Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4734 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
* Aula 'A' OME DEL POPO0 47 34 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SURREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO -> Presidente R.G.N. 9636/99 Dott. Alberto SPANO' стоп. 10764 - Consigliere- Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere - Ud. 09/01/02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ER ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI LUISA, rappresentato e difeso dall'avvocato CAROLLO FULVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MARTINELLI TRASPORTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio BATTISTA DOMENICO, che lo rappresenta e dell'avvocato 2002 difende unitamente all'avvocato GIOVANNINI GIOVANNI, 40 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 60/99 del Tribunale di ROVERETO, depositata il 12/02/99 430/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per inammissibilità del ricorso ed in subordine infondatezza. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 12.2.99 ha ritenuto che al sign. NO ER, dipendente della Martinelli Trasporti s.r.l., per il periodo luglio 1991- novembre 1993 in qualità di autista di terzo livello super non spetta alcunchè per lavoro straordinario;
2- che secondo il Tribunale, ai sensi dell'art. 11 bis del ccnl l'attività del ricorrente andava qualificata discontinua con conseguente orario di lavoro di 48 ore settimanali;
3- che per percepire il compenso per lavoro straordinario, in relazione a siffatta attività andavano provate le ore di lavoro effettivamente prestate nell'arco di tempo fra l'inizio e la fine dell'attività lavorativa;
4- che il ricorrente non aveva fornito tale prova, relativa ad attività lavorative durante le ore di sosta;
5- che nessun ausilio perveniva dai dischi cronotachigrafici mentre erano non ritualmente stati formulati i capitoli di prova;
6- che il ricorrente chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo, resiste ✓ cui la datrice di lavoro con controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1- che va risolta preliminarmente la questione sollevata dal controricorrente relativa all'inammissibilità del ricorso per cassazione,conseguente, secondo lo stesso, alla sua notifica presso il procuratore domiciliatario per il giudizio di primo grado ( ム avv. Berteotti) e non presso quello che tale qualità aveva per il giudizio di secondo grado (avv. Medici);
2- che dall'esame degli atti effettuato dalla Corte risulta che: a) – la controricorrente s.r.l. Martinelli Trasporti, convenuta in giudizio dal ricorrente innanzi al Pretore di Rovereto aveva conferito procura -per ogni stato e grado della causa agli avv. Gianni Giovannini (con studio in Trento) e Germano Berteotti eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Rovereto;
b) nel giudizio d'appello risulta, dalla memoria difensiva, costituito il solo avv. Giovannini, il quale ha eletto domicilio (evidentemente ai sensi dell'art.82 r.d.n.37 del 1934) presso lo studio dell'avv. Medici in Rovereto;
c) che il ricorso per cassazione è stato notificato non presso quest'ultimo, bensì اهند presso l'avv. Berteotti,domicillario per il giudizio di primo grado e non costituito in quello d'appello ;
3- che, secondo il costante indirizzo di questa Corte l'elezione di domicilio presso il procuratore è limitata, ove non risulti espressamente il contrario, ad un solo grado di giudizio con la conseguenza che la notificazione dell'atto di impugnazione ad un legale che non abbia più la rappresentanza processuale della parte (l'avv. Berteotti non costituitosi ) né sia domiciliatario,come nel giudizio di primo grado, è da ritenere inesistente in quanto eseguita presso una persona ed un luogo in ordine ai quali non sussiste - in quella fase- alcun collegamento con il destinatario И. olte 110dell'atto (fra le molte 1100/01);
4- che, essendo preclusa ogni rinnovazione della stessa (9539/96,1100/01) e, per la medesima ragione, rimanendo priva di qualsiasi effetto sanante la costituzione del convenuto, il ricorso va dichiarato inammissibile
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 11,05 oltre euro 2000,00 per onorari. Roma 9 gennaio 2002 Il Consigliere es. Phillie Il Presidente Nisma finifire IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 3 APR. 2002 IL CANCELLIERE C , S I O 1 L A . 2 L T T * , O R B A 'A S I M E L D P L S 3 E A I 7 D T - N S I 8 G O - S P 1 O N 1 E M A I S D E I A E G A , D G O E O R E T T T L T N S I E I R S A G I E E L D R L E O D 3