Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
Sono configurabili, e concorrono tra loro, i reati di contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 cod. pen.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 cod. pen.) e falso per soppressione di certificati commesso da privato (artt. 477, 482 e 490 cod. pen.), nella condotta di chi, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente "passaporto" cartaceo, attestanti l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari, asporti il suddetto marchio per applicarlo, abbinandolo al relativo "passaporto", ad altri animali destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2004, n. 20999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20999 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/04/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1715
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 041640/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI IO N. IL 08/11/1939;
avverso ORDINANZA del 13/10/2003 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.to Franco Coppi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Nei confronti di NI FU, allevatore e gestore di un'azienda agricola, il gip del tribunale di Avezzano emetteva il 16 settembre 2003 ordinanza di arresti domiciliari per una serie di reati, che vanno da più delitti di ricettazione (artt. 81 cpv. 648 c.p.) all'alterazione continuata di prodotti alimentari (artt. 81 cpv., 440 c.p.) fino al commercio di sostanze alimentari nocive
(artt. 81 cpv. 444 c.p.) e a più delitti di falso (artt. 81 cpv. 477, 490 c.p.) in relazione alla vendita di bovini privi dei prescritti contrassegni e documenti di identificazione o muniti di marchi auricolari e documenti contraffatti.
Secondo l'ordinanza custodiate, il modus operandi del PR consisteva nell'acquistare bovini regolarmente marchiati e nel rivenderli "in nero" privi dei marchi e dei documenti di identificazione (c.d. passaporto bovino) che utilizzava invece per vendere altri bovini irregolarmente acquistati e non sottoposti alla prescritta profilassi. Poiché il commercio clandestino di bovini da parte del PR costituiva in via abituale un'attività parallela a quella ufficiale, il gip ravvisava in tale comportamento il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose. Con l'ordinanza qui impugnata (che è del 13 ottobre 2003), il tribunale di L'Aquila, adito in sede di riesame dell'ordinanza di arresti domiciliari dianzi descritta, confermava la misura, condannando il PR al pagamento delle spese del procedimento incidentale de liberiate.
Il tribunale osservava che i gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico dell'indagato si traevano dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra lui e il coindagato PO, da cui emergeva in modo chiaro la vendita irregolare di bovini, nonché dall'esito della perquisizione operata il 26 giugno 2003 nell'allevamento dello stesso PR, che aveva portato al rinvenimento di una pinza per togliere i marchi ai bovini, tre marchi auricolari di bovini che risultavano macellati in varie date, due marchi auricolari relativi a bovini venduti ad altri allevatori, dieci marchi auricolari di bovini dichiarati al pascolo brado. A completare il quadro indiziario c'erano poi le risultanze dei consulenti tecnici nominati dal P.M., che avevano rilevato la presenza nell'allevamento di bovini privi di marchi auricolari o aventi età effettiva considerevolmente diversa da quella riportata nel c.d. passaporto.
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, il tribunale faceva rilevare che l'ispezione post-moriem di due bovini fatti macellare dal PR presso il mattatoio di Rieti aveva rivelato la presenza di un focolaio di TBC, circostanza indubbiamente rilevante ai fini della configurabilità dell'art. 444 c.p., che è un reato di pericolo. Senza contare che la legge impone l'abbattimento dei bovini privi dei marchi auricolari. La volontaria asportazione dei marchi, secondo il tribunale, integrava poi il reato di cui all'art. 490 c.p., perché la rimozione del marchio fa perdere ogni efficacia al passaporto ad esso abbinato, immutando il vero ove, come nel caso in esame, il marchio rimosso venga utilizzato per un altro animale. Da qui la configurabilità anche del delitto di falso ex art. 477 c.p. e del delitto di ricettazione, costituendo l'animale munito di marchio altrui provento di un falso.
Chiara, sempre secondo il tribunale, era anche la ricorrenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di condotte delittuose analoghe, stante l'accertata abitualità del modus operandi dell'indagato ove gli fosse data la possibilità di continuare a frequentare l'azienda di cui è gestore.
2. Ricorre per Cassazione il PR a mezzo dei suoi difensori, i quali - dopo aver premesso che il tribunale, pur avendo fatta espressa menzione della loro presentazione, non aveva nemmeno parzialmente valutato i motivi "nuovi" depositati in fase di discussione dalla difesa - lamentano, sotto vari profili di erronea applicazione della legge penale e di vizio della motivazione:
1) che il tribunale abbia ritenuto configurabile nei suoi confronti il reato di cui all'art. 440 c.p. (capo 61 dell'imputazione), che ha per oggetto la dolosa modifica in senso strettamente fisico delle qualità organolettiche delle sostanze alimentari, laddove nel caso in esame non risulta alcun elemento dal quale dedurre che egli abbia alterato o contraffatto in senso fisico i bovini in contestazione, essendosi limitato a commercializzare bovini non dotati dell'auricolare imposte dalle norme sull'anagrafe bovina ovvero dotati di un auricolare diverso da quello originario. A tutto voler concedere, l'unica fattispecie astrattamente configurabile a suo carico è quella meno grave di cui all'art. 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive), che, avuto riguardo alla pena edittale comminata, non consente però l'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale;
2) che erano parimenti inconfigurabili i reati contestati di falso in certificazioni amministrative (artt. 477 e 490 c.p., capi 59 e 62 dell'imputazione) in relazione alla volontaria asportazione dei marchi auricolari e alla loro riapposizione ad animali diversi. A parte l'assenza nel l'indagato della qualifica soggettiva richiesta dall'art. 477 c.p. (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), il tribunale mostrava di confondere il c.d. passaporto bovino (cioè il certificato di identità cartaceo formato dalla Asl e contenente i dati identificativi dell'animale) con il segno distintivo (marchio auricolare) che si applica sull'orecchio dell'animale. Secondo la difesa, i concetti di "contraffazione" e di "alterazione", come pure quelli di "occultamento" e "soppressione", non possono essere confusi con quelli di "asportazione" e "sostituzione": l'accusa rivolta al PR - si fa presente - è quella di aver abbinato marchi e certificato perfettamente integri ad animali diversi da quelli cui erano originariamente abbinati, una condotta, questa, astrattamente riconducibile ancora una volta alla fattispecie di cui all'art. 444 c.p. ovvero a quelle di frode in commercio (artt. 515, 516 ed eventualmente 517 c.p.), caratterizzate anch'esse da cornici edittali che non consentono l'applicazione di misure coercitive;
3) che non era nemmeno configurabile il delitto di ricettazione (capi 55, 56, 57 e 58 dell'imputazione), dal momento che, ove rivalutati come fatti di frode in commercio o di vendita di sostanze alimentari non genuine, di essi egli sarebbe autore o coautore, e non ricettatore;
4) che non era ravvisabile l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., essendo state utilizzate formule che non consentono di individuare quegli specifici indici di pericolosità la cui presenza induce a ravvisare il pericolo di reiterazione del reato. Peraltro, l'ordinanza impugnata appare contraddittoria nella parte in cui, pur riconoscendo lo stato di incensuratezza e il minor carico di accuse nei suoi confronti, afferma che la misura custodiale (arresti domiciliari) è l'unica idonea ad interrompere le condotte criminose.
3. Il ricorso non è fondato e non può quindi essere accolto. Al PR - indagato per aver commercializzato bovini non dotati dell'auricolare imposto dalle norme sull'anagrafe bovina ovvero dotati di auricolare diverso da quello originario perché staccato da un capo di bestiame per essere applicato ad un capo di bestiame diverso - sono stati contestati i delitti di ricettazione, consumata e tentata (capi 55, 56, 57, 58, 62) per aver acquistato o comunque ricevuto bovini di provenienza illecita perché corredati di marchi auricolari e passaporti contraffatti;
di falso per soppressione e di falso in certificazione amministrativa (capi 59, 62) per aver staccato dai lobi di bovini i relativi marchi auricolari e privato di valore ed efficacia certificativi i passaporti ad essi riferiti, attestanti insieme ai marchi i dati identificativi di ogni animale;
di contraffazione di sostanze alimentari (capo 61) per aver detenuto e posto in commercio sette bovini da ingrasso cui erano stati applicati marchi auricolari e passaporti appartenenti ad altri bovini regolarmente sottoposti alle obbligatorie profilassi;
e di commercio di sostanze alimentari nocive (capo 60) per aver detenuto e posto in commercio un bovino femmina da ingrasso, destinato alla macellazione, pericoloso per la salute pubblica.
È bene dir subito che i fatti accertati (e quindi il quadro indiziario acquisito) non sono contestati dalla difesa del ricorrente, la quale si duole, al di là della inevitabile fluidità delle imputazioni formulate in sede di indagini preliminari, della qualificazione giuridica di essi, ritenendo inconfigurabili nella vicenda de qua le ipotesi delittuose contestate.
Dalla lettura dei capi di imputazione, così come sono stati articolati nell'ordinanza coercitiva emessa dal gip del tribunale di Avezzano, emerge che il PR, gestore di fatto di un'azienda agricola amministrata dal figlio IN e allevatore in Rieti, aveva rapporti sia con tale NI TO sia con PO EN, che figurano coindagati con lui e raggiunti anch'essi da misure cautelari coercitive (custodia in carcere per NI, arresti domiciliari per PO). Dal tenore delle conversazioni telefoniche ed ambientali disposte emerge che PR effettuava vari tipi di condotte fra loro intrecciate: acquistava bovini regolarmente marchiati provvedendo a venderli "in nero" togliendo i marchi auricolari e i relativi documenti di identificazione, ed acquistava successivamente "in nero" ulteriori bovini e provvedeva a contraffarli mediante riutilizzazione dei marchi e dei documenti originariamente riferiti agli animali per così dire "regolari", allo scopo di immetterli nel circuito commerciale come se fossero genuini, benché non fossero stati sottoposti alle obbligatorie profilassi (p. 33 dell'ordinanza cautelare).
Peraltro, stando all'ordinanza del tribunale del riesame qui impugnata, un'ispezione post-mortem aveva rivelato che in due bovini fatti macellare in varie riprese dal PR presso il mattatoio di Rieti era stata accertata la presenza di linfonodi polmonari e linfonodi retromandibolari, cioè un focolaio di tbc. È sufficiente questa constatazione per ritenere che il PR detenesse per il commercio sostanze carne bovina nociva (art. 444 c.p.), idonea cioè ad esporre effettivamente a pericolo la salute pubblica, indipendentemente dal fatto che il nocumento avesse realmente a verificarsi (Cass., 27 maggio 1991, Minieri). La detenzione di animali "irregolari" appare chiaramente rivelatrice, attraverso il marchingegno fraudolento escogitato dell'abbinamento marchio- passaporto, di una condotta di contraffazione rilevante ex art. 440 c.p.. Se la presenza di focolai di tbc in animali destinati all'alimentazione è sufficiente a far diventare quella sostanza oggettivamente dannosa per chi la consumi, è altrettanto certo che, indipendentemente da questo specifico dato di fatto che connota la condotta del PR, la formazione ex novo di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica facendole apparire ingannevolmente sane e genuine, pur non essendo mai state sottoposte ai necessari controlli sanitari, integra una condotta di "contraffazione", perché segue le cadenze di un procedimento atto a far apparire innocui alimenti nocivi per la salute, occultando agli occhi del pubblico il vizio della sostanza.
L'apposizione a bovini sottratti ad ogni controllo sanitario o di profilassi di marchi auricolari e di passaporti appartenenti ad altri bovini, questi ultimi regolari, costituisce all'evidenza l'espediente utilizzato dall'indagato per mettere in commercio animali che altrimenti sarebbero stati abbattuti. L'intera operazione - la dolosa rimozione dei marchi auricolari ai bovini regolari e il successivo doloso trasferimento dei passaporti ad essi abbinati ai bovini c.d. irregolari, così da realizzare un nuovo abbinamento marchio- passaporto, atto ad evitare l'abbattimento di questi ultimi e a metterli in commercio nonostante la loro intrinseca nocività - integra sicuramente gli estremi sia della contraffazione di sostanze alimentari punita dall'art. 440 c.p., sia del commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), sia del falso per soppressione di certificati previsto dall'art. 490 c.p., posto che il documento, indipendentemente da una sua alterazione materiale, subisce un'immutazione della veridicità del suo contenuto originario (la mancata indicazione dell'art. 482 c.p. costituisce un'evidente omissione materiale suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 130 c.p.p.). Trasferire il passaporto da un bovino all'altro realizza una modalità illecita volta ad insidiare e ledere l'interesse probatorio derivante da quel documento, alterando la funzione probatoria che è propria di esso, secondo la specifica destinazione impressagli dalla legge.
Nessuna rilevanza, peraltro, può assumere la possibilità di raggiungere aliunde la prova che il documento (in particolare, il passaporto contenente il numero del marchio auricolare e rilasciato dall'anagrafe bovina) è destinato a fornire, posto che l'interesse che l'art. 490 c.p. intende tutelare è il regolare svolgimento del traffico giuridico ed economico.
Sussiste, da ultimo, anche il delitto di ricettazione contestato, non solo per la ritenuta sussistenza, di volta in volta, dei delitti presupposto evidenziati (contraffazione di sostanze alimentari, loro commercio, falso per soppressione) ma anche perché risulta accertato, stando alla lettura dei capi di imputazione e al tenore delle conversazioni intercettate, che l'indagato avesse acquistato o tentato di acquistare in più occasioni bovini sprovvisti del marchio auricolare e del passaporto, e quindi di provenienza illecita, dall'PO, per il tramite del NI (capi 55, 57). I fatti sono obiettivamente molto gravi e, in relazione al rilevante numero di contestazioni formulate e alla qualità dell'indagato, la misura cautelare degli arresti domiciliari non appare assolutamente contraddittoria come ritiene la difesa, avendo prima il gip e poi il tribunale del riesame evidenziato correttamente che la scelta delle misure cautelari è stata fatta, per ciascun indagato, tenendo conto del suo stato di incensuratezza e del maggiore o minor numero delle accuse.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004