Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
Sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Fattispecie in cui l'imputato, con artifici e raggiri, aveva indotto in distinte occasioni le persone offese a versare alcune somme di denaro in conto acquisto di due automezzi, successivamente mai consegnati).
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Sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato ex art. 646 c.p. quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo la sottrazione del bene a soli fini dissimulatori. Cassazione penale sez. II, 27/01/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 02/03/2022), n.7521 Fatto 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/2/2020, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore …
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La legge che disciplina l'ordinamento della professione forense espressamente prevede la competenza degli avvocati in relazione all'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, "se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato". Integra il reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p. il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2013, n. 35798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35798 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 18/06/2013
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1617
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 46196/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACTIS GUIDO N. IL 16/01/1963;
avverso la sentenza n. 4903/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 24/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE DOMENICO;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore, Avv. NORO Andrea che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Letti i motivi ed il ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
ACTIS GUIDO:
1) - Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 24.04.2012 confermativa della decisione del Tribunale di Aosta in data 26.01.2010 che lo aveva condannato per due distinte truffe contestate ai capi a) e b) della rubrica ex art. 81 cpv c.p., art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, perché con artifici e raggiri induceva in distinte occasioni le persone offese: FF ED e DU IV a versare, rispettivamente, gli importi di Euro 6.800 ed Euro 16.500, in conto acquisto di due motomezzi "Piaggio" senza mai procedere alla consegna dei veicoli;
fatti commessi, il primo, in data 23.10.07 ed, il secondo, in data 05.05.2008;
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
2.a) - Il ricorrente deduce la nullità della decisione impugnata per illogicità della motivazione, avendo la corte di appello ritenuto trattarsi di condotte riconducibili al reato di truffa mentre si trattava di semplici inadempimenti civili dovuti alla situazione di crisi dell'azienda e posti in essere dopo il conseguimento del prezzo dei veicoli;
b) - Mancava l'elemento soggettivo del reato, atteso che al momento del contratto l'imputato sperava di poter consegnare il veicolo, ed anche l'elemento oggettivo del reato in assenza di artifici ed i raggiri;
c) - La sentenza era da censurare per avere omesso di inquadrare il fatto nell'ambito del reato ex art. 646 c.p., atteso che la condotta contestata come fraudolenta era stata posta in essere dopo il versamento del prezzo dei veicoli;
d) - Per altro, l'inquadramento del fatto quale appropriazione indebita corrispondeva alla contestazione, atteso che nel capo di imputazione era contestato anche l'art. 646 c.p.;
e) - La sentenza era da censurare per avere ritenuto l'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7, che, invece, era stata implicitamente esclusa dal Tribunale, atteso che nella sentenza di primo grado non si faceva alcun cenno a tale aggravante;
a parere del ricorrente si era formato un giudicato in tal senso, sicché aveva errato la Corte di appello a ritenere l'aggravante in questione;
f) - In ogni caso, la sentenza impugnata andava censurata per avere ritenuto l'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7, con motivazione insufficiente e contraddittoria, atteso che gli importi dei due danni erano modesti e molto diversi tra loro;
g) - La sentenza era da censurare per avere fondato la prova sulla lettura delle querele che invece non erano utilizzabili stante il divieto degli artt. 512 e 515 c.p.p.;
h) - Era stata illogicamente negata la conversione della pena detentiva nella pena di cui alla L. n. 89 del 1981, art. 53, con argomenti contraddittori rispetto a quelli utilizzati per il riconoscimento delle attenuanti generiche;
i) - Infine, la sentenza andava censurata per l'omessa concessione del beneficio della pena sospesa;
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3a) - Il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi , che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
- Contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso , la Corte di appello ha motivato in ordine alla ricorrenza del reato di truffa osservando che in entrambi i casi l'imputato aveva convinto le persone offese a versare l'intero importo del prezzo di acquisto con l'artificio ed il raggiro di sostenere, contrariamente al verso, che per ottenere il contributo regionale per l'acquisto dei veicoli, era necessario presentare la fattura e quindi effettuare subito il saldo del prezzo;
il tutto nella consapevolezza di non potere consegnare i veicoli stante la sua situazione di crisi economica;
- Si tratta di una motivazione del tutto congrua, fondata su una corretta analisi degli elementi probatori, a fronte della quale le censure del ricorrente si risolvono in valutazioni alternative, inammissibili in questa sede , ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, Sez. 4^, 29 gennaio 2007. n. 12255. 3.b) - Le argomentazioni sopra esposte evidenziano la totale infondatezza delle censure relative al mancato inquadramento del fatto nell'ambito del reato di appropriazione indebita, avendo congruamente motivato la Corte di appello che la fattispecie contestata e quella ritenuta era pienamente inquadrabili nell'ipotesi della truffa, atteso che il comportamento fraudolento era stato posto in essere al fine di trarre in errore i due acquirenti circa la necessità di versare subito l'intero prezzo, pur nella consapevolezza di non potere mai effettuare le consegne. Tale motivazione è del tutto corretta atteso che deve ravvisarsi il delitto di truffa e non già quello di cui all'art. 646 c.p., quando l'artificio o il raggiro risultino necessari alla appropriazione. (Cassazione penale, Sez. 6^, 29/04/1989). 3c) - La circostanza che nel capo di imputazione sia menzionato l'art. 646 c.p., non assume alcun rilievo ed è frutto di una mera svista, atteso che la contestazione e la descrizione del fatto addebitato fanno riferimento esclusivamente al reato di truffa, sicché la Corte di appello ha correttamente motivato in ordine a tale reato ed alla condotta contestata.
3.d) - Del tutto infondate sono le censure riguardo all'attenuante ex art. 61 c.p., n. 7, per la quale:
1 - È corretta la motivazione laddove esclude che tale aggravante sia stata implicitamente elisa in primo grado, atteso che il primo giudice ha comminato la pena in misura largamente superiore al minimo edittale, così manifestando la volontà di tenere conto dell'aggravante , per altro specificamente contestata;
invero, il silenzio su una specifico punto non rileva qualora la questione sia stata considerata nella sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice motivi espressamente su tutti i punti, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti esplicativa di tutti gli aspetti della contestazione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. (Cassazione penale, Sez. 2^, 12/02/2009. n. 8619).
2 - Per altro, l'aggravante in questione incideva sulla procedibilità di ufficio del reato e pertanto la sua esclusione doveva essere oggetto di specifica motivazione che, nella specie manca del tutto;
il giudice di primo grado ha ritenuto la procedibilità di ufficio ed ha in tal modo confermato la ricorrenza dell'aggravante medesima.
3 - È del pari corretta la motivazione della Corte di appello riguardo alla ricorrenza dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7, avendo sottolineato il rilevante importo pagato per l'acquisto dei veicoli, in conformità al principio per il quale ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 c.p., n. 7), preliminare e decisivo è l'esame dell'oggettiva rilevanza economica del danno, desunta essenzialmente dal livello economico medio della comunità sociale nel momento storico, in cui il reato viene commesso. Cassazione penale, Sez. 6^, 03/11/2010. n. 41686 3e) - Del tutto infondata è poi la censura relativa alla lettura delle querele, atteso che nella sentenza si da atto che sono stati escussi in dibattimento i querelanti, sicché non vi è alcuna ragione per invocare i divieti di cui agli artt. 512 e 514 c.p.p., che riguardano proprio i casi in cui non si proceda all'esame della fonte del documento ovvero del verbale;
3f) - Ugualmente infondate le censure relative: - alla sospensione condizionale della pena, legittimamente negata ex art. 164 c.p., in presenza di ben quattro precedenti condanne, di cui due a pena detentiva, e: - alla sostituzione della pena L. n. 689 del 1981, ex art. 53, negata con corretta argomentazione che la sostituzione era preclusa dai precedenti penali e dalle denunce per fatti analoghi;
motivazione incensurabile in questa sede atteso che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p., come, ad esempio, i precedenti penali ritenuti tali da rendere il reo immeritevole del beneficio. Cassazione penale, Sez. 2^. 18/06/2010. n. 25085.
La presente motivazione è assorbente di tutti i motivi e deduzioni proposti. Segue il rigetto de ricorso;
Ai sensi degli art. 592 c.p.p., comma 1 e art. 616 c.p.p., il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, Sez. 6^, 03 giugno 1994.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2013