Sentenza 5 giugno 1989
Massime • 4
Il reato di partecipazione a banda armata costituisce un'ipotesi delittuosa distinta da quella di formazione di banda armata e si concretizza nell'individuale adesione alla banda già formata; anche rispetto a questa condotta è ipotizzabile il concorso, quando altre persone abbiano determinato o rafforzato la volontà di aderire eventualmente concordando un'adesione congiunta. ( Conf mass n 145129).*
Nell'apprezzamento complessivo dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche, ben può il giudice escluderla, in considerazione dello stato di latitanza dell'imputato. ( Conf mass n 174755; ( Conf mass n 172151; ( Conf mass n 160690; ( Conf mass n 116072).*
In ogni ipotesi in cui le molteplici violazioni, della stessa o di diverse Disposizioni di legge, siano state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, è applicabile l'istituto della continuazione, indipendentemente dalle pene previste per i singoli reati, le quali possono essere di genere e di specie diversi, perché l'espressione "più violazioni della stessa o di diverse Disposizioni di legge" abbraccia, nella sua generica ampiezza ogni possibile combinazione di reati concorrenti. (applicazione in tema di concorso di reati, uno dei quali punito con l'ergastolo). ( Conf mass n 165179, sul principio generale).*
La circostanza aggravante del numero delle persone prevista dallo art. 112 n. 1 cod. pen. è applicabile sia al delitto di partecipazione, sia a quello di formazione di banda armata. ( Conf mass n 166739; ( Conf mass n 166346; ( Conf mass n 147600; ( Conf mass n 145411).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/1989, n. 12098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12098 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1989 |
Testo completo
AL MASSIMARIO M 1 20 98/89
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 5 giugno
__1989 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE SENTENZA
N. 772 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Corrado CARNEAL Presidente
1. Dott. Stanislao SIBILIA Consigliere REGISTRO GENERALE
->> N. 7260189 2. Francesco PI
UM IA 3
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A OR LATTANZI در ULLICIO COE
Rilasci o ha pronunciato la seguente ZADNO3 per diritti L. 6 0 SENTENZA
114 FEB. 1990 sul ricorso proposto da IL CANCELLIERE
TT ADDIG, Gabriele AD, n.31.8.60,
n.31.1.54, UR ANGALDI, n. 13.3.67, Pasqualo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
n.27.7.62, Gergio NO, n.19.2.57,BELSITO, UFF
Piles a SIC. Fiore CL AC, n.12.1.58, ST AC,
1-16-200 per dirittin.30.1.59, PIluigi LI, n. .8.2.60, Aiccardo
2 APR. 1990 GI, n.6.11.61, RC CA, n.5.5.62, ANll IL CANCELLIERE
EP, SE, n.19.7.61, Fobrizio
n.26.9.62, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.26.2.64, GI OR AV,
-UFFICIO COPIE LL, RC OC, n.26.10.63, Giovanna Rilasciata copia studio.... al SIG. ANDRIANLn.21.5.46, GL CRISERA', n. 16.10.61, Carlo
DE LL, n.18.2.60, Serang DE PIGA, n.2.11.63, per diritti 146000 17 10011.1900 AN CI, n.27.2.42, CL RC, n.14.6.56, IL CANCELLIERELIERE
Π..13.2.53, Alborto AN, UI CH,
UL, n.3.5.55, CI AI, n.6.7.61, EG
NIANELLO
24020
IL CANCELLIERE
LIRE 5000
CANCELLERIA
4.
AE596617
AE596618
AE596619
AE596620
LIFE 2000
AW940051
AW940056
n.8.12.55, Livio AI, n.27.3.54, Leonardo
LATOLA, n.30.12.62, NT AE, n.27.3.63,
RO AI, n. 14.9.58, CH LO,
n.7.7.63, DR OT, n.23.2.62, Luciano
ET, n.22.1.59, MA PR, n.31.5.58,
RA IO, m.28.10.57, SA SC,
n.25.12.60, AL AD, 23.9.61, UI TI,
n.6.11.62, AO n.5.8.54, OR CC,
EN OM, STAOPPIANA, n.21.8.57,
TO, n.16.1.64, n.11.10.53, PIfrancesco Mario ZU,Fabrizio D.F. NI, n.9.5.53,
n.24.1.59.
avverso la sentenza della Corte di assise di appello di OM in data 17 giugno 1988
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
dott. OR AT Udito, per la parte civile, l'avv. CommasoSpaltro Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Sannelli che ha concluso, ♥
s. dichiar inammissibili i ricorsi di OC RC, Criserà a)
GL, De CI CA, LL AL, RI RA,
OR AL, CH OR, ST AO per omes sa presentazione dei motivi;
annulla con rinvio la sentenza nei confronti di IS TT b)
per il delitto di rapina al banco di OM cg. 3 e fatti connes si (capi 192-195 proc.pen. 48/84); nei confronti di NO
IE per i delitti di rapina ai danni di Caneschi e reati connessi;
nei confronti di AG PI UI per il delitto di rapina ai danni di Croce e per il delitto di favoreggiamento di Fioravanti;
nei confronti di Duci AN, per i reati relativi alla rapina Marletta;
nei confronti di EL per il delitto di rapina ai danni del Banco di, OM (capi 192-195, proc. n.48/84) a llofinn pei confronti Be n RL PI & AC eti n pog i Defise dunfor Annul senza rinvio con la sostituzione cella formula assoluto-call 11/3 m-
-
ria dubitativa della formula più ampia, la sentenza nei confronti di AC CL e GI EG;
nei confronti di AG
PI UI per la rapina alla B.N. L. Piazza Sulmona e reati con- nessi, nei confronti di Duci AN, per la ricettazione relativa alla rapina Caneschi;
nei confronti di TR RO per i capi relativi all'attentato Pizzarri;
naï fcanda da enocopio Másiao, kimitatamente aɖ' ' aggravante dé la finalità del terrorismo con ferimento alla raping Botterta;
nei confronti di AL con ri- ferimento alla rapina D'Aprile e i reati connessi;
as, nas illa port ulative elle scun delle pentionizione for a pri c e the buiti a zani IO, nashe & pencli allbuitie Uitstation Rigetta, nel resto i ricorsi degli imputati sopra menzionati, non chè, in toto, quelli di SA UR, BE AL, NƠ
IO, BR CA, CA RC, LA RE, Cavacep- pi IO, AV GI, LI IO, De IS SE,
Fórɖa* CL, SC vá gi, AI CI, AI VI, IT
RD, ES NT, ZZ CH, AC DR, PE, ne AN, NO UI, AL CE, NI AB , UR
IO. Udita i difensor✓":
NZ IT, fuilio LL, ligo De EO, AN CO, AO ND, grovanni AN, ZI NU, frau manco RD, GA MM, RI LL ER, NS UR, SU NO MA, fuisepte Salentine
-- Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Nell'esporre i fatti che hanno dato causa al
processo la sentenza impugnata inizia ricordando che dalla metà del 1981 ai primi mesi dell'anno SUCC@GSi- Vo а OM erano stati uccisi con colpi di armi da
fuoco US DE LU, RC IZ, il NO
della polizia Francesco LL, la guardia scelta
CO DI ROMA, gli agenti CI CO e Antonio
UZ, il carabiniere OMno CI е lo studente
SA NI. La sera del 31 luglio 1981 US DE LU si trovava nella stanza da bagno della propria abita-
zione allorché un giovane avava bussato alla portm presentandosi come un suo amico, si era fatto aprire: DE LUCA si era affacciato dalla porta del bagno e il
giovane aveva estratto da un borsello un'arma B aveva
fatto fuoco colpendolo.
RC ZA ara stato ucciso verso le ore
Medaglie 21,30 del 30 settembre in piazza delle accostata d'oro. Una Fiat Ritmo targata Milano si era
alla Panda del IZ ed i giovani che si trovavano sulla Ritmo con una paletta segnaletica gli avevano intimato l'alt. Il IZ si era fermato Ε si era avvicinato ad un giovane stempiato sceso della Ritmo;
aveva fatto pochi passi quando Gra stato raggiunto da tre colpi esplosi in rapida successione.
5 Verso le оге 9 del 21 ottobre in via Ponte
Landrone, dopo l'uscita di una galleria che collega questa strada con via Ostionue, la Ritmo della Digos sulla quale si trovavano il NO LL W 18
guardia DI ROMA era stato raggiunta da numerosi wolpi di arma da fuoco, che avevano colpito i due occupanti determinandone la morte immediata.
Il 5 dicembre, verso le ore 12,30, la "volante
4" con gli agenti UI D'ERRICO, OR RB e
CI CO percorreva a lenta andatura la via
Flaminia in direzione del centro di OM quando, in
località Labaro, un giovane, apparentemente intento a mangiare mandarini, si ero avvicinato all'autovettura
ed estratta improvvisamente una pistola aveva inizio-
subito imitato da altri tre giovanito ة sparare usciti da un'autovettura parcheggiata nei pressi. I l
CO era morto all'istante mentre gli altri due
agenti erano riusciti a scendere dalla macchina е a rispondere al fuoco: nella aparatoria che era seguita il BARBUTO aveva riportato lesioni е SA
BR, uno degli aggressori, era stato ferito mortalmente.
I l 6 dicembre, alle 10,40 circa, il brigadiere
MA AAPICETTI e il carabiniere Homano CI nel quartiere Ostiense avevano fermato la loro autovet- tura per controllare due giovani. Il RAPICETTI era
rimasto vicino alla macchina mentre il CI si era
6 ai giovani;
uno di questi aveva estratto avvicinato pistola esplodendo contro il CI due colpi una mortali.
messoI l PI aveva reagito e si era
all'inseguimento dell'omicida. Questi durante la fuga aveva sparato contro una persona che aveva tentato di
fermarlo e contro due agenti successivamente interve-
nuti, poi, finite le munizioni, aveva gettato l'arma contro uno degli agenti ed aveva estratto dalla
' cintura una pistola automatica continuando • врагаге; aveva fermato prima una Fiot 126 e poi una Fiat 127,
la quale era riuscito ad allontanarsi.con
11 5 marzo 1982 quattro giovani armati e a viso
scoperto erano entrati nell'agenzia n.2 della Banca
nazionale del lavoro sita in via Aurelia n. 420, dopo aver sottratto alla guardia giurata Odillo AN la
pistola: due di essi si erano impossessati di 38
milioni in contanti e di 55 milioni in aveegni,
mentre gli altri due si erano appostati all'ingresso della banca dove tenevano . bada clienti ed impiega-
oltre alla guardia AN e al carabiniere ZI ti,
GREGORINI sopraggiunto nel frattempo, al quale aveva-
no sottratto la pistola d'ordinanza.
Un passante accortosi dulla rapina aveva avver-
L'agentu AO ES, che Gi Trovavatito la polizia.
nella zona, era intervenuto @ ei era appostato davan-
ti alla banca in attesa dell'uscita dei rapinatori. Aveva intimato l'alt al primo di essi uscito dalla
banca ma era stato fatto sogno di numerosi colpi di
arma da fuoco. Due rapinatori avevano tentato di
fuggire Su una Volkswagen, sulla quale era Galita
anche una donna. Erano intervenuti altri agenti 8
c'erano stati dei conflitti à fuoco in conseguenza dei quali aveva perso la vita lo studente sedicenne
SA NI, che casualmente si era trova-
to nella zona del fuoco, ed erano rimasti feriti li agenti,ES e LO e dei passanti.
Verso le ore 19 era giunta all'Ansa di OM una
telefonata per segnalare, a nome dei NAR, che ยน und
Aitmo bianca parcheggiata vicino all'ingresso Bucon-
dario dell'ospedale S.Spirito si trovava, furita,
FR MA. Questo in uffetti presentava una
ferita d'arma da fuoco alla regione addominale ad era
stata soccorsa e sottoposta ad intervento chirurgico.
Nel pomeriggio del 24 giugno gli agenti Antonio
UZ 8 US IL in servizo di vigilanza all'abitazione del capo della rappresentanza davanti dell'OLP in Italia erano stati affrontati da นก
giovane armato che его GCUSO da uno Vespa ed OVBVO
spianato contro di essi una pistola di grosse
IL, dimensioni. Gli agenti erano fuggiti;
il
sebbene raggiunto da un colpo, era riuscito trovare mentre il GalluzzO riparo in un caseggiato, era all'addome G al torace ed era morto stato colpito
8
د durante il trasporto in ospedale. La sparatorio aveva richiamato l'attenzione dell'agente US CRISCI, cha pochi minuti prima Q A utoto sostituito dal
UZ в si trovava in un bar per telefonaru I l
SC aveva sparato verbo il giovane che aveva
raccolto l'arma in dotazionu al Galluzzo 0 Vuľuo un altro giovane che ero uscito da uno Golf di colore grigio metallizzato. Nel conflitto a fuoco erano
intervenute anche le guardie del corpo del rappresen-
tante dell'OLP, che dal primo piano dello stabile avevano esploso numerosi colpi di pistolo all'indi- rizzo della Golf 日 di due giovani che avevano
risposto al fuoco.
Le indagini si erang indirizzate verso gli ambienti dell'estrema destra eversiva, date le caratteristiche dei fatti, le rivendicazioni talvolta intervenute, il ferimento o la cattura della MB e l'uccisione di BR, entrambi noti esponenti di movimenti eversivi di destra.
Per la vicenda della rapina alla Banca nazionale lavoro e dell'omicidio del giovane NI, del sulla base di alcune chiamatu in correità e di altre prove, erano stati imputati la MA, PIluigi
LI, ER AI, VI A1, Ciro LAI e
IO NI, ai quali, oltre alla rapina pluriag-
gravata Q ad altri reali connessi, erd stato contestato il delitto di strage.
y Per ciascuno degli altri episodi delittuosi ricordati erano stati imputati di attentato per finalità terroristiche o di eversione e di vari reati connessi: FR MA, per l'attentato relativo a DE LU;
FR MA, ST I-
NI, GI AV e RO AI, per l'atten-
tato relativo a IZ;
FR MA, Walter
AD, ST NI, GI AV, CL
AC, ST AC ed EG UL, per
l'attentato relativo a STHAULLO e a DI ROMA;
Walter
DI, AL EL e CI AI per l'attentato relativo a CO, AL EL e CI AI,
per l'attentato relativo a CI;
AL DI,
GI AV, OR CC, PIfran-
cesco TO, RO ST e DR OT, per l'attentato relativo a UZ.
AL DI e GI AV RA stati anche imputati per un attentato compiuto a Milano nei
confronti degli agenti CA BUONANTUONO, che era stato ucciso, EN UM e AN EPIFANIO;
il DI inoltre, con il NI, il ST, 10
PP e 10 ZUALO, Gra stato imputato per un
attentato compiuto a Torino nei confronti del carabi-
niere TO SS.
Alle stesse persone, oucluso il UL, 日 0
molte altre erano state addebitate anche numerose rapine, nei confronti sia di singole persone, sia di
10
J 1 banche, ed i delitti di associazione sovversiva, di associazione con finalità di terrorismo di eversione e di banda armata.
Due diversi procedimenti relativi ai fatti sopra ricordati erano stati riuniti dalla Corte di ossise di Roma e decisi con sentenza del 29 luglio 1986, che
alla maggior parte delle imputazioni avevarispetto
ritenuto la responsabilità degli imputati.
In seguito all'appello del pubblico ministero e
degli imputati la Corte di assise di appello di OM
con sentenza del 17 giugno 1988 ha dichiarato olcuni
reoti estinti per amnistia e in qualche CAGO ha
riformato la pronuncia di absoluzione o di condanna,
la determinazione della pena 0 altri punti della
decisione di primo grado, who però nel compluuuo ė
stata sostanzialmente confurmala.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione 42
imputati%; alcuni di essi però non hanno presentato i motivi, sicché la loro impugnazione risulta inammis-
sibile. Per questa ragione deve essere dichiarata ricorsi di RC OC,l'inammissibilità dei
GL RI, CA DE LL, AL
AN, AE IO, AL SO, OR
CC e AO PP.
Pure inammiscibile 0 il ricorso di IO
EP i cui motivi si risolvono in deduzioni
11 esclusivamente di merito, che avevano già formato oggetto dei motivi di appello e che sono state reiterate senza tenere conto in maniera adeguata della motivazione della sentenza impugnata senza considerare che motivi siffatti non sono consentiti in questa sede di legittimità.
rimanenti ricorsi propongono questioni vorie, I che non si prestano neppure in parte ad un e same
saranno perciò trattati separatamente, comune;
secondo l'ordine alfabetico dei ricorrenti, segnalan-
do però, quando esistono, i collegamenti tra i motivi e le posizioni dei diversi imputati.
12 3.- TT IS ha dedotto due motivi,
lamentando con il primo un vizio di motivazione circa la sua responsabilità per la rapina del 13 settembre
1982 all'agenzia 31 del Banco di OM e con il seoon- do un vizio di motivazione circa l'esclusione della circaprevalenza delle attenuanti generiche e
l'aumento di pena determinato per la continuazione.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
OM,Della rapina all'agenzia 31 del Banco di oltre all'IS, sono stati ritenuti responsabili
AL AD, EN OM, CL RC е
UI CH е la sentenza impugnata ha dato conto in modo esauriente degli elementi sui quali la corte di secondo grado ha basato il proprio convinoimento.
La prova è stata ravvisata nella chiamata in correità
operata dal DI, dettagliata e attendibile, riscon-
s trata per tutti gli imputati attraverso un significa-
tivo quadro indiziario.
sentenza impugnata si è diffusa suiLo singoli indizi che ha poi così ricapitolato: "l'abitazione della TIMPERI, da cui parti il gruppo dei rapinatori,
collega al fatto il CH, il RC @ l'IS;
il RC, amico del CH, è stato riconosciuto da due testimoni;
B il rinvenimento di una dalle pistole rapinato collega al fatto anche il TOMASEL-
LI". Si tratta in conclusione, sia per quanto riguar-
13 do l'IS, sia per quanto riguarda gli altri imputa-do 1
ti ricorrenti (OA, CH e OM) di una motivazione che ha dato conto in modo esauriente B
logicamente ineccepibile delle conclusioni oui 白
pervenuto la corte di assise di appello e che nel
merito è insuscettibile di sindacato in questa sede.
motivo Per quanto concerne il secondo
sufficiente rilevare che nello sentenza impugnata sono stati presi in esame e disattesi i motivi di
appello dell'IS diretti ad ottenere un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e un aumento
minore per la continuazione e che le censure Mosse al
riguardo dal ricorrente sono generiche e concernono
esclusivamente valutazioni di merito.
4.- IE AD oon un unico motivo, assai articolato, ha dedotto un vizio di motivazione circa l'affermazione della sua responsabilità per la repina in danno del rappresentante di preziosi AN
AN e per i reati connessi ed ha sostenuto che
il giudice di appello "aveva disinvoltamente sorvola-
to sulle argomentazioni" della sentenza di primo grado, che lo aveva assolto per non aver commesso il
fatto, "dando per scontato che 1'AD avesse
concorso all'ideazione della rapina, attendendo i
coimputati di ritorno dall'impresa criminosa e partecipando alla spartizione del bottino".
Il motivo è fondato.
14 I l 10 maggio 1982 due persona una in diviso do '
guardia di finanza e l'altra in possesso di un tesse- rino di riconoscimento da ufficiale della guardia di finanzo, si erano presentate presso l'Hotel La Giocca
B si erano fatte accompagnare da un cliente dell'al-
bergo, il commerciante di preziosi AN AN;
giunte in presenza di questo avevano estratto due pistole ed avevano compiuto una rapina portando via tra l'altro due valigia ountamenti i preziosi,
In seguito alle dichiarazioni di SORDI, della
rapina B degli altri reati connessi erano stati
imputati, oltre a DI, ST NI, RO
AI, AL EL, AL AN, Fabrizio
NI, IO LL, IO ZU e 1'ADINOLFI.
Secondo l'accertamento dei giudici di merito la
rapina era stata materialmente compiuta da EL,
ST, NI, DI B ZU, che erano stati
condannati sia in primo che in secondo grado. Gli
altri imputati, che secondo l'accusa avevano parteci-
pato alla deliberazione е alla preparazione del
delitto, in primo grado erano stati tutti assolti:
AD, NI e LL per non over comme So il fatto e AN per insufficienza di prove, mentre
in secondo grado, Su impugnazione del pubblico condannati, la ministero, i primi due erano stati stata assolta per insufficienza di prove ed terza era il quarto aveva visto confermare la formula dubitati-
15 va avvers0 la quale anch'agli aveva proposto appello. La corte di assise di appello ha ritenuto che
"pur non partecipando AD е NI
pienamente a conoscenza del all'esecuzione...erano progetto ed avevano concorso all'ideazione della
rapina pur non essendosi interessati delle modalità
operative" e che entrambi avevano atteso "l'esito della rapina presso il bar Motta di via Somalia
partecipando poi alla concordata spartizione del
bottino". In una situazione del genere sarebbe certamente configurabile un concorso morale nel reato, frutto di una deliberazione comune anohe a colomo ohe non I'avevano materialmente eseguito ma che a tal punto lo avevano fatto proprio da attendere il ritorno dei
rapinatori 日 da partecipare alla divisione dei beni
rapinati; però il ricorrente ha ragione quando sostiene che l'accertamento di fatto che lo riguarda,
opposto a quello operato dal giudice di primo grado,
risulta motivato in modo apodittico, con un generico riferimento alle dichiarazioni di DI e NI,
senza considerarle nei loro specifici e non sempre uniformi contenuti, al contrario di quanto aveva
fatto il giudice di primo grado, i cui argomenti non avrebbero potuto essere ignorati, Come è avvenuto,
nel momento in cui si riformava radicalmente la sua
decisione.
10 In realtà il giudice di appello ha assimilato
totalmente le posizioni di AD e di NI mentre gli elementi di prova a carico dell'uno e dell'altro,
ricordati nella decisione impugnata, erano diversi,
dato che per NI vi erano significativi riscontri che per l'AD manoavano: lo ZANI da un lato era
con gli autori materiali della rapina quando questi si erano mossi dal ristorante "Ambasciata d'Abruzzi"
per andarla a commettere, dall'altro aveva sicuramen-
partecipato alla spartizione del bottino, "dal te momento che costui era in possesso di un orologio proveniente dalla rapina...ohe poi regalò allo STAOP-
PIANA", confidandogli "che inizialmente doveva anche lui partecipare materialmente alla rapina". Dunque i fatti cui la corte di assise di appello ha ricollega-
to l'affermazione di responsabilità (previo accordo B successiva sportizione del bottino) avevano trovato per NI conferma in dati obiettivi riferibili esclusivamente O lui e oh non consentivano nella della sentenza impugnata una totale motivazione della posizione di AD, ПОП assimilazione coincidente sotto l'aspetto probatorio con quella di
NI.
E' per queste ragioni che nei confronti di
AD la sentenza impugnata va annullata per quanto concerne l'affermazione di responsabilità
relativa ai capi 236, 237, 238 e 241 del processO
17 n.48/84 ed al riguardo dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice di rinvio.
5.- UR AN con motivi di ricorso sotto-
scritti dall'avv. Aldo Albanese ha dedotto ur vizio di motivazione della sentenza impugnata, affermando che questa "si preoccupa di respingere" quettro motivi diversi da quelli proposti dall'imputato,
mentre non ha motivato GU quelli effettivamente proposti. In proposito occorre rilevare che per l'ANBALDI
stati presentati motivi di appello sio RA
dall'avv. Albanese, sia dall'avv. Filizzola e ohe i quattro motivi che la corte di secondo grado "si preoccupato di respingere" sono appunto quelli dell'avv. Filizzola. L'avv. Albanese con un unico motivo di appello aveva lamentato la "eccessività della pana" ed anche di questo motivo la sentenza
impugnata si è data carico indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non doverlo accogliere.
Il ricorso risulta perciò privo di fondamento.
6.- AL EL ha dedotto sei motivi. Con
due di questi, comuni a GI AV, Claudio
RC a UI CH, il ricorrente ha sostenuto la corte di secondo grado ha errato:che
a) nel ritenere sussistente il delitto dell'art. 306 c.p. e nel ritenere applicabile al delitto di
18 a banda ormata l'aggravante partecipazione dell'art.112 c. p. ; b) nel ritenere ohe l'aggravante dell'art. 1
d. l. 15 dicembre 1979, n.625 comporti un aumento di pena della metà, anziché fino alla metà, come secondo
il ricorrente risulterebbe dalla sentenza della Corte
costituzionale n.38 del 1985.
motivi motivi sono privi di Entrambi i fondamento.
Lo corte di secondo grado ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che i
costituissero una banda armata e che andasseN.A.R confermato 18 valutazione ames60 al riguardo dal
un analitico giudice di primo grado in seguito ad di tutti gli elementi acquisiti, delle esame ammissioni di numerosi imputati e dei documenti di rivendicazione. I ricorrenti non hanno mosso oensure
circa l'applicazione dell'art. 306 c.P., non hanno
dedotto che il giudice di merito ha errato nell'indi-
viduare gli elementi del reato, né hanno fatto volere reali vizi di motivazione, ma 6i sono limitati a
contestare le conclusioni dei giudici di merito con
argomenti di fatto, inquso@ttibili di considerazione in questa sede, in quanto hanno sostenuto nei motivi di ricorso che le finalità perseguite non erano quel- le lesive della personalità dello Stato ma solo
quelle di vendetta.
19 Per quanto concerne l'applicazione dell'aggra-
al delitto di partecipa-vante dell'art. 112 n. 1 c.p.
zione a banda armata è sufficiente osservare che il
giudice di appello si è uniformato alla giurispruden-
za di questa Corte, la quale, non solo nel Caso di
partecipazione (v.Sez.I, 31 marzo 1980, Campione, in
p.1520; Sez.I, 5 marzo 1980, Livra-Cass.pen. 1981, ghi, ivi, 1980, p.504; Sez.I, 18 dicembre 1980,
Cortiana, ivi 1982, p.713), ma anche in quello di formazione di banda armata (v. Sez.un., 7 luglio
1984, Dantini, in Casa.pen. 1984, p. 2384), ha ritenuto applicabile l'aggravante del numero delle
persone, e che i ricorrenti non hanno avolto nei motivi alcun argomento oritico rispetto alla ricor-
data giurisprudenza.
Infondato infine è anche il motivo con il quale sensisostiene che l'aumento della репа ai si dell'art.1 comma 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 non
è fisso della metà ma è determinabile discrezional-
mente dol giudice fino alla metà. La lettera della legge chiara nel senso indicato dalla corte di assise di appello, posto che stabilisce "la peno aumentato della metà", e non, come vorrebbero ricorrenti, "fino alla metà"; né vale addurre in
contrario la sentenza della Corte costituzionale n.
38 del 1985, che non ha inteso certamente affermare ciò che in contrasto con l'inequivoca lettera della
20 legge sostengono i ricorrenti ma più semplicemente, al contrario del giudice ohe aveva sollevato 18
questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto possibile operare le diminuzioni di pena per le circostanze attenuanti dopo aver apportato l'aumento per l'aggravante della finalità terroristica di eversione, qualora questa non venga ritenuta pre-
valente.
Con oltri tre motivi EL ha dedotto vizi di motivazione concernenti:
a) l'esclusione dell'attenuante della minima importanza (art.114 comma 1 c.p.) in relazione
280 c.p. con l'uccisione all'attentato ex art.
dell'agente CO;
b) la ritenuta volontarietà dell'omicidio del carabiniere CI;
c) l'esclusione delle attenuanti generiche.
Tutti tre i motivi in realtà più che vizi di
concernono aspetti di merito motivazione 8 sono privi di fondamento, dato che la sentenza impugnata ha motivato in modo esauriente e logico su tutte le
questioni oggetto dei motivi: rispetto all'attentato sub a) ha accertato che il EL aveva preso porte all'aggressione nei confronti degli agenti D'ERRICO,
4",RB e CO, a bordo della "volante
facendo fuoco come BR, DI e AI, poi si Bra
posto alla guida della "volente" della polizia con la
21 allontanati;
rispetto quale gli aggressori si егапо
all'attentato sub b) ha degunto la volontà omicida dalla distanza e dalla direzione dei colpi esplosi
contro
CI, trovando inoltre una conferma nel
contenuto della telefonata di rivendicazione perve-
nuta all'ANSA poche ore dopo il fatto;
quanto infine alle attenuanti generiche la corte correttamente le ha negate per la eccezionale gravità dei due ottanta-
ti, avvenuti a distanza di appena un giorno l'uno dall'altro, e per "la spiocata capacità a delinquere ' del soggetto", e certo non può essere censurata la sentenza impugnato perché ha escluso che le attenuan-
ti generiche possano essere applicate, come vorrebbe
il ricorrente, "a tutti coloro che... si Sono trovati coinvolti nell'estremismo di destra eversiva", dato per l'ordinamento un siffatto coinvolgimento non che può ravvisarsi alcun valore positivo.
motivo EL ha dedotto che Con un ultimo applicato la disciplina della dovrebbe essergli relazione a fatti oggetto di una continuazione in
sentenza passata in giudicato dopo la pronuncia della decisione impugnata. Nel motivo BELSITO si era
riservato di produrre la sentenza in rapporto alla
quale aveva dedotto l'ealotenza della continuazione, ma ciò poi non ha fatto. Pertanto in mancanza dei
necessari elementi di giudizio, che avrebbero dovuto
essere forniti dal ricorrente, anche questo motivo
22 risulta insuscettibile di accoglimento. Pur 16 Pagioni esposte il Ploursoיו d! BELBITA
deve quindi essere rigettato. 7.- IO BEVIVINO ha censurato la sentenza
impugnata nel ounto in cui ha ritenuto sussistente noi suoi confronti 1l'aggravanto del numoro dullo persone. La censura riguarda non tanto l'applicabili-
tà in astratto della circostanza al reato di parteci-
pazione a banda armata, del quale NO à stato ritenuto responsabile, quanto la sussistenza ne CaSO
di specie delle condizioni di fatto per la Sua
הסח" può applicazione. Si è rilevato infatti che correttamente ritenersi come invece ha fotto il la ascrivibilità al reato OuGoCi secondo giudice
-
dell'aggravante de qua, deducendola dal fatto tivo il ricorrente abbia partecipato con cinque che persone alla consumazione di altro singolo reato". Un eguale censura è stata mossa alla sentenza
impugnata anche da AN SE, Claudio FORCATI
e UI CH. Come questa Corte ha avuto più volte occasione
di chiarire (v., in particolara, Sez.I, 5 marzo 1980,
il Livraghi, in Riv.it.dir. 0 proc.pen. 1983, p.737), reato di partecipazione a banda armata costituisce
un'ipotesi delittuosa del tutto distinta rispetto d
quella dell'art. 306 comma 1 c. p. e si concretizza
nella individuale adesione alla Danda già formata.
23 Anche rispetto a questa condotta individuale si è detto che è ipotizzabile un concorso, quando altre
persone abbiano determinato o rafforzato la volontà
di aderire, eventualmente concordando un'adesione congiunta;
ed è appunto in una situazione di concorso del genere che può ricorrere l'aggravante dell'art. 112 n. 1 c. p. E' vero però che nella specie è mancato l'accer- tamento che altre persone abbiano concorso con il ricorrente commettere il reato di partecipazione a a infatti 10 sentenza impugnata in banda armata;
proposito si è limitata a questa affermazione: "che tale aggravante ricorre nella specie è poi dimostrato
dal numero delle persone che, con il NO, concorsero a commettere la rapina alla B.N.L.". E' chiaro che il numero delle persone di cui è composta la banda, così come il numero delle persone che hanno preso parte ad una delle Sue azioni delittuose, non il loro di per sè elemento dal quale possa dedursi nel reato di partecipazione commesso da uno concorso dei partecipanti alla banda, concorrente in uno dei
delitti ad essa riferibili, e che quindi ha ragione il ricorrente quando sostiene che l'argomentazione della corte di assise di appello non è in grado di
sorreggere la conclusione circa l'esistenza dall'ag-
gravante dell'art. 112 n. 1 c.p.
In altre parole la sintetica motivazione sul
24 punto, sopra riportata, fa pensare che la corte di secondo grado abbia confuso la questione dell'accer- del concorso, prima, e del numero dei tamento concorrenti, poi, nel reato monosoggettivo di
partecipazione a banda armata, che avrebbe dovuto formare oggetto del SUD esame, con la questione del numero delle persone partecipanti alla banda, che
risultava invece priva di rilevanza.
Di conseguenza la sentenza sul punto va annulla-
perché il giudice di rinvio provveda ad accertare ta per l'applicazione l'esistenza delle condizioni dell'aggravante.
8.- CL AC e ST AC hanno dedotto vizi di motivazione della sentenza impugnata circa la conferma dell'assoluzione con formula dubitativa di
CL AC В la condanna di ST AC per l'attentato al NO della polizia Francesco
LL e alla guardia scelta CO DI ROMA e per
i reati connessi.
Un altro ricorrente, EG UL si trova in
posizione analoga a quella di Claudio BRACCI: una questo stato assolto per insufficienza di come prove ed ha dedotto vizi di motivazione. Perciò
opportuno che i ricorsi di CL e ST AC e
del UL siano esaminati congiuntamente.
I l 21 ottobre 1981 il NO LL e la
25 guardia DI ROMA, in servizio presso la Digos, erano stati uccisi in un agguato da un gruppo terroristico che aveva fatto fuoco con fuoili e pistole mitraglia-
trici. Era stato accertato che il gruppo era composto
NI, MA, AV, BR eda DI,
AL, i quali 'si erano indotti ad agire a causa e del rigore dimostrati dall'uffi- dell'efficienza confronti di estremisti di destra, ciale, nei nell'espletamento dei compiti istituzionali nell'am- bito della Digos, Rresso la quale era in servizio, 8
l'azione era stata altresì concertata per le voci
relative a presunte violenze arrecate dallo UL
oggettiad arrestati, a presunte appropriazioni di a presunti appartenenti agli stessi arrestati,
rapporti con donne legate ai medesimi".
I l fatto è stato ricostruito nei dettagli in base alle dichiarazioni di AD prima e di NI
poi, imputatie in base alle ammissioni degli altri che non hanno assunto un ruolo di collaborazione processuale. E' risultato che la spinta all'uccisione del NO UL è venuta dall'ambiente carcera-
rio; SOADI e NI hanno aggiunto che le esatte
generalità del NO le avevano sapute da Stefano
AC, il quale aveva anche detto che l'ufficiale compariva in una fotografia pubblicata da Paese Sera
il giorno dopo l'omicidio di IZ. ST AC
le informazioni le aveva avute dal fratello CL e
26 da EG UL, che erano detenuti a Viterbo e
dinutrivano nei confronti del NO "sentimenti odio". A detta del DI @ del NI ST
AC aveva partecipato allo progettazione dell'attentato в in preparazione di questo aveva
anche effettuato un appostamento presso l'abitazione dello UL.
Sulla condotta di ST AC e sulle prove la concernono la sentenza impugnato si diffonde che GONZA illogioità О travisamenti a tratta in modo 1
ampio anche degli elementi a carico di CL AC
@ di EG UL, che secondo le dichiarazioni di
DI e NI avevano costituito stimolo e fonte di notizie per ST AC. Nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e di secondo
grado la posizione di CL e Stefano BRACCI e di
UL è strettamente legato. "Giustamente - si impugnata i primi giudici legge nella sentenza - hanno attribuito adeguato risalto alla convergenza
delle due chiamate di correo nei riguardi del AC,
la cui responsabilità a riscontro di tali fonti, è
dellodall'affermazione ulteriormente confermata
PP, secondo la quale l'esatto nome e cognome dello UL era stato fornito da persone in
carcere, B dalla successione temporale tra la pubbli-
della fotografia di costui sui giornali cazione (1
1981), il colloquio in carcere tra BRACCIottobre
27 ST • 11 Protullo.(8.10.81) w l'incontro tro
AC ST e gli es outori materiali, nal qualw dal BRACCI l'egotto cognomepostara Appresero
dell'ufficiale B la pubblicazione della Fotografia,
incontro collocato dal DI intorno al 10 ottobre, 11 13nonché dal materiale rinvenuto e sequestrato novembre 1981 nell'appartamento di via Gradoli, di cui il AC disponeva da data di poco anteriore
all'attentato". In conclusione la sentenza impugnata nell'accer- tamento dei fatti e in particolare del ruolo svolto
dai RA AC 日 dal UL поп merita censure, né possono rilevare come vizi di motivazione le numerose critiche di merito mosse a tale accerta-
mento soprattutto da ST AC. Per quanto più specificamente riguarda Claudio BRACCI e il UL sia i giudici di primo grado sia quelli di secondo grado hanno ritenuto che i due
detenuti abbiano effettivamente fornito le notizie relative al NO UL ma che non potesse da
ciò dedursi con certezza un loro mandato O una loro compiere l'attentato 0istigazione una loro
consapevolezza circa l'utilizzazione che tali notizie avrebbero avuto, anche se un elemento di convincimen-
positivo poteva essere desunto dai sentimentito di
odio che entrambi provavano nei confronti dell'uffi-
ciale. Si tratta in sostanza, secondo la valutazione
28 insindacabile del giudice di merito, di una prova significativa ma insufficiente a dare una certezza di
responsabilità, e dunque di una situazione che legittima la formula dubitativa, ma che non potrebbe certo giustificare un'assoluzione piena.
Di conseguenza tutti B tre i ricorsi devono essere rigettati.
9. - PIluigi BRAGAGLIA ha dedotto sette motivi un motivo aggiunto, con il quale ha ripreso il ed quarto motivo, relativo alla rapina all'agenzia della
B.N.L. di via Aurelia e all'attentato con l'omicidio di NI. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto un difetto di motivazione della sentenza impugnato circa per insufficienza di provel'assoluzione dalle imputazioni per i reati associativi (artt. 270 @ 306
c. p.) contenute nei capi 1 e 2 proc. n.24/85. Il ricorrente ha rilevato che "i giudici di appello non hanno indicato alcun elemento probatorio a suo carico per il periodo contestato".
I l motivo è privo di fondamento. La sentenza
impugnata infatti ha riconosciuto che i delitti di BRAGAGLIA era stato ritenuto responsabile cui il immediatamente Guooessivi al periodo Qui si erano riferiva la contestazione relativa ai reati associa-
tivi, e per questa ragione ha ritenuto giustificata la formula dubitativa, ma ol tempo stesso ha conside-
29 rato che la commissione di delitti rientranti negli obiettivi dei N.A.R. ed i rapporti già esistenti con gli esponenti della banda armata fossero prove alla banda in epoca anteriore adell'appartenenza tali delitti, insufficienti per affermare la respon-
sabilità dell'imputato ma tali da non escludera un
dubbio consistente. Di qui l'assoluzione per insuffi-
cienza di prove, che essendo adeguatamente motivata si sottrae a censure di legittimità.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto
un vizio di motivazione della sentenza impugnata circa l'assoluzione per insufficienza di prove dalle imputazioni relative alla rapina all'agenzia 26 del Banco di Roma (copi 86-92) a alla rapina all'agenzia di piazza Sulmona dalla B.N.L. Il ricorrente sostiene che in entrambi i casi a suo carico ci sono Golo
chiamate in correità prive di riscontri, le quali non potrebbero giustificare la formula dubitativa. Anche questo motivo è privo di fondamento. E'
vero che le chiamate in correità del ricorrente er le due rapine effettuato dal AD non hanno trovato obiettivi ed è per questa ragione che ilriscontri giudice di secondo grado ha adottato la formula dubitativa, riformando quanto alla seconda rapina la decisione di primo grado che еге stata di condanna;
è anche vero però che in presenza di una chiamata in
correità di cui sia stota valutata positivamente
30 l'attendibilità sotto l'aspetto soggettivo, la mancanza di riscontri obiettivi non si risolve in una mancanza totale di prova mo in una prova incompleta e situazione processuale che legittimadunque in una
l'assoluzione per insufficienza di prove. Di sentenza impugnata non può essere conseguenza la pronunciatacensurata per il fatto che non è stata
un'assoluzione con formulo piena.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione circa l'affermazione della sua responsabilità per la rapina RO (capi 45-50),
rilevando che a suo carico ci sono solo chiamote in
correità prive di riscontri obbiettivi.
Oocorre ricgrdore bravemente che la mattina del 28 gennaio 1982 tre persona, una della quali indossava una divisa dello Guardia di finanza, si erano presentate nella casa di PI CA RO, sita in Torino;
due avevano imbavagliato la moglie e la
figlia di RO е altre persone, tenendole sequestrate, mentre la terza aveva costretto RO, a
salire sulla propria vettura insieme con un altro a recarsi presso la caso dei genitori, complice e
sotto la quale attendevano altre due persone armate.
Queste avevano accompagnato PI CA RO dai avevano imbavagliato la madre e, mimaccian- genitori,
di mali con le armi B con lo prospettaziona dolo irreparabili per la famiglia del figlio, avevano
31 costretto il padre, ZO RO, ad usoire ed conservati recarsi in banca per prelevare i preziosi
ZO RO però dopo nella cassetta di sicurezza.
essere giunto in banca non aveva fatto quello che gli era stato ordinato e, senza recarsi all'appuntamento casa ed aveva con i rapinatori, Bra tornato a
avvisato la polizia.
Secondo le dichiarazioni di AN, LI
una delle due persone (l'altra era NI) che era attendevano sotto 'lo casa di ZO RO, avevano preso in consegna il figlio PI Carlo ed erano
salite; LI poi si ara allontanato insieme con
OM, portando via PI CA RO, mentre il
padre era uscito in un momento successivo con NI B
precisa chiamata in correità haET. Questa
trovato conferma nelle dichiarazioni di 8ORDI @ di
NI in un quadro probatorio che la Gentenza
impugnata ha esaminato e valutato attentamente prima di giungere all'affermazione di responsabilità del
LI, che dunque non merita censura. E' da
aggiungere al riguardo che come è stato più volte
affermato da questa Corte (ved. Sez.I, 7 ottobre
1986, Alunni, in Cose.pen., 1988, p. 1928; Swz.I, 18
febbraio 1987, Servillo, ivi, 1989, p.255) anche
delle ulteriori dichiarazioni accusatorie, aggiungen-
dosi alla chiamata in correità possono rappresentare,
come è avvenuto nel caso di specie, quei riscontri
32 occorrenti per costituire la prova della responsabilità.
Il terzo motivo perciò risulta infondato.
Quello che formalmente costituisce il quarto motivo contiene quattro diverse censure concernenti
il capo della sentenza relativo alla rapina all'agen-
zio della B.N.L. di via Aurelio e all'attentato con l'omicidio di NI,
In particolara par quanto conderne la propria specifice posizione il ricorrente he dedotto un vizio di motivazione circa l'affermazione della sua respon- sabilità, l'errata applicazione dell'art. 56 comma 3
c. p., perché è stato esoluso che nella specie fosse configurabile un'ipotesi di desistenza volontaria, a
applicazione dell'art. 116 c.p. in 1'"errata relazione al contestato reato di cui all'art. 280
c. p.; più in generale il ricorrente ha denunciato una
"errata applicazione dell'art. 280 c.p.", sostenendo che nel fatto in questione поп ricorrevano gli estremi dell'attentato per finalità terroristiche °
di eversione.
Quest'ultimo motivo comune a VI e CI AI,
a AI B a NI.
Per quanto concerne la contestata ravvisabilità
nella specie di un attentoto per finalità terrori-
stiche o di aversione occorre ricordare che secondo l'originaria contestazione gli imputati, per il fatto
33 di avere sparato all'impazzata, ad altezza d'uomo, un impressionante numero di colpi con le armi micidiali
di cui disponevano, cagionando la morte del CARAVIL- LANI ed il ferimento di tre passanti e di due agenti di avrebbero dovuto rispondere del delittodi p. s.,
aggravato dalla finalità di terrorismo. I strage,
primi giudici però avevano ravvisato nel fatto la diversa ipotesi criminosa dell'art. 280 c.p., в
questa decisione, nonostante i contrapposti appelli del pubblico ministero e degli imputati. stata confermata dal giudice di #@condo grado.
l'accertamento di questo giudiom alla Secondo
fase avevano presooperativa relativa alla rapina parte sette appartenenti ai N.A.R.; quattro erano
entrati nell'agenzia della Banca nazionale del lavoro e tre RA rimasti all'esterno con funzioni di copertura, tutti erano potentemente armati. All'usci- ta dalla banca i rapinatori avevano avuto un primo conflitto a fuoco con l'agente ES, il quale aveva colpito VI AI;
questi, protetto da un giubbotto caduto a terra si eraantiproiettile, dopo essere rialzato ed era fuggito. Con l'equipaggio di una
"volante", successivamente intervenuta, ara avvenuto un altro conflitto a fuoco nel corso del quale era
rimasto ucciso, dai colpi sparati da VI AI, 10
studente SA NI ed erano stati feriti un agente e tre passanti.
34 A quanto risulta dalla sentenza impugnata i
terroristi, che impressionante avevano prodotto un volume di fuoco, nel progettare la rapina avevano
previsto come "probabile e non solo possibile, '
l'intervento della forza pubblica" e si erano ргера-
rati per il conflitto oon una quantità di armi micidiali, tra cui un fucile d'assalto ed un mitra. Da tutti gli elementi acquisiti e in particolare dalle dichiarazioni di alcuni terroristi che si erano aperti alla collaborazione i giudici di merito hanno quindi tratto il fondato convincimento che i numerosi colpi esplosi contro gli agenti fossero non solo diretti a conseguire l'impunità per la rapina ma edfacessero anche -parte del disegno terroristico eversivo della banda. Secondo la sentenza impugnata infatti "non v'è dubbio che il 'gruppo di fuoco'
definito in una dellecom'è rivendicazoni che purseguisse altresi " nal seguirono il fatto
terrorismo 8 di aversionecontempo finalità di dell'ordine democratico". In altre parole la rapina
prospettiva terroristica ed eversiva assumeva, nella secondo l'accertamento dei giudici di merito, il
carattere di un'operazione "militare", sicché l'even-
tuala intervento dalle forza dell'ordine @ra fin dall'inizio considerato, @ quindi poi vissuto, поп
solo come ostacolo da superare per assicurarsi il prodotto della rapina e l'impunità ma come occasione
35 di un conflitto a fuoco da non contenere nei limiti necessari per disimpegnarsi. E di ciò la gentenza impugnata ha tratto confurma anche dalle "dichiara-
zioni della MA, secondo le quali compito guo e del AL era quello di controllare le 'capacità
'militari dei componenti del gruppo".
In una situazione del genere è corretta la qualificazione giuridica del fatto come attentato per
nė, alfinalità terroristiche 0 di eversione;
contrario di quanto sostengono i ricorrenti, può
assumere rilevanza in senso contrario la circostanza che il conflitto a fuoco, benche previsto, non fosse
inizialmente certo. Quello che rileva infatti è che la condotta di attentato, quando è stata realizzata,
era sorretta dalla finalità terroristica ed eversiva,
la quale si univa a quolla di conseguire 1'impunità
per la rapina. Del resto Pientrava nella prasul degli imputati l'attentato anche improvvisato allo forze dell'ordine, come emerge chiaramente dall'episodio in cui avevano trovato la morte l'agentu CI
CO ed SA BR, avvenuto solo tre
mesi prima ed al quale pure aveva partecipato Ciro
AI; attentato che si legava alla commissione di rapine per procurarsi armi 0 per autofinanziamento,
ma che aveva al tempo stesso finalità terroristiche ed eversive ed integrava quindi, in concorso con gli altri reati, il delitto previsto dall'art. 280 c.p.
36 Per quanto concerne il ruolo assunto nella
vicenda dal LI e le prove a suo carico occorre ricordare che secondo i giudici di merito questo imputato faceva parte del gruppo che avrebbe dovuto
compiere la rapina ma non era stato "presente durante l'esecuzione essendosi perduto in mezzo al traffico".
suo carico secondo la sentenza impugnata Le prove Q
costituite dalle dichiorazioni di DI, IZZO e sono
NI, riscontrate dalla ammissioni della MA е
dalle stesse modalità dell'azione criminosa.
Ricorda la sentenza impugnata che DI, "
conoscenza della progettoto rapina, consegnò al
ST е al LI un mitra m/3 e, a rapina avvenuta, apprese dagli stessi e dai correi, esclusa la MB, perché ricoverata in ospedale, modalità ed autori del fatto" e che la stessa MB aveva poi mancato sopraggiungere delladichiarato che "il prevista 'macchina sporca' aveva comportato la fuga a piedi di alcuni dei rapinatori В l'imprevista
'occupazione' della Jetta da parte di altri". Queste
dichiarazioni secondo il giudice di appello si
saldano con quelle di "DI B NI, i quali hanno concordemente indicato nel LI il correo
rimasto 'imbottigliato' nel traffico e giunto pertan-
to in ritardo" B trovano riscontro nel "dato certo che alcuni dei correi, armi in pugno, si allontanaro-
a piedi, il che manifestamenteno introduce nella
37 esecuzione della rapina, accuratamente programmata negli uomini e nei mezzi un quid di imprevisto".
Si tratta di un accertamento di merito di cui sono stati riportati solo alcuni passaggi fondamenta- li ma che è assai ampiamente motivato, non presenta lacune ○ illogicità né può essere censurato per il
rilievo dato alle dichiarazioni dei c.d. pentiti,
dato il loro numero B il riscontro che esse hanno trovato sia nelle dichiarazioni della MA sia nelle obiettive caratteristiche dell'azione criminosa che aveva reso evidente la mancanza dell'autovettura occorrente per la fuga dopo il compimento della
rapina.
Considerato il fatto accertato, palesemente privo di fondamento anche il motivo con il quale il ricorrente ha lamentato cha nun Gio slato riconosciu-
purché, In aud favore la desistenza volontarla,
come ha rilevato la sentenza impugnata, non vi stato alcun atto volontario da valutare, posto che
"solo per effetto di fattori esterni, e cioè le condizioni del traffico, il BRAGAGLIA non si trovò
tempestivamente sul luogo della rapina". Non vi stato quindi alcun comportamento del ricorrente che
possa togliere rilevanza giuridica alla sua preceden- te attività di concorso nolla progettazione e delibe-
razione dell'azione delittuosa.
Pure infondato в motivo con il quale il
38 ricorrente ha sostenuto che erroneamente i giudici di merito 10 hanno ritenuto responsabile ex art. 116 c. p. dell'attentato per finalità terroristiche 0 di
eversione.
In proposito LI ha affermato: "l'applica-
116 c.p. (concorso zione delle norme di cui all'art.
anomalo) è incompatibile con un reato come quello contestato che richiede l'esistenza del dolo specifi-
CO. Infatti ai fini della sussistenza del delitto di attentato lo specifico dolo di attentare alla vita 0
di una persona per la finalità dialla incolumità
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico non può essere surrogato né dal dolo eventuale, nė tanto
meno da quel minore grado di partecipazione psichica al reato che realizza gli estremi del concorso anomalo". E' vero però il contrario perché il concorso ex
art. 116 c. p. presuppone un coefficiente psichico diverso da quello richiesto per la commissione del
reato, dal momento che se questo fosse presente la
responsabilità sarebbe piena o non attenuata. Non può
richiedersi il dolo specifico per laquindi certo
responsabilità ex art. 116 c. p. ; né può ritenersi 116 c. p.fuori della sfera di operatività dell'art.
ogni delitto che richieda un dolo specifico, con la
conclusione, non legittimata dalla disposizione, che nel caso di commissione di un delitto del genere il
39 concorrente che non lo abbia specificamente voluto non ne potrebbe in alcun caso rispondere.
tra ilQuello che occorre è un nesso psichico concorrente e il diverso fatto, nesso che non
differisce se è richiesto un dolo specifico e che,
è dasecondo una giurisprudenza ormai consolidata,
ravvisare quando il diverso reato, con tutte le sue
caratteristiche, si può rappresentare alla psiche svolgersi e concatenarsidell'agente, nell'ordinario
dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente e
normalmente prevedibile di quello voluto, Senza
atipiche edl'intervento di circostanze eccezionali,
imprevedibili.
Nella specie, come si è detto, l'attentato,
secondo l'accertamento dei giudici di merito, non solo era prevedibile ma era stato anche previsto,
sicché vi rientrando nella prassi del gruppo armato,
pulchico era qualcosa di più del coefficiente
116 c.p. richiesto per l'applicazione dell'art.
Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto un
vizio di motivazione е la violazione dell'art. 378
c. p. in relazione alla affermazione della sua respon-
per il favoreggiamento di NO sabilità
TI.
Sulla base delle dichiarazioni dello stesso quanto riguarda TI, riscontrate per specificamente CA GI dalle ammissioni di
40 questo, la corte di assise di appello, enunciando gli elementi di prova con una diffusa motivazione, ha accertatato che TI dopo aver partecipato a
Padova ad un conflitto a fuoco in cui erano stati uccisi due carabinieri ed egli era rimasto farito si
ега rivolto a LI per trovare un alloggio sicuro в questi 10 avova messo in contatto con
GI, il quale prima lo aveva ospitato nella casa dei propri genitori, poi aveva preso in locazione a
proprio nome ma per il TI e con il denaro di questo un appartamento a Pescasseroli.
In questa sede il ricorrente ha riproposto disattesi dal argomenti di merito considerati е
giudice di appello ed ha contestato che siano ravvisabili gli estremi del favoreggiamento in una condotta che manifestamente li presenta. E' quindi chiara l'infondatezza del motivo.
Con il sesto motivo il ricorrente ha dedotto un
vizio di motivazione circa la sussistenza noi suoi confronti dell'aggravante della finalita di turrori-
SMO o di eversione mentre con il settimo ha sostenuto che illegittimamente gli è stato negato il trattamen-
previsto per le condotte di dissociazione di cui to all'art. 1 1. 18 febbraio 1987, n.34.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
Innanzi tutto è da rilevare che con ragione la
sentenza impugnata ha sottolineato la contraddizione
41 tra gli analoghi motivi di appello, posto che do นก
lato si nega che i reati siano stati commessi per finalità di terrorismo o di eversione e dall'altro si chiede l'applicazione delle 'misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo", previste per chi è
"imputato 0 condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione". E' da aggiungere che le
finalità di terrorismo Q di eversione emergono da tutto il contesto in cui ha operato l'imputato.
Quanto all'asserita dissociazione esattamente la impugnata ha rilevato che il RA, sentenza latitante, non ha reso la richiesta dichiarazione al pubblico ministero, Пon ha ammesso attività svolte е non può addurre come fatto di dissociazione l'espatrio al quale ha fatto seguito la latitanza.
10. CA AU ha dedotto due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato un vizio di motivazione della sentenza impugnata lacirca 1l'affermazione della sua responsabilità per rapina RO e il rigetto della sua istanza di rinnovazione del dibattimento.
In particolare AU parla genericamentu di una
impossibilità di partecipare alla raping per sua ragioni di salute e lamunta che non sio stata
disposta la rinnovazione del dibattimento per l'assunzione di alcuni testimoni che avrebbero dovuto
42 deporre ol riguardo. La contenza impugnata in
proposito ha rilevato che BHUGIA Bra stato dimesso
dall'ospedale e che ciò costituiva la prova "che le
sue condizioni di salute erano, se non ottimali,
almeno discreta" altrimenti agli non sarebbe stato dimesso; ed è da aggiungere che nel motivo di appello si parla di una malattia che avrebbe dovuto essere provata per testimoni, senza indicare esattamente di
COSŏ si trattasse. Non può quindi essere censurata la
corte di assise di appello per non avere accolto in una situazione del genere la richiesta di rinnova-
zione del dibattimento, ritenendosi in grado di decidere allo stato degli atti.
Anche per quanto concerne l'affermazione di responsabilità le censure поп sono fondate. La
adeguatamentesentenza impugnata infatti ha dato
conto degli elementi di prova sui quali ha basato la
propria decisione, costituiti dalle dichiarazioni di
AD e NI е dal riconoscimento AN,
fotografico effettuato dal teste Alfredo DE LORENZO,
e le argomentazioni difensive di merito riproposte nel motivo di ricorso risultano insucettibili di considerazione in questa sede.
I l secondo motivo e inammissibile per 10 sua genericità; con esso infatti il ricorrente si duole
della "mancata applicazione della diminuente provista dalla legge 18 febbbraio 1987, n. 34" senza chiarire
43 quale vizio addebito alla sentenza impugnata, che ha l'applicabilità di questa legge perché "il escluso
GI non ha prodotto formale istanza in tal senso,
e del resto non ha ammes SO le attività effet-
tivamente svolte".
11. - RC CA con un unico motivo il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione della oelsentenza impugnata circa il mancato accoglimento motivo di appello con il quale aveva chiesto l a derubricazione della partecipazione a banda armata
nel minore reato di assistenza ai partecipi, previsto dall'art. 307 c.p.
I l motivo è infondato. Lo sentenza impugnata infatti, ricollegandosi a quella di primo grado, ha rilevato che la condotta del ricorrente esattamente consistita in quelle specifiche e limitate поп era forme di assistenza previste dall'art. 307 c.p., il
che del resto è confermato dai reati di detenzione e
di porto di armi anche da guerra di cui, oltre alla
partecipazione alla banda armata, il CATAZZA ė stato
ritenuto responsabile GG1/A the in proposito GiA
stato proposto ricorso.
44 12.- AN CA ha dedotto due motivi,
unitamente a RC B Q FHASCHINI.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione circa l'affermazione della un responsabilità per il delitto di partecipazione a Sua
affermando che "l'unica condottabanda armata,
esaminata è quella riferita ai reati autonomi consumati e confessati".
La motivazione della sentenza impugnata però non
merita 1 a Censura che le 日 stata mossa perché la corte ha correttamente indicato gli elementi che, insieme con quello assai significativo del concorso
nelle rapine, le hanno dato la certezza della partecipazione del ricorrente alla banda armata. Non
ё stato solo dal concorso nelle rapine, Come ha
la corte ha desunto lasostenuto il ricorrente, che partecipazione alla banda armata ma ancho dalla
pregressa militanza Con un ruolo dirigenziale in
"Terza posizione", Significativa di una partecipa-
zione politica alle attività delittuose della banda, поп da esterno interessato per ragioni personali alla commissione di reati contro il patrimonio ma da
Con gli altri,inter no intenzionato a collaborare come hanno ritenuto i giudici di merito, all'opera di autofinanziamento.
Con il secondo motivo il ricorrento ha dedotto che le ragioni enunciate nella sentenza impugnata non
45 егопо idonee 0 sorreggoro l'offermozione dell'esi-
stenza, in relazione al delitto di partecipazione a banda armata, dell'aggravante dell'art. 112 n. 1 c. p.,
desunta dal numero delle persone che avevano concorso
specifici da costui con il SE "nei reati commessi".
Questo motivo, Coma già si è rilevato per
NO, è fondato;
così come è fondato un uguale
RC e CH. $1 Ё già motivo concernente
infatti che 1' aggravante del numero delle per- detto sone deve essere accertata in relazione alla condotta dell'imputato di adesione alla banda, rispetto alla
quale Поп è significativo il numero delle persone di
cui è composta la banda 0 che hanno concorso a com-
mettere uno dei delitti a questa riferibili.
Di conseguenza la sentenza sul punto va annulla-
ta perché il giudice di rinvio provveda ad accertare
l'applicazione condizioni per l'esistenza delle dell'aggravante.
CAVALLIN] ha dedotto 13.- GI OR
quattro motivi. Due di questi sono comuni A EL,
RC e CH, C della loro infondatezza già si e detto quando e stato asaminato il ricorso di
BFLSITO.
Con altri due motivi il ricorrente ha dedolto
vizi di motivazione circa il diniego delle attenuanti
46 generiche e circa l'esclusione della continuaziono in relazione a fatti oggetto di precedenti sentenze che si assumono passate in giudicato.
Il dedotto vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti genericho è insussistente. La corte
ha considerato il numero dei delitti di sangue commessi dal AV, rilevando che questi aveva ferocia "dimostrato una carica di spietatezza e di
tutto eccezionale" od ha aggiunto che è mancata del
"la benché minima resipiscenza". Si tratta di una nė, come si è già valutazione negativa giustificata,
Osservato рег EL, la sentenza impugnata può
essere censurata perché ha escluso che le attenuanti
generiche possano essaro applicate, come vorrebbe il
a tutti coloro che...si sono trovati ricorrente, "
coinvolti nell'estremismo di destra eversiva".
Quanto alla continuazione è da rilevare che con
i motivi di ricorso AV si era riservato di presentare le sentenze relative alle precedenti condanne, ma ciò poi non ha fatto. Di conseguenza, in
mancanza dei necessari elementi di giudizio, che
avrebbero dovuto essere forniti dal ricorrente, anche questo motivo risulta insuscettibile di accoglimento.
14. IO LL con นก unico motivo ha sentenzadedotto un vizio di motivazione della impugnata circa l'affermazione della sua responsabi-
lità per il delitto di partecipazione a banda armata,
47 rilevando che occorreva "cogliere nelle varie fasi
della vicenda i momenti qualificanti della sua
condotta per riscontrarvi 0 meno gli elementi ogget-
tivi e soggettivi della fattispecie criminosa conte-
stata", data anche la "osigenza di distinguere...fra identiche (parteci- ipotesi criminose oggettivamente
- assistenza ai alla banda favoreggiamento pazione partecipi) la ricorrenza dell' una
o dell'altra".
I l motivo è privo di fondamento. La sentenza
impugnata ha infatti ricordato le condotte della ricorrente, sulle quali non si fa nel ricorso questione, che rendevano configurabile la partecipa-
zione a banda armata, 0 non certo i reati di favoreg-
nel giamento o di assistenza ai partecipi menzionati ricorso;
condotte Gignificative non solo quando avevano comportato la condanna della ricorrente per detenzione di armi da guerra, ricettazione છ falsifi-
cazione di numerosi documenti ma anche quando ne
avevano comportato l'osuoluzione per insuffiunza di prove, come era avvenuto per le rapine RO e CANESCHI con riferimento alle quali era comunque emersO chiaro il coinvolgimento della ricorrente
nella banda armata.
15. - SE DE SA con due motivi ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata circa
l'acertamento di fatto per il quale ė stata ritenuta
48 responsabile di detenzione di armi e di ricettazione delle stesse e la violazione di legge per aver in tale fatto anche il reato di ravvisato ricettazione.
I giudici di merito sulla base delle dichiara-
zioni di PP e NI hanno ritenuto che la
DI SA e la LL fossero venute da Milano a OM
a DE LL, SE, STAOPPIANA,unitamente
NI, EL e NI, i quali si erano mossi per compiere una raping all'agenzia 22 del Banco di Ganto
Spirito в che le due donne fossero rimaste insieme con сол borseAD ad attendure i rapinatori contenenti armi non occorrenti per la rapina a targhe automobilistiche rubate. Le chiamate in correità
hanno trovato secondo i giudici di merito un riscon- tro significativo nella presenza della DI SA a Roma
ammes Sa dalla nel giorno della rapina;
presenza
stessa ricorrente.
Come si vede la motivazione della sentenza impugnata dà adeguatamente conto degli elementi di
prova posti a base dell'accertamento, Nè può essere come vorrebbe la ricorrente, perché censurata,
nell'esercizio dei propri poteri di apprezzamento il giudice di appello, Come il primo giudice, non ha
dato credito alla testimonianza di una prozia della
DI SA, la quale ha riferito che il giorno della
rapina la ricorrente era andata c) trovarl8 a Nettuno.
49 Anche dei criteri di apprezzamento di questa provo i
giudici di merito hanno dato conto, rilevando che a
distanza di oltre tre anni era ben difficile che la teste potesse ricordare il giorno preciso in cui la
nipote le aveva fatto visita.
E' però fondato il secondo motivo, con il quale ricorrente ha contestato che nel Caso di specie la potesse ravvisarsi il delitto di ricettazione,
sostenendo che di questo delitto mancava il dolo
specifico, costituito dal "fine di procurare ล sé 0
ad altri un profitto".
Come si è detto il fatto, nel quale stata
ravvisato oltre al delitto di detenzione di armi Gi è risolto nella custodiaquello di ricettazione,
delle borse contenenti le armi che non occorrevano la sentenzaper la rapina e le targhe rubate, e
impugnata, ferma l'assoluzione per insufficienza di prove pronunciata in primo grado per la ricettaz: one
targhe (capo 223) (motivata dal dubbio sulla delle consapevolezza nella D1 SA del fatto che neile
borse vi fossero unche queste cose rubate) ha ravvisato per la ricettazione delle armi (capo 220)
specifico nel "fine di assicurareil dolo ai coimputati il profitto conneSSO alla momentanea custodia delle armi" stesse. Per quanto però possa essere dilatato il concetto di profitto, fino d
ricomprendere ogni utilità, occorre pur sempre che
50 esista la finalizzazione e cioè che l'atto sia stato compiuto in vista di un'utilità e non sia invece sostanzialmento indifferonte. Nol caso di specio, 0
quanto emerge dalle sentenze di primo e di secondo
grado, le borse sono state lasciate alle due donne una ragione particolare, ed avrebbero potutosenza indifferentemente essere depositate in qualche luogo
0 portate in una delle autovetture utilizzate per compiere la rapina: il fatto ега consistito nell'aver tenuto le borse, ma senza che ciò fosse avvenuto per una particolare finalita. Mancava quindi il dolo
specifico del delitto di ricettazione.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere
senza rinvio per la ricettazione (conte- annullata stata in due capi diversi, 220 e 223, ma relativi
entrambi ad un unico fatto-reato), rispetto alla
quale l'imputata deve essore assolta perche il fatto
costituisce reato, e va di conseguenza eliminata non pena di un mese di reclusione e di lire duecento- la mila di multa inflitta per tale delitto alla DE SA.
16. - AN CI con numerosi motivi ha dedotto nullità del process0 # vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorrente nel giudizio di primo grado era
assolto per insufficienza di prove dalle varie stato imputazioni relative alla rapina nei confronti di
OR AR e dall'imputazione del delitto di
51 cui all'art. 648 bis c. p., relativa alla sostituzione con denaro dei valori provenienti dalla rapina nei confronti di Franco CANESCHI. In seguito all'appello del pubblico ministero il giudice di secondo grado ha ritenuto l'imputato rosponsabile della rapina in
danno di AR e dei reati connessi e con '
della finalità di terrorismo 0 di l'aggravante eversione e le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di cinque anni di reclusione e di lire multa, mentre ha confermato l'asso-1.200.000 di luzione per insufficienzo di prove relativamente al
reato dell'art. 648 bis c.p. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata sia per quanto concerne la condanna, sia per quanto con formula concerne la conferma dell'assoluzione dubitativa.
Diversi sono i motivi che investono la condanna,
rispetto alla quale sono stati dedotti sia nullità
istruttorie e dibattimentali, sia vizi di motiva-
zione, sia, infine, (con i motivi aggiunti), erronea applicazione della disposizione sull'aggravante della finalità di terrorismo o di aversione.
E' da dire che alla rapina nei confronti di
AR si riferiscono anche, con นก motivo, i
ricorsi di RO ST e MA PR, i quali pure erano stati assolti por insufficienza di prove primo grado e sono stati poi condannati in appel-in
62 lo: per ragioni sistematiche e di chiarezza espositi- va i motivi dei tre imputati vanno trattati
congiuntamente.
Con i motivi afferenti ad asserite invalidità
" istruttorie e dibattimentali CI ha lamentato che sequestri eera proceduto ä perquisizioni, si ricognizioni senza che fosse dato al suo difensore di intervenirvi "%;B che "si era fatto riferimento a
non deposita- documenti raccolti in altri processi e ti"; che non era stata sufficientemente specificata 1
corso dell'istruzione la condotta di concorso chenel gli veniva addebitata;
che erano stati separati e
censurabile diversiriuniti in modo a suo avviso procedimenti.
inammissibili, perché Si tratta di motivi per lo più in modo assolutamente generico, formulati manifestamente infondati, con i quali sono state e censurate, per quanto è dato capire, anche condotte assolutamente legittime, come quella di compiere
perquisizioni (non si dice quali e se il DUCI avesse
già la qualità di indiziato o imputato) senza dare
avviso al difensore (avviso che com'è noto non ė sono atti a sorpre-dovuto per le perquisizioni, che
sa), o quella di precisare la contestazione nel corso
via via che si procede nell'accerta-dell'istruzione, mento dei fatti, 0 quella infine di riunire i procedimenti in caso di connessione e di separarli
53 nei casi, previsti dalla legge, in cui risulta impossibile definirli congiuntamente.
Per comprendere i motivi di CI, di ST e Qi
PR con i quali Sono stati dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata circa l'afferma-
zione della responsabilità di questi imputati occorre ricordare che secondo l'accertamento della corte di assise di appello BR e CAVALLINI il 16 settem-
bre 1981 hanno aggredito il gioielliere AR
nell'autorimessa condominiale della sua abitazione e, le armi, lo hanno costretto a minacciandolo con salire in casa, Ove si sono impossessati di vari
oggetti d'oro e d'argento. In un secondo momento sono
intervenuti ST AC 8 NI che hanno preso in consegna i figli del MARLETTA e le numerose
persone che nel frattempo erano sopraggiunte nell'ap-
partamento mentre BR e AV hanno costretto AR ad accompagnarli a bordo della Sua nella sede dell'impresa I.C.P. (Ingrosso Alfetta
Commercio Preziosi), sita in via Portuense 95/E, di
cui TT era Litolare. Uno dei rapinatori 0
entrato insieme con AR negli uffici dell'impresa, si è fatto aprire le casseforti ed ha asportato tutti i preziosi contenuti.
Durante la rapina, secondo l'accertamento della svoltosentenza impugnata, Im MAMBRO Ct VALE hanno
funzioni di copurturd sotto l'abitazione dul MA
54 TA, PR ha seguito con una motocicletta l'Alfet-
ta mentre era diretta verso i locali dell'impresa e
ST ha svolto funzioni di copertura fuori di
questa. CI aveva dato
- Come si legge nella senten-
la "dritta" e poj ha alienato i preziosi Za
-
rapinati.
perDopo una sentenza di non doversi procedere essere ignoti gli autori del reato erano venute le
dichiarazioni di DI, che avevano consentito di far luce sull'ambiente in cui era maturata la rapina в
sulle persone che l'avevano compiuta.
La responsabilità di BR, AV,
NI, AC, AL della MAMBRO è stata accer-
tata in modo indiscutibile, anche attraverso le ammissioni della MA e di AC, AV e
NI.
AI, PROCOP10 0 CI invece hanno negato i
AD, ma la sentenza ruoli loro attribuiti do impugnata nonostante ciò ha ritenuto che vi fossero
prove sufficienti per giungere all'affermazione della loro responsabilità. Per quanto in particolare riguarda IS e
PR queste prove sono costituite, oltre che
dalle dichiarazioni di SORD1, dalla dettagliata chiamata in correità operata da NI nel dibatti-
mento di primo grado. La sentenza ha aggiunto che "le accuse del AD e del NI sono poi ulteriormen-
55 te riscontrate, e convalidate, da quelle dell'ZZ,
il quale, essendo detenuto insieme al AI, ha appreso da costui della partecipa- riferito di aver zione propria e, tra gli altri, del PR alla rapina". E le dichiarazioni di ZZ sono state consi-
verosimili perché ST ha riconosciuto chederate
"mentre RA detenuto unitamente all'ZZ, gli era
stato notificato il mandato di cattura relativo alla rapina AR, contenente anche la indicazione correi", il che ha fatto apparire probabile la dei confidenza, stimolata dall'incolpazione e dal fatto
che ZZ aveva "legami....con esponenti della destra eversiva".
All'esame di queste prove, sopra sommariamente
ricordate, la sentenza ha dedicato numerose pagine,
dando correttamente ragione del proprio convincimen-
to, che nel merito è insindacabile in questa sede. Nè
può dirsi, come sostengono con il proprio ricorso
PR, che la motivazione contengaST e illogicità o travisamenti, perché i ricorrenti in
realtà qualificano vizi quelle che sono solo argomen- tate valutazioni di circostanze alle quali la difesa vuole assegnare significati diversi.
Differente è la posizione di CI. Questi non ha
partecipato all'esecuzione della rapina ma secondo 1'accertamento della sentenza impugnata ha concorso
nel delitto perché ha fornito ad BR la c.d.
56 "dritta", gli ha fornito cioè le notizie occorrenti
per la commissione del reato.
Ricorda la sentenza impugnata che "le accuse nei
confronti del CI scaturiscono tutte da dichiarazio-
ni de relato: sono certamente tali quelle del DI e
dell'ZZ, estranei alla rapina, ma sono tali anche quelle del NI, dal momento che costui non si
interessò della ideazione e della preparazione di essa, ma svolse il compito esecutivo di cui si e
detto ed apprese dall'BR, ideatore ed organiz-
zatore Jall'impresa, dell'apporto ad essa rocato dal
CI".
Ed è soprattutto con riferimento al carattere de
relato delle il dichiarazioni accusatorie che ricorrente con solide ragioni ha dedotto lacune e
illogicità della motivazione.
Come si è detto nel CI, che era cliente del
AR, è stata identificata la persona cho aveva quanto dato le informazioni ad BR, secondo
Le questi aveva detto A DI e NI.
dichiarazioni di ZZ non hanno certo fornito notizie più dirette: questi, a quanto si egge nella sentenza
impugnata, "ha riferito di aver appreso dal ST che 10 'dritta' era stato fatta dalla persona di cui
DI aveva fatto il nome".
Posta di fronte a questo quadro probatorio la assise di appello ha esaminato con corte di
57 attenzione le dichiarazioni di ST, di NI e di ZZ ed ha concluso per la loro veridicità; ma ha ragione il ricorrente quando sostiene che นก accerta-
mento del genere non basta. Nei motivi aggiunti il ricorrente ha richiamato giustamente una decisione
di questa Corte nella quale si afferma che "la
dichiarazione de relato deve essere valutata con particolare scrupolo, sia se proviene da un coimputa-
to 0 da un imputato di reali connessi, sia se
proviene da un testimone, risolvendosi in un elemento che introduce nel processo, ai fini indiretto la dichiarazione di una terza persona, la probatori,
quale a sua volta deve essere valutata ed eventual-
mente riscontrata" (Sez.I, 22 febbraio 1988, BE,
m. 178098). In sostanza quando ci si trova in presenza di una dichiarazione de relato basta compiere una valutazione di attendibilità di essa, ma Occorre
valutazione anche e soprattutto operare un'attenta
sotto il "della dichiarazione extraprocessuale,
diretto еprofilo della veridicità del testimone delle modalità della sua percezione del fatto oggetto di prova" (Sez.I, 22 giugno 1987, Falbo, in Cass.pen.
1988, p.1510); e questa seconda valutazione nella
specie è completamente mancata.
Lo corte di secondo grado per riformare la
decisione di primo grado una volta accertato che vi
erano state delle dichiarazioni da parte di BR
58 。 ADVO NI avrebbe dovuto accertare l'esatto contenuto di esse e la loro veridicità, per stabilire poi, Cosa che pure non è stata fatta, se nelle
informozioni eventualmente dote da CI ad BR '
fosse C meno ravvisabile anche il dolo della rapina e degli altri delitti ad connessi.
Il giudice di primo grado era giunto ad und di insufficienza di prove considerandoconclusione tra l'altro che le dichiarazioni accusatorie di DI
e NI "appaiono troppo generiche е si risolvono,
in sostanza, in una valutazione. Поп essendo stato specificato né l'esatto tenore delle informazioni date dal CI ai presunti complici, né il preciso contesto e l'ottica in cui tali informazioni furono fornite". Ed effettivamente, come si è rilevato, in come quella in esame il giudice diuna situazione merito пол può pervenire ad up'affermazione di responsabilità a titolo di concorso se dopo aver accertato la veridicitò anche delle dichiarazioni di
BR non ne ricostruisce il contenuto, in modo tale da poterne dedurre, sia sotto l'aspetto oggetti-
vo, sio sotto quello soggettivo, il concorso nella
rapina.
Va detto infine che il ricorrente ha ragione pure quando lamenta che la QUO richiesta di rinnova-
zione del dibattimento, tendente a provare che nel periodo della rapina egli era in Sicilia, поп è stata
59 accolta perché i l giudice ho ritenuto a priori provato il contrario sulla base delle dichiarazioni
di AR (ved. sentenza impugnata p. 64 e 65). Non si può logicamente precludere all'imputato una prova a discarico dichiarando pregiudizialmente di credere
nella prova a carico, posto che la valutazione delle prove deve seguire la loro assunzione;
ed ancor meno
si può dopo aver negato la provo a discarico argomen- tare dal suo presunto fallimento, affermando, come ha fatto la sentenza impugnata, che "l'alibi mendace del
CI costituisce ulteriore indizio di reità".
Per le esposte ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata per quanto concerne l'affermata responsabilità del CI per i reati relativi alla
rapina in danno di AR (capi da 35 a 39 del nuovo giudizio,proc. n.24/85) con rinvio per un
restando così assorbito il motivo relativo all'aggra-
vante della finalità di terrorismo 0 di eversione. E' fondato anche il motivo con il quale DUCI sostiene che gli elementi indicati a Suo carico поп
giustificovano l'assoluzione per insufficienza di
dall'imputazione del delitto di cui all'art.prove
648 bis c.p.. relativa alla sostituzione con denaro dei valori provenienti dalla rapina nei confronti di Franco CANESCHI (della quale già si è parlato con riferimento al ricorso di AD). La sentenza impugnata ha negato all'imputato la
60 richiesto assoluzione con Formula Viena affermando
14che un "sia pur limitato peso probatorio.. alle
fonti di accusa non può essere disconosciuto"; a ben
vedere però la prova più che di peso limitato risulta priva di peso, cioè mancante.
La sentenza impugnata enuncia in modo sommario e
incompleto l'insieme probatorio di vario significato,
descritto invece analiticamente nella sentenza di primo grado. Così il giudice di appello ricorda che
' le accuse di DI sono de relato, ma non dice che si tratta di un de relato connotato da oscurità e incer-
tezze, perché DI avrebbe parlato del "riciclaggio"
con CC, il quale avrebbe dato i preziosi a
ST AC che era in contatto con CI. E' da
aggiungere che, come risulta dalla sentenza di primo grado, NISTRI aveva invece dichiarato "di aver preso lui i preziosi sottratti a AN e di averli poi consegnati a dei malavitosi comuni" e che DI aveva
"precisato di aver ricevuto dallo stesso AI la
quota spettantegli per la partecipazione alla rapina in oggetto".
La sentenza impugnata inoltre fa riferimento
"riconoscimento, da parte del AN, di taluni preziosi sequestrati al CI" e gli attribuiasce un certo valore probatorio, anche se dà atto che il riconoscimento era "dubitativo e che le indagini della guardia di finanza hanno concluso che verosimil.
61 imente gli oggetti sequestrati provengono da leciti
rapporti di affari". In realtà i preziosi sottratti al AN crano "trattati da molte ditte" C il Nucleo centrale di polizia tributaria aveva rintrac-
ciato i fornitori del CI, che era inserito nel commercio dei preziosi, e questi avevano riconosciuto
"la merce in parola", COME merce venduta da loro.
dichiarazioni di SOBD1 per Risulta chiaro che 10
il carattere de rolato e l'incerto contenuto non potevano avere alcun valore probatorio, considerato contraddette da quelle di ST, e anche che erano che nessun valore probatorio poteva riconoscersi al
possesso da parte del CI doi preziosi in questione.
La formula dubitativa è perciò priva di giustifica-
zione e di conseguenz☹ nel capo relativo al rosto di cui all'art. 648 bis C.p. ia sentanza impugnato deve essere annullota senza rinvio sostituendo la Formula
dubitativa con quella dell'assoluzione per TION aver commesso il fatto.
17. - CL FU UI CH Si
trovano nella stessa posizione, che è stata trattata
congiuntamente tanto nella suntenza impugnata quanto nei motivi di ricorso, presentati da due difensori.
Il primo difensore ha dedotto quattro motivi due dei quali riguardano congiuntamente anche IT L:
AV, e nell'osaminare il ricorso di EL si
62 è già detto perché sonc infeudati.
Con gli altri due motivi questo difensore ha dedotto vizi di motivazione circa l'affermazione della responsabilità dei ricorrenti per la rapina al
Banco di OM 8 per la partecipazione a bando ormato.
Entrambi i motivi sono infondati.
Nel primo di questi motivi, dopo aver rilevato sentenza impugnata si dice che lache nella difesa
"nel corso della discussione finale non ha insistito sugli altri motivi dedotti", si aggiunge che 60 anche
fosse accaduto ciò la corte non avrebbe potuto astenersi dal motivare sull'asserita responsabilità
per la rapina, posto che il relativo motivo поп aveva
formato oggetto di rinuncia. Sta però di fatto che la corte Пon ha omesso di motivare in proposito e che
i ricorrenti sono incorsi in un equivoco, in quanto hanno fatto riferimento ad un'altra rapina al Banco di OM (agenzia 26, capi 77-82), trattata a pag.
mentre la rapina addebitata ai ricorrenti è131,
considerate trattata a pag. 174 е seg. e sono le prove carico del RC e del adeguatamente ة
CH, degli elementi di con l'indicazione riscontro della chiamata in correità operata dal SOADI e (come si è già avuto occasione di ricordare con riferimento al ricorso dell'IS) dei collega- menti di tutti i correi con la TIMPERI.
all'altro delitto, al Anche con riferimento
63 quale si riferisce purg un motivo del secondo difensore, la motivazione della sentenza impugnata non merita censura perché la corte ha correttamente
indicato gli elementi che, unitamente a quello assai significativo del concorso nella rapina, le hanno
dato la certezza della partecipazione dei due ricor-
renti alla banda armata. Non è stato solo dal concor-
SO nella rapina, come hanno sostenuto i ricorrenti,
che la corte ha desunto la partecipazione alla banda armata ma anche da altre condotte e dai rapporti dei ricorrenti con esponenti di spicco dei N.A.R., fermo
rimanendo che non può essere censurata la sentenza
impugnata per over considerato elemento di prova a
carico dei ricorrenti quello costituito dal loro
concorso in una rapina commessa per finanziare l'attività della banda.
Con un ultimo motivo il secondo difensore ha
dedotto che le ragioni enunciate nella sentenza
impugnata Поп erano idonee a sorreggere l'afferma- zione circa l'esistenza nella specie dell'aggravante dell'art. 112 n. 1 c.p. motivata in considerazione del numero delle persone che avevano concorso con i ricorrenti nella commissione di una rapina.
Questo motivo, coma già si G rilevato per
NO e SE, è fondato. Si e già detto
infatti che l'aggravante del numero dolle persone alla condotta deve essere accertata in relazione
64 dell'imputato di adesione alla banda, rispetto alla quale non è significativo il numero uelle persone di
cui è composta la banda 0 che hanno concorso a commettere uno dei delitti a questa riferibili.
Di conseguenza la sentenza sul punto va annulla-
ta perché il giudice di rinvio provveda ad accertare
l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'aggravante.
Jon
65 18.- EG UL con un unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione circa la sua assoluzione per insufficienza di prove dalle imputa-
relative all'attentato nei confrontizioni del
NO STRAULLU e della guardia DI ROMA e ai reati connessi.
I l ricorso di UL è stato già esaminato, insieme con quelli di CL e ST AC B se ne è rilevato l'infondatozzo. 19.- CI AI е VI AI hanno dedotto motivi in parte coincidenti, che possono essere trattati congiuntamente.
CI AI ha denunciato un vizio di motivazione circa l'affermazione della sua responsabilità a norma
1 c. p., quale organizzatore dell'art. 306 comma anziché quale mero partecipe della banda armata.
Il motivo è infondato. Il ricorrente si è infat-
sotto ilti limitato a riproporre succintamente,
profilo del vizio di motivazione, le deduzioni di
merito già prospettato al giudice di appello e da motivatamente disattese. Nè vale obiettare, questo come fa il ricorrente, che egli ha aderito ad una banda già esistente, perché in proposito la sentenza impugnata ha esattamente rilevato che il ruolo di
organizzatore puo essere svolto anche da chi поп e stato tra i promotori della banda, ed è giunta alla conclusione che il ricorrente ha effettivamente
66 svolto tale ruolo considerando la posizione da lui
rivestita nella banda e le funzioni svolte, come covi". quella "della gestione doi
CI e VI AI con un motivo comune, sotto il profilo sia della violazione di legge, sią dal vizio di motivazione, hanno censurato la sentenza impugnata perché ha ravvisato il delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione nell'episodio del 3 marzo 1982 relativo alla rapina alla Banca
nazionale del lavoro al successivo omicidio di
SA NI. Anche questo motivo è privo di fondamento. La
stata gia trattata questione con esso proposta nell'esaminare il ricorso di LI @ si 白 detto che correttamente la sentenza impugnata è giunta alla fatto integrava il delitto diconclusione che il
attentato per finalità terroristiche o di eversione.
20. RD LATOLA con un unico motivo ha
sentenzadedotto un vizio di motivazione della impugnata circa l'affermazione della sua responsabi-
lità per il delitto di partecipazione a banda armata.
Nella discussione il difensore ha inoltre prospetta-
to, in riferimento agli artt. 2. 3 e 27 Cost., una
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
1. 18 febbario 1987, n.34, nella parte in cui non
consente che le previste diminuzioni di pena possano
67 formare oggetto di un giudizio di comparazione con o di ever-l'aggravante della finalità di terrorismo sione stabilita dall'art. 1 d. l. 15 dicembre 1979, n.
625. La questione di legittimità costituzionale è rilevanza perche il ricorrente non ha priva di presentato alcun motivo concernente il giudizio di comparazione relativo all'aggravante della finalità
di terrorismo o di eversione 0 relativo comunque a questa circostanza, sicché un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale non potrebbe produrre effetti nei confronti di LATOLA.
Passando all'esame dell'unico motivo di ricorso si deve rilevare che sotto il profilo del vizio di
motivazione in realtà il ricorrente ha svolto essen- zialmente censure di merito;
in particolare ha Osser- vato che "la sentenza impugnata ritiene di poter argomenti di convincimento dalla dichiara- ricavare zione di dissociazione ai gensi della 1. n.34/1987", mentre 10 sua dissociazione "non implica anche il
riconoscimento della sua partecipazione alla banda
armata di cui si discute nel presente processo;
essa,
infatti tende soprattutto a rinnegare l'deologia violenza 0 ad esprimere l'avvenuto suporamentodella di qualsiasi simpatia per movimenti guardati negli anni passati dal ricorrente con qualche indulgenza". fatto che la sentenza impugnato,Sta però di
68 anche se si iferita alla dichiarazione di disso-
ciazione, non ha basato solo su questa l'affermazione di responsabilità ma ha enunciato una serie di prove che hanno fatto ritenere ai giudici di primo B di secondo grado che LAVITOLA non si era limitato a nutrire simpatia per organizzazioni come quella oggetto del presente processo, adusa a brutali azioni delinquenziali e terroristiche, e поп aveva evitato
dall'ideologia alla pratica dellail passaggio violenza. Questa conclusione nella sentenza impugnata
è motivata considerando che i rapporti indiscuosi del ricorrente con gli esponenti di spicco dell'organiz-
zazione eversiva non erano solo di carattere perso-
nale ma significavano anche un suo attivo coinvolgi-
mento, come era dimostrato dal fatto che LATOLA
partecipato ad una rapina nei confronti di aveva un'armeria di Parigi, commessa per acquisire armi, e al momento dell'arresto era stato trovato in possesso di un "codice cifrato" riferibile all'organizazione.
Deve quindi concludersi che la motivazione della
sentenza impugnata non merita censure. 21.- NT AE соп un unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione circa la determina-
zione della pena.
Il ricorso è infondato. Di fronte ad un motivo di appello privo di indicazioni circa le ragioni che ad avviso dell'imputato avrebbero dovuto detorminare
69 una diminuzione della pena, il giudice di secondo
grado nel confermare la sonzione irrogata dal primo giudice per il favoreggiamento, si è limitato ad
affermare che nella SUB considerazione la pena risultava adeguata alla gravità del fatto e alla
personalità dell'imputato. In questo modo, in rappor- to al motivo di appello, il giudice ha dato adeguata-
mente conto delle ragioni della propria decisione, ed il ricorrente nel prospettare ora elementi che ៨ SUO avviso avrebbero dovuto essere apprezzati favorevol-
mente muove alla sentenza impugnata censure di merito insuscettibili di valutazione in questa sede.
22. - RO HI ha dedotto sei motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato
motivazione della sentenza impugnatavizi di circa l'affermazione della sua responsabilità per la rapina si èin danno di AR. Di questo delitto gia parlato nel trattare il ricorso di CI e in quella occasione sono state indicate le ragioni per le quali il motivo di AI risulta privo di fondamunto.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denuncia-
to violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata riguardo alla Sua assoluzione per
insufficienza di prove dall'imputazione per l'atten-
tato del 30 settembre 1981 nei confronti di RC
IZ: secondo il ricorrente la chiamata in
70 correità di NI e le dichiarazioni de relato di
DI e ZZ, in mancanza di riscontri, non potrebbe-
ro giustificare la formula dubitativa.
Il motivo è privo di fondamento perché al contra- rio di quanto sostiene il ricorrente gli elementi di accusa presi in considerazione dalla sentenza impugnata pur essendo stati giudicati insufficienti per un'affermazione di responsabilità ben potevano configurare quella prova incompleta che (unitamente all'altra situazione processuale costituita da una prova a carico contrastata da una prova a discarico)
comporta l'assoluzione per insufficienza di prove. E
nella specie la prova dell'accusa avesse che consistenza, anche se in un contesto non in grado di certezza e quindi tale da non consentire la generare formazione di un convincimento di responsabilità,
emerge in modo chiaro dalla motivazione della senten-
za impugnata, che si è diffusa nella valutazione del quadro probatorio prima di giungere alla conferma della decisione di primo grado, rigettando sia l'appello del pubblico ministero, sia quello dell'im-
putato. Pertanto anche sotto l'aspetto del vizio di
חסח può trovare motivazione il motivo di ricorso accoglimento.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione circa l'affermazione della sua
responsabilita per la roping all'agunzia della Banco
71 nazionale del lavoro di via Aurelia e l'attentato nel quale ha perso la vita 10 studente SA
NI e sono stati feriti tre passanti e due
agenti di P.S..
Di questi delitti si è già parlato trattando del ricorso di LI. NISTRI censura la sentenza impugnata contestando che vi fossero a suo carico prove sufficienti di responsabilità ma il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha indicato un significativo quadro probatorio e da questo con valutazione corret- ta ha tratto una conclusione di responsabilità, che nel merito è insidacabilo in questa sede. La centenza ha ricordato che la partecipazione di ST alla
rapina risultava, oltro che dalle dichiarazioni di
DI, da quelle di NI, di ZZ, di AN e
di PP ed aveva trovato un riscontro nel fatto che era stato AI a trasportare in ospedale la
MA, rimasta ferita nel conflitto a fuoco, e nel
fatto che i rapinatori avevano usato, tra le altre
una mitraglietta m/12, arma di cui secondo learmi,
di DI e di NI era munito dichiarazioni
ST.
Con il quarto motivo il ricorrente ha sostenuto
che "giuridicamente errata è la qualificazione attri-
buita al fatto omicidiario di piazza Irnerio come fattispecie di cui all'art. 280violazione della
72 c. p.". I l motivo è analogo a quelli dedotti per lo episodio da RA, dai AI e do NI stesso e si è esaminato il ricorso di LI sono quando state indicate le ragioni per le quali risulta privo di fondamento.
Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto un
vizio di motivazione circa la sua assoluzione per insufficienza di prove dall'imputazione per l'atten-
tato nei confronti degli agenti UZ e IL.
L'azione che che si ere conclusa con l'uccisione dell'agente UZ 0 il ferimento dell'agente
IL e di cui si tratterà più ampiamente quando sarà esaminato il ricorso di TO era stata compiuta il 24 giugno 1982 da DI, AV, CC e
TO, i quali si erano recati in via Val di Cogne
per aggredire e disarmare, gli agenti che svolgevano il servizio di vigilanza davanti all'abitazione del
della delegazione dell'OLP in Italia. capo DI e
AV erano arrivati con una Vespa, SPADAVECCHIA
e TO con un'autovettura Golf. La Golf era di
AI, e AD aveva dichiarato che NISTRI gliela aveva consegnata la mattina perché la usasse per
compiere l'aggressione agli agenti.
Considerata l'affermazione di ST di aver
dato la Golf non a AD ma a NI di ignorare sarebbe stato fatto e di fronte ad l'uso che ne confusi circa la consegna dell'autovettura, elementi
73 la sentenza impugnata ha confermato la decisione di
assoluzione con formula dubitativa di ST emessa dal giudice di primo grado, rigettando sia l'appello del pubblico ministero, sia quello dell'imputato.
La motivazione È corretta gli elementi costituiti dall'uso dell'autovettura di ST E
dalle dichiarazioni di AD non consentono, al
contrario di quanto sostiene il ricorrente, di ritenere ingiustificata la pronuncia di insufficienza
di prove.
Con il sesto motivo il ricorrente ha consurato la sentenza impugnata doducendo un vizio di motiva-
zione circa il diniego delle attenuanti generiche.
I l motivo è privo di fondamento. La sentenza
impugnata ha preso in esame con attenzione il motivo di appello tendente ad ottenere le attenuanti generi- che e con una motivazione articolata lo ha rigettato,
considerando la particolare gravità della rapina alla
Banca nazionale del lavoro con l'uccisione di CARA-
laVILLANI B il ferimento di numerose persone,
"molteplicità e reiterazione di episodi criminosi e
il ruolo di leader rivestito dal AI nell'ambito dell'organizzazione eversive", ed ha aggiunto che la apparsa apprezzabile, sua successiva condotta non RA
" non essendo intervenuta 60 Поп una revisiono criti-
Ca, almeno un ripensamento".
23. - CH LO ha dedotto un unico motivo,
74 lamentando un vizio di motivazione circa la determi-
nazione della pena. Il giudice di primo grado aveva determinato la pena partendo da una base prossima al minimo edittale ed applicando la massima diminuzione consentita per le attenuanti generiche e il giudice di secondo
grado, di fronte ad un sommario motivo di appello che sollecitava la riduzione, ha deciso in senso ne negativo dichiarando di aver tenuto conto dei reati
commessi e della personalità dell'imputato. Conside- rata la misura particolarmente contenuta della pena il tenore del motivo di appello la inflitta
е
motivazione è da ritenere adeguata e quindi il motivo
di ricorso risulta privo di fondamento.
24. DR OT con un unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione della Gentenza
2
2
impugnata circa l'affermazione della sua responsabi-
lità per la rapina in danno dei coniugi CI.
I coniugi CI alle ore 2,30 del 14 dicembre
1981 erano stati attesi nell'autorimessa condominiale da quattro giovani armati, identificati in LO,
CC, POLI e TO, i quali, sotto la minaccia delle armi, li avevano accompagnati a casa, avevano
immobilizzato i figli e la domestica, avevano riempi- to di oggetti di valore quattro valigie, si erano
trattenuti fino alle ore 5 del mattino ed infine era
75 andati via prendendo due autovetture delle vittime.
Il ricorrente era stato chiamato in correità da da POLI, i quali avevano riferito che era TO
OT a segnalare la possibilità della stato rapina in danno dei CI, 8 riferire la sora del delitto che i CI erano usciti a cena con i propri genitori e ad accompagnare gli amici sul luogo della rapina, allontanandosi dopo avere indicato loro le
vittime, quando queste avevano fatto ritorno a casa.
Sotto il profilo del vizio di motivazione l ricorrente ripropone argomentazioni difensive esani-
nate scrupolosamente dai giudici di primo e di secon- do grado, i quali hanno spiegato perché non hanno
attribuito rilevanza alla iniziale reticenza di FOLI
e alla ritrattazione dibattimentale di TO, hanno
indicato come riscontro il fatto che effettivamente sero dello ropino i coniugi PE801 erono usoitl per 10 cena alla quale avevano partecipato anche j. una coniugi OT ed hanno ricordato la conferma delle chiamate in correità avuta do DI, al quale il
delitto era stato narrato da FOLI E da TO.
Risulta chiaro da quanto si è detto che la
sentenza correttamente motivata e che non merita quindi censura.
25. - AN ET ha dedotto due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato
vizi di motivazione della sentenza impugnata circa
76 l'affermazione della sua responsabilità per la rapina nei confronti di PI CA RO e di ZO RO
e per la rapina all'agenzia 8 della Banca nazionale
del lavoro.
Le censure sono prive di fondamento. Della rapina RO gia si è parlato nell'esami-
nare il ricorso di LI. A quanto risulta dalla sentenza impugnata, a carico del ET, come del
LI, vi sono le dichiarazioni di AN,
riscontrate da quelle di DI e NI. Vi è
inoltre il riconoscimento effettuato da PI CA CROCE che, come ricorda il giudice di primo grado,
indicato il ET come il giovane postosi alla "ha guida della sua Lancia Beta". Questi, in sintesi,
sono gli elementi considerati dalla sentenza impugna-
ta per confermare il giudizio di responsabilità. La
I motivazione è corretta e il ricorrente tende in realtà 8 provocare un sindacato sulla valutazione operata dal giudice di merito, che in questa sede è
precluso.
Per quanto poi concorne la rapina alla banca la
censura risulta addirittura inammissibile perché si risolve in una critica generica, svolta senza tenere
conto del complesso della motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato mancanza di motivazione circa l'aumento di pena una determinato per la continuazione.
77 Occorre ricordare cho la Corte di assise di appello ha ritenuto che i fatti oggetto del giudizio fossero legati dalla continuazione con i fatti ogget- to didi una precedente condanna a sei anni reclusione, passata in giudicato, ha ritenuto che violazione рій grave fosse quella oggetto della precedente condanna ed ha infine affermato che la pena determinata dalla senter za passata in giudicato andava "equamente aumentata di anni due di
reclusione".
Il ricorrente, come si è detto, ha lamentato la mancanza di motivazione, sostenendo incltre che
l'aumento è elevato.
I l motivo è infondato. E' da rilevare innanzi tutto che \'aumento è tutt'altro che particolarmente elevato, come risulta sia 90 si considera la possibi-
lità prevista dall'art. 81 c.p. di aumentare la pena per la violazione più grave fino al triplo, sia SA si
considera la pena che sarebbe stata applicabile per i reati c. d. satelliti, in secondo luogo che più
lä volte la sentenza impugnata prima di considerare
ET ha avuto occasione di posizione del
sottolineare la gravità dei fatti oggetto del giudi- zio tra i quali è in evidenza la rapina in danno dei
RO, rapportarsi gravità alla quale non può non
ricorrente, l'aumento di pena disposto per il anche che perciò non aveva bisogno di una particolare
78 motivazione.
-26. MA PR con due motivi ha dedotto vizi di motivazione della sentenza impugnata circa
l'affermazione della sua responsabilità per la rapina in danno di MAALETTA B circa l'applicazione dell'ag-
gravante della finalità di terrorismo o di eversione. si à giàDella rapina in danno di AR
e in quellaparlato nel trattare il ricorso di CI,
occasione sono state indicate le ragioni per le quali il motivo di PR risulta privo di fondamento.
Quanto all'aggravante è sufficiente rilevare che
поп sussiste la denunciata carenza di motivazione perché la sentenza impugnata ha ritenuto che PR
condividesse le finalità dei correi, ha fatto riferi-
ь mento alle finalità perseguite dal ricorrente anche т я per riconoscergli la continuazione rispetto a fatti п
Oggetto di una sentenza già passata in giudicato ed
aggiunto: "per quanto attiene... alle infine ha circostanze aggravanti Gi richiamano le considerazio-
ni svolte, nella sentenza impugnata e nella presente,
per i coimputati".
In precedenza, con riferimento a GA e ad altri imputati che in proposito avevano dedotto uno
specifico motivo di appello (al contrario di PR che non aveva ragione di farlo perché in primo grado era stato assolto per insufficienza di prove), la
79 corte aveva spiegato per quali ragioni a SUO avviso era applicabile a tutti gli imputati l'aggravante ed era della finalità di terrorismo 0 di eversione,
quindi corretto nell'esaminare la posizione di PROCO- PIO richiamare quanto già era stato detto in prece- denza evitando una pedissequa ripetizione. Perciò è
priva di fondamento la censura di difetto 0 di
contraddittorietà dalla motivaziona.
27. SA SC ha dedotto cinque motivi, che vengono qui di seguito esaminati in
ordine logico e non nell'ordine in cui sono stati
presentati.
Con un primo motivo il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione e la violazione di legge in alla sua assoluzione per insufficienza di relazione dall'imputazione di rapina rei confron:i di prove
D'APRILE.
per difetto di specifi- Il motivo è inammissibile perché di fronte ad una motivazione che .ha cità,
esaminato attentamente il quadro probatorio, giungen-
do a riformare la pronuncia di condanna del giudice
di primo grado, il ricorrente si e limitato ad affer-
mara cha il giudice i oppello avrobba dovuto pronunciare l'assoluzion per non aver comma SSO i l fatto, anziché per insufficienza di prove.
Con นก secondo motive il ricorrente ha dedotto sussistenza nei suoi un vizio di motivazione circa I a
80 confronti dell'aggravante della finalità di terrori-
mentre con un terzo motivo haSmo 0 di eversione,
sostenuto che illegittimamente gli è stato negato il
trattamento previsto per le condotte di dissociazione di cui all'art. 1 1. 18 febbraio 1987, n.34.
Entrambi i motivi БОЛО privi di fondamento.
Innanzi tutto do rilevare che con ragione la
sentenza impugnata ha sottolineato che è contraddit-
commessi per torio negare che i reati Giano stati finalità di terrorismo o di eversione e dall'altro chiedere l'applicazione delle "misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo", stabilite esclusivamente per chi è "imputato o condannato per reati aventi
finalità di terrorismo o di eversione".
rispetto al reato di bandaE' da aggi ungere che,
armata, di cui SC è stato ritenuto responsa- V
bile, le finalità di terrorismo e di eversione sono
state desunte sia da tutto l'azione della banda, sia
dalle specifiche condotte del ricorrente e che
quindi, anche a prescindere dalla contraddizione di cui si è detto, l'applicazione dell'aggravante adeguatamente motivata.
Quanto all'asserita dissociazione esattamente la sentenza impugnata ha rilevato che SC, latitan-
non ha reso la richiesta dichiarazione al pubbli- te,
ministero non può certo addurre E come fatto di со
latitanza.dissociazione la
81 Con un quarto motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata perché gli ha negato le attenuanti generiche "in considerazione dello stato
di latitanza".
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Secondo il ricorrente 10 latitanza non giustifi-
cherebbe una valutazione negativa;
a suo avviso "il latitante, ai fini della presentazione all'Autorità
giudiziaria che lo sta giudicando, è sullo stesso piano processuale del contumace, con la differenza, a tutto vantaggio della posizione del latitante, che
tale per il desiderio di mantenersi inquesti libertà (desiderio legittimo, almeno sino a quando la sentenza di condanna non sia passata in giudicato), ementre la contumacia presuppone invece indifferenza noncuranza riguardo alle decisioni nei suoi confronti da parte dell'Autorità giudiziaria".
A ben vedere però l'assimilazione della latitanza alla contumacia non è corretta e la differenza tra l'una e l'altra è di segno opposto a quello indicato dal ricorrente. La contumacia e espressione di una
facoltà riconosciuta all'imputato di non comparire in udienza, mentre la latitanza la sottrazione all'esecuzione di un provvedimento del giudice, dato
per finalità cautelari e privo di collegamento con la
comparizione, tanto che anche all'imputato detenuto è
riconosciuta la facoltà di non assistere al dibatti-
82 mento. Legittima quindi ò l'una, illegittima l'altra; tanto che l'ordinamento giuridico collega allo stato di latitanza circostanze aggravanti comuni (art. 61
c.p.) ed altri n. 6 c.p.) e speciali (art.576 n.3
(v. art. 16 1. 22 maggio 1975, effetti negativi n. 152) е considera reato aiutare il latitante a sottrarsi alle ricerche dell'autorità.
A questa valutazione negativa dell'ordinamento può dunque ben corrispondere una valutazione negativa del giudice, il quale legittimamente, come questa
Corte ha più volte avuto occasione di affermare, può
nell'apprezzamento complessivo dei dati rilevanti ai
dell'applicazione della attenuanti generichefini giungere ad escluderle in considerazione dello stato di latitanza (v. Sez.V, 11 dicembre 1985, Ruffino, in
Cass.pen. 1986, p.1533; Sez.I, 17 giugno 1983,
Busciu, ivi 1984, p. 1920; Sez.V, 23 settembre 1986,
De Vincentiis, ivi 1988, p. 1008).
Con un quinto motivo il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione circa la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, operato dal giudice di appello dopo aver unificato la
partecipazione a banda armata oggetto del presente
giudizio con una tentata rapina in un'armeria di
Parigi e con l'incendio doloso di alcune sale cinema-
reati questi ultimi per i quali SC tografiche,
condannato con due sentenze passate in era stato
83 giudicato. Il giudice di appello ha ritenuto più grave la tentata rapina ed ha disposto che la pena irrogata per questa fosse aumentata di un anno per la parteci-
pazione a banda armata 0 di un anno per l'incendio delle sale cinematografiche.
I l ricorrente ha rilevato che i reati per i
quali sono stati stabiliti i due aumenti di un anno essendo di uguale gravità non potevano comportare поп un aumento uguale e ne ha dedotto che l'aumento per l'incendio avrebbe dovuto essere minore di quello stabilito dal giudice di appello. E' però da Osser-
vare che se si accogliesse la tesi del ricorrente che i due reati richiedevano aumenti diversi non 58 ne
potrebbe automaticamente dedurre che è stato eccessi-
l'aumento per gli incondi, perché potrebbe invece vo essere stato troppo contenuto l'aumento per la
partecipazione a banda armata;
ed invero, se si
considerano i criteri di determinazione della pena adottati con la decisione impugnata e le valutazioni
dei fatti operate nelle diverse parti della suntenza,
si deve concludere che è l'aumento per la partecipa-
zione a banda armata a risultare squilibrato, perché
limitato, ma ciò пол può comportare come assai vorrebbe il ricorrente una riduzione della pena determinata por l'incendio. Anche il quinto motivo perciò non puo trovare
04 accoglimento.
28. UI NO con un unico complesso motivo ha sostenuto che la condanno nei suoi confronti per una viola- partecipazione a banda armata costituisce zione dell'art. 477 comma 2 c.p.p. e che la motiva-
zione della sentenza circa la sua responsabilità per tale reato è viziata.
I l ricorso, nei limiti che si diranno, e fondato.
Al NO è stato inizialmente contestato il reato di costituzione di banda armata ma il giudice di primo grado ha ritenuto l'imputato responsabile di partecipazione. La violazione dell'art. 477 semplice comma 2 c. p.p. secondo il ricorrente si sarebbe non già perché al giudice sarebbe stataverificata inibita la diversa qualificazione del fatto, ché
certo dall'una all'altra ipotesiil passaggio dell'art. 306 c.p. può costituire solo questione di definizione ex art. 477 comma 1 c.p.p., ma perché
nella specie la partecipazione sarebbe stata afferma-
ta in relazione ad una banda diversa da quella di cui era stato ritenuto costitutore. In realtà parò la
lamentata immutazione del fatlo поп c'è stata perché il giudice di merito ha basato la propria decisione costituita dai proprio sulla condotta contestata,
rapporti con AL e con la MAMURO.
85 E' vero però che le prove della partecipazione alla banda sono affermate ma non chiaramente indicate, posto che esse non possono essere costi- tuite dai soli rapporti con uno degli esponenti della banda;
né queste prove sono indicate dalla sentenza
di primo grado alla cui pagina 1008 rinvia quella di secondo grado, perché anche nella sentenza di primo grado quelli che emergono (diffusamente a pag. 643 e
seg.) sono solo i rapporti di NO con AL.
Pertanto risulta effettivamente esistente il denunciato vizio di motivazione e di conseguenza deve pronunciarsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per quanto concerne la responsabilità del
TI per la partecipazione a banda armata.
-29. EN OM con un succinto motivo ha dedotto "violazione di legge, carenza e contradditto- rietà di motivazione in ordine ai capi 83-92 e 192-
195), relativi alla rapina in danno di D'ESPINOSA, alla rapina all'agenzia 8 della Banca nazionale del lavoro e alla rapina all'agenzia 31 del Banco di
Aloma.
Il ricorso è privo di fondamento.
La rapina in danno di D'ESPINOSA è solo richia-
attraverso l'indicazione dei capi di imputazione mata
(capi 83 85) ma non vi Gono nel motivo specifiche deduzioni la sentenza impugnata. Dellaconcernenti
rapina al Banco di OM (capi 192 195), della
86 quale, oltre a OM, sono stati ritenuti respon- sabili IS, RC, CH e DI giò si parlato nell'esaminare il ricorso di IS concluden- do che la motivazione in proposito תסח merita
censure. Alla stessa conclusione deve pervenirsi per quanto concerne la rapina all'agenzia 8 della Banca
nazionale del lavoro (capi 86 - 92) della quale
OM, unitamente a parecchi altri imputati,
stato ritenuto responsabile sulla base delle dichia-
razioni di DI e in considerazione anche del deposito bancario di lire 6.000.000 fatto dall'im-
putato quattro giorni dopo la rapina, Si tratta di
determinato nei giudicielementi di prova che hanno didi primo e di secondo grado un convincimento
responsabilità adeguatamente motivato e che nel merito si sottrae al sindacato di questa Corte.
30. - PIfrancesco IF ha dedotto due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha oensurato la sentenza impugnata perché lo ha ritenuto responsa a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p., bile,
nell'attentato contro gli agenti UZ e PILLON.
I l ricorrente sostiene che nell'episodio che si era concluso con l'uccisione dell'agente UZ B il
- ordi- ferimento dell'agente IL "non di concorso
nel delitto di cui all'art. 280 nario 0 anomalo c. p. si può parlare ma di adesione al delitto di
87 favoreggiamento reale atteso che compito di esso
TO, con lo CC, era quello di 'aiutare il
DI e il AV ad assicurarsi il prodotto, il
profitto del reato', fuori dai casi di concorso di
cui all'art. 110 c. p., 0, Ove si voglia ritenere un
principio di profitto proprio nel ricevere le armi,
una ipotesi di ricettazione".
palesemente I l motivo ė privo di fondemento
perché presuppone situazione di fatto ben diversa una da quel a che è stata accertata dai giudici di merito sulla base anche delle dichiarazioni del ricorrente.
Il 24 giugno 1982 DI, AV, CC
perG TO Gi Brano recati in vio Val di Cogne
oggredire e disarmare, secondo un'azione programmata.
gli agenti che svolgevano il Gervizio di vigilanza davanti all'abitazione del capo della delegazione dell'OLP in Italia: SORD1 8 AV erano arrivati con una Vespa, CC e TO con un'autovettura
Golf. DI e AV avevano eseguito una manovra
accerchiamento e si erano avvicinati agli agenti,di che DI aveva poi minacciato con una pistola. Gli
agenti avevano reagito fuggendo: uno dei due, Antonio
UZ, Si era imbattuto nel AV, il quale non aveva esitato a fare ripetutamente fuoco, ucci-
dendolo; l'altro, US IL, era stato ferito
da DI. AV Si ord impossessato del mitra di
UZ ed era fuggito con DI a bordo della
88 Vespa. Uditi i colpi TO era sceso dalla Golf ed aveva
pistola-machine M/12 in SUO fatto fuoco con la possesso.
A quanto risulta dalla sentenza di primo grado prima dell'azione delittuosa, per qualche mese, TO,
CC ed altri avevano effettuato degli appostamenti per vedere come si svolgeva il servizio di vigilanza.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto tutti e quattro i protagonisti dell'azione delittuosa respon-
sabili ex art. 110 c.p. di concorso nel delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione.
Il giudice di appello invece ha ritenuto che per TO
e CC dovesse configurarsi una responsabili tà attenuata a norma dell'art. 116 c.P., Ma рег il responsabilitàricorrente neppure questo tipo di
sarebbe ravvisabile, in quanto egli doveva solo "in-
tervenire... per portare via le armi". Come si è visto però ben altro era il compito e ben altro è stato il
ruolo effettivamente svolto dal ricorrente, il quale era potentemente armato ed era intervenuto esplodendo numerosi colpi con la mitraglietta. Nè può fare
escludera la ilsua responsabilità per l'attentato fatto che questo non fosse stato specificamente programmato, dal momento che costituiva un esito probabile, e certamente previsto, di un'azione volta
89 a disarmare due agenti di polizia;
esito che (come è
già stato rilevato nell'esaminare il ricorso dei LAI) rientrava nella prassi della "campagna antistituzio-
nale" dei NAR. Del resto è significativo il fatto che gli agenti siano stati colpiti dai terroristi mentre
fuggivano, В quindi senza altra ragione che quella aggressiva, e che nel conflitto a fuoco siano inter-
venuti anche il TO e lo CC, anche se, come ha ritenuto il giudice di appello, "non può
ritenersi sicuramente escluso che essi abbiano spara-
istintivamente e per difesa,to, come il TO assume, ed invece provato che gli spari siano avvenuti in
piena adesione all'azione del DI e del CAVALLINI".
Il quadro di fatto rande quindi evidente l'infon- datezza del motivo con il quale si contesta la
responsabilità a titolo di concorso e potrebbe semmai fare apparire problematica la configurazione, operata dal giudice di appello del concorso ex art. 116 c. p.,
piuttosto che del concorso pieno ritenuto dal primo giudice, ma Su questo punto, in mancanza dell'im-
pugnazione del pubblico ministero, пол è sorta questione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'esistenza della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento ed altri per i quali ё
condannato con sentenza passata in giudicato stato dopo la decisione oggetto del presente ricorso.
90 Il motivo è fondato. Questa Corte in più occasioni ha affermato che è ammessa la deduzione per la prima volta in cassazione della continuazione tra il fatto oggetto del ricorso e fatti già giudicati, nel caso in cui la sentenza di condanna per questi ultimi è divenuta irrevocabile dopo la pronuncia impugnata con il ricorso (v. Sez. I,
in Cass.pen. 1988, 30 ottobre 1986, Piccioni,
p. 1039). In questo caso infatti la continuazione non potrebbe più essere riconosciuta ed applicata se
fosse preclusa al ricorrente la possibilità di dedurla in sede di legittimità, sicché la Corte non può astenersi da valutare, sulla base delle deduzioni e degli elementi indicati, se possano o meno confi-
gurarsi gli estremi per l'applicabilità della disci-
plina dell'art.81 comma 2 c.p. e qualora la valuta- zione abbia esito positivo è tenuta ad annullare la
sentenza impugnata con rinvio, per dar modo al
giudice del merito di valutare il rapporto tra i
diversi reati, di stabilire se ricorra la continua-
zione ed eventualmente di provvedere alla determina-
zione della pena.
Nel caso di specie i reati rispetto ai quali è stata dedotta la continuazione hanno formato oggetto di una condanna passata in giudicato in seguito al
rigetto da parte di questa Corte, con sentenza 26
ottobre 1988 del ricorso del TO avverso una condan-
91 na pronunciata nei suoi confronti dal giudice dei minorenni, per fatti che sono stati commessi dal ricorrente immediatamente prima del compimento della maggiore età e che, a quanto risulta, si inseriscono nell'ambito di un progetto eversivo del quale sono espressione anche i reati Oggetto del presente procedimento. Di conseguenza, in applicazione dei principi precedentemente enunciati, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per l'esame del punto concernante la continuazione. 31. Fabrizio D.F. ZANI ha dedotto quattro motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato
la sentenza impugnata perchè lo ha ritenuto responsa-
bile a titolo di concorso nel delitto di attentato per finalità terroristiche 0 di eversione con riferi-
mento all'episodio del 3 marzo 1982 relativo alla
rapina alla Banca nazionale del lavoro e al successi-
Vo omicidio di SA NI. I l ricorrente ha sostenuto che quanto meno l'attentato gli dovrebbe essere addebitato a titolo di concorso anomalo ex
art. 116 c.p. e Поп di concorso pieno.
Il motivo è infondato.
Già si è detto nell'esaminare il ricorso di
LI perché correttamente la corte di assise di
appello ha ravvisato nel fatto in questione il delit-
to di cui all'art. 280 c.p. E' da aggiungere che NI
92 ha partecipato alla rapina alla banca e, come ha
giudice di merito, all'uscita dalla il accertato stato uno di quelli che hanno fatto fuoco banca contro l'agente ES. Il ricorrente sostiene di non avere preso parte al conflitto a fuoco successivo con
l'equipaggio della "volante", ma e certo che anche
questo conflitto si ricollega sia sotto l'aspetto materiale che sotto quello psicologico alla Sua
condotta; comunque esattamente ha rilevato la corte di assise di appello che basterebbe già la sua azione
all'uscita dalla banca per farne affermare la respon-
sabilità, posto che NI ha partecipato al conflitto a fuoco con l'ES "esplodendo alcuni colpi di pisto- la, come egli stesso ha riconosciuto, con dolo diret-
to e fini di terrorismo".
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione della sentenza impugnata circa il diniego delle attenuanti generiche.
Anche questo motivo infondato perché la
lesentenza impugnata ha enunciato diffusamente ragioni per le quali il giudice di secondo grado ha
62 bis C. P., escluso l'applicabilito dell'art.
facendo riferimento sia alla gravità dei fatti di cui il ricorrente è stato ritonuto responsabile nel
presente giudizio, sia olla capacità a delinquere dimostrata anche attraverso l'omicidio di UR
CC per il quale era stato condannato dalla
93 Corte di assise di appello di Firenze. Si tratta di
enunciazioni corrette 日 le valutazioni negative che
sono state tratte circa l'applicabilità nella пе
specie delle attenuanti generiche Пoл possono nel
merito essere sindacate in questa sede.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto che egli "andava assolto dalla rapina AN, quanto meno con la stessa formula dubitativa".
I l motivo è inammissibile perché si risolve in
critica di merito piuttosto che nella deduzione una di un vizio di motivazione della sentenza impugnata,
che, come si è rilevato nel trattare il ricorso di
AD, ha enunciato correttamente la ragioni dell'affermazione di responsabilità di NI.
Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato
72 c. p., correlato all'art. la "violazione dell'art. 81 c.p.", sostenendo che la corte di assise di appel- 10 ha errato nel ritenere inapplicabile la continua-
rispetto al ricordato omicidio di Mauro zione per il quale NI era stato condannato CC
all'ergastolo con sentenza della Corte di assise di
appello di Firenze in data 5 maggio 1987, passata in giudicato .
Per l'attentato in cui è rimasto ucciso CARAVIL-
LANI e per gli altri delitti di cui è stato ritenuto
responsabile ZANI nel presente giudizio è stato condannato alla pena dell'ergastolo con l'isolamento
94 diurno per un anno, е la sentenza impugnata non ha
accolto la richiesta dell'imputato di applicazione della continuazione, ritenendo che questa non possa operare in presenza di una condanna all'ergastolo, la quale rientrerebbe invece esclusivamente nella disci-
plina dell'art. 72 c.p. Secondo la sentenza impugnata per applicare la
continuazione occorre che vi sia la possibilità di aumentare la pena da infliggere per la violazione più
grave tra quelle in concorso, sicché "nella impossi-
bilità di inasprire la pena dell'ergastolo, a almeno in
via di principio perpetua" sarebbe "l'intera
prevista per il reato continuatodisciplina a
risultare inapplicabile a tale concorso, compiutamen-
te disciplinato dall'art. 72".
Si tratta di una tesi che non può essere
convisa.
Al termine di una complessa evoluzione giurisprudenziale le Sezioni unite di questa Corte
giurisprudenzahanno affermato, dando luogo ad una
ormai consolidate, che la continuazione deve operare violazioni, "in ogni ipotesi in cui le molteplici della stessa 0 di diverse disposizioni di legge,
siano state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso", indipendentemente dalle pene previste per i singoli reati, le quali possono essere
di genere e di specie diversi, perché "l'espressione
95 'più violazioni della stessa o di diverse disposizio-
ni di legge' comprende, nella sua generica ampiezza,
ogni possibile combinazione di reati concorrenti"
(Sez.un. 26 maggio 1984, Falato, in Cass.pen. 1984,
p.2150).
Quando ci si trova in presenza di un medesimo
81 c.p. non consente che si disegno criminoso l'art.
neghi l'operatività della continuazione in base a
considerazioni concernenti la pena;
né può trarsi
argomento in contrario dall'art. 72 c.p., il quale si riferisce a qualunque ipotesi di concorso di reati e,
analogamente agli articoli successivi, fissa delle
regole relative alle pene che non possono escludere l'operatività della continuazione ma anzi ne integra-
no la disciplina per effetto del riferimento agli
"articoli precedenti" contenuto nell'art. 81 comma 3
In altre parole anche quando si trova di fronte c. p. di uno o più reati per i quali deve essere inflitto
il giudice non può esimersi dall'accer- l'ergastolo tare se ricorre la continuazione, e in questo caso alla pena dell'ergastolo per la violazione più grave va aggiunto l'aumento per la altre violazioni, che se raggiunge i limiti stabiliti dall'art. فل 22 luogo all'isolamento diurno. A bon vedere è proprio l'art. 72 c.p. che rende chiaro il modo in cui opera la disciplina della continuazione ed i vantaggi che ne derivano per l'imputato, perché il periodo di isola-
96 mento diurno viene ad essere determinato non già in base alla pena che si dovrobbe infliggere per i singoli reati ma a quella, normalmente minore, che costituisce l'aumento per la continuazione.
Di conseguenza nei confronti di NI la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per un
nuovo giudizio sul punto concernente la continuazione rispetto ai reati giudicati con la sentenza della
Corte di assise di appello di Firenze in data 5
maggio 1987.
-32. IO ZU con un unico motivo ha
un "difetto di motivazione in ordine alla denunciato applicazione della sanzione nel minimo" mancata lamentando che non era stato preso in considerazione il relativo motivo di appello.
In appello l'imputato avevo chiesto "la conces-
sione delle attenuanti generiche prevalenti sulle
aggravanti e la concessione della diminuente prevista dalla legge 18 febbraio 1987, n.34", e solo alla fine
dell'illustrazione delle richieste aveva affermato:
infliggersi una pena contenuta entro i minimi"può
edittali".
Nell'esaminare questo motivo la sentenza impugnata ha ricordato che l'imputato aveva "già
beneficiato della attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti" ed ha accolto la richiesta della
97 diminuzione BX art. 2 1. л. 34 del 1987. Per questa fissataoperazione la sentenza è partita dalla pena dai primi giudici dopo averne espressamente dichiara- to la congruità.
primiConsiderato che la pona fissata dai giudici era particolarmente contenuta e che il motivo di appello solo genericamente aveva ad BS SW fatto deve ritenersi che per essersiriferimento, limitata congruità della pena la sentenza a ribadire la impugnata non meriti censura, in quanto il tenore del motivo non era tale da richiedere una motivaziona sul punto.
33. I- ricorrenti i cui ricorsi sono stati inammissibili 0 interamente rigettatidichiarati devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di essi inoltre
deve essere condannato al vergamento della somma di
RA duwountomila mlin Gau n dullu ammundu. PA
RE B VI A1 vanno anche condannali in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalle parti civili NN RI UR B Paolo CI, liquidate complessivamente in lire un
milione, di cui lire novecentomila per onorario.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara non rilevante la questione di legitti-
mità costituzionale proposta dalla difesa del
98 LATOLA;
dichiara inammissibili i ricorsi di OC RC,
AI GL, DE CILLIA CA, AN
AL, IC RA, DI AL, CC
OR, PP AO e EP IO;
rigetta i ricorsi di IS TT, ANSALDI
UR, EL AL, AC CL, BRACCI
ST, LI PIluigi, GI CA,
CA RC, AV GI OR, COGOLLI
IO, UL EG, LAI CI, LAI VI, :
ST RO,LATOLA RD, AE NT,
LO CH, OT DR, ET AN,
SC SA, OM PR MA,
EN e ZU IO;
condanna i predetti ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al
versamento della somma di lire duecentomila in favore 2
della Cassa delle ammende;
condanna altresi il EL e AI VI im solido al rimborso, in favore delle parti civili
UR NN RI e CI AO, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in lire un milione, comprese lire novecentomila per onorario;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei
confronti di CI AN nel capo concernente il reato di cui all'art. 648 bis c.p. nel punto relativo alla
09 formula assolutoria dubitativa, che sostituisce com quella di non aver commaSSO il fatto, nonché nei
confronti di DE SA SE nel capo concernente il
reato di ricettazione, perché il fatto non costi-
tuisce reato, ed elimina la relativa pena di un mese
di reclusione e lire duecentomila di multa;
sentenza nei confronti di: annulla la stessa
AD IE, nei capi concernenti la
-
dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai
numeri 236, 237, 238 e 241 della rubrica del processO n. 48 dell'anno 1984;
- BEVIVINO IO, SE AN, FORCATI
ilCL e CH UI, nel punto concernente riconoscimento della circostanza aggravante di cui
all'art. 112 n. 1 c. p., in relazione al reato di partecipazione a banda armata;
- CI AN, nel capo concernente la dichiara zione di responsabilità in ordine alla rapina MAR- LETTA e ai reati connessi;
TI UI, nel capo concernente la dichia-
razione di responsabilità in ordine al reato di
partecipazione a banda armata;
VITO Pierfrancesco, nel punto concernente la
mancata applicazione della continuazione in relazione ai reati irrevocabilmente giudicati con la sentenza 9 dicembre 1987 della Corte di appello di OM, Sezione
per i minorenni;
100 Fabrizio Daniele AN, nel punto NI
l'esclusione della continuazione con i concernente reati irrevocabilmente giudicati con la sentenza 5
maggio 1987 della Corte di assise di appello di
Firenze; rinvia per nuovo giudizio sui capi e sui punti nei confronti dei predetti AD, suindicati
SE, RC, CH, CI, NO,
NO, TO @ NI ad altra sezione della Corte di assise di appello di OM;
rigetta nel resto i ricorsi del SE, del
OR, del CH, della DE SA, del TO e dello NI.
OM 5 giugno 1989
Il presidente llaveme Il consigliere estensore
м
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(CA Navacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA
13 SET 1989
IL CANCELLIERE
101 La Corte di Cassazione con ordinoura поша ha dispusto la correzione della suestesa senteura nel senso 29.5-91 n°2545 che nella intestazione della stessa leppen : ove
AG PIluig 8·2·60 oleve n 4 in vrece "leppersi: "AG PIluifi
n. 8-12-60 -
OM h 5-8.91 RI r.
DIRE vylario)
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