Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11838 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA I TALIANA IN ME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: LA CORTE S PREMA CASS 0 2 E LAVORO SEZIONE LAVORO R.G.n.23163/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 28447 Dott. Salvatore Senese Presidente -- Cron. 17 Giovanni Prestipino Consigliere Rel. Rep. TF Federico Roselli ** Ud. 13.03.2002 " Raffaele Foglia ** "T Giancarlo D'Agostino " ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da elett.te dom.to in Roma, Via deiLM TT, Gracchi n. 137, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Malandrino, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente
contro
S.p.a. FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Liquidatore Avv. Prof. Ludovico Pazzaglia, elett.te dom.ta in Roma, Via Monti Parioli n. 12, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Iannotta, che la rappresenta e difende per 1125 procura speciale a margine del controricorso. Controricorrente per l'annullamento della sentenza del TR di Sala Consilina n. 298 del 5.10.1999 (R.G.Lav. n. 22/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.3.2002 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti gli avv. Marco Mostarda, per delega dell'Avv. Malandrino, per il ricorrente e l'Avv. Gregorio Iannotta per la sociertà resistente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo. Svolgimento del processo Con ricorso del 30 gennaio 1996 la s.p.a. FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI, posta in liquidazione coatta amministrativa, conveniva davanti al Pretore del lavoro di Sala Consilina, Sezione distaccata di Polla, TT LM ed esponeva che, avendo in passato intrattenuto con quest'ultimo un rapporto di agenzia che era cessato prima dell'apertura del procedimento concorsuale, era rimasta creditrice per titoli vari 82.105.067. La ricorrente chiedeva,della somma di L. pertanto, che il convenuto fosse condannato a pagarle 2 la somma suddetta e a risarcirle il danno che le era derivato da quietanze rimaste insolute. Costituitosi in giudizio, il LM contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo l'esistenza di un credito da lui titolo di indennità per cessazione del vantato a rapporto di agenzia e di risarcimento del danno e deducendo che, in ogni caso, nel verbale di consegna dell'agenzia, per errore, erano state conteggiate a favore della società ragioni di credito inesistenti. Ammessa la prova testimoniale dedotta dalle parti, il Pretore con sentenza del 5 febbraio 1999, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società ricorrente, condannava il LM a pagare a quest'ultima la somma di L. 73.058.503, mentre dichiarava improponibile "la domanda riconvenzionale" del convenuto. Questa decisione, impugnata dal LM, veniva confermata dal TR di Sala Consilina con sentenza del 5 ottobre 1999. Il giudice di appello osservava che l'errore di compiuto nel verbale di calcolo, asseritamente riconsegna dell'agenzia circa le poste di dare ed avere, non era stato dimostrato dal LM (che ne aveva l'onere) ed aggiungeva che non poteva essere 3 presa in considerazione l'eccezione di compensazione c.d. atecnica dedotta dal medesimo LM in tal modo dovendo essere qualificata la deduzione difensiva proveniente dal convenuto nel giudizio di primo grado, non trattandosi di domanda riconvenzionale dato che la clausola n. 4 del mandato di agenzia, pienamente valida ed efficace perché non contrastante con alcun principio generale dell'ordinamento giuridico, espressamente escludeva che l'agente potesse trattenere somme о effettuare compensazioni, qualunque fosse il titolo rivendicato. questa sentenza ha proposto ricorso per Avverso cassazione il LM, che ha dedotto tre distinti motivi. Ha resistito con controricorso la società FIRS in liquidazione coatta amministrativa. Motivi della decisione Con i motivi primo e secondo dell'impugnazione, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1246 C.C. e 56 della legge fallimentare, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e sostiene che il TR avrebbe errato nell'escludere che egli potesse far valere, allo scopo di evitare l'accoglimento dell'altrui pretesa + creditoria, il suo credito avente per oggetto le indennità conseguenti alla risoluzione del rapporto di agenzia e previste dall'art. 34 dell'Accordo Economico Collettivo Imprese-Agenti, dal momento che il rapporto era ormai cessato (in base alla lettera raccomandata da lui inviata 1'11 giugno 1993, prima che la società liquidazione venisse sottoposta alla procedura di per conseguenza, non era più coatta amministrativa) e, efficace l'art. 4 del contratto di agenzia, che faceva divieto all'agente di effettuare ritenute о compensazioni. Aggiunge il ricorrente che il suo diritto deriva anche dalla norma contenuta nel suddetto art. 56 della legge fallimentare che dà facoltà ai compensazione creditori del fallito di operare la crediti-debiti all'interno del fallimento. Entrambe le censure sono fondate. che non puòQuanto alla seconda, Va rilevato essere posta in dubbio l'applicabilità dell'art. 56 r.d. 16 marzo 1942 n. 216 (c.d. legge fallimentare) all'ipotesi dell'esistenza di reciproche ragioni di dare ed avere, scaturenti da un unico rapporto contrattuale, nel caso dell'apertura di un procedimento concorsuale nei confronti di una delle parti del rapporto, dal momento che tale applicabilità nel presente giudizio, per la verità, non espressamente 5 disconosciuta dal TR (il quale ha basato la sua è stata più decisione su tutt'altre considerazioni) - di questa Corte dalla giurisprudenza volte ribadita (V., per tutte, Cass. Sez. Un. 16 novembre 1999 n. 775). Vero è, peraltro, quanto in linea teorica ha società resistente nel controricorso, sostenuto la giacché, una volta affermata l'applicabilità astratta della norma, spetta al giudice verificare se in concreto sussistano le condizioni per effettuare la compensazione (c.d. atecnica) fra le contrapposte ragioni creditorie, ben potendo la norma stessa, unitamente a quelle che dettano le regole generali sulla compensazione e attesa la sua natura dispositiva e non cogente (v. l'art. 1246 n. 4 C.C.), essere derogata da una qualsiasi clausola contrattuale implicante, anche dopo la conclusione del rapporto, un diverso e più complesso assetto delle reciproche posizioni delle parti. Ne deriva che, nella specie, va verificata la legittimità della decisione emessa dal TR su questo punto della controversia non tanto riferimento alla interpretazione che deve essere con data alla disposizione di legge sopra indicata, che è pacifica fra le parti, quanto in relazione alla coerenza della motivazione, che sorregge la decisione stessa, in ordine all'efficacia della clausola n. 4 del 6 contratto di agenzia che regolava il rapporto a suo tempo instaurato fra le parti. Il giudice dell'appello, per escludere che il LM potesse opporre alla società FIRS il credito da lui vantato, ha fatto riferimento al principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 10456 del 21 ottobre 1998 (poi recepito nella prima parte della massima che ne è stata ricavata), secondo cui può essere pattiziamente derogata la regola che ammette l'accertamento contabile delle contrapposte ragioni di dare ed avere all'interno di un unico rapporto contrattuale allo scopo della reciproca elisione. Lo stesso TR, peraltro, ha tralasciato di prendere in considerazione la seconda parte della contenente un ulteriore principio, in forza massima, del quale nella medesima sentenza è stato affermato che la deroga, inserita in una clausola di un contratto di agenzia, "non può più ritenersi efficace allasuccessivamente risoluzione del contratto. tenendo conto in particolare che si tratta di clausola limitativa di diritti". Principio, quest'ultimo, poi ribadito nella successiva sentenza di questa Corte n. 535 del 21 gennaio 1999, nella quale è stato sostenuto che, ferma l'applicabilità del suddetto art. 56 del r.d. n. 216 del 1942 anche alle ipotesi di 7 c.d. accertamento contabile di pretese creditorie derivanti da un unico rapporto obbligatorio, non può ritenersi operante, dopo la risoluzione del contratto, "la clausola contrattuale che precluda all'agente di opporre i propri crediti, nei confronti del preponente, creditiin compensazione di di quest'ultimo, occorrendo al riguardo applicare i principi generali che regolano i rapporti giuridici intersoggettivi ed essendo a tal fine opportuno rilevare che, mentre durante lo svolgimento di un determinato rapporto obbligatorio le parti sono reciprocamente tenute a conformare il loro comportamento a quanto è stabilito dalle singole clausole contrattuali (oltre che dalle norme inderogabili di legge), al contrario, una volta che per qualsiasi causa il rapporto sia stato risolto, le stesse non sono più vincolate dai patti contrattuali, dato che la risoluzione fa venir meno il contratto E l'intero suo contenuto". Avuto riguardo al secondo dei due principi sopra enunciati, con le ragioni che sono state poste a suo nelle due sentenze sopra indicate e che fondamento integralmente recepite ai fini della decisione vanno del motivo in esame, non si sottrae alla censura del ricorrente la pronuncia emessa su questa parte della 8 causa dal giudice di appello, il quale, omettendo qualsiasi motivazione in ordine all'interpretazione da dare alla clausola contrattuale quanto agli effetti che ne derivavano secondo l'intenzione delle parti, ha affermato, puramente e semplicemente, che perdurava la sua operatività nonostante la risoluzione del rapporto (la quale, viceversa, verosimilmente ne aveva fatto cessare l'efficacia). Nè, come è ovvio, possono ora avere concreto rilievo le considerazioni svolte nel controricorso dalla società resistente (in aderenza а sotto ilquanto dalla medesima società, esattamente profilo teorico, è stato argomentato in ordine alla derogabilità delle disposizioni di legge dettate in materia di compensazione), e cioé che la pronuncia conferma nella emanata dal TR troverebbe clausola di settimo comma, cui all'art. 23, dell'Accordo Nazionale di categoria - la quale farebbe divieto agli agenti, anche dopo la risoluzione del "di invocare la compensazione dei saldi di rapporto, spettanza dell'impresa con loro crediti nei confronti di quest'ultima e con la cauzione" - trattandosi di una questione di fatto che, non essendo stata discussa nella fase di merito, non può essere esaminata per la prima volta dal giudice di legittimità e che deve ormai ritenersi definitivamente preclusa. 9 Tenuto conto di tutti questi rilievi, fondate essendo le censure del ricorrente riguardo al credito dallo stesso dedotto in giudizio, la decisione emessa dal TR di Sala Consilina su questo punto della causa non può essere tenuta ferma. Con il terzo motivo del ricorso il LM denuncia il vizio di omessa e contraddittoria un punto decisivo dellamotivazione controversia su (art. 360, primo comma n. 5, c.p.c.) e deduce che il il quale, a torto, non ha tenuto contoTR NG - avrebbedella deposizione resa dal teste dovuto ammettere la prova per interrogatorio formale e disporre una consulenza tecnico-contabile allo scopo di accertare che, quando è stata effettuata la consegna dell'agenzia, nel relativo verbale era stato commesSO un errore di calcolo di entità tale da far addebitare a carico dell'agente la somma, non dovuta, di L. 39.014.038. Anche questo motivo è fondato. Nella sentenza impugnata è stato asserito che la tesi esposta dal LM, pur essendo stata confermata dal teste NG (il quale aveva sottoscritto insieme con l'agente il verbale di consegna dell'agenzia), era stata adeguatamente dimostrata,tuttavia non essendo la testimonianza "non sufficiente" in quanto le 10 "dichiarazioni del teste non risultano suffragate da alcun riscontro probatorio". Tale mancato riscontro, sempre secondo il TR, era stato determinato di dall'assenza negli atti causa di idonea documentazione contabile "rivelatrice dell'esistenza di partite creditorie", mentre si dovevano trarre argomenti di valutazione dal comportamento posto in essere dal LM, il quale non aveva mai, prima della causa, formulato alcuna istanza in ordine alla rettifica dell' (asserito) errore contabile. Il giudice dell'appello, infine, non ha ammesso né la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società FIRS, perché i capitoli di prova vertevano su fatti "non rientranti nella diretta conoscenza dell'interrogando", né la consulenza tecnico-contabile chiesta dal LM, non potendo tale mezzo di prova contenuto dell'onus probandi spettante"sostituire il alla parte". Queste argomentazioni, attesa, per alcune, la palese illogicità e, per altre, la contrarietà al diritto, non sfuggono alle censure dedotte dal ricorrente. I. Appare a dir poco singolare il fatto che il giudice dell'appello abbia preteso che una testimonianza, raccolta in giudizio e costituente, di per sé, una 11 risultanza probatoria, dovesse essere necessariamente prova, senzasuffragata da un'altra fonte di considerare, oltre tutto, che quella testimonianza era stata resa da un soggetto che aveva le seguenti caratteristiche: era stato (implicitamente) ritenuto attendibile, non essendo stata formulata in sentenza alcuna riserva al riguardo;
era del tutto indifferente alla causa;
era, per il compito a suo tempo assegnatogli dalla società preponente, bene informato sulle circostanze sulle quali era stato sentito. II. Anche a voler ammettere che il TR, avendone il potere, abbia ritenuto che fosse più tranquillante, ai fini della formazione del suo convincimento, testimonianza resa dal ricercare una conferma della NG nelle risultanze della documentazione relativa all'agenzia, non si vede per quale ragione non sia stata ammessa la consulenza tecnico-contabile richiesta dal LM. Se è vero che la consulenza tecnica d'ufficio è non già un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti alla causa, è altrettanto vero che, svolgendosi nel caso in esame il processo con il rito del lavoro ed essendo stati già raccolti significativi elementi di indagine per mezzo della suddetta testimonianza (v. in tal senso Cass. 15 dicembre 2000 n. 15820, secondo cui, inoltre, nel 12 processo del lavoro il principio dispositivo Va contemperato con quello della ricerca della verità materiale mediante una efficace azione del giudice), ben poteva il TR avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dall'art. 421, secondo comma, c.p.c.: con di richiedere all'una о all'altrala possibilità parte, che ne avesse il possesso, l'esibizione dei documenti necessari alla valutazione che doveva essere compiuta dal nominando consulente tecnico d'ufficio о di affidare a quest'ultimo, una volta nominato, anche il compito di accertare i fatti di causa trattandosi di adempimenti eseguibili solamente da un soggetto dotato di specifiche cognizioni tecniche mediante esame della documentazione (relativa all'agenzia già affidata al LM) e previa autorizzazione ad accedere nei locali in cui tale documentazione fosse contenuta. III. Pur dovendosi ammettere che ai fini della decisione della causa il giudice di merito può trarre argomenti dal comportamento posto in essere da uno dei soggetti del rapporto processuale, tuttavia non è corretto, dal punto di vista logico, desumere elementi di prova dal mancato esercizio del diritto appartenente quelа soggetto: soprattutto quando è plausibile collegare l'inerzia della parte alla consapevolezza che 13 la stessa ha (o può avere) circa l'esistenza di una di ammontare pari o contrapposta ragione di credito, addirittura superiore a quello del proprio diritto. IV. Quanto alla mancata ammissione della prova per interrogatorio formale, il TR di Sala Consilina, nel rilevare che i relativi capitoli riguardavano circostanze di fatto non rientranti nella diretta conoscenza dell'interrogando, ha mostrato di confondere il mezzo di prova richiesto dal LM con la testimonianza, mentre, per ritenere il contrario, basta fare riferimento agli artt. 228 e seguenti del codice di rito. Risulta da tali articoli di legge che l'interrogatorio formale è non già uno strumento per accertare l'esistenza о l'inesistenza di fatti rilevanti ai fini della decisione, ma il mezzo per provocare la confessione della parte, che, una volta resa, esime da qualsiasi altra attività istruttoria perché "forma piena prova contro colui che l'ha fatta" (art. 2733, secondo comma, c.c.). Da tutti questi rilievi risulta che, anche in ordine а questo diverso aspetto della causa, la sentenza impugnata, essendo affetta dai vizi denunciati dal ricorrente, non può essere tenuta ferma. cheAvuto riguardo a tutte le argomentazioni precedono, il ricorso proposto dal LM deve essere 14 accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, ad un altro giudice. Quest'ultimo, che si designa nella Corte di appello di Potenza, dovrà, in primo luogo, uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella trattazione dei motivi primo e secondo del ricorso (e mutuati dalle due sentenze già emesse da questa Corte) in ordine alla interpretazione e alla applicabilità dell'art. 56 r.d. 16 marzo 1942 n. 216 nonché alla generale non operatività, salva espressa previsione in contrario (in dedotta), delle caso di allegazione ritualmente clausole contrattuali dopo la risoluzione del rapporto di agenzia;
e, in secondo luogo, sopperire con la sua attività, cognitiva o istruttoria, alle carenze poste nella precedente fase di merito, tenendo in essere presenti le regole risultanti dalla trattazione del terzo motivo (v., in particolare, i principi risultanti dalla esposizione dei punti II e IV). Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Potenza, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. 15 Così deciso in Roma il 18 marzo Il Presidente: ا سكس Il Consigliere estensore: 16 2002 Curzie Jarselle IL CANCELL Depositato in C Nileria 7 A60.2002 oggi, 60/2002 MCANCE ERE liuveeterselle ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11-8-73 N: 599