Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art. 1458 cod. civ., si verifica per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum" e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7470 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO IC TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO AL, ZO AN, AR NC, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA FONTANA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI GOFFREDO, che li difende unitamente all'avvocato JANDOLI GEPPINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RD IC, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato IC DE LUCA, difeso dagli avvocati ANGELO PIETROSANTI, MARIO LAURO PIETROSANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 382/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Goffredo BARBANTINI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 10.4.84 al pretore di Gaeta, MI CC - premesso che per scritture private 14.8.80 e 16.11.80 aveva promesso in vendita ad DO e NN ZO, nonché a NC TI un terreno con annesso fabbricato in Formia, località S. Croce, al prezzo di L. 100.000.000 (successivamente ridotto, per contratto 16.11.80, a L. 83.500.000); che i promissari acquirenti non avevano provveduto all'integrale pagamento del prezzo convenuto ed, inoltre, avevano dato inizio all'esecuzione d'opere di sopraelevazione del fabbricato senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni - agiva per denunzia di nuova opera al fine d'ottenere, ex art. 1171 CC, la sospensione dei lavori.
Il pretore, disposta la richiesta sospensione, rimetteva le parti innanzi al tribunale di Latina, competente per il merito, cui la causa perveniva per riassunzione da parte dei ZO-TI i quali, con atto 13.2.85, eccepivano la carenza di legittimazione attiva del CC poiché l'immobile in questione era risultato di proprietà di tal Francesco Corte, tanto che tra le parti pendeva altro giudizio innanzi al medesimo tribunale, volto ad ottenere l'adempimento del contratto 14.8.80/16.11.80 ovvero, in subordine, la risoluzione.
In seguito, all'udienza 23.3.93 fissata per la precisazione delle conclusioni, i ZO-TI - venuti a conoscenza dell'intervenuto acquisto dell'immobile de quo da parte del CC per atto 23.1.87 - introducevano una nuova domanda volta ad accertare il loro diritto di proprietà sul bene in forza del disposto dell'art. 1478/11 CC. Con sentenza n. 491/96, il tribunale di Latina rilevato che i contratti 14.8.80 e 16.11.80 avevano formato oggetto di precedente giudizio svoltosi tra le medesime parti e conclusosi con la sentenza parziale n. 12/87, con la quale erano stati dichiarati risolti per inadempimento del CC promittente venditore;
che tale sentenza era stata successivamente confermata dalla corte d'appello di Roma con la sentenza n. 941/90, passata in giudicato;
che, pertanto, la domanda nuova proposta dai ZO-TI, pur essendo ammissibile per difetto d'opposizione da parte del CC, non poteva, tuttavia, trovare accoglimento, per essere venuto meno il presupposto giuridico fattuale sul quale si sarebbe potuta fondare la pretesa;
che, d'altra parte, il CC mancava di legittimazione attiva all'originaria domanda per non essere stato, al momento della sua proposizione, ne' proprietario ne' possessore dell'immobile de quo - rigettava sia la domanda proposta dal CC contro i ZO-TI, sia la domanda da costoro formulata con l'atto di riassunzione.
Avverso tale decisione i ZO-TI proponevano appello assumendo che con l'intervenuto acquisto dell'immobile in contestazione da parte del CC s'era determinata una nuova situazione sulla quale non s'era formato alcun giudicato, non essendo stata oggetto d'esame e di statuizioni nel pregresso giudizio;
che, inoltre, tale acquisto avendo avuto luogo in epoca successiva alla sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto 14.8.80, ne era rimasto modificato il pregresso quadro giuridico, essendosi posto un nuovo thema decidendum fondato su di un petitum ed una causa petendi diversi, d'onde il diritto imprescrittibile d'essi acquirenti di chiedere, ex art. 1478 CC, il riconoscimento della loro qualità di proprietari.
Costituendosi, il CC contestava quanto ex adverso dedotto e proponeva, a sua volta, appello incidentale volto ad ottenere, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il riconoscimento della propria legittimazione attiva all'azione di enunciazione e, dunque, l'accoglimento della proposta originaria domanda. Con sentenza 10.2.99 la corte d'appello di Roma - ritenuto che il contratto 14.8.80/16.11.80 fosse rimasto definitivamente travolto dal giudicato sulla risoluzione;
che, pertanto, esso non fosse più invocabile per fatti successivi e sopravvenuti;
che il meccanismo automatico ex art. 1478/11 CC postulasse necessariamente la validità ed efficacia del contratto di vendita di cosa altrui e non un contratto definitivamente posto nel nulla, come nel caso di specie, per effetto dell'efficacia retroattiva della risoluzione;
che la domanda subordinata dei ZO-TI volta ad ottenere le indennità per le riparazioni, i miglioramenti e le addizioni della cosa ex art. 1150 CC, con il conseguente diritto di ritenzione ex art. 1152 CC, fosse inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in grado d'appello; che l'appello incidentale del CC fosse infondato, in quanto lè condizioni dell'azione e la titolarità del diritto devono sussistere al Amento in cui l'azione è proposta e non al momento in cui la causa viene decisa - rigettava entrambi gli appelli e compensava interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale sentenza DO ed NN ZO nonché NC TI proponevano ricorso per cassazione con tre articolati motivi. Resisteva MI CC con controricorso illustrato anche da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1478/11 e 2909 CC - si dolgono che la corte territoriale non abbia rilevato come il caso in esame, fosse semplicemente da ricondurre alla fattispecie prevista e regolata dall'art. 1478/11 CC, onde avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'avvenuto trasferimento del bene in capo ad essi acquirenti;
non abbia opportunamente valutato il comportamento tenuto dal CC, il quale, ritenendo le somme ottenute a titolo di corrispettivo per l'alienazione e procedendo all'acquisto dell'immobile dal proprietario, aveva spontaneamente adempiuto la propria obbligazione, secondo il puntuale schema di cui alla norma citata;
abbia conseguentemente errato nell'individuare il tipo di pronunzia richiestale, una mera sentenza dichiarativa volta ad accertare gli effetti del contratto previsti ex lege;
abbia ritenuto inesistenti i negozi di natura obbligatoria 14.8.80 e 16.11.80, omettendo di considerare come la sentenza di risoluzione per inadempimento non sia finalizzata ad eliminare il contratto ma gli effetti di esso e come, nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti modificativi del rapporto sostanziale dedotto, oggetto della pronunzia passata in giudicato, il rapporto giuridico preesistente continui a vivere modificandosi, svolgendosi o estinguendosi a causa di fatti verificatisi successivamente alla formazione del giudicato ed incidenti su di esso, appunto come avvenuto nel caso di specie. Il motivo non merita accoglimento.
Con sentenza del tribunale di Latina n. 12/87, confermata dalla corte d'appello di Roma con sentenza n. 941/90 passata in giudicato, infatti, in accoglimento dell'originaria domanda proposta dai ZO- TI con il ricorso per sequestro conservativo 25.6.81, il contratto inter partes 14.8/16.11.80 è stato dichiarato risolto per inadempimento della controparte CC all'obbligazione di procurar loro l'acquisto dell'immobile de quo, risultato appartenente ad altri, e lo stesso CC è stato condannato alla restituzione dell'acconto ed al risarcimento del danno consequenziali.
Va, quindi, anzi tutto rilevato come detta domanda fosse stata, nell'atto di citazione per convalida 10.11.81, trasformata in subordinata rispetto ad altra, ivi proposta in principale, di sentenza che tenesse luogo dell'atto pubblico di trasferimento ex art. 2932 CC ma previa riduzione del prezzo ex art. 1480 CC, ed avesse trovato accoglimento per essere stata ritenuta quest'ultima inesperibile trattandosi di contratto ad effetti meramente obbligatori e mancando valida offerta del saldo;
come, inoltre, la diversa domanda ex art. 1478/11 CC, in quanto proposta per la prima volta in appello, fosse stata per ciò dichiarata inammissibile ex art. 345 CPC. In detti giudizi il convenuto CC avrebbe dovuto, dunque, eccepire l'inammissibilità dell'avversa domanda proposta ex art. 2932 CC non ex art. 345 CPC, la cui applicabilità al caso è stata correttamente esclusa dal giudice, ma ex art. 1453/11 seconda ipotesi CC, giacché, una volta manifestata l'intenzione di chiedere la risoluzione per inadempimento, al creditore della prestazione, che ha con ciò anche manifestato il proprio difetto d'interesse a conseguire una prestazione tardiva. è precluso il mutamento dell'originaria domanda di risoluzione in domanda d'adempimento, il principio per cui electa una via non datur recursus ad alteram essendo posto dalla citata norma a tutela del convenuto il quale, in ragione della scelta operata dall'attore, ove non abbia eccepito l'insussistenza dell'inadempimento contestatogli e chiesto d'adempiere, deve solo tenersi pronto alle restituzioni ed agli eventuali risarcimenti ma non altresì ancora all'esecuzione della prestazione, dalla quale può ritenersi definitivamente liberato ed in ordine alla quale all'attore non è più consentito azionare pretesa alcuna quand'anche successive vicende processuali od eventi esterni ne facciano risorgere l'interesse all'adempimento (Cass.
6.4.2000 n. 4317, 14.2.94 n. 1460, 11.2.93 n. 1698, 24.5.93 n. 5838, 9.6.92 n. 7085, 14.8.86 n. 5050). Con l'excursus che precede si è inteso porre in evidenza come già ex art. 1453/11 seconda ipotesi CC la scelta d'agire per la risoluzione del contratto, in considerazione dell'affidamento che ingenera nella controparte circa le intenzioni di chi la propone, id est la restitutio in integrum delle parti nella situazione antecedente alla stipulazione salve le consequenziali pretese risarcitorie, precluda all'attore qualsiasi mutamento incorso di giudizio di tale originaria domanda ove inteso ad ottenere invece l'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed, al contempo, precluda al convenuto ogni possibilità d'eseguire ancora la prestazione ma anche da quelle obbligazioni definitivamente lo liberi.
Ond'è che, a maggior ragione, preclusione siffatta opera una volta che, pronunziatasi la risoluzione, in forza dell'operatività retroattiva di essa stabilita dall'art. 1458 CC si verifica, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità delle inadempienze, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum eppertanto tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come non mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi (e pluribus, cfr. in particolare Cass. 27.1.96 n. 639, 21.2.94 n. 1648, 27.12.93 n. 12804, 3.6.93 n. 6207, 14.8.92 n. 9579, 12.3.91 n. 2566). Nel caso di specie, dunque, dichiaratosi risolto il contratto 14.8/16.11.80 con sentenza passata in giudicato e venuto meno, pertanto, il titolo di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni per esso costituiti in favore ed a carico delle parti, nessuna rilevanza può avere il fatto che in data 23.1.87 il promittente venditore di cosa altrui avesse ottenuto dal terzo il trasferimento della proprietà della cosa stessa, giacché il diritto ex art. 1478/11 dei promissari acquirenti, la cui operatività necessariamente richiede la perdurante efficacia del contratto di compravendita nel quale trova titolo, era venuto meno anch'esso, in una agli altri diritti degli stessi promissari acquirenti, a seguito della detta pronunzia. Con il secondo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione dell'art. 112 CPC in relazione agli artt. 167, 184 e 345 CPC - si dolgono che la corte territoriale, invece di considerarla eccezione riconvenzionale e dichiararne d'ufficio l'inammissibilità, si sia pronunziata sulla loro domanda riconvenzionale, proposta in primo grado nella precisazione delle conclusioni al solo fine di paralizzare l'azione del CC ex art. 1171 CC;
non abbia rilevato come su tale domanda nuova non si fosse instaurato contraddittorio ne' vi fosse stata acquiescenza da parte avversa;
non abbia dichiarato d'ufficio la nullità di detta domanda e non siasi limitata a confermare la sentenza di primo grado sul difetto di legittimazione attiva di controparte all'azione ex art. 1171 CC, cosi dando luogo ad una causa d'invalidità tale da viziare l'intera pronunzia.
Il motivo non merita accoglimento.
Non solo, infatti, i ricorrenti difettano, all'evidenza, di legittimazione sia proporre impugnazione sul punto, ex art. 100 CPC, sia a dedurre la prospettata nullità, ex art. 157/111 CPC, ma gli stessi, nel formulare le proprie conclusioni in grado d'appello, testualmente ebbero a chiedere "in parziale riforma dell'impugnata sentenza accogliere la riconvenzionale proposta in primo grado, ritenuta ammissibile dal tribunale, e dichiarare ex art. 1478/11 che la compravendita ... si è perfezionata ... etc.", ond'è che, il capo della pronunzia del primo giudice sull'ammissibilità della riconvenzionale de qua non risultando essere stato impugnato dalla controparte e su di esso essendosi pertanto formato il giudicato, la questione non poteva, di conseguenza, essere più delibata dal giudice di secondo grado.
Con il terzo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione dell'art. 112 CPC in relazione agli artt. 1147 e 1150 CC sulla pronunzia riferibile alla subordinata - si dolgono che il giudice del merito non abbia accolto la domanda subordinata volta ad ottenere 11rindennità prevista dall'art. 1150 CC garantita dal diritto di ritenzione di cui all'art. 1152 CC nonostante essi avessero conseguito il possesso del cespite in questione in buona fede. Il motivo non merita accoglimento.
In vero, mentre la corte territoriale ha, al riguardo, rilevato come la domanda fosse da considerare nuova, in quanto proposta per la prima volta in sede d'appello, e, quindi, inammissibile ex art. 345 CEIC, su tale preliminare ed assorbente motivo della decisione sul punto nessuna argomentata contestazione hanno svolto i ricorrenti;
per il che, la decisione stessa rimanendo comunque giustificata da tale autonoma ragione non assoggettata a specifica censura, le diverse censure svolte dai ricorrenti rimangono inammissibili per difetto d'interesse.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessive L. 10.308.600 delle quali L. 10.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001