Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
Il medico ospedaliero che, non avendo optato per l'attività libero-professionale intramuraria, proceda in orario di lavoro, servendosi dei locali e delle risorse dell'istituto di appartenenza, ad effettuare visite sanitarie, agisce nella propria qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che commette il delitto di abuso di ufficio il sanitario il quale, facendo uso di beni di pertinenza pubblica (ivi compreso il suo stesso tempo di lavoro), percepisca privatamente un compenso dal paziente visitato, così esercitando abusivamente attività intramuraria in violazione della relativa disciplina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2003, n. 9949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9949 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Acquarone Presidente
Dott. Luciano Deriu Consigliere
Dott. Saverio Mannino Consigliere
Dott. Francesco P. Gramendola Consigliere
Dott. Francesco Ippolito Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LO n. 18/7/1947 Oristano;
avverso la sentenza 5/12/01 Corte d'Appello di Cagliari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Antonello Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Mariano Delogu, che ha concluso per il rigetto del ricorso e il ristoro delle spese;
Udito il difensore dell'imputato Avv. Luigi Concas, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 5/12/2001 la Corte di Appello di Cagliari confermava la condanna inflitta a EL LO NI con sentenza in data 6/12/2000 dal Tribunale di Oristano per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323 co.1° c.p. alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento del danno alla parte civile.
Era ascritto al predetto nella sua qualità di pubblico ufficiale, sanitario responsabile del Centro Prevenzione Tumori dell'Ospedale Civile di Oristano, di avere richiesto e accettato dalla paziente AL OL una parcella di centomila lire, quale corrispettivo di una visita specialistica, clinico-strumentale, che in base alla normativa vigente avrebbe dovuto essere esente dal pagamento di ticket, procurandosi in tal modo l'ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nell'acquisizione della predetta somma per una prestazione libero-professionale, che non poteva espletare, in difetto della richiesta opzione per l'esercizio dell'attività intramuraria.
Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, la Corte territoriale riteneva certo e sostanzialmente incontroverso che l'imputato era in servizio alla divisione medica di ostetricia e ginecologia, quale dirigente di primo livello con obbligo di prestare un minimo di trentotto ore settimanali, al di fuori di un orario prestabilito, che aveva optato per l'attività libero-professionale extramuraria e non era autorizzato a svolgere tale attività all'interno della struttura ospedaliera, che aveva visitato la paziente AL OL nello studio assegnatogli nel nosocomio entro l'orario di lavoro e intenzionalmente aveva percepito un corrispettivo, non dovuto ne' a lui, ne' all'amministrazione ospedaliera, perché esente da ticket, che per conseguire tale compenso aveva fatto uso dei locali, delle attrezzature, della corrente elettrica e del materiale di consumo dell'ospedale, a cui aveva inoltre sottratto le proprie energie lavorative, di guisa che, non potendosi dubitare della qualifica di pubblico ufficiale, rivestita durante la prestazione, dovevano ritenersi integrati gli elementi costitutivi della contestata fattispecie criminosa.
Avverso tale sentenza propone ora ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento, e denunziando con il primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in relazione agli artt. 357 e 358 c.p., essendo la Corte pervenuta alla configurazione del reato contestato, erroneamente ritenendo che la prestazione effettuata dall'imputato fosse regolata da norme di diritto pubblico e trascurando che la qualifica di pubblico ufficiale può essere riferita solo a colui che svolga un'attività regolata da norme di diritto pubblico e in relazione allo svolgimento di tale attività, cosa che non si era verificata nel caso in esame, in cui si trattava di prestazione libero-professionale del medico, non assoggettabile alla disciplina pubblicistica;
con il secondo motivo l'erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in relazione all'elemento materiale del reato, avendo il giudice a quo trascurato che il delitto di abuso può essere commesso dal p.u. solo quando egli procuri a sè intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale nello svolgimento delle sue funzioni, laddove nel caso in esame l'imputato aveva realizzato la prestazione non nello svolgimento delle sue funzioni, ma in occasione di esse e comunque senza strumentalizzare in alcun modo l'attività funzionale da lui svolta per una delle finalità, che si traducono nell'evento tipico, conseguendo peraltro un vantaggio patrimoniale per la sua prestazione, che non poteva qualificarsi ingiusto, dal momento che si trattava di un corrispettivo più che adeguato all'entità della prestazione medesima.
Il ricorso è destituito di fondamento e va perciò rigettato. Il percorso argomentativo seguito dai giudici del merito per giungere all'affermazione della colpevolezza dell'imputato, si ravvisa lineare ed ineccepibile, immune da vizi logici o giuridici, e saldamente ancorato alle risultanze probatorie.
Le doglianze introdotte dal ricorrente sono le stesse, poste a sostegno dell'appello, sulle quali la corte territoriale si è ampiamente soffermata, sottolineando, quanto alla prima censura, come l'imputato non avesse dimesso la sua qualifica di pubblico ufficiale, mentre sottoponeva a visita medica specialistica la sua paziente nello studio assegnatogli dall'ente ospedaliero e durante le ore di ufficio, in quanto il sanitario non aveva optato per l'attività libero-professionale intramuraria, e non era quindi legittimato ad effettuare viiste private in Ospedale e per giunta durante l'orario di lavoro.
E a sostegno di quanto affermato il giudice a quo ha richiamato la sentenza n. 1128 in data 12/12/1996 di questa Sezione, la stessa che il ricorrente ha invocato a supporto della sua doglianza. Tale sentenza, affermando che la c.d. libera professione intramoenia non valeva a rendere il professionista pubblico ufficiale e la sua attività di natura pubblica, indirettamente andava a confermare il contrario, e cioè che l'attività intramoenia come nel caso in esame abusivamente esercitata in violazione della legge 23/12/1996 n. 662 e del Regolamento 29/5/1997 n. 960 dell'ASL n. 5 di Oristano,
non escludeva la qualifica di p.u. del sanitario e la strumentalizzazione della funzione ad opera del predetto. Una tale argomentazione fornisce anche un'adeguata risposta alla censura di cui al secondo motivo, relativa all'effettuazione della prestazione in occasione e non nell'espletamento delle funzioni di ufficio. Durante la visita alla AL, il EL era nel pieno delle proprie funzioni di ufficio e non in quelli di libero professionista privato, e la difesa non si è chiesta come mai l'imputato, quando venne sollecitato dalla sua paziente, anziché riceverla nel suo studio privato, preferì visitarla in ufficio, durante l'orario di lavoro, utilizzando la struttura sanitaria pubblica, compresi l'energia elettrica per il funzionamento dell'ecografo, il materiale occorso per il funzionamento dell'ecografo, e soprattutto le proprie energie lavorative, sottraendole ai suoi compiti istituzionali, e rendendo conseguentemente ingiusto il compenso percepito. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al ristoro delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in euro 2.000 oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 MARZO 2003.