Sentenza 1 marzo 2003
Massime • 1
Le dimissioni cc.dd. "incentivate", e cioè agevolate da provvidenze ed incentivi, sono caratterizzate, analogamente alla 'mobilita' volontarià ed al prepensionamento, dalla volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro, che le distingue dal licenziamento, al quale non sono equiparabili, risultando inoltre stabilito dalla disciplina in materia di licenziamenti collettivi (legge n. 223 del 1991, modificata dal D.Lgs. n. 151 del 1997) che delle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro differenti dal licenziamento, sia pure riferibili all'iniziativa del datore di lavoro, non debba tenersi conto al fine del computo minimo di cinque licenziamenti, necessario e sufficiente ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO SUMMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO FEZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAINT GOBAIN VETROTEX ITALIA S.P.A., (già VETROTEX ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato TINA GREGORI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALCIDE VILLANI, MARCO VILLANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 210/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 12/04/01 R.G.N. 1035/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato MARCO VILLANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano. US IA espose che l'accordo sindacale del 29 aprile 2002. stipulato dalla SAINT GOBAIN VETROTEX S.p.a. alle cui ascendenze egli lavorava come addetto alle vendite, aveva previsto il passaggio di alcuni dipendenti (sette operai e due impiegati addetti alla Logistica) alla RIVA S.a.s.; il 30 luglio 1999 egli era stato licenziato in conseguenza della riorganizzazione del settore Logistica (altri 2 dipendenti erano stati collocati in mobilità); ed era stato poi riassunto il 24 dicembre 1999 dalla predetta società (RIVA. S.a.s.). Ciò premesso, sostenendo che il licenziamento era illegittimo in quanto motivato con lo scorporo del settore logistico, che nulla aveva a che fare con la sua posizione di lavoro, ed in quanto effettuato in violazione delle norme sul licenziamento collettivo, chiese l'annullamento del suo licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, ed in subordine il risarcimento del danno per la sua ritardata assunzione (presso la società RIVA. S.a.s.). Con sentenza del 20 giugno 2000 il Tribunale di Milano accolse la domanda. Con sentenza del 12 aprile 2001 la Corte d'Appello di Milano. accogliendo l'appello della società, ha respinto la domanda.
Afferma il secondo giudicante che le incentivate dimissioni, le quali, in attuazione dell'Accordo del 29 aprile 1999, alcuni lavoratori avevano presentato (dimissioni che le leggi in materia di mobilità prevedevano come soluzione alternativa al licenziamento), non consentivano di qualificare queste risoluzioni come licenziamenti;
in tal modo, il licenziamento dell'IA conservava natura individuale.
Il motivo posto a base di questo licenziamento (la cessazione del servizio logistico ed il relativo scorporo a favore di altra impresa) era poi reale, in quanto, da un canto era documentalmente provato che l'IA lavorava nella struttura Logistica, e d'altro canto gli altri due addetti a questa struttura (GR e OL) erano stati poi addetti ad una diversa attività. Poiché non vi era prova del ritardo nell'assunzione, ed era stato lo stesso IA a tergiversare sulla proposta de nuovo lavoro, anche la domanda subordinata era infondata.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre US IA, percorrendo le linee di tre motivi;
la SAINT GOBAIN VETROTEX S.p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223. il ricorrente sostiene che l'Accordo del 29
aprile 1999 prevedeva la cessione del servizio Logistica ed una modifica del mix produttivo dello stabilimento, con effetti sull'occupazione, costituiti dalla mobilità di 12 dipendenti, mobilità che il Tribunale aveva qualificato come dimissioni incentivate, escludendole dal numero dei licenziamenti idoneo ad integrare il presupposto previsto dall'indicata legge per la disciplina dei licenziamenti collettivi.
Da un canto, tuttavia, è da dubitare che, in astratto, le dimissioni incentivate non siano assimilabili ai licenziamenti: al datore risale l'iniziativa della risoluzione del rapporto, ed il fatto che vi sia una corresponsione di denaro non esclude l'omogeneità delle due forme di risoluzione, e la conseguente computabilità delle dimissioni incentivate nel requisito quantitativo dei licenziamenti.
D'altro canto, nel caso in esame. nell'indicato Accordo era stata regolata non l'ipotesi delle dimissioni incentivate, bensì della mobilita volontaria. Poiché aveva origine dalla volontà e dall'iniziativa del datore, l'intervento della volontà del lavoratore non era sufficiente a conferire all'atto la natura di dimissioni. Il datore conservava la paternità dell'atto. che assumeva la natura del licenziamento. L'impugnata sentenza era fondata sul grave errore di aver escluso la natura di licenziamento nelle mobilità attuate dall'azienda. Essendo tali, le risoluzioni dei rapporti di lavoro degli altri dipendenti integravano il presupposto del licenziamento collettivo (pp. 7. 8. 9). Il motivo è infondato. Il ricorrente intende differenziare la mobilità su base volontaria dalle dimissioni incentivate, ritenendo che la prima forma di risoluzione sia sostanzialmente assimilabile al licenziamento.
Da un canto, come questa Corte ha affermato, "è licenziamento la vicenda finale e conclusiva d'un rapporto di lavoro che si concretizza in un atto di espulsione del prestatore intimato dal datore, il quale ne assume unilateralmente l'iniziativa nell'esercizio di suoi poteri di chiamata e di allontanamento dal lavoro, diversamente che nelle ipotesi di risoluzione consensuale e, ancor più, di recesso del prestatore (dimissioni), nelle quali elemento causale caratteristico e discriminante è (anche o solo) la dichiarazione negoziale del lavoratore di interrompere il rapporto" (Cass. 16 ottobre 2000 n. 13751). Questa differenza era stata posta in rilievo anche ai fini dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984 n. 863 (che aveva convertito con modificazioni il decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726), ritenendosi che il divieto di assunzioni con contratto di formazione e lavoro sussistesse nell'ipotesi che nei 12 mesi precedenti vi fossero stati licenziamenti: non pregressi prepensionamenti o dimissioni anticipate (Cass. 2 maggio 1995 n. 4806). Ciò che accomuna le dimissioni incentivate ed il prepensionamento e (genericamente) la "mobilità volontaria", contestualmente differenziando queste ipotesi di risoluzione contrattuale dal licenziamento, è il contributo della volontà del lavoratore alla risoluzione del rapporto. E. nella lettera e nella ragione dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che fa riferimento al licenziamento, questo contributo (com'è ovvio) non sussiste. D'altro canto, anche se ai fini della tutela prevista per i licenziamenti collettivi, la recente disciplina ha dato rilievo anche ad ipotesi risolutive attuate con questo contributo, il presupposto della loro rilevanza è la presenza di almeno 5 licenziamenti (nel senso precedentemente indicato). Ed invero, come questa Corte ha affermato, "in materia di licenziamenti collettivi, l'art. 24 primo comma della legge 23 luglio 1991 n. 223 deve essere interpretato - anche alla luce del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 151, che, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria 24
giugno 1992 n. 156 ha apportato una serie di modifiche al citato art. 24 - nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come già sufficiente ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo, non possono includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di lavoro. Tali diverse ipotesi, pertanto, restano assoggettate alle procedure di mobilità ed ai criteri di scelta stabiliti dagli artt 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223 solo una volta raggiunto il suddetto numero di cinque licenziamenti" (Cass. 6 novembre 1991 n. 13714. Cass. 25 ottobre 2000 n. 14079). Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che l'Accordo prevedeva la cessione alla RIVA S.a.s. del servizio Logistica, cui egli non era addetto: ciò era provato dai documenti nn. 2 e 3, allegati al ricorso in primo grado. D'altro canto, il fatto che le mansioni da lui svolte, diverse da quelle previste nel predetto Accordo, erano state poi assegnate ai dipendenti GR e OL, era il riscontro che la sua attività lavorativa era estranea al predetto Accordo, e non era stata soppressa. Ed era stato immotivatamente escluso ogni accertamento istruttorio al riguardo. Il motivo è infondato. Qualificato come individuale il licenziamento dell'IA, la Corte d'Appello ha dedotto l'appartenenza al servizio Logistica e la soppressione del suo posto di lavoro, da alcuni elementi:
1. i documenti 1, 3, 3 bis, 9, 9 bis ed 11 (che, pur provenienti dalla società, non erano stati contestati nella loro corrispondenza alla realtà), ove si attestava la predetta appartenenza;
2. la cessione del servizio Logistica, nella sua interezza, ad una ditta esterna (la RIVA S.a.s.);
3. la successiva assunzione dell'IA dalla RIVA S.a.s.;
4. la prova richiesta dallo stesso IA nel ricorso introduttivo, secondo cui OL e GR erano rimasti non come addetti al servizio Logistica, bensì ad attività di raccordo fra la SAINT GOBAIN VETROTEX ITALIA S.p.a. e la cessionaria del servizio Logistica.
Questi elementi non sono censurati dal ricorrente, il quale si limita a riferire alcune circostanze, che non sono esposte in modo autosufficiente (in relazione ai documenti nn. 2 e 3 della sua produzione, non sono specificati il contenuto, e, in particolare, la relativa efficacia probatoria, idonea ad escludere l'efficacia dei documenti ritenuti determinanti dalla sentenza) o costituiscono mero non provato assunto e mera negazione dei fatti affermati in sentenza (l'elencazione delle sue mansioni, e l'essere stati, i dipendenti OL e GR, poi addetti al relativo svolgimento). Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1381 e 1227 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la SAINT GOBAIN VETROTEX S.p.a., essendosi obbligata a cedere il rapporto di lavoro degli addetti alla logistica, ed avendo precisato, con il licenziamento, che "la società RIVA S.a.s. è disponibile a riassorbirla alle proprie dipendenze", aveva promesso il fatto del terzo: era pertanto responsabile del relativo tardivo adempimento. Nè era fondata l'affermazione della sentenza, per cui egli avrebbe "tergiversato" nell'accettare la nuova assunzione: nel doc. n. 7 allegato al ricorso in primo grado era documentato che egli l'11 settembre 1999, nel periodo di preavviso, aveva manifestato la sua disponibilità ad accettare la proposta.
Anche questo motivo e infondato. Gli stessi elementi indicati dal ricorrente non solo non sono decisivi, bensì escludono la fondatezza della sua domanda. Come lo stesso ricorrente sostiene, la SAINT GOBAIN VETROTEX S.p.a. nell'atto di licenziamento aveva "precisato" solo la "disponibilità" della RIVA S.a.s. "a riassorbire" l'IA alle sue dipendenze (e questa dichiarazione, priva anche di scadenze temporali, non integrava una promessa del fatto del terzo).
D'altro canto, la predetta società manifestò questa disponibilità tempestivamente, con lettera del 2 settembre 1999. quando l'IA "stava lavorando il preavviso" (ricorso, p. 12);
manifestazione di disponibilità che sarebbe stata sufficiente ad escludere ogni inadempimento da parte dell'iniziale datore. A questa disponibilità egli poi rispose con lettera dell'11 settembre 1999 (come sostiene in ricorso), limitandosi a chiedere "l'invio della necessaria documentazione per formalizzare l'assunzione".
Il ricorso deve essere respinto. Gli alterni risultati dei giudizi di merito giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2003