Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
Per stabilire il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 304, comma sesto, cod.proc.pen. occorre fare riferimento esclusivamente alla pena edittale prevista dalla legge per il reato contestato o per il quale vi è stata condanna, a nulla rilevando la misura della pena inflitta in concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2007, n. 8734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8734 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 12/12/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2255
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 028419/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC IA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 26.06.2007 dal Tribunale di Catania nel procedimento incidentale di appello del Pubblico Ministero contro ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei termini custodiali adottata il 19.12.2006 dalla Corte di Appello di Catania;
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Arrestato il 16.3.2004 in esecuzione di ordinanza applicativa della custodia cautelare carceraria e in seguito rinviato a giudizio, IA AP all'esito di giudizio abbreviato (p.p. 2447/01 NR Catania
contro
TA SI + 22) con sentenza emessa in data 11.12.205 dal G.U.P. del Tribunale di Catania è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Nel corso del successivo giudizio di appello (il pubblico ministero non avendo impugnato la decisione concernente la posizione del AP) con istanza del 18.12.2006 la difesa del AP chiedeva dichiararsi la sopravvenuta perenzione o inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6, per avere il prevenuto sofferto un periodo di custodia carceraria superiore al termine finale massimo dei due terzi della pena inflittagli con la sentenza di primo grado, non più modificabile in peius in difetto di impugnazione del Pubblico Ministero.
Con ordinanza del 19.12.2006 la procedente Corte di Appello di Catania, rilevato che il AP "condannato alla pena di anni quattro di reclusione ha scontato i due terzi della pena ritenuta in sentenza", ne ha disposto la scarcerazione in applicazione della regola prevista dall'art. 304 c.p.p., comma 6, per il decorso di un termine massimo custodiale, assorbente -in quanto "più favorevole" (come recita l'indicata disposizione)- i diversi (maggiori) termini custodiali della fase processuale in corso di svolgimento o delle fasi processuali cumulativamente considerate.
Contro tale ordinanza ha proposto appello ex art. 310 c.p.p. il Procuratore della Repubblica di Catania, deducendo l'erroneità giuridica dell'assunto dei giudici di appello, definitorio di un computo del termine custodiale massimo di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6, parametrato sull'entità della pena inflitta in concreto dal giudice di merito di primo grado (quattro anni di reclusione) e non della pena edittale prevista per il fatto reato come qualificato (appunto "ritenuto") dalla sentenza di primo grado. Con l'epigrafata ordinanza in data 26.6.2007 il Tribunale del riesame di Catania in funzione di giudice dell'appello cautelare ha accolto il gravame del pubblico ministero, condividendone l'enunciata lettura dell'art. 304 c.p.p., comma 6, e per l'effetto ha ordinato il ripristino della misura carceraria nei confronti del AP. In particolare il Tribunale etneo ha osservato come - nell'applicazione della regola fissata dall'art. 304 c.p.p., comma 6 - debba aversi riguardo o al massimo della pena edittale del reato "contestato" (nella fase delle indagini preliminari) o al massimo della pena edittale del reato "ritenuto in sentenza" (nelle consecutive fasi della cognizione), avendosi riguardo al reato per il quale è intervenuta sentenza di condanna e non al massimo della pena in concreto inflitta. Questa soltanto può essere, infatti, l'interpretazione corretta della disposizione, come deve evincersi - a tacere dell'uniforme giurisprudenza di legittimità - dall'ordinanza n. 397/2000 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 304 c.p.p., comma 6, proprio nella parte in cui non prevede che la durata massima della custodia cautelare non possa oltrepassare i due terzi della pena in concreto irrogata dal giudice del merito, quando la stessa non sia più modificabile in senso peggiorativo.
Avverso tale ordinanza del Tribunale di Palermo propone oggi personalmente ricorso per Cassazione IA AP, deducendo il vizio di violazione della legge processuale per erronea applicazione dell'art. 304 c.p.p., comma 6, di cui viene ribadita l'interpretazione che connette il calcolo del decorso dei due terzi della pena alla sanzione concretamente irrogata e non alla sanzione prevista in astratto per il reato per cui è intervenuta condanna. Interpretazione che sarebbe avallata da decisioni di questa S.C. che hanno statuito che il termine finale di fase deve essere considerato come limite estremo oltre il quale lo stato di coercizione cautelare contraddice il principio di proporzionalità espresso dall'art. 275 c.p.p., comma 2. Il ricorso del AP è affetto da infondatezza manifesta e deve, per ciò, dichiararsene l'inammissibilità.
In vero il ricorso è - ancor prima che privo di giuridica consistenza - inammissibile per palese genericità, limitandosi - senza esprimere alcun serio rilievo critico sulle argomentazioni dell'impugnato provvedimento - alla mera trasposizione dell'istanza invocante la scarcerazione del ricorrente ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6, scarcerazione erroneamente disposta con l'ordinanza 19.12.2006 della Corte di Appello di Catania annullata dal giudice del gravame cautelare.
Ad ogni buon conto il ricorso insiste su una interpretazione erronea delle modalità di computo del termine custodiale massimo previsto dall'art. 304 c.p.p., comma 6, prescindente dai termini di fase individuali o cumulati (e per l'appunto icasticamente definito come il "massimo dei massimi" dei termini cautelari), che si pretende surrogata da fuorvianti letture di alcune massime tratte da decisioni di questa S.C.. Tali decisioni richiamate in ricorso attengono, infatti, ad aspetti diversi dell'istituto di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6 (segnatamente riguardano l'incidenza o meno sul computo del termine delle cause di sospensione o di c.d. congelamento del decorso del termine massimo in parola), ma nulla dicono sull'indice di raffronto o parametro cui rapportare il pregiudiziale calcolo del "massimo della pena", al quale va riferito il decorso di un tempo pari ai due terzi di tale entità cronologica, idoneo a dar luogo alla cessazione di efficacia della misura restrittiva cautelare. È agevole osservare ex adverso che la nozione o categoria del reato ritenuto in sentenza enunciata dall'art. 304 c.p.p., comma 6, non può che essere correlata al reato per il quale il sottoposto a misura cautelare è stato riconosciuto colpevole dal giudice di merito, occorrendo in proposito fare riferimento al fatto-reato per cui è intervenuta condanna, vale a dire alla qualificazione giuridica allo stesso riconosciuta (confermativa di quella "contestata") ovvero diversamente ritenuta, e non già al supposto criterio, di per sè intrinsecamente variabile, della misura della pena reale inflitta con la condanna. L'interpretazione, come opportunamente osserva l'impugnata ordinanza, è suffragata dalla ridetta decisione con cui il giudice delle leggi ha reputato conforme alla Costituzione il calcolo del termine rapportato alla pena edittale massima del reato determinante la condanna, per ragioni di carattere logico e sistematico sottese alla articolata disciplina dei termini di custodia cautelare e sintetizzabili nella specifica connotazione teleologica e residuale (siccome applicabile soltanto se più favorevole per il soggetto in vinculis) del termine massimo assoluto o invalicabile, quale che sia la fase processuale in corso di espletamento (Corte Cost. ord. 397/2000). Deve convenirsi - quindi - che alla data del 19.12.2006 non erano decorsi i due terzi di dieci anni, tale essendo la pena edittale massima per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa per cui è stato condannato in primo grado il AP.
Per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione il ricorrente deve essere ope legis onerato del pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, somma che stimasi conforme a giustizia determinare in misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008