Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2010, n. 44642
CASS
Sentenza 2 dicembre 2010

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La discrasia tra dispositivo letto in udienza e motivazione non contestuale in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, se con il ricorso ne sia stata sollecitata la rimozione, comporta l'annullamento della sentenza per omessa motivazione sul punto e legittima il giudice del rinvio a procedere ad un nuovo autonomo esame degli originari motivi d'appello sulla quantificazione della pena ed ad una nuova decisione in merito, con l'unico limite del rispetto di quanto deliberato nel dispositivo e riscontrato dalla motivazione per cui deve ritenersi formato il giudicato. (Fattispecie relativa alla divergenza tra la pena indicata nel dispositivo e quella inferiore contenuta nella motivazione della sentenza a seguito dell'applicazione della disciplina della continuazione di cui non vi era menzione alcuna nel primo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2010, n. 44642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44642
Data del deposito : 2 dicembre 2010

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