale .. e non meritava alcuna censura da parte del giudice di secondo grado", per la sua estrema genericità impedisce sia di comprendere quali siano le proposizioni della sentenza gravata censurate con la deduzione in esame, sia di percepire quali siano i "motivi" per i quali è chiesta la cassazione della sentenza gravata.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ancora, "errata applicazione e interpretazione dell'articolo 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203" per avere i giudici del merito ritenuto valido il tentativo di conciliazione anteriore al giudizio sollecitato dai concedenti, ancorché nella stessa non fosse stata indicata la data di inizio dell'affittanza e, inoltre, indicata una data di cessazione del rapporto diversa rispetto a quella fatta valere in giudizio.
In realtà, si osserva, la disposizione dell'art. 46, legge n. 203 del 1982 va interpretata nel senso che in tanto il precetto normativo in essa contenuto può dirsi osservato in quanto, in sede giudiziaria, sia avanzata una pretesa del tutto identica a quella fatta valere in sede di tentativo di conciliazione, per essere identici sia le persone, sia il petitum, sia la causa petendi, non essendo, all'uopo, sufficiente una identità solo parziale di tali elementi (Cass., 25 giugno 1997, n. 5671). Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei due profili in cui si articola.
4. 1. Quanto al primo, deve ribadirsi - in conformità del resto a quanto già affermato da questa Corte in una fattispecie pressoché identica alla presente, che non sussiste violazione dell'art. 46, l. n. 203 del 1982, per non essere stata indicata, nella richiesta di tentativo di conciliazione innanzi all'IPA, la data di inizio del rapporto.
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, infatti, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame è, o meno, proponibile (ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto l'onere posto a suo carico dall'art. 46, l. n. 203 del 1982), deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, nonché che le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e da quella resistente in via riconvenzionale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (cfr., al riguardo, ad esempio, Cass. 21 ottobre 1997, n. 10322). Pacifico quanto precede e non controverso che sia in sede stragiudiziale che innanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale Nocera Inferiore i concedenti hanno proposto la stessa domanda, cioè la declaratoria di cessazione del contratto d'affitto per essere lo stesso scaduto, ai sensi dell'art. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203, è palese che è totalmente irrilevante che nella convocazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 non fosse indicata la data di inizio del rapporto, data di inizio che, comunque non poteva non essere nota anche all'altra parte del rapporto contrattuale (In questo senso, ad esempio, Cass. 28 gennaio 2000, n. 962, specie in motivazione). 4. 2. Quanto al secondo profilo di censura, si osserva - alla luce di una giurisprudenza assolutamente pacifica - che non integra violazione del principio di corrispondenza della pronunzia giudiziale alla richiesta delle parti la statuizione di rilascio di un fondo agricolo per una data, successiva a quella indicata dall'attore, individuata dal giudice in base all'esatto accertamento dell'epoca di inizio del rapporto agrario.
Ne segue, pertanto, da un lato, che il tentativo obbligatorio di conciliazione, ex art. 46, comma 1, l. 3 maggio 1982 n. 203, non può ritenersi omesso, qualora la domanda sia accolta, dal giudice, per una data diversa da quella indicata in tale occasione, dall'altra, consequenzialmente, che è irrilevante che dopo essere stata indicata, nella richiesta di tentativo di conciliazione, la cessazione del rapporto al 10 novembre 1992, in sede giudiziaria sia indicata la diversa data del 10 novembre 1993.
Deve concludersi, pertanto, che nella specie esiste perfetta coincidenza tra la domanda come descritta nella richiesta di tentativo di conciliazione e come, in concreto proposta. Indubbio, infatti, che le personae sono rimaste identiche, si osserva che in un caso come nell'altro, parte ricorrente, premessa l'esistenza, tra le parti un contratto di affitto agrario, avente ad oggetto un fondo di sua propria, rilevato che il contratto così concluso era venuto a scadenza, essendo trascorso il termine di durata previsto ex lege (causa petendi) ha chiesto al giudice adito venisse pronunziata la cessazione di tale contratto, con condanna del conduttore al rilascio (petitum).
5. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ancora "violazione e mancata applicazione degli articoli 2 - 4 l. 3 maggio 1982, n. 203". Si osserva, infatti:
- il ricorrente ha ammesso di essere subentrato al padre nella coltivazione del fondo e che il rapporto era sorto negli anni 1939 - 40;
- essendo sorto il contratto nell'annata agraria 1939 - 40 lo stesso scadeva il 3 maggio 1992, cioè dieci anni dopo l'entrata in vigore della legge;
- non essendo stata effettuata la disdetta un anno prima della scadenza il contratto si intende, pertanto, prorogato di ulteriori 15 anni, andando a scadere il 3 maggio 2007.
Il motivo non può trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
5. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, nell'art. 2, l. 3 maggio 1982 n. 203, l'espressione "la durata prevista...
decorre dalla entrata in vigore della presente legge" deve essere letta come facente riferimento, non alla data del 6 maggio 1982 - data di entrata in vigore della legge - bensì a quella successiva del dell'11 novembre, dies a quo della prima annata agraria utile (Cass. 1 febbraio 2000, n. 1068). Infatti, quando la lettera della legge consente due interpretazioni, deve essere preferita quella che da un lato è conforme alla ratio della legge, dall'altro non si ponga in contrasto con altre disposizioni del medesimo testo normativo.
Ne consegue che, in tema di contratti agrari, l'apparente contrasto tra l'art. 39, l. 3 maggio 1982, n. 203 (alla stregua del quale l'annata agraria ha inizio l'11 novembre di ogni anno) e l'art. 2 stessa legge (alla stregua del quale o termini in anno si computano dall'entrata in vigore della legge, e cioè dal 6 maggio), va risolto privilegiando la disposizione di cui all'art.39.
Diversamente, infatti, si dovrebbe pervenire alla inammissibile conclusione che il legislatore, proprio con la legge destinata ad unificare i termini di decorrenza delle annate agrarie, abbia voluto introdurre due distinti dies a quibus (Cass., 1 dicembre 1999, n. 13368). Ne deriva, come anticipato, che sia la durata dei contratti in corso al momento di entrata in vigore della l. n. 203 del 1982 (art. 2, comma ultimo), sia il termine entro il quale può esser tempestivamente disdetto il contratto (art. 4), decorrono (inderogabilmente, ai sensi dell'art. 58, comma 1) dall'11 novembre e non dal momento dell'entrata in vigore della legge - e cioè dal 6 maggio 1982 - o dall'inizio (1 gennaio) dell'anno solare (Cass., 6 febbraio 1998, n. 1295, nonché tra le tantissime, Cass., 20 ottobre 1997, n. 10266). 5. 2. Pacifico, in diritto quanto precede, si osserva - in linea di fatto - essere stato accertato dai giudici a quibus (cfr. pag. 4, della sentenza gravata) che i concedenti avevano disdettato il contratto oggetto di controversia, per il termine dell'annata agraria 1991 - 1992, con raccomandata in data 21 luglio 1991 e, pertanto, nel rispetto del termine annuale di cui all'art. 4 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (avendo termine l'annata agraria 1991 - 92,
in forza delle considerazioni svolte sopra, il 10 novembre 1992). 5. 3. È evidente, pertanto, che anche aderendo all'assunto di parte ricorrente, essere iniziato il rapporto di affitto in contestazione nel corso dell'annata agraria 1939 - 1940 (e non tra l'annata agraria 1940-41 e quella 19944.45, come invece ritenuto dai giudice del merito), non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda attrice e declaratoria che il rapporto tra le parti si è rinnovato per altri quindici anni.
Certo, infatti, che ove il contratto avesse avuto inizio nell'annata agraria 1939 - 40 lo stesso doveva cessare il 10 novembre 1992 e certo che per tale data è stata intimata rituale disdetta da parte dei concedenti, è palese la carenza di interesse del DE VO a censurare nella parte de qua la sentenza gravata (specie tenuto presente che lo stesso è stato condannato a risarcire i danni patiti dalla controparte per ritardo nel rilascio).
6. Con il quarto motivo il ricorrente denunziando "carenza di legittimazione attiva" fa presente che i coniugi FA GA non hanno nemmeno dimostrato la loro legittimazione attiva, essendosi limitati a depositare un anonimo atto di acquisto e non provando la sussistenza di un rapporto di affittanza con il DE VO. "Il solo legittimato attivo a proporre il giudizio di risoluzione contrattuale in tema di fitto è e resta l'affittuario", evidenzia ancora il ricorrente, e "i coniugi ... non hanno fornito la prova di essere gli affittuari del fondo, ne di essere titolari di alcun diritto per l'esercizio dell'azione di risoluzione contrattuale". Il motivo non coglie nel segno.
Il problema posto con la censura in esame, non attiene - infatti - alla "legittimazione", ma alla "titolarità" del rapporto contrattuale (cfr. Cass. 17 giugno 1997, n. 5407, nonché Cass. 8 aprile 1998, n. 3639). Contemporaneamente, nel contratto di affitto, colui che concede l'uso della cosa è il "locatore" (cfr., ad esempio, artt. 1617 e ss. c.c.) mentre la parte che ne ha il godimento è l'"affittuario"
(cfr., ad esempio, artt. 1615, 1618 ss. c.c.), per cui gli attuali controricorrenti non dovevano (nè, in qualche modo, potevano) dimostrare la loro qualità di "affittuari".
Premesso quanto sopra si osserva che nella specie la circostanza che FA LI e GA IA UC siano gli attuali locatori - concedenti del fondo oggetto di controversia risulta (oltre che dai documenti in atti e, in particolare, dal contratto di acquisto, da parte loro del fondo oggetto di controversia, come evidenziato nella sentenza impugnata, documenti che il ricorrente assume essere stati irritualmente acquisiti agli atti) dalla condotta processuale dello stesso affittuario DE VO.
Quest'ultimo, in particolare, ha impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti dedotti dagli attori a fondamento della loro richiesta e, in particolare, quanto alla sussistenza, in capo alle controparti della qualità di concedenti locatori, da rendere pacifica quest'ultima circostanza e tale, quindi, da non richiedere una prova specifica (cfr. Cass. 13 febbraio 1999, n. 1213; Cass. 15 gennaio 1996, n. 266). È pacifico, infatti, che il DE VO nel costituirsi in giudizio, non solo ha proposto, nei confronti degli attuali controricorrenti, domanda riconvenzionale per i miglioramenti arrecati al fondo (domanda che presuppone in capo al FA e alla GA la qualità di concedenti, atteso che solo il concedente è tenuto al pagamento dei miglioramenti in questione) ma ha, altresì, depositato il verbale di mancata conciliazione innanzi all'IPA nel quale si dà atto che della qualità di affittuario del DE VO.
7. Con il quinto, e ultimo, motivo il ricorrente denunzia, infine "insussistenza del danno ed errata condanna alle spese del doppio grado di giudizio".
La censura è infondata, sotto entrambi i profili in cui si articola. 7. 1. Quanto al primo si osserva che ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente l'esistenza potenziale del danno, che dovrà poi essere determinato o escluso dal giudice della liquidazione (Cass. 23 maggio 2000, n. 6690). Pacifico quanto sopra, non controverso che nella specie è stato accertato che il rapporto inter partes è cessato il 10 novembre 1993 e che il DE VO è rimasto inadempiente, quanto all'obbligazione di riconsegna del fondo locato per la detta data, è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto tale circostanza idonea a produrre un pregiudizio di carattere patrimoniale ai concedenti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 1591 c.c. (E impregiudicata, nella opportuna sede, ogni questione sulla esistenza, o meno, in concreto, di un danno, patito dal FA e dalla GA).
7. 2. In merito, infine, al secondo profilo di censura, a norma dell'art. 91, comma 1, c.p.c. il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
Pacifico quanto precede e non controverso, da un lato, che la "parte soccombente" è quella le cui tesi giuridiche, con riferimento all'esito finale della lite, non siano state accolte dal giudice, dall'altro che nel caso concreto tutte le difese svolte dal DE VO sono state disattese, è palese che esattamente i giudici del merito hanno posto a carico di quest'ultimo le spese del giudizio.
8. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in lire 24.000 oltre lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 24 maggio 2001. Depositato in cancelleria l'1 agosto 2001.