Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
In caso di pluralità di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione del procedimento - con la correlata sospensione dei termini prescrizionali - prevista per il solo reato di costruzione senza concessione dall'art.44 della legge 28 febbraio 1985, n.47 ha effetto per gli ulteriori reati esclusivamente se a questo legati dal vincolo della continuazione, così che non può trovare applicazione nella ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto il reato di costruzione senza concessione assorbito da quello di lottizzazione abusiva in zona vincolata e non abbia su di esso pronunciato condanna. Ne consegue che costituisce ipotesi di violazione del devoluto e del divieto di "reformatio in pejus", in contrasto con il disposto dell'art.587 cod.proc.pen., la sentenza con cui la corte di appello, diversamente qualificando il fatto e ritenendo sussistere anche il reato di costruzione senza concessione, abbia escluso per tutti i reati l'estinzione per intervenuta prescrizione ritenendo applicabile la sospensione del procedimento ex art.44 della legge n.47 del 1985.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 27812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27812 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 22/5/2001
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO F. MANNINO - Consigliere - N. 1811
3. Dott. CLAUDIA SQUANDEI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO M. GRILLO - Consigliere - N. 46484/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per da
AT LL, nato a [...] [...], E CO EN, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza n. 1256/00 del 17-31/7/2000 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale V. Geraci, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. A. Pavanini e G. Vasoin De Prosperi, che insistono sui motivi di ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Venezia, con la decisione indicata in premessa, in parziale riforma della sentenza 22/2/94 del Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Portogruaro, condannava RA UL, legale rappresentante della società committente dei lavori (SIIT s.a.s.), alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 9 di arresto e L. 40.000.000 di ammenda, e OC OR, quale progettista degli stessi, alla pena, anch'essa sospesa, di mesi 6 di arresto e L. 25.000.000 di ammenda, in ordine al reato di concorso in lottizzazione abusiva a scopo edificatorio in zona vincolata paesaggisticamente, commesso nell'ottobre-novembre 1991. Con la medesima sentenza venivano confermate le statuizioni della decisione di primo grado riguardanti la condanna dei prevenuti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, a favore del Comune di S. Michele al Tagliamento, costituitosi parte civile, nonché la confisca del terreno lottizzato e delle opere abusivamente costruite.
La Corte distrettuale - a fronte di una prima condanna degli imputati, da parte del Pretore, per il reato di deturpamento di bellezze naturali e di lottizzazione abusiva, dal quale era stato ritenuto assorbito quello di costruzione senza concessione edilizia - aveva: assolto gli stessi dalla contravvenzione prevista dall'art.734 c.p., perché il fatto non sussiste;
disposto lo stralcio in ordine al reato di violazione edilizia, in attesa della definizione della pratica amministrativa di condono, ritenendolo non assorbito dal reato di lottizzazione abusiva;
ridotto la pena irrogata agli imputati per effetto sia dell'assoluzione dal reato di cui all'art.734 c.p., sia della separazione del procedimento riguardante la violazione edilizia. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione del reato di lottizzazione, la cui permanenza era cessata pacificamente il 21/11/91, la Corte aveva rilevato che ad esso si estendeva la sospensione ex lege del termine prescrizionale - effetto della normativa sul condono - da applicarsi al concorrente reato edilizio, certamente unito dal vincolo della continuazione a quello urbanistico.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto, deducendo:
1) violazione dell'art. 597 c.p.p., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 L. n. 724/1994, 44 e 38 L. n. 47/1985, in relazione alle norme sul computo della prescrizione (artt. 157 - 158 - 159 - 161 c.p.), contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza;
invero, innanzi tutto, la sentenza pretorile non contiene condanna per il reato di violazione edilizia, considerato assorbito da quello di lottizzazione abusiva, per cui, in difetto di impugnazione del P.M., la Corte non poteva scorporare il detto reato (con conseguente stralcio e separazione dei processi) senza superare i limiti del devolutum;
inoltre, per conservare in vita il reato urbanistico, la Corte aveva dovuto ritenere estensibili allo stesso gli effetti della sospensione dei termini prescrizionali, valevole per il concorrente reato edilizio, unito al primo dal vincolo della continuazione, ma, ciò nonostante, aveva poi scisso tale contesto criminoso, separando i processi in relazione ai singoli reati;
in definitiva, solo "creando" una condanna (inesistente) da parte del Pretore per il reato edilizio, la Corte aveva potuto ritenere non prescritto il reato urbanistico di lottizzazione abusiva, pacificamente non condonabile, al cui procedimento, quindi, non sono applicabili le sospensioni previste dagli artt. 38 e 44 L. n.47/1985; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 20 lett. c) L. n. 47/1985 in relazione agli artt. 18 stessa legge, 28 L. n.1150/1942 e 4 L. n. 847/1964, violazione e falsa applicazione delle norme della legge n. 424/1989 ed illegittima disapplicazione dei provvedimenti del giudice amministrativo, nonché illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione sui punti predetti;
invero, per quanto concerne l'elemento materiale del reato di lottizzazione abusiva, la Corte non aveva considerato che, nella zona comprendente il lotto in questione, già erano presenti le opere di urbanizzazione primaria (reti tecnologiche e viabilità) e che è la zona a dover essere urbanizzata e non il lotto;
inoltre l'intervento era conforme alla strumentazione urbanistica e, all'epoca dei fatti, 11 orientamento giurisprudenziale dominante era nel senso che il decreto approvativo del progetto esecutivo, ex L. n. 424/1989, tenesse luogo di concessione edilizia;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 20 lett. c) L. n. 47/1985 in relazione alla L. n. 424/1989 ed anche all'art. 21 L. n. 1034/1971, all'art. 18 L. n.47/1985 ed all'ordinanza sospensiva del giudice amministrativo;
contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 c.p. in relazione all'art. 20 lett. c) L. n. 47/1985 e delle norme extrapenali testè indicate
(anche in relazione al combinato disposto degli artt. 47, comma 3, e 5 c.p., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n.
364/1988); carenza ed illogicità della motivazione sul punto;
in effetti, tutti gli elementi dai quali la Corte distrettuale aveva evinto la sussistenza del dolo, al massimo potevano configurare una condotta colposa degli agenti. All'odierna udienza dibattimentale il P.G. ed ì difensori concludono come riportato in premessa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, in carenza delle condizioni per una pronunzia ex art. 129, comma 2, c.p.p. - come verrà argomentato in seguito per adempiere all'obbligo motivazionale posto dall'art. 578 c.p.p. - deve essere dichiarata l'estinzione del reato de quo per prescrizione, in accoglimento della prima doglianza proposta dai ricorrenti. Come si è detto, non v'è dubbio che la lottizzazione in questione sia cessata il 21/11/91, per cui il reato sarebbe inesorabilmente prescritto il 21/5/96, se ad esso non fossero estensibili, come invece ritenuto dalla Corte distrettuale, gli effetti della sospensione del termine prescrizionale, applicabile alla "condonabile" contravvenzione edilizia.
Viene, allora, in discussione prioritariamente la correttezza della decisione impugnata nel punto in cui, riqualificando giuridicamente il fatto ascritto ai prevenuti, ritiene ipotizzabile, e quindi ancora in vita, la contravvenzione edilizia (costruzione senza concessione), che il Pretore aveva invece considerato assorbita dal reato di lottizzazione abusiva.
Orbene, sono pacifici in giurisprudenza i seguenti principi: 1) "La sospensione prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 deve essere applicata all'intero procedimento, qualora il giudice di merito, riconoscendo il vincolo della continuazione, abbia proceduto unitariamente per varie ipotesi di reato, delle quali alcune soltanto siano divenute estingubili in base all'art. 38 della stessa legge". (Cass. Sez. Un., 9 giugno 1995, n. 9080, Luongo); 2) "Il giudice di appello, nell'esercizio dei potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, può, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, dare al reato l'esatta definizione ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di reformatio in peius con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità". (tra tante: Cass. Sez. 6^, 4 giugno 1997, n. 6753, Finocchi ed altri).
Risulta dalla sentenza impugnata che la domanda di condono per l'abuso edilizio in questione è stata presentata dopo la sentenza di primo grado, che - lo si ripete - non aveva condannato gli imputati per la contravvenzione edilizia, avendola ritenuta assorbita dalla lottizzazione. ciò basterebbe per escludere l'applicabilità, alla fattispecie in esame, del primo dei principi di diritto sopra richiamati, il cui presupposto è appunto il riconosciuto vincolo della continuazione tra il reato "condonabile" e l'altro (o gli altri) non estinguibile per tale causa. Continuazione che, nel caso di specie, non è stata ovviamente dichiarata dal Pretore perché per la contravvenzione edilizia non vi è stata condanna, neppure formale, in quanto, assorbita dalla lottizzazione, essa ha perso autonoma identità.
Ma v'è di più.
Il poterè dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, di cui ha inteso avvalersi la Corte distrettuale, è riconosciuto al secondo giudice, come si è detto, nei limiti del devolutum e della pronuncia non peggiorativa per l'imputato. Nel caso in esame, però, i giudici del merito non hanno ravvisato, nel fatto commesso dai prevenuti, un reato diverso (e più grave) da quello per il quale era intervenuta condanna, ma hanno ritenuto la sussistenza di un reato ulteriore (contravvenzione edilizia) rispetto a quello riconosciuto in sentenza (contravvenzione urbanistica), quantunque esso fosse stato sostanzialmente escluso dal primo giudice e pur in carenza di impugnazione del P.M..
Ritiene pertanto il Collegio che - operando in tal modo - siano stati illegittimamente superati entrambi i limiti sopra indicati, posti dall'art. 597 c.p.p., quello dell'effetto devolutivo (comma 1) e quello del divieto di reformatio in peius (comma 3).
Sotto il primo profilo, il potere cognitivo del giudice di appello è dalla norma espressamente circoscritto "ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti", e certo la sussistenza della violazione edilizia non era toccata dalle doglianze degli impugnanti. Sotto l'altro profilo, all'apparenza meno evidente, occorre considerare che, nella fattispecie in esame, il pregiudizio per gli imputati non è solo quello potenziale, che deriverebbe dalla eventuale mancata estinzione per condono della "resuscitata" violazione edilizia (per la quale si procede separatamente) e quindi dalla pena per essa irroganda, che ben potrebbe essere determinata anche in misura superiore a quella in concreto scorporata dalla Corte distrettuale (peraltro con operazione assolutamente arbitraria, in quanto il Pretore non aveva ritenuto i reati in rapporto di continuazione, bensì di continenza, per cui non aveva calcolato alcun aumento di pena per la contravvenzione edilizia), ma anche quello, attuale e concreto, rappresentato dalla mancata estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, tenuto in vita soltanto dall'affermato vincolo di continuazione con la contravvenzione "condonabile", pur esclusa sostanzialmente dal Pretore.
In definitiva, ritiene il Collegio assolutamente non corretto, e quindi non condivisibile, il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale per non riconoscere l'avvenuta estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, la quale invece deve essere dichiarata.
È opportuno ricordare, peraltro, che l'estinzione per prescrizione del detto reato non fa cadere la disposta confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle reattive opere su di esso realizzate, in assenza di un esplicito provvedimento adottato dall'autorità competente ed autorizzatorio della lottizzazione stessa, giacché neppure la concessione edificatoria comporta alcuna valutazione di conformità della lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica.
Essendo stata pronunciata nei confronti degli imputati condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile (Comune di S. Michele al Tagliamento), incombe tuttavia a questa Corte - ex art. 578 c.p.p. un onere motivazionale, sebbene ai soli effetti civilistici, in ordine alle doglianze prospettate dai ricorrenti sulla sussistenza del reato di lottizzazione abusiva. La seconda censura proposta dai ricorrenti attiene alla sussistenza del reato di lottizzazione, non configurabile d'avviso dei predetti nè nella sua materialità, ne' sotto il profilo intenzionale. Ritiene, invece, il Collegio che la gravata decisione sia sul punto correttamente ed adeguatamente motivata, giudici del merito, muovendosi dall'esatto inquadramento giuridico del reato di lottizzazione abusiva, con appropriati richiami dei principi consolidatisi in giurisprudenza, sia penale che amministrativa, hanno innanzi tutto affermato che la lottizzazione, con apposito piano, va autorizzata dal Consiglio comunale, organismo diverso dal Sindaco e non presente nella Conferenza dei servizi (prevista dall'art. 1, comma 8, L. n. 424/1989), per cui l'eventuale approvazione da parte di quest'ultima, anche qualora ad essa abbia partecipato il Sindaco, non è comunque idonea a surrogare l'indispensabile autorizzazione del Consiglio, alla cui competenza è demandata la strumentazione urbanistica di dettaglio. La Corte distrettuale è poi passata a confutare specificamente le argomentazioni defensionali tendenti a dimostrare che, nel caso di specie, non v'era necessità del piano di lottizzazione. E cosi, partendo dalla corretta premessa che lo stesso non è richiesto soltanto per le zone quasi interamente urbanizzate o con edificazione completa, ha poi ritenuto - sulla base di accertamento e valutazione - "in fatto", incensurabili in questa sede perché adeguatamente - motivati - che, nel caso concreto, fosse necessario un piano di lottizzazione, trattandosi di un'area di mq. 40.000, fuori dal centro abitato ed affatto sprovvista - all'interno - di impianti ed altre opere di urbanizzazione.
Relativamente, infine, alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in questione, oggetto della seconda (in parte) e della terza doglianza, ricordato che anche la valutazione di essa è sostanzialmente "di merito", e quindi censurabile in cassazione - ex art. 606 lett. 'e' c.p.p. - solo per "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato", ritiene il Collegio che la motivazione della gravata decisione, lungi dall'essere carente, trattando tale specifico punto congruamente nelle pagine 32 e 33, non sia affetta da manifesta illogicità, presentandosi anzi logica e conseguenziale nell'elencazione delle ragioni per le quali la condotta dei prevenuti deve considerarsi connotata dal dolo.
Devono, pertanto, essere confermate la statuizioni civili della sentenza impugnata. Nessuna rifusione di spese processuali del grado alla parte civile, che pure ne ha fatto pervenire richiesta, non essendo essa comparsa in udienza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione;
conferma le statuizioni civili della sentenza stessa.
Così deciso in Roma, 22 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001