Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2002, n. 6088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6088 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA 1706 0 88 / 02 IN NOME DEL POPOLO TH LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Vendita. Prova di crediti e debiti. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21465/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere .17685 Dott. Italo PURCARO - Consigliere Cron. Rep. 1365 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 21/12/01 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN T ENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 55 26 APR. 2002 BI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA if IL CANCELLIERE MORGAGNI 4, presso 10 studio dell'avvocato FABIO BLASI, difeso dall'avvocato GIACINTO CECCONELLI, €0,77 L1500 CANCELLER giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
VALCAMBI S.P.A.; intimata avverso la sentenza n. 72/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 18/02/1999 e depositata il 2001 10/04/99; 2227 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato CECCONELLI GIACINTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La BI, esponendo di essere creditrice nei confronti di IA AN per fornitura di merce, otteneva nei confronti di quest'ultimo decreto ingiuntivo per £126.642.630 oltre accessori, Proponeva opposizione il AN chiedendo anche in via riconvenzionale la condanna della controparte a risarcirgli i danni. Resisteva in giudizio l'opposta. Il Tribunale di Terni, con sentenza 11.10.95 22.1.96, rigettava - l'opposizione, respingeva la domanda riconvenzionale e condannava l'opponente alla rifusione delle spese. AN IA proponeva appello assumendo la sussistenza di ragioni creditorie del AN nei confronti dell'appellata, ragioni escluse dal Tribunale di Terni e chiedendo, in via riconvenzionale la condanna della BI a corrispondergli “... quanto risulterà a sua credito, compensate eventuali ragioni di debito e credito...". Resisteva in giudizio la BI S.p.A. chiedendo la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. _ 10.4.99 la Corte d'Appello di Perugia così Con sentenza 18.2. provvedeva:" definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto con +4 atto 24.4.96 e la domanda riconvenzionale, confermando integralmente la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Terni il dì 11.10.95, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di £.7.000.000 (settemilioni) di cui £.
1.369.000 per spese, £.
1.951.000 per diritti, il residuo per onorari oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge...". 3 Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione IA AN con due motivi. La BI non ha svolto attività difensiva. IA AN ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente AN denuncia "Violazione dell'art. 216 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc" esponendo le seguenti doglianze. La Corte d'Appello, recependo pari pari le argomentazioni del Tribunale di Terni senza esaminarne la esattezza e la fondatezza, non solo ha omesso ogni motivazione a dimostrazione della maggiore credibilità attribuita alla tesi BI, ma ha addirittura elevato a livello di prova le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della stessa, ponendo in evidenza BI immotivatamente solo gli elementi a quest'ultima favorevoli. In base a tale orientamento lo Corte di Appello ha disatteso il primo dei motivi di impugnazione con il quale si contestava la dimostrazione del credito BI, credito documentato solo con fatture, atti di parte. In sostanza la Corte non ha motivato perché ha ritenuto essere esistente il credito BI solo sottraendo dalle fatture emesse le fatture asseritamente pagate, includendo fra le prime anche le due fatture non allegate al ricorso dei decreto ingiuntivo. Il motivo deve ritenersi inammissibile. Infatti quanto alla "dimostrazione del credito BI" si osserva che nell'atto di appello la censura relativa era stata espressa in termini talmente generici da essere inammissibile (sul punto questa Corte Suprema può pronunciarsi d'ufficio); è da escludere quindi che la doglianza esposta nel presente giudizio di cassazione, per la parte concernente la asserita non idoneità di dette fatture a provare il credito, abbia già costituito ritualmente oggetto del giudizio di secondo grado. Il motivo in esame, per tale parte deve dunque ritenersi inammissibile in quanto nuovo. Per la parte residua il motivo è invece inammissibile in quanto non prende ritualmente in esame la motivazione sul punto (c(concretamente sussistente;
e peraltro sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione) contenuta nell'impugnata sentenza. Quanto al valore dato alla dichiarazioni del legale rappresentante della BI, basta rilevare che la tesi criticata dalla parte ricorrente è diversa da quella realmente esposta nell'impugnata decisione (se rettamente interpretata). Infatti l'assunto del Giudice di secondo grado è, in sintesi, che mentre la BI ha provato il suo credito, il AN non ha provato il suo;
e che anche le dichiarazioni del legale rappresentante della BI non valgono come elemento di prova in favore del AN, dato il contenuto di dette dichiarazioni (il punto in questione dell'impugnata decisione, ed in particolare l'uso della parola "...provato.." alla settima riga di pag. 4, costituisce un evidente lapsus, come si evince palesemente dal contesto della motivazione;
e come del resto è ulteriormente confermato dal contenuto della sentenza di primo grado sul punto in relazione al fatto che la stessa parte ricorrente ammette che il Secondo Giudice ha recepito "...pari pari le argomentazioni del Tribunale di Terni..."); non sembra inutile aggiungere che comunque dal contesto dell'impugnata motivazione si evince che le argomentazioni concernenti dette dichiarazioni sono state esposte solo ad abundantiam a proposito della (mancata) prova della fondatezza della "prospettazione contabile” esposta dal AN;
nel senso che una volta assodato il credito della 5 controparte ed una volta affermato che la tesi di dell'opponente non era provata, il percorso argomentativo poteva considerarsi concluso;
mentre le considerazioni a proposito di dette dichiarazioni costituiscono solo una ulteriore argomentazione aggiunta ad un iter logico di per sé del tutto compiuto. Ogni doglianza concernente argomentazioni esposte ad abundantiam deve ritenersi irrilevante e quindi inammissibile. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "Violazione art. 360 n. 5 cpc in ordine alla domanda di riconvenzione, respinta con superficiale e sbrigativa affermazione di non essere stata provata" esponendo che eppure è documentato essersi i rivenditori accollati il compito di riscuotere i crediti per oltre 300.000.000, è provato che tali crediti riguardavano forniture dirette del AN;
che erano già stati riscossi al 70% (dichiarazioni Legale Rappresentante BI); e che ciò è del tutto ignorato dalla Corte, la quale quindi ha omesso la motivazione su un punto essenziale della causa. Il motivo in esame, di fronte ad una motivazione esauriente (oltre che logica e non contraddittoria) sul punto, deve ritenersi inammissibile (prima ancora che infondato, essendo la motivazione immune dai vizi lamentati) per la sua genericità, in quanto si fonda in sostanza su affermazioni generiche ed apodittiche in ordine alle risultanze processuali senza un preciso esame delle argomentazioni contenute nell'impugnata decisione ed una precisa correlativa denuncia di specifici vizi. Inoltre sussiste una ulteriore ragione di inammissibilità in quanto dette risultanze non sono adeguatamente riprodotte in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso (v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: "Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea 6 valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche' di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"). Il ricorso va dunque respinto. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 21.12.2001. Gaian Fiducia IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Alberta Ter. IL CANCELLIERE C1 Mang Depositata in Cancelleria Dott.ssa Maria Aiello 26 APR. 2009 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 12951 456T 2066 TOT1497 T 7