Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10970 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRIM0 9 70/ 02 IN NOME DE POP oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 213/00 Cron. 28576 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 27/03/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARCILLO 42, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CRESCENZIO rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA BUCALO, DI PRISCO, CARMINE BIASIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LEAR CORPORATION ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA 88, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SANTONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DE LELLA,2002 1374 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 227/98 del Tribunale di ISERNIA, depositata il 29/12/98 R.G.N. 239/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato DI PRISCO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SANTONI per delega FRANCESCO SANTONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigewtto del ricorso. -2- Svolgimento del Processo Il Tribunale di Isernia, sezione lavoro, confermando la decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da IL GI nei confronti della s.p.a. Lear Corporation Italia, per l'accertamento della invalidità del licenziamento intimatogli, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 108/90. Riteneva il Tribunale che doveva ritenersi acquisita la prova quanto meno che, durante il periodo di malattia, costituita da una lombosciatalgia, come risultante dalla certificazione medica, l'appellante si era dedicato alla guida di un trattore, ben potendosi peraltro ritenere che lo stesso appellante avesse guidato il trattore per ragioni di lavoro e non di mero svago;
che nell'uno e nell'altro caso, tale condotta integrava violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, oltre a violazione di quelli di diligenza e fedeltà, essendo oggettivamente riscontrabile la incompatibilità della condotta con la malattia, nel senso che negativamente, anche se solo potenzialmente, avrebbe ritardato la guarigione e il rapido ritorno del dipendente in azienda. Riteneva inoltre il Tribunale che il recesso per giusta causa doveva considerarsi in proporzione alla infrazione, perché la suddetta condotta era tale da pregiudicare definitivamente la fiducia del datore di lavoro nei confronti del lavoratore Avverso questa decisione ricorre per Cassazione IL GI censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso la società intimata: Motivi della decisione Con il primo motivo deduce il ricorrente violazione dell'art. 21119 c.c. dell'art. 3 e seg. della legge n. 604/66, dell'art. 18 della legge n. 300/70, dell'art. 1 e seg. 3 della legge n. 108/90, degli artt. 2104, 2105, 2106 c.c., rilevando che il Tribunale ha erroneamente considerato, quale giusta causa di recesso, un comportamento del lavoratore (guida di un trattore durante un periodo di assenza dal lavoro per malattia e, in particolare, per lombostalgia) senza avel verificato quale in concreto fosse l'incidenza di tale comportamento sulla guarigione e senza aver considerato che l'occasionalità del comportamento non poteva irrimediabilmente incidere sul profilo fiduciario del rapporto di lavoro, tanto più che la condotta del lavoratore non aveva la gravità necessaria a giustificare il recesso per giusta causa. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato, dato che la ricostruzione dei fatti e la valutazione del motivo di recesso è riservata al giudice di merito e che è censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione quando questa sia palesemente illogica e contraddittoria;
il che non può dirsi nel caso di specie, ove si consideri, come ritenuto dal Tribunale, la reiterazione della condotta del lavoratore con la quale ha messo in pericolo il recupero delle normali energie DI menomando la fiducia del datore di lavoro nella legittimalavorative, così aspettativa dei successivi adempimenti.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso, compensa per giusti motivi le spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 27.3.2002 Il PrePresidente Il Cons. Est. timeresch дне Sid e