Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7470
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art. 1458 cod. civ., si verifica per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum" e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7470
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7470
    Data del deposito : 4 giugno 2001

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