Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79 - che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, attenuandone anche il trattamento sanzionatorio - non è configurabile l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta qualora il giudice abbia utilizzato i parametri edittali antecedenti alle indicate novelle legislative, ove la stessa rientri nei limiti edittali vigenti e risulti congrua rispetto all'entità del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2014, n. 44098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44098 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 24/06/2014
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1258
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 3188/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO EL, n. a Benevento il 22/4/1984;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 13/5/2013 (n. 5616/13);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza limitatamente alla pena.
RITENUTO IN FATTO
1. AN EL veniva tratto in arresto, in flagranza di reato, per illecita detenzione di plurime sostanze stupefacenti - specificamente cocaina, eroina ed hashish - e condannato dal Tribunale di Napoli alla pena complessiva di anni tre di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, ritenuta la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, valutata con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva;
al momento dell'arresto il AN aveva consegnato parte delle plurime sostanze detenute agli investigatori i quali avevano poi recuperato anche quella parte di cui il AN si era disfatto all'arrivo della Polizia Giudiziaria operante.
Dopo avere inizialmente riferito che la droga caduta in sequestro era destinata al suo uso personale, il AN aveva poi dichiarato di aver acquistato la sostanza anche per conto di terzi - senza tuttavia indicarne i nominativi - per un uso di gruppo.
2. Proponevano appello l'imputato ed il Procuratore Generale: il primo sollecitava l'assoluzione, muovendo dal rilievo che si sarebbe trattato di uso di gruppo e prospettando la tesi del reato impossibile, ed in subordine chiedeva la rinnovazione del dibattimento per essere sottoposto ad esame in contraddittorio con il precedente difensore quanto alla strategia difensiva suggerita da quest'ultimo, e poneva altresì la questione di costituzionalità dell'art. 455 del codice di rito in relazione all'art. 3 Cost.; il P.G. appellante chiedeva invece cha al AN, avuto riguardo all'entità della pena detentiva allo stesso inflitta, fosse irrogata anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
3. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza del 13/5/2013, confermava l'affermazione di colpevolezza del AN ma riduceva la pena ad anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa;
rigettava l'appello del Procuratore Generale osservando che la pena così determinata risultava inferiore al limite stabilito per l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
La Corte territoriale disattendeva le deduzioni difensive in punto di responsabilità ed in rito, con argomentazioni che possono così sintetizzarsi - le allegazioni difensive circa l'asserito uso di gruppo risultavano prive di qualsiasi concreto elemento di riscontro tale da poter supportare tale tesi difensiva;
- la rinnovazione del dibattimento - sollecitata ai fini di un confronto con il precedente difensore quanto alla strategia difensiva da costui suggerita all'imputato - risultava del tutto superflua, posto che, al di là della diversità delle versioni difensive rese dal AN nella fase iniziale, la tesi del consumo di gruppo era risultata assolutamente indimostrata in mancanza di elementi idonei a riscontrarla;
- la prospettata eccezione di incostituzionalità - dedotta sull'asserito rilevo che, nel caso di decreto di giudizio immediato, risulterebbe preclusa alla difesa qualsiasi possibilità di contestare la ritenuta evidenza della prova - risultava manifestamente infondata ben potendo il difensore svolgere le sue eccezioni nella prima udienza utile dinanzi al giudice del dibattimento il quale avrebbe la possibilità di rivalutare il requisito dell'evidenza della prova;
a ciò doveva poi aggiungersi che ci si trovava in presenza di imputato detenuto, condizione contemplata, ai fini del giudizio immeditato, dall'art. 453, comma 1 bis, del codice di rito;
- infine, censure relative alla misura cautelare in atto non potevano trovare ingresso in sede di giudizio di cognizione.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AN, con due distinti atti di impugnazione sottoscritti dai rispettivi difensori avv.ti Chiusolo Vincenzo e Camilleri Bruno, deducendo censure che possono così sintetizzarsi:
4.1. Ricorso avv. Chiusolo
A) Violazione di legge in ordine alla ritenuta colpevolezza, posto che il dato ponderale, il principio attivo delle sostanze, le modalità di presentazione delle stesse, non consentirebbero di ritenere acquisita la prova della destinazione della droga ad attività di spaccio, anche perché non vi era stata flagranza in relazione a tale attività;
B) i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che la versione iniziale - secondo cui la droga sarebbe stata interamente destinata all'uso personale del AN - era stata solo frutto della strategia difensiva suggerita dal precedente difensore del AN, avv. Leone, poi dal AN stesso revocato, mentre in realtà la droga era stata acquistata per essere consumata in gruppo come poi precisato dal AN;
C) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della rinnovazione del dibattimento finalizzata al confronto tra il AN ed il precedente difensore;
D) nei confronti del AN avrebbe dovuto essere revocata la misura cautelare o quanto meno i giudici avrebbero dovuto sostituire quella più rigorosa con altra meno afflittiva, dovendo considerarsi cessate le esigenze cautelari;
E) viene reiterata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 455 c.p.p.;
4.2. Ricorso avv. Camilleri :
A) nullità della sentenza di secondo grado per non essere stato dato avviso al secondo difensore del AN, avv. Leone Angelo, che secondo quanto si legge nel ricorso, non sarebbe stato mai revocato, la cui presenza era stata sollecitata dalla difesa del AN per essere posto a confronto con l'imputato: ed era "quanto mai improbabile, anzi impossibile che il professionista avvisato e presente eccepisse l'omesso avviso al codifensore (in sostanza, "avversario") mai revocato";
B) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza, posto che non sarebbe stata raggiunta la prova che la droga detenuta dal AN fosse destinata ad attività di spaccio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, essendo le censure formulate in parte manifestamente infondate, per altra parte non consentite nel giudizio di legittimità.
2. In ordine alla doglianza relativa all'omesso avviso per il giudizio di appello al codifensore di fiducia Avv. Leone, va rilevato preliminarmente che nel ricorso dell'Avv. Chiusolo si afferma la revoca della nomina dell'Avv. Leone, mentre nel ricorso del Camilleri, non si accenna a tale revoca. Pertanto la circostanza è dubbia tra gli stessi difensori.
In ogni caso va ricordato che la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente. Infatti è onere del difensore presente verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice (Cass. Sez. U, Sentenza n. 39060 del 16/07/2009 Ud. (dep. 08/10/2009), Rv. 244187). Poiché nessuna eccezione è stata formulata dal difensore presente in appello, la censura è pertanto manifestamente infondata.
3. In ordine ai motivi di ricorso relativi alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, va osservato che il giudice di merito ha tenuto conto della eterogeneità della sostanza detenuta, nonché della loro quantità (tre bussolotti di cocaina;
cinque cilindretti di eroina, due stecchette di hashish), dell'accertata natura stupefacente, per desumerne la destinazione ad un uso non esclusivamente personale.
Peraltro l'imputato aveva ammesso che la sostanza era destinata anche a terzi, genericamente alludendo ad un uso di gruppo, senza però riferire circostanze specifiche sui nominativi dei mandanti e del contenuto dell'incarico ricevuto.
Va ricordato sul punto che questa Corte di legittimità ha statuito che il ed. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso D.P.R., a condizione che:
a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25401 del 31/01/2013 Ud. (dep. 10/06/2013) Rv. 255258).
Nel caso di specie, come detto, il AN non ha riferito alcuna circostanza concreta da cui rilevare la presenza dei suddetti requisiti.
4. Quanto alla censura relativa alla omessa rinnovazione della istruzione in appello, per porre l'imputato a confronto con il primo difensore, Avv. Leone, onde accertare che la discrasie tra le prime dichiarazioni (l'ammissione della detenzione per uso esclusivamente personale;
poi la indicazione che la detenzione era finalizzata ad uso di gruppo e, quindi, anche di terzi) era frutto di una strategia difensiva, va osservato che anche tale doglianza è manifestamente infondata.
Va rammentato che l'errar in procedendo rilevante "ex" art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa;
la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008 Ud. (dep. 11/06/2008), Rv. 240839; Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 1256 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014), Rv. 258236).
Coglie pertanto nel segno la corte di appello che, nel negare la necessità della rinnovazione dell'istruzione, ha rilevato la assenza di decisività della prova invocata in quanto in ogni caso dagli elementi di prova raccolti, non emergevano circostanze per ritenere la sostanza destinata ne' ad uso esclusivo proprio, ne' di gruppo e che pertanto nessuna incidenza aveva avuto il rilievo della discrasia tra le sue dichiarazioni dell'imputato.
5. In ordine alla eccezione di incostituzionalità dell'art. 455 c.p.p. essa è manifestamente infondata.
Va premesso che una volta disposto il giudizio immediato, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie alla sua adozione, poiché non è previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico attribuito al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato. Infatti il riconoscimento della possibilità del giudice del merito di sindacare il provvedimento del G.i.p. che abbia accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M., risulterebbe in contrasto con quelle "esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali" che caratterizzano il rito (confr. Corte cost, ord. n. 371 del 2002;
Corte cost., ord. n. del 1992). L'unico controllo possibile dopo l'ammissione del rito immediato e, quindi, anche in sede di legittimità, è quello concernente l'espletamento del previo interrogatorio dell'imputato. Ciò detto, questa Corte, in un caso analogo, ha statuito che "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p., sollevata per preteso contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto la vera essenza del diritto di difesa consiste nella facoltà di opporsi alla pronuncia di ogni provvedimento giurisdizionale da cui possano scaturire effetti dannosi per il soggetto nella cui sfera giuridica va ad incidere il provvedimento, mentre nessun pregiudizio può derivare dal decreto con il quale il G.I.P. dispone il giudizio immediato, che è provvedimento di carattere endoprocessuale, assolutamente privo di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'indagato" (Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 10261 del 20/06/1991 Ud. (dep. 11/10/1991 ) Rv. 188262).
Peraltro va ulteriormente osservato che, essendo stato il processo svolto con l'imputato in stato di detenzione, per disporre il giudizio immediato non necessitava il requisito della "evidenza della prova" ciò in quanto con la legge n. 32 del 2008 è stata introdotta una nuova figura di giudizio immediato (comma 1 bis art. 453), autonoma da quella originaria, avente caratteristiche proprie e che riguarda i reati per i quali la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare;
ipotesi nella quale non trova applicazione il presupposto della evidenza probatoria (cfr. Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 38727 del 01/07/2009 Cc. (dep. 06/10/2009), Rv. 244804; Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 35228 del 12/04/2013 Cc. (dep. 21/08/2013), Rv. 257079; Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 7912 del 20/01/2011 Cc. (dep. 01/03/2011), Rv. 249476).
6. In relazione alle altre censure formulate, esse sono caratterizzate da assoluta genericità ed in ogni caso esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo. Analoghe valutazioni di inammissibilità vanno fatte in relazione alle doglianze relative allo "status libertatis", le quali vanno proposte innanzi al competente giudice di merito.
7. Va infine osservato che, quanto all'entità della pena irrogata, non rileva la novella introdotta dal D.L. 20 marzo 2014 n. 36 (convertito nella legge n. 79 del 2014) che ha modificato il dell'art. 73, comma 5, fattispecie autonoma di reato, fissando i limiti edittale da sei mesi a quattro anni di reclusione. Nel caso di specie, infatti, la pena è stata determinata in misura congrua rispetto all'entità del fatto e non illegale secondo lo ius superveniens.
Segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014