Sentenza 16 dicembre 2022
Massime • 1
Il rifiuto del condannato, affetto da grave infermità fisica, di ricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria di osservazione e monitoraggio di eventi critici costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta di differimento della pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non potendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, così da rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2022, n. 7369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7369 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2022 |
Testo completo
07369-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Presidente - Sent. n. sez. 3764/2022 CC 16/12/2022- MICHELE BIANCHI R.G.N. 19096/2022 FRANCESCO CENTOFANTI STEFANO APRILE Relatore RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Valentina MANUALI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975, avanzata nell'interesse di MA ZA, giudicando le condizioni di salute non incompatibili con il regime detentivo ed evidenziando la pericolosità sociale del condannato, con conseguente concreto e attuale pericolo di recidiva.
2. Ricorre MA ZA, a mezzo del difensore avv. Pasquale Cardillo Cupo, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 147 cod. pen., 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975, e il vizio della motivazione per essere stata immotivatamente disattesa la documentazione sanitaria attestante l'incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo. Il Tribunale di sorveglianza ha totalmente trascurato le relazioni sanitarie provenienti dal carcere che attestavano l'incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la detenzione carceraria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato.
2. Il provvedimento è conforme al consolidato orientamento di legittimità in materia secondo il quale il giudice chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o anche, in subordine, sull'applicazione della deve effettuare un bilanciamento detenzione domiciliare per motivi di salute tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 – 01).
2.1. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato il compenso delle condizioni di salute e la concreta ed effettiva possibilità di ricevere le cure necessarie in ambiente detentivo, anche mediante le apposite strutture S.A.I., sicché è stata 2 آخر esclusa la ricorrenza delle condizioni per disporre il differimento ex art. 147 cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, ritenuto di discostarsi dalla valutazione clinica operata nella relazione sanitaria, che concludeva nel senso dell'incompatibilità con il regime carcerario, ritenendo apodittica e immotivata tale conclusione nonché contraddittoria rispetto al segnalato compenso cardiocircolatorio. Il Tribunale, per superare motivatamente le sintetiche valutazioni dei sanitari del luogo di detenzione, ha anche sottolineato che il condannato ha rifiutato di essere ricoverato nel reparto G14, dotato di osservazione clinica notturna e in grado di monitorare costantemente le condizioni cliniche del paziente, di fatto pretendendo, tramite lo strumentale comportamento, di essere avviato agli arresti domiciliari come già era avvenuto in fase cautelare. Tale ragionamento giuridico, privo di vizi logici, è idoneo a superare le astratte conclusioni dei sanitari circa l'incompatibilità con il regime detentivo, poiché essa va raffrontata alle concrete misure tutorie che sono state proposte al condannato, ma che questi ha rifiutato.
2.2. Si è da tempo chiarito che «i trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta>> (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019 - dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472; in precedenza Sez. 1, n. 46730 del 18/10/2011, Salvan, Rv. 251414). Il comportamento del condannato, che rifiuta il ricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria di osservazione e monitoraggio degli eventi critici, è stato correttamente ritenuto idoneo a superare il generico e astratto pericolo che deriva dal ricovero in un normale reparto detentivo: non può essere consentito al condannato di ostacolare le iniziative di cura e monitoraggio che risultano opportune a scongiurare eventi critici, per rimettere surrettiziamente allo stesso la scelta sulla permanenza in un istituto detentivo.
3. Il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, ritenuto sussistente il concreto pericolo della commissione di delitti di violenza alla persona con l'uso di armi, 3 evidenziando la particolare natura e gravità dei delitti per i quali il ricorrente è stato condannato, da cui è stato desunto il concreto e attuale rischio di recidiva. Ai sensi dell'art. 147, quarto comma, cod. pen., la presenza di indici di pericolosità sociale costituisce un elemento ostativo al differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, sicché le doglianze formulate nel ricorso non sono decisive in quanto si limitano ad attaccare unicamente la valutazione del Tribunale di sorveglianza in merito alla compatibilità delle condizioni di salute.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Aprile Angela Tardio Angela Parde DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 FEB 2023 IL FUNZIO KARIO GIFUNZIONARIOGIUDIZIARIO Marina C agniMarine