Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
I termini di custodia cautelare da applicare in caso di conferma in appello della condanna di primo grado sono quelli complessivi di cui all'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., per il cui computo deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non a quella irrogata in concreto con la medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2010, n. 27408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27408 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 16/06/2010
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1007
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 14025/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL TA, N. IL 18/06/1970;
avverso l'ordinanza n. 13/2010 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 17/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di TA AE avverso l'ordinanza in data 21-12-2009, con la quale la Corte di Appello di Messina ha disatteso l'istanza di cessazione, per decorrenza dei termini di fase, dell'efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti del predetto imputato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis. Nel motivare la sua decisione, il Tribunale ha rilevato che, con sentenza del 15-12-2009, la Corte di Appello ha confermato la sentenza di condanna del 4-3-2008, appellata dal TA;
e che, di conseguenza, essendo la fattispecie in esame disciplinata esclusivamente dall'ultima parte della lettera d) del comma 1 dell'art. 303 c.p.p., che rinvia al comma 4 dello stesso articolo,
non è ancora decorso il termine massimo complessivo. Ricorre il TA, mediante il suo difensore, deducendo che nella specie è decorso sia il termine di fase ex art. 303 c.p.p., lett. d) che quello complessivo ex art. 303 c.p.p., comma 4, in quanto, nella fase susseguente al giudizio di appello, per il calcolo della durata massima della custodia cautelare occorre tener conto della pena concretamente irrogata e non di quella astrattamente prevista dalla legge per il reato per cui si procede.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Dall'esame della sentenza emessa dalla Corte di Appello in data 15-12- 2009, richiamata nel provvedimento impugnato, si evince che, nel processo di merito, il TA è stato condannato, in primo grado, per il reato di cui al D.P.R. n. 399 del 1990, art. 73, comma 1 bis alla pena detentiva di anni quattro, mesi due di reclusione,
confermata in appello a seguito del gravame proposto dall'imputato. A ragione, pertanto, il Tribunale ha rilevato che nella specie, in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'ultima parte dell'art.303 c.p.p., comma 1, lett. d) è applicabile esclusivamente il termine massimo complessivo di durata della custodia cautelare stabilito dal comma 4 dello stesso articolo, e ha ritenuto tale termine non ancora decorso.
Il citato art. 303 c.p.p., comma 4, infatti, ai fini del computo dei termini della durata complessiva della custodia cautelare (concetto autonomo e diverso rispetto a quello relativo ai termini di fase, nella specie non operanti), nel prevedere tre distinti livelli, a seconda della gravità dell'imputazione, fissa, alla lett. b), in anni quattro la durata massima complessiva allorché si proceda (come nel caso in esame) per un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni. Ciò posto e atteso che il TA risulta sottoposto a misura custodiale (dapprima in carcere e successivamente agli arresti domiciliari) dal 17-10-2007, deve convenirsi che l'indicato termine di quattro anni non è ancora decorso.
Non ha pregio, d'altro canto, l'assunto del ricorrente, secondo cui, nella fase susseguente al giudizio di appello, per il calcolo della durata massima della custodia cautelare occorrerebbe tener conto della pena concretamente irrogata e non di quella prevista dalla legge per il reato come ritenuto in sentenza.
Una simile interpretazione costituisce frutto di un evidente fraintendimento dei principi enunciati dalla giurisprudenza, secondo cui, sia al fine del computo dei termini di fase che di quelli di durata massima della custodia cautelare, una volta intervenuta una sentenza di condanna, non si deve tener conto del reato ipotizzato nel provvedimento impositivo della misura, bensì di quello effettivamente ritenuto nella sentenza di condanna. Ciò significa che, nell'ipotesi considerata, viene in rilevo il reato per il quale la persona sottoposta a misura cautelare è stata riconosciuta colpevole dal giudice di merito, occorrendo in proposito fare riferimento alla qualificazione giuridica attribuita al fatto-reato nella sentenza di condanna (eventualmente diversa da quella originariamente contestata). A nulla rileva, al contrario, la misura della pena inflitta in concreto all'imputato, atteso che, alla luce dell'inequivoco dato normativo (che parla di pena stabilita dalla "legge"), i termini di durata complessiva della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4 vanno in ogni caso computati con riferimento esclusivo alla pena edittale prevista dalla legge per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010