Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare deve farsi riferimento al reato ritenuto in sentenza, utilizzando i criteri previsti dall'art. 278 cod. proc. pen. e, quindi, tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale giudicate sussistenti, a nulla rilevando che nel giudizio esse siano entrate in eventuale rapporto di equivalenza con le attenuanti generiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2006, n. 22968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22968 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/06/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2159
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 017135/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN TO N. IL 26/01/1970;
avverso SENTENZA del 07/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. De Sandro chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore avv. Ganino chiedeva l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto da IN TO contro l'ordinanza, emessa dalla corte d'appello della stessa città, che aveva rigettato la richiesta di inefficacia della misura cautelare per decorsi termini di custodia cautelare. Rilevava che l'imputato era stato condannato sia in primo che in secondo grado e che a lui si applicava il termine complessivo finale previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 4 con la conseguenza che trattandosi di condanna intervenuta per il reato di tentato omicidio aggravato la pena doveva essere individuata come superiore a 20 anni e i termini complessivi in sei anni non ancora decorsi.
Contro la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 303 c.p.p., comma 4, in quanto, fermo restando che, nel caso di specie,
essendo intervenuta una sentenza di condanna di primo e secondo grado i termini di custodia cautelare dovevano essere calcolati sulla base del reato contestato o ritenuto in sentenza, con tale locuzione si doveva intendere, dopo la condanna, non il computo della pena previsto dall'art. 278 c.p.p. ma la pena effettivamente ritenuta in sentenza e poiché nel caso concreto era stata esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, il termine era quello di 4 anni in quanto il reato ritenuto prevedeva una pena inferiore a 20 anni. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La decisione del tribunale del riesame richiama integralmente la decisione della Corte d'appello di Catanzaro e quindi anche a quella motivazione deve farsi riferimento per valutare la completezza delle argomentazioni giuridiche utilizzate per l'individuazione corretta dei termini di custodia cautelare nel caso concreto. Orbene nel procedimento di cui si discute è intervenuta condanna sia in primo che in secondo grado e pertanto è pacifico, e non contestato dal ricorrente, che debba farsi riferimento all'art. 303 c.p.p., comma 4 e quindi al termine complessivo e non di fase.
Ai fini della valutazione del termine di custodia cautelare deve farsi riferimento alla pena edittale stabilita per il reato ritenuto in sentenza e cioè per il reato per cui è intervenuta condanna, utilizzando i criteri previsti dall'art. 278 c.p.p. e tali principi sono stati riconosciuti in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'applicabilità dei criteri di cui all'art. 278 c.p.p. in tutte le fasi del processo e non solo nella fase della applicazione cautelare (Sez. 6^ 29 aprile 1992 n. 1432, rv. 1191255; Sez. 6^ 16 dicembre 1999 n. 4235, rv 216505; Sez. 6^ 25 marzo 2003 n. 26722, rv. 227421; Sez. 1^ 31 gennaio 2003 n. 9479, rv. 224341). Ne consegue che nel computo dei termini complessivi deve essere valutata l'esistenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale ritenute nella sentenza di condanna, a nulla rilevando che poi nel giudizio siano entrate in eventuale rapporto di equivalenza con le attenuanti generiche. Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla Corte Costituzionale che, con la decisione n. 223 del 13 giugno 2006, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 c.p.p., comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., rilevando che la norma è di equilibrio e, in relazione alle varie fasi del procedimento, fissa dei criteri astratti per individuare in modo certo e unitario il tempo di decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, con la clausola generale di garanzia, fissata dall'art. 300 c.p.p., comma 4, che prevede che comunque la durata della custodia cautelare non possa mai eccedere l'entità della pena inflitta. Ha quindi ritenuta legittima la norma nella parte in cui dispone che i termini di durata complessiva della custodia cautelare debbano essere commisurati ai valori edittali del reato per cui è intervenuta condanna. Nel caso di specie, dalla decisione sia del giudice di merito che di quello del riesame, emerge che la condanna è intervenuta per il delitto di tentato omicidio aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, e quindi per un reato che prevede una pena edittale di
20 anni, per cui il termine di custodia cautelare è di 6 anni e non è ancora decorso.
La circostanza, evidenziata nei motivi di ricorso, secondo cui nelle decisioni sia di primo che di secondo grado, la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sarebbe stata esclusa dai giudici che hanno condannato, è stata esposta per la prima volta coi motivi di ricorso, mentre di ciò non si fa cenno nell'appello presentato al tribunale del riesame e quindi trattandosi di questione di fatto che doveva essere rappresentata davanti al tribunale del riesame non è proponibile per la prima volta col ricorso per cassazione. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2006