Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di reato di associazione di tipo mafioso, la condotta di concorso cosiddetto "esterno" nel reato consiste in un apporto, apprezzabile per concretezza, specificità e rilevanza, di rafforzamento o di consolidamento dell'associazione o di un suo particolare settore, non essendo affatto necessario che lo stato di difficoltà nel quale l'associazione può trovarsi sia tale, che senza quell'aiuto esterno, il sodalizio andrebbe inevitabilmente incontro all'estinzione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ravvisato quell'aiuto rilevante e specifico nella condotta dell'imputato che, prima come vicesindaco e poi come consulente di altro comune, attraverso la sua sistematica partecipazione alle commissioni preposte alle gare per pubblici appalti, aveva favorito lo svolgimento di gare truccate in guisa da assicurarne l'aggiudicazione a pochi e determinati gruppi imprenditoriali facenti capo a soggetti mafiosi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2004, n. 14541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14541 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 20.02.2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ NI S. - Consigliere - N. 404
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA CA - Consigliere - N. 33573/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON NI;
avverso l'ordinanza del 25.6.2003 del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Legnasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dr. Cedrangolo Oscar che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. V. Vrienello Accorretti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Questo procedimento nei confronti di NO TA già a suo tempo archiviato vedeva riapertura delle indagini particolarmente a seguito della condanna di tal IM LO per il reato di cui all'art. 416 bis C.P.: e in esito a questa seconda fase il GIP- Palermo emetteva nei confronti del TA ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso esterno nell'associazione "cosa nostra".
Il provvedimento fu confermato dal Tribunale del riesame. Il Collegio svolge una complessa argomentazione la cui ossatura può così sintetizzarsi. Il TA - prima come vice sindaco di Villabate, poi come "consulente" del sindaco di RA - si era occupato di licitazioni per appalti pubblici spesso presiedendo le relative commissioni e favorendo lo svolgimento di gare truccate in guisa da assicurare l'aggiudicazione a pochi e determinati gruppi imprenditoriali facenti capo a tali IO e FA TI e, direttamente indirettamente, anche Lo Re OA, cognato del predetto FA TI e consuocero di esso TA, oltre a CE EP, prestanome di AL II (secondo quanto ritenuto dal Tribunale in sede di applicazione di misura di sorveglianza). A RA inoltre si era occupato dei lavori per la costruzione della rete idrica, lavori appaltati a un'A.T.I. facente capo al predetto Lo Re;
la presenza negativa del TA in quel Comune era stata evidenziata, in sede di indagini amministrative in vista dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, in ragione della stretta frequentazione col IM LO, tra l'altro arrestato per aver favorito la latitanza di ER NZ. Per altro verso ancora l'indagato aveva costituito col LO delle società (LP e IA) ,strumenti anch'esse di attività illecite;
in queste il TA era divenuto prestanome di LO quando costui era stato coinvolto in procedimenti penali;
un successivo contenzioso tra i due era stato portato alla cognizione di VO CA, uomo d'onore della famiglia di Bagheria;
secondo dichiarazioni del collaborante GA - che aveva fornito notizie anche su altri dati della complessa vicenda criminosa e sulle stesse possibilità che l'indagato aveva, quale esponente locale del PCI/PDS di fornire coperture ad esponenti di cosa nostra - il TA aveva anche favorito, attraverso il figlio VA, la latitanza del LO. Da ultimo il Tribunale rileva come il TA abbia intrattenuto, anche attraverso familiari, rapporti con l'ing. EP BA, soggetto che si dice "notoriamente inserito nel sistema mafio- imprenditoriale di gestione degli appalti"e persino sospettato di essere proprietario di un immobile, ultimo covo di II. Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relaz. agli artt. 273 c.p.p., 110 e 416 bis c.p.: richiamati, tra l'altro, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, il ricorrente sostanzialmente si chiede come possano considerarsi indizi del contestato reato il fatto che TA, come vicesindaco di Villabate abbia presieduto le commissioni di gara ovvero il fatto che le aggiudicazioni abbiano favorito certe imprese oppure delle suggestive interpretazioni delle parole del collaborante GA circa lavori affidati a un'impresa che sarebbe stata gestita dal figlio VA TA, quando invece è risultato che questi era soltanto un tecnico alle dipendenze della AS , proprietaria e gestore dell'impianto di metanodotto. Si sottolinea ancora che i rapporti con BA si riducono a due conversazioni telefoniche con la moglie dell'indagato, la quale, come segretaria dell'on. Capodicasa, veniva richiesta di informazioni per contatti con l'uomo politico. Sull'altro elemento di sospetto - telefonata notturna da parte di TI in occasione dell'aggiudicazione dei lavori per la rete idrica di RA - si rileva che nulla si sa sulla ragione di detto contatto e che, tanto meno, esistono riscontri sulle dichiarazioni di GA (anzi la segretaria comunale ha dichiarato che nei giorni di espletamento della gara il TA usufruiva di un lungo periodo di ferie). Quanto ai rapporti col IM LO si rileva che il collaborante non sarebbe stato in grado di precisare quali fossero i pregressi meriti di TA per fruire di utili derivanti dalla società di import- export costituita in Romania e destinata alla gestione di profitti di attività illecite, visto che lo stesso indagato non aveva partecipazioni in tale società e che GA non faceva parte della famiglia mafiosa di Caccamo, per il che non poteva essere a conoscenza di certi fatti;
in ogni caso, lo stesso dato incontestabile della costituzione di società tra LO e TA non basta alla dimostrazione di un sostegno prestato dall'indagato a "cosa nostra", "per di più in un momento di "particolare difficoltà" di questa;
vi sarebbe poi "insufficiente analisi" dell'elemento psicologico del reato.
Col secondo motivo si addebita al giudice del merito di non aver considerato, per le esigenze cautelari, gli elementi offerti dalla difesa per superare la presunzione di legge, quali il fatto che le due società (la LP e la IA) non sono più operanti e che il ricorrente è incensurato.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, non potendo dirsi che la ordinanza impugnata - per quanto non sempre di agevole lettura - soffra dei vizi motivazionali o delle violazione di legge lamentati. Premesso che, proprio avendosi presente il noto ultimo arresto delle SS.UU. (22/1/2003, Carnevale) richiamato dal ricorrente, la condotta di concorso esterno in associazione maliosa consiste in un apporto - apprezzabile per concretezza specificità e rilevanza - di "rafforzamento o di consolidamento" dell'associazione o di un particolare settore, mentre non è affatto necessario che lo stato di difficoltà nel quale l'associazione stessa può trovarsi sia tale che, senza quell'aiuto esterno, il sodalizio stesso andrebbe inevitabilmente incontro alla estinzione, va sottolineato che i giudici del merito - le cui argomentazioni possono tra loro integrarsi per identità di decisione - hanno offerto elementi sufficienti, comunque non manifestamente illogici per il livello dimostrativo che si richiede nella fase cautelare, ai fini del quadro indiziario.
È intanto un fatto - quello indicato a fol. 415 della ordinanza impositiva e non contestato dal ricorrente - che nel periodo della di lui partecipazione all'amministrazione comunale di Villabate gli appalti di lavori pubblici subirono notevole incremento, così come sono incontestati e sostanzialmente incontestabili altri fatti concomitanti come la sistematica partecipazione di lui alle commissioni preposte alle gare, gli stratagemmi, peraltro classici in certe situazioni ambientali, adottati per garantire l'aggiudicazione a imprese o gruppi imprenditoriali facenti capo a soggetti come Lo Re e CE EP, sospettato di essere prestanome di AL II nei rapporti con enti pubblici, i rapporti di affari con IM LO, considerato esponente di spicco della famiglia di Bagheria di "cosa nostra" e arrestato per aver favorito la latitanza di una figura "storica" del sodalizio. A parte poi le società di copertura di attività sostanzialmente illecite costituite con LO , gli aiuti forniti a costui e accennati in premessa e l'inquietante episodio del contrasto affidato per le risoluzione a un "uomo d'onore", si ricorda ancora dai giudici del merito che il contegno dell'indagato non mutò affatto , con l'assunzione del singolare ruolo di "consulente" del sindaco dell'altro Comune, anzi si aggravò fino al punto di costituire ragione portante del disposto scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Gli stessi organi regionali del partito - si rileva ancora dai giudici del merito - presero le distanze dal soggetto, proponendolo addirittura per la espulsione.
Si è trattato, in definitiva, proprio di quell'aiuto rilevante e specifico (per i reati di turbativa d'asta pende altro procedimento penale) a un settore tipico degli interessi economici di "cosa nostra", aiuto in concreto fornito - questo è uno degli elementi probatori più tipici in casi come quello all'esame - attraverso elementi di spicco dell'associazione o prestanomi: il tutto in un contesto che, lasciato all'ordinario rispetto delle regole ordinamentali e delle leggi di un'economia non soggetta a logiche di sopraffazione, avrebbe inevitabilmente provocato forte depressione dei lucri, sia pure con riguardo a ben definiti tenitori e in uno specifico campo d'interessi trascendente quello, se si vuole, concomitante dei singoli per attingere il piano associativo vero e proprio. E se questo è, i vari rilievi svolti col primo motivo di ricorso (e innanzi riassunti a sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.) quando non sono di mero fatto , quindi di per sè improponibili in sede di legittimità, finiscono per rivelarsi di ben scarso rilievo, siccome attingono argomenti (posizione del figlio VA in una certa impresa, rapporti con BA o con i TI) che, pure utilizzati dalla ordinanza impugnata, non hanno effettivamente grande spessore ai fini del contestato reato, altri essendo i dati fattuali decisivi. L'ultimo rilievo del motivo si esprime in termini del tutto assertivi, specie per la parte riguardante l'elemento psicologico del reato.
Quanto alle esigenze cautelari - seppur va dato atto che rispetto al concorrente esterno in associazione mafiosa possono, ai fini del superamento della presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., essere sufficienti, secondo i casi, elementi meno rigorosi di quelli richiesti per il partecipante - l'ordinanza impugnata bene ha escluso che per un soggetto ormai avvezzo da tempo a vivere nell'illecito la presunzione stessa possa ritenersi superata in ragione di elementi come quelli indicati e che, nel contesto della vicenda,non vanno oltre il mero dato formale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali: Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^/ter disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2004