CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2023, n. 28246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28246 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28246 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 15/03/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 18.5.2022, n. 2400/22, R.G.N. 42208/2021, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di MP OS avverso il provvedimento con cui la corte di appello di Roma, in data 2.11.2021, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata nell'interesse del suddetto MP, con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 22 novembre 2018, confermata dalla Corte d'appello di Napoli in data 4 luglio 2019, divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in data 6 luglio 2020, relativa al reato di cui all'articolo 497-bis, c.p., ritenendo che la questione relativa al giudizio sullo stesso fatto, che sarebbe stato operato dall'autorità elvetica con sentenza in data 6 dicembre 2018, divenuta irrevocabile in data 12 gennaio 2019, non costituisca una causa di revisione, rientrando piuttosto nelle questioni proponibili a norma dell'art. 669, c.p.p. 1.1. Nel proporre ricorso l'MP denunciava violazione di legge, in riferimento agli artt. 630, 634 e 125, comma 3, c.p.p., perché la questione di procedibilità, relativa all'intervenuto giudizio straniero sullo stesso fatto, può essere dedotta quale prova nuova nel giudizio di revisione, sicché l'istanza non doveva essere dichiarata inammissibile, trattandosi di una causa di improcedibilità dell'azione inquadrabile nelle cause di non punibilità, difettando l'ordinanza impugnata di motivazione sul punto, poiché la questione del bis in idem doveva essere accertata d'ufficio, ma a tanto la corte territoriale non aveva provveduto. Ciò posto, nella menzionata sentenza n. 2400 del 18.5.2022, la Prima Sezione ha affermato il principio di diritto, secondo cui la questione di improcedibilità, per bis in idem, può trovare spazio anche nel giudizio di revisione della sentenza di condanna, quando però essa non abbia già formato oggetto di esame nel corso del giudizio, perché, altrimenti, non si tratterebbe di una nuova prova (sulla insussistenza della causa di procedibilità), ma piuttosto di una non consentita diversa nuova valutazione di un fatto (processuale), che è preclusa nel giudizio di revisione. In applicazione di tale principio, il giudice di legittimità rilevava che la questione del bis in idem era stata dedotta nel giudizio conclusosi con la sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte di Cassazione il 6.7.2020, n. 22046, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza con cui, nel merito, la Corte di appello di Napoli, il 4 luglio 2019, aveva confermato la sentenza di condanna dell'MP, pronunciata dal Tribunale di Napoli. Da tale presupposto il Collegio decidente faceva discendere le seguenti conseguenze. "In quel frangente" la Corte ha «accertato - sulla base dell'esame degli atti, consentito in questa sede in virtù dell'error in procedendo denunciato — che neppure in sede di discussione davanti alla Corte di appello l'oggi dedotto bis in idem è stato almeno allegato», rilevando «che il motivo è inammissibile, perché nulla di specifico è stato, neanche in questa sede, allegato - segnatamente, né la nota del Ministro della Giustizia del 25/1/2019, né la sentenza dell'Autorità Elvetica del 6/12/2018, irrevocabile, che, in tesi difensiva, avrebbe giudicato anche del fatto, commesso in Napoli il 5/09/2018 - per consentire a questa Corte di verificare la evidente identità del fatto giudicato in Svizzera e del fatto ascritto al ricorrente sul quale verte l'odierno giudizio di legittimità». 3.1. Ebbene, il ricorrente cerca di introdurre, mediante l'istanza di revisione della sentenza di condanna irrevocabile, una questione già dedotta e giudicata inammissibile dalla Corte di legittimità, sostanzialmente aggirando il giudicato per mezzo della riproposizione di una doglianza già scrutinata. Si è, in proposito, chiarito che «in tema di revisione, attesa la natura straordinaria del mezzo di impugnazione, è inammissibile la richiesta fondata su motivi già esaminati nel corso del giudizio» (Sez. 5, n. 9169 del 31/01/2017, Ceccagnoli, Rv. 269060), con riguardo proprio alla 2 dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione a sostegno della quale era stato dedotto un conflitto di giudicati, riproponendo una questione già interamente valutata nel corso del giudizio di cognizione, pur se sotto il diverso profilo della prospettata violazione del ne bis in idem. 3.2. Del resto, la Corte di legittimità aveva rilevato la mancanza di specificità della questione proposta, non essendo stati allegati gli atti da cui essa avrebbe dovuto trovare conferma, come accade anche nell'odierno ricorso che non indica, né allega, gli atti da cui dovrebbe risultare la sussistenza del bis in idem che viene posto a fondamento dell'istanza di revisione". 3.3. Nessuna frizione ai principi costituzionali del diritto umanitario e di quello dell'Unione si verifica nel caso di specie, poiché resta processualmente indiscutibile, in quanto preclusa a seguito del giudizio svoltosi in duplice grado di merito e in sede di legittimità, la questione del bis in idem rispetto a un giudicato straniero del quale, neppure in questa sede, è allegato alcunché. Il ricorso non soddisfa, infatti, il requisito di cui all'art. 165-bis, disp. att. cod. proc. pen., della allegazione degli atti, esterni al provvedimento impugnato, su cui si fonda (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talarnanca, Rv. 276432)". 2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., l'MP, lamentando l'omessa un duplice errore di fatto. Da un lato, infatti, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza oggetto di ricorso, la sentenza dell'Autorità Elvetica n. 942.001/SK.2018.55 del 6.12.2018, divenuta irrevocabile il 12.1.2019, pronunciata nei confronti del ricorrente, autenticata e apostillata, era presente agli atti del fascicolo relativo al ricorso proposto innanzi alla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ed era comunque presente agli atti del procedimento come risulta dall'attestazione rilasciata in data 25.7.2022 dalla Corte di appello di Roma. 3 Dall'altro, dalla stessa motivazione della richiamata sentenza della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione del 6.7.2020, risulta contraddetta l'affermazione secondo cui con tale decisione il giudice di legittimità avrebbe già scrutinato e "verificato" la questione del ne bis in idem internazionale, posto che in essa viene espressamente chiarito che "spetterà, pertanto, eventualmente al giudice dell'esecuzione, adito dall'interessato, effettuare la verifica che questa Corte non è stata posta in condizione di compiere". Rileva, al riguardo, l'MP come dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale, di cui è stata chiesta dallo stesso ricorrente la trasmissione di copia integrale alla Corte di appello di Napoli, si evinca l'inesistenza di qualsivoglia atto, in nessuno dei vari gradi di giudizio, idoneo a fondare la dedotta violazione del principio del doppio giudizio. Solo in una fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna sono stati prodotti innanzi al giudice della revisione elementi nuovi in grado di dimostrare la precedente e perdurante violazione del ne bis in idem internazionale". 3. Con requisitoria scritta del 27.2.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memorie del 27.2.2023 e 6.3.2023, l'avv. Pamela Bonaiuti, difensore di fiducia dell'MP, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4 n ricorso va accolto per le seguenti ragioni. 5. Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da 4 assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193). Va, inoltre, ribadito un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato;
in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173, disp. att., c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982). Tanto premesso non appare revocabile in dubbio che il giudice di legittimità sia incorso nel denunciato errore di fatto. Come dimostrato dal ricorrente, attraverso una specifica produzione documentale, in omaggio al principio della cd. autosufficienza del ricorso in materia penale, e come si evince dalla lettura degli atti, ammissibile in questa sede essendo stato dedotto, in definitiva, un error in procedendo, l'MP, come si è già detto, era stato condannato, con sentenze passate in giudicato, sia dall'autorità giudiziaria italiana, che dall'autorità giudiziaria elvetica. In particolare, i giudici italiani avevano affermato la responsabilità penale dell'MP, ex art. 497 bis, c.p., "perché deteneva il falso passaporto italiano n. YA 9592785 rilasciato dall'Ambasciata italiana di Bruxelles in data 4.7.2016, intestato a MP AN, nato a [...] 5 Citra in data 26.9.1976, ma recante la propria fotografia, documento valido per l'espatrio". L'autorità giudiziaria elvetica, invece, aveva dichiarato l'MP colpevole del reato di cui all'art. 251, codice penale svizzero, per avere concorso a fabbricare, detenuto e usato a scopo di inganno, reiteratamente dal 4.7.2016 e fino al 5.9.2018, data del suo arresto e del sequestro del documento in Italia, il medesimo falso passaporto italiano n. YA 9592785. Appare opportuno evidenziare che nel procedimento penale sorto in Italia si inseriva una fase cautelare, in quanto l'MP aveva proposto riesame avverso l'ordinanza cautelare emessa all'esito del suo arresto, nonché ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame, che aveva solo parzialmente accolto l'impugnazione. In sede di ricorso per cassazione, la difesa dell'MP, con motivi nuovi, deduceva la sopravvenuta mancanza di condizione di procedibilità ex art. 649, co. 2, c.p.p., chiedendo, di conseguenza, la revoca della misura cautelare in atto. La Core adita, con sentenza n. 14384/2019 del 28.1.2019, dopo avere "preliminarmente dato atto che il Ministero della Giustizia ha trasmesso a questa Corte la nota con la quale si informa che OS MP è stato giudicato e condannato dall'autorità giudiziaria elvetica con sentenza del 6.12.2018, passata in giudicato il 12 gennaio 2019, a pene interamente espiate (come specificato nello stesso dispositivo dell'allegata sentenza) in relazione, tra l'altro, al medesimo fatto oggetto della misura cautelare impugnata", ha concluso nel senso che, nel caso in esame, "ricorre, pertanto, l'ipotesi del cd. bis in idem internazionale, con la conseguenza che il provvedimento impugnato dev'essere annullato senza rinvio". Sul profilo dell'identità dei fatti di cui hanno avuto cognizione le autorità giudiziarie dei due Stati, la posizione assunta dalla Corte di Cassazione appare assolutamente netta. Rilevava, infatti, il collegio: "Nel caso di specie i fatti sono proprio gli stessi. Ed invero, con la sentenza emessa il 6.12.2018 dal Tribunale 6 penale federale l'MP è stato, tra l'altro, condannato anche proprio con riferimento all'episodio del 5.9.2018, oggetto di contestazione nel procedimento pendente presso il tribunale di Napoli per il quale è stata disposta la misura cautelare impugnata, riconnpreso nella pronuncia elvetica nella condotta, ivi ravvisata, di fabbricazione, detenzione e uso reiterato del passaporto falso dal 4 luglio 2016 - data del rilascio del passaporto falso — e fino al 5 settembre 2018, data dell'arresto e del sequestro in Italia del documento da parte della polizia italiana (trattasi del medesimo, falso, passaporto italiano rilasciato in data 4 luglio 2016, scadenza 3 luglio 2026, dall'ambasciata italiana di Bruxelles a nome di AN MP nato ad [...] ma con l'effige del fratello OS MP). Nella pronuncia svizzera è, tra l'altro, espressamente riconosciuta la parziale identità dei fatti (essendo ivi contestati ulteriori reati), sia sotto il profilo storico che giuridico, e si precisa che è ravvisabile la giurisdizione svizzera in virtù del principio di territorialità/ubiquità operante nell'ordinamento elvetico, secondo cui « è sufficiente che un singolo complesso fattuale occorso in Svizzera funga da magnete - inteso con mente alla competenza giurisdizionale elvetica- per tutti gli accadimenti che si sono concretizzati all'estero». Con la sentenza svizzera, l'MP è stato ritenuto colpevole di "ripetuta falsità in documenti, segnatamente concorso in fabbricazione e detenzione continuata di documenti d'identità falsi, conseguimento fraudolento di false attestazioni, riciclaggio di denaro, infrazione alla legge federale sugli Stranieri per ingresso illegale in Svizzera", e condannato, in relazione alla ripetuta falsità, alla pena detentiva di mesi uno e giorni uno, ritenuta interamente espiata in virtù della deduzione del carcere preventivo presofferto di pari durata, oltre che alla pena pecuniaria per gli altri reati di euro 180 aliquote giornaliere di fr.100 cadauna, con pignoramento della somma di fr. 18.000 giacente su conto estero con Istituto bancario britannico.
2.Ne discende che, ricorrendo tutti i presupposti del bis idem internazionale, come indicati dall'art. 54" della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, cui hanno aderito l'Italia e la Svizzera "(condanna per il medesimo fatto, passata in 7 giudicato, a pena interamente espiata), deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio, con la conseguente immediata liberazione di OS MP, se non detenuto per altro titolo". Se ciò è vero, come è vero, non è revocabile in dubbio che agli atti del procedimento penale instaurato in Italia nei confronti dell'MP fosse stata allegata, quanto a meno a partire dalla celebrazione dell'udienza innanzi alla Corte di Cassazione del 28.1.2019, la documentazione necessaria a verificare la sussistenza o meno della violazione del principio del ne bis in idem internazionale. Quest'ultimo tema non era stato affrontato dalla sentenza con cui la Corte di Cassazione, in data 6.7.2020, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'MP avverso la sentenza della corte di appello di Napoli, che aveva confermato la pronuncia di condanna di primo grado, in quanto, rilevava il giudice di legittimità, da un lato, l'efficacia preclusiva endoprocessuale della decisione assunta nel sub- procedimento cautelare dalla Corte di Cassazione attiene alla sola fase cautelare;
dall'altro, la difesa non aveva allegato a sostegno della propria richiesta né la sentenza irrevocabile dell'Autorità giudiziaria elvetica, né gli atti relativi alla fase cautelare, non contenuti nel fascicolo processuale. Allo stesso modo nemmeno la corte di appello di Roma, in sede di revisione, si occupava della questione, sul presupposto, erroneo, come stigmatizzato dalla Corte di cassazione nella sentenza oggetto del presente ricorso, che la questione di improcedibilità per violazione del principio del ne bis in idem, non fosse deducibile nel giudizio di revisione della sentenza di condanna, potendo trovare spazio solo in sede di giudizio di esecuzione, ai sensi dell'art. 669, c.p.p. Tuttavia, come dimostrato dal ricorrente, la documentazione di cui si discute era stata allegata agli atti del fascicolo nella disponibilità della Corte di Cassazione per l'udienza camerale del 18.5.2022. Con dichiarazione scritta del 25.7.2022, infatti, la cancelleria della Corte di appello di Roma ha attestato che la pronuncia dell'autorità giudiziaria elvetica era presente nel fascicolo contrassegnato dal R.G.N. 8 42208/2021, relativo alla menzionata udienza camerale del 18.5.2022, restituito dalla Corte di Cassazione all'ufficio di merito, in quanto originariamente trasmessa insieme con tutti gli atti del ricorso. Alla copia della sentenza elvetica trasmessa al difensore dell'MP su sua richiesta, la cancelleria della corte di appello di Roma aveva allegato, a mezzo di posta elettronica certificata, la seguente attestazione, dal tenore inequivocabile: "la copia della sentenza emessa dal Tribunale Federale nella causa SK.2108.55 del 6.12.2018 passata in giudicato il 12.1.2019, allegata alla presente (nome allegato: "Sentenza Tribunale Federale Svizzera"), è stata estratta dal fascicolo relativo al procedimento n. 42208/2021 RG Cassazione, celebrato a seguito del ricorso presentato avverso l'ordinanza n. 212/201 pronunciata il 2.11.2021 nell'ambito del proc. n. 33/2021 RG Revisioni Corte di Appello di Roma, definito con sentenza del 18.5.2022". Risulta, dunque, evidente l'errore di fatto in cui è incorso il Collegio decidente nell'affermare la mancanza agli atti della sentenza dell'Autorità giudiziaria elvetica del 6.12.2018, errore decisivo ai fini della decisione assunta, in quanto, come evidenziato dal giudice di legittimità, fondandosi l'assunto difensivo su tale sentenza, la mancata allegazione del documento in questione ha integrato la violazione del disposto dell'art. 165-bis, disp. att., c.p.p., rendendo il ricorso inammissibile per mancanza di specificità. Una volta accertata la presenza in atti della sentenza del Tribunale Federale, appare opportuno evidenziare, non assume rilievo decisivo verificare se il documento fosse stato o meno allegato al ricorso dal difensore dell'MP. Con l'impugnazione, infatti, era stata sollevata una questione qualificabile in termini di error in procedendo, in relazione alla quale la Corte di Cassazione era ed è giudice del fatto. Si segnala, sul punto, un condivisibile arresto di questa Sezione, secondo cui è deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in 9 procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in caso di "errores in procedendo", l'oggetto diretto del sindacato di legittimità è un'invalidità processuale, sicché non può esservi scissione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto: cfr. Sez. 5, n. 30845 del 07/04/2017, Rv. 270871). Nel caso in esame, peraltro, la decisione della questione relativa alla preclusione derivante dal giudicato internazionale formatosi sul medesimo fatto, non comportava la necessità di accertamenti di fatto, giustificando l'intervento della Corte di Cassazione sulla proposta eccezione (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, Rv. 282044). Ne consegue che, una volta prospettata con il ricorso per cassazione l'indicata questione, il giudice di legittimità, in quanto giudice del "fatto processuale", avrebbe dovuto sua sponte procedere a un controllo degli atti al fine di verificare la sussistenza o meno dei presupposti processuali posti dal ricorrente a fondamento della sua tesi, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p.p., in quanto integrante una violazione di legge processuale incidente sull'esercizio stesso dell'azione penale. Rilievo formulabile anche con riferimento alla menzionata decisione della Corte di cassazione del 6.7.2020, posto che, come già detto in precedenza, agli atti del procedimento penale instaurato in Italia nei confronti dell'MP era già stata allegata, quanto a meno a partire dalla celebrazione dell'udienza innanzi alla Corte di Cassazione del 28.1.2019 nell'ambito del sub-procedimento cautelare, la documentazione necessaria a verificare la sussistenza o meno della violazione del principio del ne bis in idem internazionale, tema mai affrontato nel merito dai giudici della cognizione, né dalla Corte di cassazione nell'ambito del procedimento principale. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza oggetto di ricorso straordinario va, pertanto, revocata, disponendosi, al tempo stesso, l'annullamento dell'ordinanza con cui la corte di appello di Roma, in data 1 0 2.11.2021, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata nell'interesse di MP OS, per le ragioni indicate nella stessa sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, oggetto di revoca, con rinvio, ai sensi dell'art. 634, co. 2, c.p.p., per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Revoca la sentenza di questa Corte n. 24001 emessa in data 18 maggio 2022 nei confronti di MP OS e di conseguenza annulla l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 2 novembre 2021, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia Così deciso in Roma il 15.3.2023.
lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28246 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 15/03/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 18.5.2022, n. 2400/22, R.G.N. 42208/2021, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di MP OS avverso il provvedimento con cui la corte di appello di Roma, in data 2.11.2021, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata nell'interesse del suddetto MP, con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 22 novembre 2018, confermata dalla Corte d'appello di Napoli in data 4 luglio 2019, divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in data 6 luglio 2020, relativa al reato di cui all'articolo 497-bis, c.p., ritenendo che la questione relativa al giudizio sullo stesso fatto, che sarebbe stato operato dall'autorità elvetica con sentenza in data 6 dicembre 2018, divenuta irrevocabile in data 12 gennaio 2019, non costituisca una causa di revisione, rientrando piuttosto nelle questioni proponibili a norma dell'art. 669, c.p.p. 1.1. Nel proporre ricorso l'MP denunciava violazione di legge, in riferimento agli artt. 630, 634 e 125, comma 3, c.p.p., perché la questione di procedibilità, relativa all'intervenuto giudizio straniero sullo stesso fatto, può essere dedotta quale prova nuova nel giudizio di revisione, sicché l'istanza non doveva essere dichiarata inammissibile, trattandosi di una causa di improcedibilità dell'azione inquadrabile nelle cause di non punibilità, difettando l'ordinanza impugnata di motivazione sul punto, poiché la questione del bis in idem doveva essere accertata d'ufficio, ma a tanto la corte territoriale non aveva provveduto. Ciò posto, nella menzionata sentenza n. 2400 del 18.5.2022, la Prima Sezione ha affermato il principio di diritto, secondo cui la questione di improcedibilità, per bis in idem, può trovare spazio anche nel giudizio di revisione della sentenza di condanna, quando però essa non abbia già formato oggetto di esame nel corso del giudizio, perché, altrimenti, non si tratterebbe di una nuova prova (sulla insussistenza della causa di procedibilità), ma piuttosto di una non consentita diversa nuova valutazione di un fatto (processuale), che è preclusa nel giudizio di revisione. In applicazione di tale principio, il giudice di legittimità rilevava che la questione del bis in idem era stata dedotta nel giudizio conclusosi con la sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte di Cassazione il 6.7.2020, n. 22046, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza con cui, nel merito, la Corte di appello di Napoli, il 4 luglio 2019, aveva confermato la sentenza di condanna dell'MP, pronunciata dal Tribunale di Napoli. Da tale presupposto il Collegio decidente faceva discendere le seguenti conseguenze. "In quel frangente" la Corte ha «accertato - sulla base dell'esame degli atti, consentito in questa sede in virtù dell'error in procedendo denunciato — che neppure in sede di discussione davanti alla Corte di appello l'oggi dedotto bis in idem è stato almeno allegato», rilevando «che il motivo è inammissibile, perché nulla di specifico è stato, neanche in questa sede, allegato - segnatamente, né la nota del Ministro della Giustizia del 25/1/2019, né la sentenza dell'Autorità Elvetica del 6/12/2018, irrevocabile, che, in tesi difensiva, avrebbe giudicato anche del fatto, commesso in Napoli il 5/09/2018 - per consentire a questa Corte di verificare la evidente identità del fatto giudicato in Svizzera e del fatto ascritto al ricorrente sul quale verte l'odierno giudizio di legittimità». 3.1. Ebbene, il ricorrente cerca di introdurre, mediante l'istanza di revisione della sentenza di condanna irrevocabile, una questione già dedotta e giudicata inammissibile dalla Corte di legittimità, sostanzialmente aggirando il giudicato per mezzo della riproposizione di una doglianza già scrutinata. Si è, in proposito, chiarito che «in tema di revisione, attesa la natura straordinaria del mezzo di impugnazione, è inammissibile la richiesta fondata su motivi già esaminati nel corso del giudizio» (Sez. 5, n. 9169 del 31/01/2017, Ceccagnoli, Rv. 269060), con riguardo proprio alla 2 dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione a sostegno della quale era stato dedotto un conflitto di giudicati, riproponendo una questione già interamente valutata nel corso del giudizio di cognizione, pur se sotto il diverso profilo della prospettata violazione del ne bis in idem. 3.2. Del resto, la Corte di legittimità aveva rilevato la mancanza di specificità della questione proposta, non essendo stati allegati gli atti da cui essa avrebbe dovuto trovare conferma, come accade anche nell'odierno ricorso che non indica, né allega, gli atti da cui dovrebbe risultare la sussistenza del bis in idem che viene posto a fondamento dell'istanza di revisione". 3.3. Nessuna frizione ai principi costituzionali del diritto umanitario e di quello dell'Unione si verifica nel caso di specie, poiché resta processualmente indiscutibile, in quanto preclusa a seguito del giudizio svoltosi in duplice grado di merito e in sede di legittimità, la questione del bis in idem rispetto a un giudicato straniero del quale, neppure in questa sede, è allegato alcunché. Il ricorso non soddisfa, infatti, il requisito di cui all'art. 165-bis, disp. att. cod. proc. pen., della allegazione degli atti, esterni al provvedimento impugnato, su cui si fonda (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talarnanca, Rv. 276432)". 2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., l'MP, lamentando l'omessa un duplice errore di fatto. Da un lato, infatti, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza oggetto di ricorso, la sentenza dell'Autorità Elvetica n. 942.001/SK.2018.55 del 6.12.2018, divenuta irrevocabile il 12.1.2019, pronunciata nei confronti del ricorrente, autenticata e apostillata, era presente agli atti del fascicolo relativo al ricorso proposto innanzi alla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ed era comunque presente agli atti del procedimento come risulta dall'attestazione rilasciata in data 25.7.2022 dalla Corte di appello di Roma. 3 Dall'altro, dalla stessa motivazione della richiamata sentenza della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione del 6.7.2020, risulta contraddetta l'affermazione secondo cui con tale decisione il giudice di legittimità avrebbe già scrutinato e "verificato" la questione del ne bis in idem internazionale, posto che in essa viene espressamente chiarito che "spetterà, pertanto, eventualmente al giudice dell'esecuzione, adito dall'interessato, effettuare la verifica che questa Corte non è stata posta in condizione di compiere". Rileva, al riguardo, l'MP come dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale, di cui è stata chiesta dallo stesso ricorrente la trasmissione di copia integrale alla Corte di appello di Napoli, si evinca l'inesistenza di qualsivoglia atto, in nessuno dei vari gradi di giudizio, idoneo a fondare la dedotta violazione del principio del doppio giudizio. Solo in una fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna sono stati prodotti innanzi al giudice della revisione elementi nuovi in grado di dimostrare la precedente e perdurante violazione del ne bis in idem internazionale". 3. Con requisitoria scritta del 27.2.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memorie del 27.2.2023 e 6.3.2023, l'avv. Pamela Bonaiuti, difensore di fiducia dell'MP, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4 n ricorso va accolto per le seguenti ragioni. 5. Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da 4 assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193). Va, inoltre, ribadito un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato;
in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173, disp. att., c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982). Tanto premesso non appare revocabile in dubbio che il giudice di legittimità sia incorso nel denunciato errore di fatto. Come dimostrato dal ricorrente, attraverso una specifica produzione documentale, in omaggio al principio della cd. autosufficienza del ricorso in materia penale, e come si evince dalla lettura degli atti, ammissibile in questa sede essendo stato dedotto, in definitiva, un error in procedendo, l'MP, come si è già detto, era stato condannato, con sentenze passate in giudicato, sia dall'autorità giudiziaria italiana, che dall'autorità giudiziaria elvetica. In particolare, i giudici italiani avevano affermato la responsabilità penale dell'MP, ex art. 497 bis, c.p., "perché deteneva il falso passaporto italiano n. YA 9592785 rilasciato dall'Ambasciata italiana di Bruxelles in data 4.7.2016, intestato a MP AN, nato a [...] 5 Citra in data 26.9.1976, ma recante la propria fotografia, documento valido per l'espatrio". L'autorità giudiziaria elvetica, invece, aveva dichiarato l'MP colpevole del reato di cui all'art. 251, codice penale svizzero, per avere concorso a fabbricare, detenuto e usato a scopo di inganno, reiteratamente dal 4.7.2016 e fino al 5.9.2018, data del suo arresto e del sequestro del documento in Italia, il medesimo falso passaporto italiano n. YA 9592785. Appare opportuno evidenziare che nel procedimento penale sorto in Italia si inseriva una fase cautelare, in quanto l'MP aveva proposto riesame avverso l'ordinanza cautelare emessa all'esito del suo arresto, nonché ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame, che aveva solo parzialmente accolto l'impugnazione. In sede di ricorso per cassazione, la difesa dell'MP, con motivi nuovi, deduceva la sopravvenuta mancanza di condizione di procedibilità ex art. 649, co. 2, c.p.p., chiedendo, di conseguenza, la revoca della misura cautelare in atto. La Core adita, con sentenza n. 14384/2019 del 28.1.2019, dopo avere "preliminarmente dato atto che il Ministero della Giustizia ha trasmesso a questa Corte la nota con la quale si informa che OS MP è stato giudicato e condannato dall'autorità giudiziaria elvetica con sentenza del 6.12.2018, passata in giudicato il 12 gennaio 2019, a pene interamente espiate (come specificato nello stesso dispositivo dell'allegata sentenza) in relazione, tra l'altro, al medesimo fatto oggetto della misura cautelare impugnata", ha concluso nel senso che, nel caso in esame, "ricorre, pertanto, l'ipotesi del cd. bis in idem internazionale, con la conseguenza che il provvedimento impugnato dev'essere annullato senza rinvio". Sul profilo dell'identità dei fatti di cui hanno avuto cognizione le autorità giudiziarie dei due Stati, la posizione assunta dalla Corte di Cassazione appare assolutamente netta. Rilevava, infatti, il collegio: "Nel caso di specie i fatti sono proprio gli stessi. Ed invero, con la sentenza emessa il 6.12.2018 dal Tribunale 6 penale federale l'MP è stato, tra l'altro, condannato anche proprio con riferimento all'episodio del 5.9.2018, oggetto di contestazione nel procedimento pendente presso il tribunale di Napoli per il quale è stata disposta la misura cautelare impugnata, riconnpreso nella pronuncia elvetica nella condotta, ivi ravvisata, di fabbricazione, detenzione e uso reiterato del passaporto falso dal 4 luglio 2016 - data del rilascio del passaporto falso — e fino al 5 settembre 2018, data dell'arresto e del sequestro in Italia del documento da parte della polizia italiana (trattasi del medesimo, falso, passaporto italiano rilasciato in data 4 luglio 2016, scadenza 3 luglio 2026, dall'ambasciata italiana di Bruxelles a nome di AN MP nato ad [...] ma con l'effige del fratello OS MP). Nella pronuncia svizzera è, tra l'altro, espressamente riconosciuta la parziale identità dei fatti (essendo ivi contestati ulteriori reati), sia sotto il profilo storico che giuridico, e si precisa che è ravvisabile la giurisdizione svizzera in virtù del principio di territorialità/ubiquità operante nell'ordinamento elvetico, secondo cui « è sufficiente che un singolo complesso fattuale occorso in Svizzera funga da magnete - inteso con mente alla competenza giurisdizionale elvetica- per tutti gli accadimenti che si sono concretizzati all'estero». Con la sentenza svizzera, l'MP è stato ritenuto colpevole di "ripetuta falsità in documenti, segnatamente concorso in fabbricazione e detenzione continuata di documenti d'identità falsi, conseguimento fraudolento di false attestazioni, riciclaggio di denaro, infrazione alla legge federale sugli Stranieri per ingresso illegale in Svizzera", e condannato, in relazione alla ripetuta falsità, alla pena detentiva di mesi uno e giorni uno, ritenuta interamente espiata in virtù della deduzione del carcere preventivo presofferto di pari durata, oltre che alla pena pecuniaria per gli altri reati di euro 180 aliquote giornaliere di fr.100 cadauna, con pignoramento della somma di fr. 18.000 giacente su conto estero con Istituto bancario britannico.
2.Ne discende che, ricorrendo tutti i presupposti del bis idem internazionale, come indicati dall'art. 54" della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, cui hanno aderito l'Italia e la Svizzera "(condanna per il medesimo fatto, passata in 7 giudicato, a pena interamente espiata), deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio, con la conseguente immediata liberazione di OS MP, se non detenuto per altro titolo". Se ciò è vero, come è vero, non è revocabile in dubbio che agli atti del procedimento penale instaurato in Italia nei confronti dell'MP fosse stata allegata, quanto a meno a partire dalla celebrazione dell'udienza innanzi alla Corte di Cassazione del 28.1.2019, la documentazione necessaria a verificare la sussistenza o meno della violazione del principio del ne bis in idem internazionale. Quest'ultimo tema non era stato affrontato dalla sentenza con cui la Corte di Cassazione, in data 6.7.2020, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'MP avverso la sentenza della corte di appello di Napoli, che aveva confermato la pronuncia di condanna di primo grado, in quanto, rilevava il giudice di legittimità, da un lato, l'efficacia preclusiva endoprocessuale della decisione assunta nel sub- procedimento cautelare dalla Corte di Cassazione attiene alla sola fase cautelare;
dall'altro, la difesa non aveva allegato a sostegno della propria richiesta né la sentenza irrevocabile dell'Autorità giudiziaria elvetica, né gli atti relativi alla fase cautelare, non contenuti nel fascicolo processuale. Allo stesso modo nemmeno la corte di appello di Roma, in sede di revisione, si occupava della questione, sul presupposto, erroneo, come stigmatizzato dalla Corte di cassazione nella sentenza oggetto del presente ricorso, che la questione di improcedibilità per violazione del principio del ne bis in idem, non fosse deducibile nel giudizio di revisione della sentenza di condanna, potendo trovare spazio solo in sede di giudizio di esecuzione, ai sensi dell'art. 669, c.p.p. Tuttavia, come dimostrato dal ricorrente, la documentazione di cui si discute era stata allegata agli atti del fascicolo nella disponibilità della Corte di Cassazione per l'udienza camerale del 18.5.2022. Con dichiarazione scritta del 25.7.2022, infatti, la cancelleria della Corte di appello di Roma ha attestato che la pronuncia dell'autorità giudiziaria elvetica era presente nel fascicolo contrassegnato dal R.G.N. 8 42208/2021, relativo alla menzionata udienza camerale del 18.5.2022, restituito dalla Corte di Cassazione all'ufficio di merito, in quanto originariamente trasmessa insieme con tutti gli atti del ricorso. Alla copia della sentenza elvetica trasmessa al difensore dell'MP su sua richiesta, la cancelleria della corte di appello di Roma aveva allegato, a mezzo di posta elettronica certificata, la seguente attestazione, dal tenore inequivocabile: "la copia della sentenza emessa dal Tribunale Federale nella causa SK.2108.55 del 6.12.2018 passata in giudicato il 12.1.2019, allegata alla presente (nome allegato: "Sentenza Tribunale Federale Svizzera"), è stata estratta dal fascicolo relativo al procedimento n. 42208/2021 RG Cassazione, celebrato a seguito del ricorso presentato avverso l'ordinanza n. 212/201 pronunciata il 2.11.2021 nell'ambito del proc. n. 33/2021 RG Revisioni Corte di Appello di Roma, definito con sentenza del 18.5.2022". Risulta, dunque, evidente l'errore di fatto in cui è incorso il Collegio decidente nell'affermare la mancanza agli atti della sentenza dell'Autorità giudiziaria elvetica del 6.12.2018, errore decisivo ai fini della decisione assunta, in quanto, come evidenziato dal giudice di legittimità, fondandosi l'assunto difensivo su tale sentenza, la mancata allegazione del documento in questione ha integrato la violazione del disposto dell'art. 165-bis, disp. att., c.p.p., rendendo il ricorso inammissibile per mancanza di specificità. Una volta accertata la presenza in atti della sentenza del Tribunale Federale, appare opportuno evidenziare, non assume rilievo decisivo verificare se il documento fosse stato o meno allegato al ricorso dal difensore dell'MP. Con l'impugnazione, infatti, era stata sollevata una questione qualificabile in termini di error in procedendo, in relazione alla quale la Corte di Cassazione era ed è giudice del fatto. Si segnala, sul punto, un condivisibile arresto di questa Sezione, secondo cui è deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in 9 procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in caso di "errores in procedendo", l'oggetto diretto del sindacato di legittimità è un'invalidità processuale, sicché non può esservi scissione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto: cfr. Sez. 5, n. 30845 del 07/04/2017, Rv. 270871). Nel caso in esame, peraltro, la decisione della questione relativa alla preclusione derivante dal giudicato internazionale formatosi sul medesimo fatto, non comportava la necessità di accertamenti di fatto, giustificando l'intervento della Corte di Cassazione sulla proposta eccezione (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, Rv. 282044). Ne consegue che, una volta prospettata con il ricorso per cassazione l'indicata questione, il giudice di legittimità, in quanto giudice del "fatto processuale", avrebbe dovuto sua sponte procedere a un controllo degli atti al fine di verificare la sussistenza o meno dei presupposti processuali posti dal ricorrente a fondamento della sua tesi, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p.p., in quanto integrante una violazione di legge processuale incidente sull'esercizio stesso dell'azione penale. Rilievo formulabile anche con riferimento alla menzionata decisione della Corte di cassazione del 6.7.2020, posto che, come già detto in precedenza, agli atti del procedimento penale instaurato in Italia nei confronti dell'MP era già stata allegata, quanto a meno a partire dalla celebrazione dell'udienza innanzi alla Corte di Cassazione del 28.1.2019 nell'ambito del sub-procedimento cautelare, la documentazione necessaria a verificare la sussistenza o meno della violazione del principio del ne bis in idem internazionale, tema mai affrontato nel merito dai giudici della cognizione, né dalla Corte di cassazione nell'ambito del procedimento principale. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza oggetto di ricorso straordinario va, pertanto, revocata, disponendosi, al tempo stesso, l'annullamento dell'ordinanza con cui la corte di appello di Roma, in data 1 0 2.11.2021, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata nell'interesse di MP OS, per le ragioni indicate nella stessa sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, oggetto di revoca, con rinvio, ai sensi dell'art. 634, co. 2, c.p.p., per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Revoca la sentenza di questa Corte n. 24001 emessa in data 18 maggio 2022 nei confronti di MP OS e di conseguenza annulla l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 2 novembre 2021, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia Così deciso in Roma il 15.3.2023.