Sentenza 7 maggio 2001
Massime • 1
A norma dell'art. 7, terzo comma, legge 14 luglio 1959 n. 741, secondo cui alle norme dei contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" si può derogare con accordi o contratti collettivi o individuali a favore dei lavoratori, il carattere più o meno favorevole dell'una o dell'altra disciplina deve essere accertato con riferimento non già al trattamento economico globalmente previsto od alle singole clausole del contratto, bensì alla disciplina complessiva del singolo istituto contrattuale (nella specie, in tema di indennità di trasferta, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva accertato che il trattamento economico previsto dall'art. 57 C.C.N.L. 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali, reso "erga omnes" con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 481, era complessivamente più favorevole rispetto a quello previsto dal C.C.N.L. 28 marzo 1987).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2001, n. 6348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6348 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IU IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ARREDUFFICIO DI UI RI & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, RI IU, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato PIEROTTI OSCAR, rappresentati e difesi dall'avvocato INNAMORATI IU, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SA IA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 01634/99 proposto da:
SA IA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CENTOFANTI SIRO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ARREDUFFICIO DI UI RI & C SNC, RI IU;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1530/97 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 15/12/97 R.G.N. 1605/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega INNAMORATI;
udito l'Avvocato CENTOFANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale, per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 settembre 1993 PA LL conveniva in giudizio la società in nome collettivo "RR" esponendo di avere svolto attività lavorativa subordinata in favore di essa dal 10 ottobre 1988 al 31 maggio 1993, e cioè sino al momento in cui venne licenziato per riduzione di personale asseritamente collegata a una congiuntura sfavorevole dell'azienda. Il lavoratore deduceva di essere stato messo in regola soltanto dal 1^ dicembre 1988, alla cui data venne formalmente assunto con contratto di formazione e lavoro nel sesto livello con qualifica di tecnico riparatore.
Dal giugno del 1990 fu inquadrato al 5^ livello e dal gennaio 1992 al 4^ livello.
Nel corso del rapporto di lavoro si era recato in trasferta per una media di tre volte la settimana e aveva svolto lavoro straordinario in notevole quantità.
Il LL chiedeva che gli venissero liquidate tutte le spettanze dovutegli e risultanti dalla narrativa e deduceva ancora che il licenziamento intimatogli era nullo perché di natura ritorsiva. Invocava, comunque, la tutela di cui alla legge n. 604 del 1966. Il PR accoglieva la domanda dichiarando che: 1) il rapporto di lavoro subordinato aveva avuto inizio dal 10 ottobre 1988; 2) da tale data sino al 30 novembre 1988 andava disposta la regolarizzazione della sua posizione contributiva;
3) il ricorrente aveva diritto a essere inquadrato nel 5^ livello dal 10 ottobre 1988 al 30 aprile 1989, nel 4^ livello dal 1^ maggio 1989 al 31 dicembre 1989 e nel 1^ livello dal 1^ gennaio in poi.
Condannava, in conseguenza, la RR s.n.c. e SE OR (legale rappresentante della società) in solido tra loro al pagamento in favore del LL di: 1) L. 180.310 per anticipati scatti di anzianità; 2) L.
7.626.797 per differenze retributive;
3) L. 5.565.072, per compenso da lavoro straordinario;
4) L. 47.238.691, per indennità di trasferta;
5) L. 6.358.578, pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto e in virtù della dichiarata, illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 31, maggio 1993; 6) delle spese del giudizio e di quelle di consulenza tecnica per tre quarti del loro ammontare con compensazione dell'altro quarto.
Attribuiva, infine, sulle spettanze riconosciute interessi legali e rivalutazione monetaria e respingeva tutte le altre richieste. A seguito di appello della RR il Tribunale di Perugia con sentenza in data 21 novembre 1997 confermava la sentenza pretorile impugnata respingendo anche l'appello incidentale del lavoratore. Il giudice del gravame osservava che l'inizio del rapporto di lavoro, come ricostruito dal PR, risultava dimostrato da prove non generiche e non contraddittorie con il riferimento, in via orientativa, alla data in cui si svolgeva la fiera di Bastia. Per quanto concerne le mansioni svolte, il Tribunale osservava che attraverso la prova testimoniale era stato accertato che il LL aveva, con il passar del tempo, accresciuto le sue qualità professionali e ciò a prescindere da imprecisioni temporali che non inficiavano il quadro complessivo del dato probatorio. In riferimento all'indennità di trasferta il Tribunale riteneva che essa andasse applicata, in ragione delle mansioni espletate e della normativa applicabile, non derogata da quella contrattuale di diritto comune.
Il Tribunale concludeva rigettando l'appello incidentale del lavoratore per l'indennità di trasferta, tenuto conto del tempo occorrente per raggiungere il posto di lavoro, non computabile nella attività lavorativa.
Si richiamava, infine, alla motivazione del PR per respingere le altre richieste del lavoratore con riferimento alla nullità del licenziamento intimato, alla indennità di licenziamento e a quella di preavviso e nulla statuiva in ordine alla compensazione del terzo delle spese del giudizio disposta dal giudice di prime cure e anch'essa oggetto di appello incidentale.
La RR ricorre per cassazione con tre articolati motivi. Resiste il lavoratore con controricorso, contenente ricorso incidentale sostenuto da cinque motivi e ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare a norma dell'art. 335 c.p.c. va disposta la riunione di tutti i ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza impugnata.
Con il primo motivo del ricorso principale la società ricorrente denunzia difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine alle risultanze istruttorie in riferimento alle deposizioni testimoniali sull'inizio del rapporto di lavoro, precisando che, mentre i testi avevano indicato la data di inizio del rapporto in coincidenza con la fiera di Bastia e cioè con la data del 27 ottobre 1988, il Tribunale, invece, aveva confermato come data iniziale quella del 10 ottobre 1988 e cioè quella fissata dal PR e, pur nelle discordanze in cui erano incorsi i testi, aveva confermato i livelli e le decorrenze di tali qualifiche.
Il dedotto motivo è infondato.
Il Tribunale, con motivazione adeguata e logica, aveva giustificato la compatibilità della data del 10 ottobre 1988 (indicata dal lavoratore) con quella del 27 ottobre 1988, implicitamente indicata dai testi in riferimento alla data di inizio della fiera di Bastia, con il fatto che essi avessero fatto riferimento a tale fiera a mero titolo orientativo al fine di aiutare la loro memoria. La doglianza relativa agli attribuiti livelli e alle loro decorrenze è del tutto generica, non essendosi puntualizzata in specifici motivi di censura da cui potesse desumersi l'erroneità in proposito della statuizione del giudice del gravame, allorché aveva affermato che, nonostante la possibile non coincidenza per tempi ed episodi delle dichiarazioni rese dai testi escussi, da esse, tuttavia, si ricavava univocamente l'intervenuta progressione di funzioni nei tempi indicati dal PR.
Con il secondo e terzo motivo del ricorso principale la società ricorrente si duole del fatto che il Tribunale, con falsa applicazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 481 del 1962 e con violazione dell'art. 64 del C.C.N.L. del 28 marzo 1987, aveva omesso di pronunciare sulla ripetizione delle somme corrisposte a piè di lista, peraltro considerando erroneamente il lavoratore trasfertista, nonostante che per la natura del suo lavoro fossero giustificati i temporanei allontanamenti dal posto di lavoro. Inoltre, aggiunge la società ricorrente, il Tribunale aveva omesso di considerare che il citato art. 67 del Contratto Collettivo, nel consentire al lavoratore di scegliere tra l'indennità di trasferta e il rimborso a piè di lista, - andava considerato più favorevole della disposizione di cui al contratto collettivo di lavoro reso obbligatorio "erga omnes", dovendosi considerare di maggior favore non già il singolo istituto previsto dal contratto collettivo di diritto comune o dal contratto collettivo di lavoro "erga omnes" bensì l'intero trattamento previsto da tali disposizioni.
La facoltà di scelta del lavoratore a maggior ragione andava rispettata per il periodo in cui egli era stato inviato a un corso di formazione e lavoro, in relazione al quale il contratto collettivo "erga omnes" non aveva previsto alcunché.
Infine la società ricorrente si duole che il Tribunale, pur in presenza di una specifica doglianza da essa proposta con riferimento al sistema di calcolo adoperato dal nominato consulente tecnico, avesse offerto una motivazione insufficiente, se non del tutto omessa, considerando il fatto che il detto consulente aveva utilizzato un metodo di calcolo diverso da quello che gli era stato affidato dal PR (calcolo della trasferta sul doppio dell'importo della retribuzione globale di fatto anziché sulla retribuzione non raddoppiata diminuita di un terzo).
I dedotti motivi, esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati e vanno, perciò, rigettati.
In particolare non va condivisa la tesi della società ricorrente secondo cui per la attribuzione di un emolumento disciplinato dal contratto collettivo "erga omnes" e da un contratto collettivo di diritto comune la preferenza da accordarsi al lavoratore in relazione alla disciplina di maggior favore debba essere riferita al trattamento economico nel suo complesso e non già alla disciplina del singolo emolumento, cioè del singolo istituto.
A norma dell'art. 7 terzo comma della legge 14 luglio 1959 n.741, secondo cui alle norme dei contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" si può derogare con accordi o contratti collettivi o individuali soltanto a favore dei lavoratori, il carattere più o meno favorevole dell'una o dell'altra disciplina deve essere accertato non già con riferimento alle singole clausole del contratto, bensì alla disciplina del singolo istituto (v. Cass. 2 dicembre 1991 n. 12913, Cass.
2.11.2000 n. 14344; contra: Cass.
9.10.1999 n. 11388). Conseguentemente il giudice di merito, esaminando le varie discipline previste per l'indennità di trasferta, aveva dato correttamente la preferenza a quella più favorevole al lavoratore in riferimento alla disciplina del singolo istituto (contratto collettivo nazionale di lavoro reso efficace "erga omnes" in riferimento alla disciplina dell'indennità di trasferta) e aveva condiviso il calcolo del c.t.u., che si era uniformato a tale disciplina.
In particolare l'art. 57 del C.C.N.L. del 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali, reso "erga omnes" con D.P.R. 2 gennaio 1962 n. 481, riconosce a tale personale per la trasferta (intesa come invio del lavoratore in missione temporanea fuori della propria residenza o fuori della sede abituale di lavoro per incombenze lavorative connesse allo svolgimento delle sue mansioni) una diaria commisurata in misura non inferiore al doppio della retribuzione globale di fatto, ridotta di un terzo qualora non vi sia pernottamento.
Inoltre il citato articolo prevede il rimborso al lavoratore: 1) delle spese effettive di viaggio;
2) delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) delle spese postali, telegrafiche e altre se e in quanto sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse della ditta (spese a piè di lista).
Pertanto alla luce di tale disposizione il giudice di merito aveva ingiustamente accertato che la norma del contratto collettivo di diritto comune, pur con la previsione dell'integrale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore, non era più favorevole rispetto a quella del contratto collettivo reso "erga omnes" e aveva, perciò, applicato al lavoratore quest'ultima disposizione in quanto più favorevole.
Sullo stesso capo della sentenza impugnata il lavoratore ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo che, in caso di accoglimento dei detti motivi del ricorso principale della società, il giudice del rinvio dovrebbe accertare, altresi, se egli avesse prestato trasferte con pernottamento in relazione alle quali non gli era stata corrisposta l'indennità di trasferta piena e cioè il doppio della retribuzione globale di fatto senza la diminuzione di un terzo per le trasferte prestate con pernottamento.
Il ricorso va dichiarato assorbito per effetto del disposto rigetto del secondo e terzo motivo del ricorso principale, al cui accoglimento era stato subordinato l'esame della richiesta avanzata con il ricorso incidentale condizionato.
Va, invece, accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale del lavoratore con i dedotti cinque motivi.
In particolare con il primo motivo il ricorrente incidentale ha dedotto, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 R.D.L. 10 settembre 1923 n. 692, dell'art. 5 del R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955, dell'art. 2108 c.c. e dell'art. 36 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, che sulla base delle deposizioni rese dai testi escussi era stato accertato in primo grado che egli era tenuto, in occasione delle trasferte, a presentarsi alla sede di lavoro alle ore 7 del mattino per poi recarsi in trasferta alla guida del furgone della ditta.
Il PR aveva rigettato la domanda diretta a ottenere il compenso per lavoro straordinario in base alla ritenuta necessità di partire anticipatamente al fine di raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione, con conseguente assorbimento nel compenso dovuto per l'indennità di trasferta della retribuzione spettante per il maggior tempo impiegato.
Il LL ha, però, rilevato che la sua situazione era diversa, in quanto egli era tenuto a trovarsi presso la sede dell'azienda alle ore 7.
In effetti la doglianza è fondata per quanto di ragione. Il Tribunale, infatti, nell'affermare che non è computabile come attività lavorativa in senso stretto il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro, non aveva risposto esaurientemente alla censura mossa dal lavoratore con l'appello incidentale. Premesso infatti, che ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955 non può essere considerato come tempo effettivo di lavoro quello impiegato per raggiungere il posto di lavoro (art. 5 primo comma, n. 2), il Tribunale avrebbe dovuto accertare, dandone conto con adeguata motivazione, se in occasione delle trasferte il lavoratore era tenuto a trovarsi nella sede di lavoro alle ore 7 del mattino, come aveva assunto il LL.
Con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale il lavoratore si duole che il Tribunale non abbia motivato, violando le relative disposizioni di legge specificamente indicate: 1) sulla nullità del licenziamento, intimatogli per ritorsione e non già per riduzione di personale, essendosi questa concretizzata nel suo solo licenziamento con successiva assunzione di un nuovo dipendente che aveva avuto affidate le sue stesse mansioni;
2) sulla richiesta di prova testimoniale ritualmente avanzata al PR e da questo respinta ingiustamente in ordine alla liquidazione dell'ammontare dell'indennità di licenziamento, richiesta nel massimo per tutta una serie di giustificati e plausibili motivi;
3) sull'ammontare dell'indennità di preavviso;
4) e, infine, sulla disposta compensazione delle spese di primo grado per un quarto del loro ammontare.
Il LL precisava che le doglianze di cui ai dedotti motivi erano stati oggetto di appello incidentale.
Ciò nonostante il Tribunale non aveva offerto adeguata risposta a tali doglianze.
La Corte osserva che tali dedotti motivi sono fondati, avendo il Tribunale offerto in risposta agli specifici motivi di appello incidentale proposti dal lavoratore succinte risposte per "relationem" mediante richiamo alla motivazione della sentenza del PR e cioè alla sentenza che era stata oggetto dell'appello incidentale.
In riferimento alla doglianza relativa alla compensazione di un quarto delle spese del giudizio disposta dal PR, addirittura, il Tribunale aveva del tutto omesso di pronunciare.
Invero la motivazione per relationem non è mai consentita per rigettare l'impugnazione, quando l'atto richiamato viene - come è avvenuto nella specie - specificamente e ritualmente censurato. Appare, comunque, evidente che l'eventuale accoglimento da parte del giudice di merito della domanda intesa a ottenere la declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento esclude la possibilità di accogliere quella relativa alla liquidazione dell'indennità di licenziamento e al suo ammontare e viceversa, essendo le due richieste tra loro incompatibili.
Conclusivamente va rigettato il ricorso principale, mentre va accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale, assorbito quello incidentale condizionato.
Pertanto la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Perugia.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale e accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale, assorbito quello incidentale condizionato. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2001