Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/1989, n. 12098
CASS
Sentenza 5 giugno 1989

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Il reato di partecipazione a banda armata costituisce un'ipotesi delittuosa distinta da quella di formazione di banda armata e si concretizza nell'individuale adesione alla banda già formata; anche rispetto a questa condotta è ipotizzabile il concorso, quando altre persone abbiano determinato o rafforzato la volontà di aderire eventualmente concordando un'adesione congiunta. ( Conf mass n 145129).*

Nell'apprezzamento complessivo dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche, ben può il giudice escluderla, in considerazione dello stato di latitanza dell'imputato. ( Conf mass n 174755; ( Conf mass n 172151; ( Conf mass n 160690; ( Conf mass n 116072).*

In ogni ipotesi in cui le molteplici violazioni, della stessa o di diverse Disposizioni di legge, siano state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, è applicabile l'istituto della continuazione, indipendentemente dalle pene previste per i singoli reati, le quali possono essere di genere e di specie diversi, perché l'espressione "più violazioni della stessa o di diverse Disposizioni di legge" abbraccia, nella sua generica ampiezza ogni possibile combinazione di reati concorrenti. (applicazione in tema di concorso di reati, uno dei quali punito con l'ergastolo). ( Conf mass n 165179, sul principio generale).*

La circostanza aggravante del numero delle persone prevista dallo art. 112 n. 1 cod. pen. è applicabile sia al delitto di partecipazione, sia a quello di formazione di banda armata. ( Conf mass n 166739; ( Conf mass n 166346; ( Conf mass n 147600; ( Conf mass n 145411).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/1989, n. 12098
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12098
    Data del deposito : 5 giugno 1989

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