Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2001, n. 6348
CASS
Sentenza 7 maggio 2001

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A norma dell'art. 7, terzo comma, legge 14 luglio 1959 n. 741, secondo cui alle norme dei contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" si può derogare con accordi o contratti collettivi o individuali a favore dei lavoratori, il carattere più o meno favorevole dell'una o dell'altra disciplina deve essere accertato con riferimento non già al trattamento economico globalmente previsto od alle singole clausole del contratto, bensì alla disciplina complessiva del singolo istituto contrattuale (nella specie, in tema di indennità di trasferta, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva accertato che il trattamento economico previsto dall'art. 57 C.C.N.L. 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali, reso "erga omnes" con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 481, era complessivamente più favorevole rispetto a quello previsto dal C.C.N.L. 28 marzo 1987).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2001, n. 6348
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6348
    Data del deposito : 7 maggio 2001

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