Sentenza 3 novembre 2010
Massime • 1
Non integra il delitto di sostituzione di persona colui che si attribuisca falsamente la qualità di appartenente ai servizi segreti di un Paese straniero, atteso che da tale qualità la legge non fa discendere effetti giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2010, n. 41686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41686 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/11/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1843
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 46308/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \N TE, N. IL *02/07/1967*;
avverso la sentenza n. 236/2006 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 10/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Caderoni Antonio in sost. Avv. Victor Massimo.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 22/6/05 il Tribunale di Udine dichiarava DI FA colpevole dei reati di tentativo di millantato credito in danno dei coniugi AN O\ e BO MA e sostituzione di persona ex art. 56 c.p., art. 346 c.p., commi 1 e 2 - art. 494 c.p. (capi a e b), nonché di truffa aggravata in danno di AN IO e AN BA ex artt. 81 c.p., art. 61 c.p., n.
7 - art. 640 c.p., commi 1 e 3 (capo e) e di tentativo di millantato credito in danno di \S AR ex art. 56 c.p., art. 346 c.p., commi 1 e 2 (capo d) e lo condannava alla pena di giustizia,
oltre al risarcimento del danno alla parte civile.
Si contestava all'imputato di avere chiesto ai coniugi AN\ - BO\ in cambio di un intervento presso gli uffici finanziari, finalizzato a far sparire le tracce di un verbale di accertamento inerente la loro attività lavorativa, e di essersi presentato nella circostanza come appartenente ai servizi segreti tedeschi, nonché di essersi fatto consegnare da AN IO e dalla sua fidanzata AN BA la somma di Euro 20.000,00 a mezzo assegni bancari, mediante artifici e raggiri, consistiti nel prospettare ai predetti la possibilità di collaborare in una società di recupero crediti, di cui faceva parte, previa iscrizione ad una associazione tedesca con finalità investigativa privata e di recupero crediti e nell'affermare che la predetta somma doveva servire esclusivamente per sensibilizzare le sue altolocate conoscenze al fine di ottenere la cancellazione dei precedenti penali del AN\, con conseguente danno per quest'ultimo, che non otteneva la promessa cancellazione ed ebbe a lavorare senza compenso per due mesi presso una società di recupero crediti, ed infine di aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi consegnare da \S AR la somma di Euro 10.000,00 per comprare il favore di ufficiali della Guardia di Finanza, che avrebbero fatto sparire un verbale di contravvenzione in materia di legislazione sul lavoro.
Valorizzava il giudice di primo grado a sostegno del giudizio di colpevolezza le dichiarazioni accusatorie delle parti offese, indicando le ragioni e i riscontri probatori.
A seguito di gravame dell'imputato la Corte di Appello di Trieste con la sentenza indicata in epigrafe,in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva l'imputato dal reato al capo d) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per i residui reati e confermava nel resto, facendo propri i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a conferma del giudizio di colpevolezza. Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento denuncia l'erronea applicazione della legge penale, censurando in riferimento al capo a) della rubrica la contraddittorietà con la quale la Corte di merito aveva ritenuto attendibili i testi di accusa e in particolare la BO\, di cui aveva in un primo tempo segnalata la farraginosità della sua deposizione nella ricostruzione della vicenda;
in riferimento al capo b) la ritenuta sussistenza del reato in assenza di prova dell'attribuzione a sè dello stato di appartenenza ai servizi segreti tedeschi, essendosi l'imputato limitato a esibire un tesserino di appartenenza alla I.U.C.C, cioè ad una agenzia investigativa tedesca privata;
in riferimento al capo c) la ritenuta attendibilità dei testi di accusa e l'inconsistenza dell'accusa, rappresentando la somma corrisposta il costo dell'iscrizione alla I.U.C.C, nell'ambito di un negozio giuridico atipico e complesso e in ogni caso alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.61 c.p., n. 7, che aveva reso procedibile il reato, perseguibile a querela di parte.
Le censure di cui al primo, al terzo e al quarto motivo di ricorso sono sovrapponibili ai motivi di appello, già valutati e respinti dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici o giuridici e come tale incensurabile in sede di scrutinio di legittimità. Ed invero quanto al millantato credito nella forma del tentativo, contestato al capo a) della rubrica, i giudici del merito hanno correttamente applicato il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il reato si concretizza nella vanteria, non corrispondente alla realtà, nei confronti del terzo, di accesso privilegiato presso un pubblico ufficiale, con la quale il millantatore induce in errore il terzo con danno di quest'ultimo e proprio ingiusto profitto (ex multis Cass. Sez. 6, 4/5-17/5/01 n. 20105 Rv.219841). Nel caso in esame la prova è stata attinta dalle concordi deposizioni delle parti offese, di cui il ricorrente contesta l'attendibilità con argomenti in fatto, non apprezzabili in questa sede, dimenticando il principio di diritto più volte affermato nella giurisprudenza di questa Sezione, e anche qui pienamente condiviso e applicato, a mente del quale la testimonianza della parte offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce vera e propria fonte di prova, purché la relativa valutazione sia sorretta - come nel caso in esame - da adeguata motivazione, che dia conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti (Cass. Sez. 6, 14/4-4/7/08 n. 27322 Rv.240524). Lo stesso è a dirsi in riferimento al reato di truffa contestato al capo b), per il quale anche qui la prova è stata desunta dalle convergenti deposizioni delle parti offese e la motivazione, con particolare riguardo alla idoneità del raggiro, fortemente contestato dalla difesa, si delinea congrua, adeguata, coerente con le acquisite emergenze processuali e quindi non censurabile in sede di legittimità.
Anche per quanto attiene all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 appare osservata la regola di diritto secondo la quale ai fini della sussistenza di tale aggravante preliminare e decisivo è l'esame dell'aggettiva rilevanza economica del danno, desunta essenzialmente dal livello economico medio della comunità sociale nel momento storico in cui il reato viene commesso, indipendentemente dalla consistenza patrimoniale del danneggiato (ex multis Cass.Sez. 2, 30/3- 9/10/1987 n. 10599 Rv.176826). Nel caso in esame la motivazione a sostegno della rilevanza della somma di Euro 10.000,00 ai fini della sussistenza dell'aggravante contestata è immune da vizi logici o interne contraddizioni e la censura tende con evidenza a sollecitare una diversa valutazione di merito, preclusa in questa sede. Fondata appare la censura di cui al secondo motivo di ricorso, concernente la qualificazione giuridica di cui al capo b) dell'imputazione.
Ed invero osserva il collegio in punto di diritto che il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all'art.494 c.p., consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sè o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità, cui la legge attribuisce effetti giuridici, e il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi summenzionati (Cass. Sez. 5, 21/12/1984-19/3/1985 n. 2543 Rv.168349). Nella fattispecie in esame l'essersi l'imputato attribuito la qualità di appartenente ai servizi segreti tedeschi non appare idonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato, giacché a tale qualità non è possibile far discendere effetti giuridici. Essa si risolve in una mera vanteria, idonea si ad integrare il delitto di truffa, ma di certo non il reato di sostituzione di persona come contestato, che va pertanto ritenuto insussistente. Limitatamente dunque a tale reato, caduto in continuazione con gli altri due, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste e di conseguenza va eliminata la relativa pena di un mese di reclusione. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 494 c.p., perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010