Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3068
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Sentenza 1 marzo 2003

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Le dimissioni cc.dd. "incentivate", e cioè agevolate da provvidenze ed incentivi, sono caratterizzate, analogamente alla 'mobilita' volontarià ed al prepensionamento, dalla volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro, che le distingue dal licenziamento, al quale non sono equiparabili, risultando inoltre stabilito dalla disciplina in materia di licenziamenti collettivi (legge n. 223 del 1991, modificata dal D.Lgs. n. 151 del 1997) che delle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro differenti dal licenziamento, sia pure riferibili all'iniziativa del datore di lavoro, non debba tenersi conto al fine del computo minimo di cinque licenziamenti, necessario e sufficiente ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3068
    Data del deposito : 1 marzo 2003

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