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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/11/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2308/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ARCULEO LAURA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como.
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 21.11.2025, a seguito di discussione orale: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri scritti introduttivi e precisa le conclusioni come segue: disporre l'affido super-esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso la madre, incarico ai Servizi Sociali per la regolamentazione delle frequentazioni padre figlia e di monitoraggio del nucleo familiare, conferma dei provvedimenti in essere sotto il profilo economico. Chiede la conferma del Gratuito Patrocinio, riservandosi il deposito di separata istanza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 9.7.2024, ha chiesto a questo Tribunale disporre Parte_1
l'affido super-esclusivo a sé della figlia minore, nata il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1
, con collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni padre-figlia come CP_1 dalla stessa proposto, eventualmente con il supporto della nonna paterna, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore nella misura di € 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14.4.2025, con provvedimento a verbale -RILEVATO che parte convenuta, pur destinataria di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, ex art. 140 c.p.c.
(avviso non ritirato in data 16.9.2024) non si è costituita nel presente giudizio;
RILEVATO, preliminarmente, che l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio in quanto volta a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra le parti in pendenza di causa;
RITENUTO che
, anche alla luce delle verbalizzazioni rese da parte ricorrente, la complessa situazione familiare -caratterizzata da problemi di dipendenza da sostanze del padre e dalla necessità che venga ripristinata la relazione padre-figlia, ove ne sussistano le condizioni-, renda necessaria l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali e Specialistici ASST, con incarico, in dispositivo meglio dettagliato, di espletare un'approfondita indagine psicosociale ed eventualmente psicodiagnostica sulla coppia genitoriale e sulla minore, riferendo in particolare sulle condizioni psicofisiche dei genitori e sulle competenze genitoriali complessivamente intese di entrambi i genitori, sulla situazione psicofisica della minore e sulla qualità della relazione della minore con ciascun genitore e con specifico incarico di ripristinare e regolamentare la relazione padre-figlia, secondo le modalità ritenute tutelanti e opportune, tenuto conto dell'interesse della minore e delle sue risposte psicoemotive e dell'esito degli accertamenti disposti;
RITENUTO che
, in questa fase, nel contesto degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali competenti ed in dispositivo dettagliati, ) -non essendovi al momento elementi univoci per derogare al regime ordinario previsto dal legislatore a tutela del superiore interesse dei minori alla c.d. bigenitorialità, non emergendo profili di accertata incapacità o inadeguatezza genitoriale, fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione all'esito degli accertamenti delegati- possa essere mantenuto l'attuale assetto in punto di responsabilità genitoriale e collocamento della minore, mantenendo l'affido condiviso ed il collocamento prevalente della minore presso la madre, con la quale è sempre rimasta a vivere;
RILEVATO, sotto il profilo economico, che la signora ha Pt_1 dichiarato di percepire interamente l'assegno unico, di € 135 mensili circa e di lavorare come parrucchiera con stipendio di circa € 720 mensili su 13 mensilità, dato confermato dalla documentazione economica in atti in quanto risulta aver percepito, nel 2024, un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 720 circa (CU 2025) e l'ultima busta paga, di gennaio 2025, ammonta ad € 730 netti. Vive con in una Per_1 casa in locazione per cui versa € 400 mensili. Il signor secondo quanto riferito dalla signora CP_1 lavora come aiuto cuoco negli alberghi, con stipendio di circa € 1.600 mensili e, quando non Pt_1 lavora, vive presso la madre;
RITENUTO, alla luce della situazione lavorativa ed economica delle parti, come rappresentata, pur in assenza di dati precisi circa la situazione lavorativa del signor Parte_2 giovane (classe 1991) e dotata di integra capacità lavorativa, comunque tenuto a mantenere la figlia- e considerato anche il percepimento dell'assegno unico spettante come di seguito indicato, pare equo e congruo, nella presente fase, in attesa degli ulteriori approfondimenti e delle produzioni documentali di seguito disposte, porre a carico del signor un contributo indiretto al mantenimento della figlia nella CP_1 misura minima di € 300 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Como;
RITENUTO inoltre che, come ulteriore quota di mantenimento, debba disporsi che l'assegno unico ed universale per la figlia venga interamente percepito dalla signora genitore collocatario della minore (Cass. 22.2.2025, n. 4672); RITENUTO Pt_1 necessario acquisire un quadro completo ed aggiornato sulla situazione economica e lavorativa delle parti, nell'esercizio dei poteri istruttori di cui il Giudice del conflitto familiare dispone;
RITENUTE le istanze istruttorie orali (per interpello e testi, peraltro non capitolate ex art. 244 c.p.c.) formulate da parte ricorrente superflue, alla luce degli accertamenti disposti;
- il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di parte resistente, ha affidato la figlia minore, (nata il [...]), in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, ha disposto che i Servizi
Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Bregnano (residenza materna), in collaborazione tra loro e con i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Mandello del Lario (domicilio paterno), ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a: - svolgere un'approfondita indagine psicosociale (e, se ritenuto psicodiagnostica) sulla coppia genitoriale e sulla minore, riferendo in particolare sulle condizioni psicofisiche dei genitori e sulle competenze genitoriali complessivamente intese di entrambi i genitori
(accudimento primario, comprensione dei bisogni emotivi ed evolutivi del figlio, accesso all'altra figura genitoriale), sulla situazione psicofisica della minore e sulla qualità della relazione della minore con ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per verificare se l'assetto disposto (affido condiviso e collocamento presso la madre) sia rispondente all'interesse della minore o, invece, occorra apportare delle modifiche, come suggerite (attesa la richiesta di affido esclusivo avanzata dalla madre); - ripristinare la relazione tra il padre e la figlia -ove il padre lo richieda, manifestando una seria ed autentica volontà in tal senso e ove ne sussistano i presupposti, previa presa in carico del padre presso il SERD per i necessari accertamenti e trattamenti, acquisita la sua disponibilità- avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un nuovo accesso sereno alla figura paterna e con preparazione di tutti i soggetti coinvolti (minore ed entrambi i genitori), inizialmente con modalità osservate e protette, in Spazio Neutro e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli ma anche di ampliamento o liberalizzazione (con conseguente elaborazione di un calendario), secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse della minore, tenuto conto della situazione psicofisica della stessa e delle sue reazioni psicoemotive, nonché degli esiti degli accertamenti, anche tossicologici per il padre, disposti;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio- educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per la minore e tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per attenuare la conflittualità esistente e per implementare le capacità genitoriali e/o percorsi di psicoterapia individuale per
i genitori, con presa in carico del signor presso il SERD, per i necessari accertamenti CP_1 tossicologici e trattamenti, acquisita la sua disponibilità; - svolgere una attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente a questa A.G. situazioni di pregiudizio per la minore che richiedano un intervento del Tribunale;
- trasmettere una compiuta relazione in ordine a quanto richiesto entro e non oltre il 12.11.2025, ha posto a carico di , con decorrenza dalla mensilità di CP_1 aprile 2025, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, il pagamento della somma mensile di €
300 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), ha disposto che l'assegno unico per la figlia fosse percepito interamente dalla madre, ha ordinato a , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di e fissato udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. in prosecuzione il giorno CP_1
21.11.2025, previo deposito di documentazione economica aggiornata.
A tale udienza, il Giudice ha ammesso il difensore di parte ricorrente alla discussione orale e, precisate le conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni della madre, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto della minore in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto degli esiti degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e delle risultanze in atti, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4 c.p.c., in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass.
29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita per ordine del Giudice delegato.
La responsabilità genitoriale
Rilevato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, non curandosi in modo fattivo delle sue esigenze di vita, sia affettive che materiali, rendendosi inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore dello stesso, comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. 27/2017,
Cass. 26587/2009, Cass. 16593/2008)- il Collegio ritiene che -nel contesto degli incarichi di seguito conferiti ai Servizi Sociali, con il mantenimento di un attento monitoraggio del nucelo familiare, necessario per sostenere la relazione padre-figlia- la domanda di affidamento super-esclusivo della figlia ancora minore della coppia, alla madre possa essere accolta, come concluso anche dai Servizi Sociali incaricati (cfr. Per_1 relazione del 12.11.2025).
In particolare, la situazione del nucelo familiare -tenuto conto che il padre non svolge da tempo un ruolo genitoriale effettivo e partecipe rispetto alle scelte di vita della figlia, che frequenta saltuariamente presso la propria madre (con cui invece ha un importante legame) e non vede da agosto 2025-, giustifica, a Per_1 parere del Collegio, la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, risultata idonea e adeguata, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, essendo necessario che le decisioni più rilevanti per la minore stessa vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super- esclusivo o rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. (in giurisprudenza: Trib. Torino, ordinanza
22.1.2015; Trib. Pavia, ordinanza 29.12.2014; Trib. Milano, ordinanza 20.3.2014; Trib. Milano, decreto
16.7.2014).
Dagli accertamenti svolti, risulta infatti che la madre si sia sempre presa cura della figlia con continuità e responsabilità, mostra una accurata conoscenza della figlia ed appare in sintonia con i suoi vissuti e le sue emozioni mentre il padre non vede la figlia da mesi ed è risultato essere una presenza altalenante ed imprevedibile nella sua vita, come confermato dalla minore (cfr. relazione del 12.11.2025).
Dai colloqui svolti con -che frequenta la classe quinta della scuola primaria - è infatti emerso che non Per_1 frequenta il padre con frequenza regolare ma in occasioni non pianificate quando si trova presso l'abitazione della nonna paterna, l'ultimo incontro risale al mese di agosto 2025. Gli incontri avvengono generalmente alla presenza di altri familiari poiché questi preferiscono non lasciarli soli a causa della sua agitazione. Per_1 spiega che la loro preoccupazione riguarda la possibilità che il padre possa bere alcolici e sbarellare…descrive il rapporto con il padre come superficiale, principalmente a causa della sua presenza discontinua…nonostante ciò, parla con affetto dei momenti trascorsi insieme…aggiunge, con una nota di malinconia, che le piacerebbe poter godere più spesso della sua compagnia… Ha poi raccontato di avere instaurato un solido legame con il compagno della madre e parla di quest'ultima in termini affettuosi e sereni, sottolinea il clima familiare positivo… (cfr. relazione del 13.11.2025). La figlia minore rimarrà quindi collocata presso la madre, con cui ha sempre vissuto e condiviso la quotidianità
e che costituisce figura genitoriale di riferimento.
Deve poi essere demandato ai Servizi Sociali competenti di sostenere la relazione padre-figlia, ripristinando, ove ne sussistano le condizioni, le frequentazioni. Il Servizio proseguirà poi nell'attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, come meglio precisato in dispositivo.
Il contributo al mantenimento della figlia
Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto della figlia, deve evidenziarsi che, a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. (nonché all'art. 337 septies c.c., in relazione al figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo) che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
13.12.2016, n. 25531; Cass. 18.9.2013, n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.4.2007, n. 9915). La corresponsione dell'assegno
è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.1.2012, n. 785).
Ciò posto, ha dichiarato di lavorare come parrucchiera part-time per poter gestire Parte_1 la figlia, con stipendio di € 720 mensili su 13 mensilità, cui si aggiunge l'assegno unico di € 137,50. Ha dichiarato di vivere con la figlia ed il compagno, dal quale aspetta un figlio, riceve aiuti dalla nonna paterna e dalla zia paterna (cfr. verbale d'udienza del 14.4.2025). Dalla documentazione economica in atti, risulta aver percepito nel 2024, un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 720 circa (CU 2025), le buste paga ammontano a € 735 in media (media buste paga gennaio, luglio-agosto 2025).
Quanto alla situazione economico-reddituale di , secondo quanto riferito dalla ex CP_1 compagna, lo stesso sarebbe stato allontanato dall'abitazione propria madre a causa di agiti violenti, sta lavorando come corriere da un mese e ha preso una stanza a Milano (verbale udienza del 21.11.2025). CP_6
Dalle indagini fiscali disposte, risulta essere iscritto al CPI di Seregno, Monza e Brianza e risulta un contratto di lavoro intermittente, a tempo pieno, dal 28.5.2025 al 9.6.2025 con qualifica di personale non qualificato nei servizi di ristorazione (cfr. ). Inoltre, risulta aver percepito un reddito mensile netto, Controparte_3 calcolato su 12 mensilità, pari a circa € 2.930 nel 2022 (PF 2023) e pari a circa € 210 nel 2021 (PF 2022).
Negli anni 2023-2025, risulta aver lavorato con contratti di lavoro subordinato, seppur in modo discontinuo, alternando periodi di NASPI (cfr. estratto contributivo ). CP_4
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata e pur in assenza di dati precisi circa l'attuale situazione lavorativa ed abitativa del signor
(classe 1991) e dotata di integra capacità lavorativa, comunque tenuto a Parte_3 mantenere la figlia- valutate le esigenze della figlia minore in considerazione dell'età e della mancanza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre e considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito indicato, il Collegio reputa congruo ed equo confermare, a carico del signor il contributo CP_1 al mantenimento indiretto della figlia nella misura minima di € 300 mensili già disposto in via provvisoria, oltre al 50% alle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Inoltre, deve darsi atto che l'assegno unico ed universale per la prole continuerà ad essere interamente percepito dalla madre, quale genitore affidatario superesclusivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. AFFIDA la figlia minore, nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Per_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto-dovere del padre di vigilanza;
2. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Bregnano (residenza della minore), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per quanto di competenza, mantengano un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare, provvedendo a:
- sostenere la relazione tra il padre e la figlia, ripristinando le frequentazioni -ove il padre lo richieda manifestando un serio interesse alla ripresa di una stabile relazione e ove ne sussistano i presupposti, previa presa in carico del padre presso il SERD per i necessari accertamenti e trattamenti, acquisita la sua disponibilità- avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un nuovo accesso sereno di alla figura paterna, inizialmente con Per_1 modalità osservate e protette (se ritenuto, in Spazio Neutro) e con facoltà di successivo ampliamento e liberalizzazione ma anche di sospensione, ove pregiudizievoli, regolamentando tempi e modalità di frequentazione, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse della minore;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/psicoterapeutico per la minore ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore medesima;
- avviare/proseguire, acquisita la loro disponibilità, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse della minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
3. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori per il padre) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
4. CONFERMA a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, CP_1 mediante versamento a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 della somma mensile di € 300, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rvalutazione aprile 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del
Tribunale di Como del 24.5.2018:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. DÀ ATTO che la signora continuerà a percepire interamente l'assegno Parte_1 unico per la figlia, in quanto genitore affidatario super-esclusivo;
6. SPESE di lite irripetibili.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
Bregnano.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ARCULEO LAURA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como.
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 21.11.2025, a seguito di discussione orale: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri scritti introduttivi e precisa le conclusioni come segue: disporre l'affido super-esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso la madre, incarico ai Servizi Sociali per la regolamentazione delle frequentazioni padre figlia e di monitoraggio del nucleo familiare, conferma dei provvedimenti in essere sotto il profilo economico. Chiede la conferma del Gratuito Patrocinio, riservandosi il deposito di separata istanza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 9.7.2024, ha chiesto a questo Tribunale disporre Parte_1
l'affido super-esclusivo a sé della figlia minore, nata il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1
, con collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni padre-figlia come CP_1 dalla stessa proposto, eventualmente con il supporto della nonna paterna, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore nella misura di € 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14.4.2025, con provvedimento a verbale -RILEVATO che parte convenuta, pur destinataria di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, ex art. 140 c.p.c.
(avviso non ritirato in data 16.9.2024) non si è costituita nel presente giudizio;
RILEVATO, preliminarmente, che l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio in quanto volta a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra le parti in pendenza di causa;
RITENUTO che
, anche alla luce delle verbalizzazioni rese da parte ricorrente, la complessa situazione familiare -caratterizzata da problemi di dipendenza da sostanze del padre e dalla necessità che venga ripristinata la relazione padre-figlia, ove ne sussistano le condizioni-, renda necessaria l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali e Specialistici ASST, con incarico, in dispositivo meglio dettagliato, di espletare un'approfondita indagine psicosociale ed eventualmente psicodiagnostica sulla coppia genitoriale e sulla minore, riferendo in particolare sulle condizioni psicofisiche dei genitori e sulle competenze genitoriali complessivamente intese di entrambi i genitori, sulla situazione psicofisica della minore e sulla qualità della relazione della minore con ciascun genitore e con specifico incarico di ripristinare e regolamentare la relazione padre-figlia, secondo le modalità ritenute tutelanti e opportune, tenuto conto dell'interesse della minore e delle sue risposte psicoemotive e dell'esito degli accertamenti disposti;
RITENUTO che
, in questa fase, nel contesto degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali competenti ed in dispositivo dettagliati, ) -non essendovi al momento elementi univoci per derogare al regime ordinario previsto dal legislatore a tutela del superiore interesse dei minori alla c.d. bigenitorialità, non emergendo profili di accertata incapacità o inadeguatezza genitoriale, fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione all'esito degli accertamenti delegati- possa essere mantenuto l'attuale assetto in punto di responsabilità genitoriale e collocamento della minore, mantenendo l'affido condiviso ed il collocamento prevalente della minore presso la madre, con la quale è sempre rimasta a vivere;
RILEVATO, sotto il profilo economico, che la signora ha Pt_1 dichiarato di percepire interamente l'assegno unico, di € 135 mensili circa e di lavorare come parrucchiera con stipendio di circa € 720 mensili su 13 mensilità, dato confermato dalla documentazione economica in atti in quanto risulta aver percepito, nel 2024, un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 720 circa (CU 2025) e l'ultima busta paga, di gennaio 2025, ammonta ad € 730 netti. Vive con in una Per_1 casa in locazione per cui versa € 400 mensili. Il signor secondo quanto riferito dalla signora CP_1 lavora come aiuto cuoco negli alberghi, con stipendio di circa € 1.600 mensili e, quando non Pt_1 lavora, vive presso la madre;
RITENUTO, alla luce della situazione lavorativa ed economica delle parti, come rappresentata, pur in assenza di dati precisi circa la situazione lavorativa del signor Parte_2 giovane (classe 1991) e dotata di integra capacità lavorativa, comunque tenuto a mantenere la figlia- e considerato anche il percepimento dell'assegno unico spettante come di seguito indicato, pare equo e congruo, nella presente fase, in attesa degli ulteriori approfondimenti e delle produzioni documentali di seguito disposte, porre a carico del signor un contributo indiretto al mantenimento della figlia nella CP_1 misura minima di € 300 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Como;
RITENUTO inoltre che, come ulteriore quota di mantenimento, debba disporsi che l'assegno unico ed universale per la figlia venga interamente percepito dalla signora genitore collocatario della minore (Cass. 22.2.2025, n. 4672); RITENUTO Pt_1 necessario acquisire un quadro completo ed aggiornato sulla situazione economica e lavorativa delle parti, nell'esercizio dei poteri istruttori di cui il Giudice del conflitto familiare dispone;
RITENUTE le istanze istruttorie orali (per interpello e testi, peraltro non capitolate ex art. 244 c.p.c.) formulate da parte ricorrente superflue, alla luce degli accertamenti disposti;
- il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di parte resistente, ha affidato la figlia minore, (nata il [...]), in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, ha disposto che i Servizi
Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Bregnano (residenza materna), in collaborazione tra loro e con i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Mandello del Lario (domicilio paterno), ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a: - svolgere un'approfondita indagine psicosociale (e, se ritenuto psicodiagnostica) sulla coppia genitoriale e sulla minore, riferendo in particolare sulle condizioni psicofisiche dei genitori e sulle competenze genitoriali complessivamente intese di entrambi i genitori
(accudimento primario, comprensione dei bisogni emotivi ed evolutivi del figlio, accesso all'altra figura genitoriale), sulla situazione psicofisica della minore e sulla qualità della relazione della minore con ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per verificare se l'assetto disposto (affido condiviso e collocamento presso la madre) sia rispondente all'interesse della minore o, invece, occorra apportare delle modifiche, come suggerite (attesa la richiesta di affido esclusivo avanzata dalla madre); - ripristinare la relazione tra il padre e la figlia -ove il padre lo richieda, manifestando una seria ed autentica volontà in tal senso e ove ne sussistano i presupposti, previa presa in carico del padre presso il SERD per i necessari accertamenti e trattamenti, acquisita la sua disponibilità- avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un nuovo accesso sereno alla figura paterna e con preparazione di tutti i soggetti coinvolti (minore ed entrambi i genitori), inizialmente con modalità osservate e protette, in Spazio Neutro e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli ma anche di ampliamento o liberalizzazione (con conseguente elaborazione di un calendario), secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse della minore, tenuto conto della situazione psicofisica della stessa e delle sue reazioni psicoemotive, nonché degli esiti degli accertamenti, anche tossicologici per il padre, disposti;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio- educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per la minore e tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per attenuare la conflittualità esistente e per implementare le capacità genitoriali e/o percorsi di psicoterapia individuale per
i genitori, con presa in carico del signor presso il SERD, per i necessari accertamenti CP_1 tossicologici e trattamenti, acquisita la sua disponibilità; - svolgere una attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente a questa A.G. situazioni di pregiudizio per la minore che richiedano un intervento del Tribunale;
- trasmettere una compiuta relazione in ordine a quanto richiesto entro e non oltre il 12.11.2025, ha posto a carico di , con decorrenza dalla mensilità di CP_1 aprile 2025, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, il pagamento della somma mensile di €
300 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), ha disposto che l'assegno unico per la figlia fosse percepito interamente dalla madre, ha ordinato a , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di e fissato udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. in prosecuzione il giorno CP_1
21.11.2025, previo deposito di documentazione economica aggiornata.
A tale udienza, il Giudice ha ammesso il difensore di parte ricorrente alla discussione orale e, precisate le conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni della madre, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto della minore in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto degli esiti degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e delle risultanze in atti, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4 c.p.c., in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass.
29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita per ordine del Giudice delegato.
La responsabilità genitoriale
Rilevato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, non curandosi in modo fattivo delle sue esigenze di vita, sia affettive che materiali, rendendosi inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore dello stesso, comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. 27/2017,
Cass. 26587/2009, Cass. 16593/2008)- il Collegio ritiene che -nel contesto degli incarichi di seguito conferiti ai Servizi Sociali, con il mantenimento di un attento monitoraggio del nucelo familiare, necessario per sostenere la relazione padre-figlia- la domanda di affidamento super-esclusivo della figlia ancora minore della coppia, alla madre possa essere accolta, come concluso anche dai Servizi Sociali incaricati (cfr. Per_1 relazione del 12.11.2025).
In particolare, la situazione del nucelo familiare -tenuto conto che il padre non svolge da tempo un ruolo genitoriale effettivo e partecipe rispetto alle scelte di vita della figlia, che frequenta saltuariamente presso la propria madre (con cui invece ha un importante legame) e non vede da agosto 2025-, giustifica, a Per_1 parere del Collegio, la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, risultata idonea e adeguata, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, essendo necessario che le decisioni più rilevanti per la minore stessa vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super- esclusivo o rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. (in giurisprudenza: Trib. Torino, ordinanza
22.1.2015; Trib. Pavia, ordinanza 29.12.2014; Trib. Milano, ordinanza 20.3.2014; Trib. Milano, decreto
16.7.2014).
Dagli accertamenti svolti, risulta infatti che la madre si sia sempre presa cura della figlia con continuità e responsabilità, mostra una accurata conoscenza della figlia ed appare in sintonia con i suoi vissuti e le sue emozioni mentre il padre non vede la figlia da mesi ed è risultato essere una presenza altalenante ed imprevedibile nella sua vita, come confermato dalla minore (cfr. relazione del 12.11.2025).
Dai colloqui svolti con -che frequenta la classe quinta della scuola primaria - è infatti emerso che non Per_1 frequenta il padre con frequenza regolare ma in occasioni non pianificate quando si trova presso l'abitazione della nonna paterna, l'ultimo incontro risale al mese di agosto 2025. Gli incontri avvengono generalmente alla presenza di altri familiari poiché questi preferiscono non lasciarli soli a causa della sua agitazione. Per_1 spiega che la loro preoccupazione riguarda la possibilità che il padre possa bere alcolici e sbarellare…descrive il rapporto con il padre come superficiale, principalmente a causa della sua presenza discontinua…nonostante ciò, parla con affetto dei momenti trascorsi insieme…aggiunge, con una nota di malinconia, che le piacerebbe poter godere più spesso della sua compagnia… Ha poi raccontato di avere instaurato un solido legame con il compagno della madre e parla di quest'ultima in termini affettuosi e sereni, sottolinea il clima familiare positivo… (cfr. relazione del 13.11.2025). La figlia minore rimarrà quindi collocata presso la madre, con cui ha sempre vissuto e condiviso la quotidianità
e che costituisce figura genitoriale di riferimento.
Deve poi essere demandato ai Servizi Sociali competenti di sostenere la relazione padre-figlia, ripristinando, ove ne sussistano le condizioni, le frequentazioni. Il Servizio proseguirà poi nell'attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, come meglio precisato in dispositivo.
Il contributo al mantenimento della figlia
Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto della figlia, deve evidenziarsi che, a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. (nonché all'art. 337 septies c.c., in relazione al figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo) che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
13.12.2016, n. 25531; Cass. 18.9.2013, n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.4.2007, n. 9915). La corresponsione dell'assegno
è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.1.2012, n. 785).
Ciò posto, ha dichiarato di lavorare come parrucchiera part-time per poter gestire Parte_1 la figlia, con stipendio di € 720 mensili su 13 mensilità, cui si aggiunge l'assegno unico di € 137,50. Ha dichiarato di vivere con la figlia ed il compagno, dal quale aspetta un figlio, riceve aiuti dalla nonna paterna e dalla zia paterna (cfr. verbale d'udienza del 14.4.2025). Dalla documentazione economica in atti, risulta aver percepito nel 2024, un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 720 circa (CU 2025), le buste paga ammontano a € 735 in media (media buste paga gennaio, luglio-agosto 2025).
Quanto alla situazione economico-reddituale di , secondo quanto riferito dalla ex CP_1 compagna, lo stesso sarebbe stato allontanato dall'abitazione propria madre a causa di agiti violenti, sta lavorando come corriere da un mese e ha preso una stanza a Milano (verbale udienza del 21.11.2025). CP_6
Dalle indagini fiscali disposte, risulta essere iscritto al CPI di Seregno, Monza e Brianza e risulta un contratto di lavoro intermittente, a tempo pieno, dal 28.5.2025 al 9.6.2025 con qualifica di personale non qualificato nei servizi di ristorazione (cfr. ). Inoltre, risulta aver percepito un reddito mensile netto, Controparte_3 calcolato su 12 mensilità, pari a circa € 2.930 nel 2022 (PF 2023) e pari a circa € 210 nel 2021 (PF 2022).
Negli anni 2023-2025, risulta aver lavorato con contratti di lavoro subordinato, seppur in modo discontinuo, alternando periodi di NASPI (cfr. estratto contributivo ). CP_4
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata e pur in assenza di dati precisi circa l'attuale situazione lavorativa ed abitativa del signor
(classe 1991) e dotata di integra capacità lavorativa, comunque tenuto a Parte_3 mantenere la figlia- valutate le esigenze della figlia minore in considerazione dell'età e della mancanza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre e considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito indicato, il Collegio reputa congruo ed equo confermare, a carico del signor il contributo CP_1 al mantenimento indiretto della figlia nella misura minima di € 300 mensili già disposto in via provvisoria, oltre al 50% alle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Inoltre, deve darsi atto che l'assegno unico ed universale per la prole continuerà ad essere interamente percepito dalla madre, quale genitore affidatario superesclusivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. AFFIDA la figlia minore, nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Per_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto-dovere del padre di vigilanza;
2. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Bregnano (residenza della minore), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per quanto di competenza, mantengano un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare, provvedendo a:
- sostenere la relazione tra il padre e la figlia, ripristinando le frequentazioni -ove il padre lo richieda manifestando un serio interesse alla ripresa di una stabile relazione e ove ne sussistano i presupposti, previa presa in carico del padre presso il SERD per i necessari accertamenti e trattamenti, acquisita la sua disponibilità- avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un nuovo accesso sereno di alla figura paterna, inizialmente con Per_1 modalità osservate e protette (se ritenuto, in Spazio Neutro) e con facoltà di successivo ampliamento e liberalizzazione ma anche di sospensione, ove pregiudizievoli, regolamentando tempi e modalità di frequentazione, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse della minore;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/psicoterapeutico per la minore ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore medesima;
- avviare/proseguire, acquisita la loro disponibilità, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse della minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
3. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori per il padre) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
4. CONFERMA a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, CP_1 mediante versamento a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 della somma mensile di € 300, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rvalutazione aprile 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del
Tribunale di Como del 24.5.2018:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. DÀ ATTO che la signora continuerà a percepire interamente l'assegno Parte_1 unico per la figlia, in quanto genitore affidatario super-esclusivo;
6. SPESE di lite irripetibili.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
Bregnano.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott. Alessandro Petronzi