Sentenza 25 ottobre 2011
Massime • 1
In caso di annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione per omesso avviso della relativa richiesta alla persona offesa, gli atti devono essere restituiti non al giudice che ha adottato il provvedimento annullato, ma al pubblico ministero, sul quale grava l'onere di provvedere all'integrazione del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2011, n. 39242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39242 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2011 |
Testo completo
39 242711 Sentenza n.1358 M Registro generale n. 11593-11 camera di consiglio del 25-10-11 (n. 1 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Presidente dott. Giovanni de BE
Consigliere 1. dott. Tito Garribba
Consigliere 2. dott. Francesco Gramendola
Consigliere 3. dott. Vincenzo Rotundo
Consigliere 4. dott. Carlo Citterio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto dalla persona offesa, AD LE, nel procedimento penale n.3073-09 R.G..N.R. e n.100-10 R.G.GIP a carico di LL
EF, AS LO e RN BE, avverso il decreto di archiviazione in data 15-10-10 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L'Aquila. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, dott. Eugenio Selvaggi, con le quali si chiede l'annullamento del decreto impugnato con trasmissione degli atti al Gip di L'Aquila..
Fatto
In data 11-1-10 il Pubblico Ministero ha notificato alla persona offesa, AD
LE, richiesta di archiviazione in relazione al procedimento penale n.3073-09 R.G..N.R. e n.100-10 R.G.GIP a carico di LL EF, AS LO e
RN BE per i reati di cui agli artt. 323, 371 bis, 372 e 479 c.p. A seguito di rituale opposizione, il GIP ha fissato udienza camerale in data 23-3-
2010, all'esito della quale ha disposto lo svolgimento di ulteriori indagini secondo le indicazioni dell'opponente.
All'esito di dette indagini, il Pubblico Ministero ha riformulato in data 27-4-10 richiesta di archiviazione senza dare alcun avviso alla persona offesa.
Con decreto in data 15-10-10 il Giudice per le indagini preliminari di L'Aquila ha disposto l'archiviazione del procedimento penale. Ricorre per cassazione la persona offesa AD LE, tramite il suo difensore, chiedendo l'annullamento del suindicato decreto di archiviazione per violazione di legge per mancata comunicazione della nuova richiesta di archiviazione, contestando altresì il provvedimento adottato. In prossimità della odierna udienza camerale ha depositato memoria la persona offesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
R. 1
Diritto
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che il Giudice può provvedere de plano sulla reiterata richiesta di archiviazione - proposta a seguito dello svolgimento di indagini suppletive, indicate dal giudice all'esito del contraddittorio camerale - qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest'ultima sia inammissibile (Sez. U, Sentenza n.
23909 del 27/05/2010, Rv. 247124, Simoni). In particolare, in questa sentenza si è espressamente affermato che. una volta compiute le ulteriori indagini, il P.M. è ripristinato nella facoltà di richiedere l'archiviazione, dandone avviso alla persona offesa, che ha conservato il diritto di esserne informata a sensi dell'art. 408 c.p.p. E la nuova opposizione non obbliga il G.I.P. ad emettere ordinanza per la fissazione di camera di consiglio, se la riconosce inammissibile ed accoglie la ripetuta richiesta di archiviazione del P.M., salvo un parametro diverso dall'unico già riconosciuto nel diritto vivente.
In applicazione di questi principi, il Gip nel caso in esame avrebbe potuto provvedere de plano solo in assenza di opposizione o in caso di inammissibilità della proposta opposizione. Tuttavia l'opposizione avrebbe potuto essere presentata solo se della seconda richiesta di archiviazione fosse stato dato avviso alla persona offesa, cosa che non risulta avvenuta con illegittima violazione del contraddittorio.
Ne deriva la nullità del decreto di archiviazione impugnato, che. va annullato senza rinvio con restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica di L'Aquila, dal momento che la nullità è conseguente all'inosservanza di un onere di interpretazione del contraddittorio che fa capo al Pubblico ministero e per la quale non è previsto rimedio da parte del giudice (Cass., sez.II, sent. n.1587 dell'8 agosto 1996, rv. 205580). Tra le ipotesi di reato contestate risultano anche fattispecie in cui anche il privato può potenzialmente rivestire la qualifica di parte lesa (si pensi all'art. 323
c.p. in danno). Ne deriva la legittimazione del AD a proporre ricorso.
Per questi motivi
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso.
Così deciso, nella camera di consiglio del 25-10-11.
G. Il Presidente
Il Consigliere estensore lucento DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 28 OTT 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Riera Esposito
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