Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2002, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
E N E 6 O N 5 I O Z I Z A Z се I 6 R A 2 - R T . R B S A R I T . S T P G L . REPUBBLICA ITALIANA E L U D 0 46 9 7 /02 A R B L I E B A R D A D T I T S A E N 1 I E T 3 CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE S R 1 N Oggetto I E . E A T S N E A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G. N. 19765/98 Cron. 10701 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 06/11/01 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DE EO EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 70, presso lo studio dell'avvocato BISCEGLIE ROSANNA GERARDA, difeso dall'avvocato GRECO GIUSEPPE, giusta procura in calce;
- controricorrente 2001 . N 2187 avverso la decisione n. 5891/97 della Commissione -1- tributaria centrale di ROMA, depositata il 01/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 06/11/01 dal MONACI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado la contribuente De EO PP impugnava la cartella esattoriale relativa alla iscrizione a ruolo, ai fini IRPEF per l'anno 1984, dell'importo di L.9.261.236, comprensivo di pene pecuniarie ed interessi, eccependo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e sostenendo di non avere percepito in quell'anno 1984 altri redditi diversi da quelli dichiarati. L'Ufficio controdeduceva che il ruolo in questione derivava dalla intervenuta definitività per mancata impugnazione nei termini di un avviso di accertamento notificato il 20 dicembre 1990, ed avente per oggetto il recupero a tassazione, nella qualità di socia in misura del 10%, del reddito di una società cooperativa il cui reddito per il medesimo anno 1984 era stato rideterminato con specifico avviso di accertamento. L'Ufficio sosteneva, inoltre, che nello stesso anno 1984 la contribuente aveva omesso di presentare la denunzia dei redditi;
infine il ricorso non sarebbe stato motivato. Le Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado respingevano i successivi ricorsi della signora De EO. Con sentenza in data 11 novembre / primo dicembre 1997 la Commissione Tributaria Centrale accoglieva invece il ricorso della contribuente. 7 8 1 2 2. La commissione Centrale riteneva che il punto fondamentale da accertare e chiarire fosse costituito dall'avvenuta notifica regolare, о meno, dell'avviso di accertamento, al fine di far decorrere dalla data di essa i termini per l'eventuale impugnazione. Dalla documentazione in atti risultava che la consegna del plico era avvenuta nelle mani della signora De EO MA UC, sorella convivente, che si era qualificata come tale, e che aveva regolarmente accettato e sottoscritto la relazione di notifica. Peraltro la notificazione risultava effettuata presso l'abitazione del genitore della ricorrente, che invece risiedeva altrove. Anche la sorella cui era stato consegnato il plico risiedeva a sua volta in un altro indirizzo, e si era trovata occasionalmente presso l'abitazione dei genitori. La Commissione Centrale sosteneva che il plico da notificare avrebbe potuto essere notificato a persona di famiglia soltanto se convivente con il destinatario nel luogo in cui avveniva la notifica. -Di conseguenza quella notificazione era - a suo parere affetta da nullità assoluta con conseguente nullità ed illegittimità della successiva iscrizione a ruolo. Né questa nullità avrebbe potuto essere sanata dalla conoscenza di fatto del provvedimento da parte della contribuente.
3. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria proponendo un solo motivo, quello della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia, e dell'art.345 c.p.c.; nonché della motivazione inesistente su un punto decisivo della controversia. La Commissione Centrale non avrebbe tenuto conto dell'eccezione di tardività della doglianza relativa alla nullità dell'avviso di accertamento. Invece - a parere dell'Amministrazione ricorrente - questa eccezione avrebbe dovuto essere accolta con declaratoria di inammissibilità del mezzo di doglianza presentato per la prima volta dinanzi alla stessa Commissione Centrale. In questo modo la Commissione Centrale avrebbe violato le norme indicate dalla ricorrente, e sarebbe incorsa nel vizio di carenza assoluta di motivazione.
4. La contribuente De EO PP ha presentato controricorso, con il quale chiede il rigetto del ricorso principale dell'Amministrazione Finanziaria. La contribuente sosteneva che fin dal proprio primo ricorso aveva fatto salve le eventuali eccezioni non comprese nell'atto difensivo, lasciandosi aperta la possibilità di aggiungere altri motivi o eccezioni. Inoltre solo con la decisione di primo grado la contribuente sarebbe venuta a conoscenza della circostanza che i ruoli contestati scaturivano da un avviso di accertamento divenuto esecutivo per mancata impugnazione. Sosteneva ancora di avere appellato la decisione di primo grado proprio perché "fondata sulla presunzione della notifica di regolare avviso di accertamento". Del resto l'Ufficio avrebbe depositato l'avviso di accertamento solo nel corso del giudizio di secondo grado, e soltanto in quel momento la contribuente aveva avuto modo di riscontrare il difetto della notifica. Non si poteva perciò parlare di eccezioni nuove, e la conoscenza di fatti nuovi avrebbe giustificato una nuova prospettazione delle difese. Secondo la resistente sarebbe stata infondata anche la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p. (sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato). La pronunzia sull'eccezione (di tardività dell'eccezione avversaria di difetto di notificazione dell'avviso di accertamento) prospettata dall'amministrazione doveva, implicita nella reiezione della tesiinfatti, ritenersi dell'amministrazione stessa. - sempre secondo la contribuente sarebbe stato Infine infondato anche il terzo motivo sulla pretesa inesistenza della motivazione su di un punto decisivo della controversia. ん Tutte le questioni ulteriori, infatti, erano state assorbite da quella relativa alla nullità dell'avviso di accertamento, e dovevano considerarsi implicitamente superate. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nei limiti di quanto di ragione, il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'unico motivo di impugnazione si articola per la verità in due argomentazioni differenti. Per un verso l'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, ma questo profilo della richiesta è infondato, perché il provvedimento adottato, quello dell'accoglimento del ricorso della contribuente, corrisponde esattamente alle richieste di quest'ultima, che aveva chiesto fin dall'inizio che venisse dichiarato nullo l'accertamento emesso nei suoi confronti. Né rileva, a questi fini, che la richiesta possa essere stata accolta sulla base di motivazioni diverse da quelle proposte nel giudizio di primo grado.
2. Ciò non toglie, naturalmente, che nuovi profili di una stessa richiesta possano essere tardivi, se a sostegno di un identico petitum (o, comunque, in funzione di uno stesso risultato pratico già richiesto) sono state dedotte successivamente nuove causae petendi. L'Amministrazione finanziaria sostiene, per l'appunto, che nel corso del giudizio di secondo grado la soltanto contribuente abbia formulato una nuova domanda, fondata su di una causa petendi differente. Nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale l'Ufficio ha proposto un'eccezione esplicita in questo senso chiedendo che la nuova domanda fosse dichiarata inammissibile;
in particolare ha eccepito l'inammissibilità di un ricorso contro il ruolo in presenza di un accertamento notificato e divenuto definitivo, e, soprattutto, dopo che la Commissione Tributaria di primo grado aveva esplicitamente motivato al riguardo con la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento regolarmente notificato. come osserva l'attuale ricorrente - la Proprio per questo signora De EO avrebbe potuto presentare questa eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di notificazione quanto meno fin dall'impugnazione della pronunzia di primo grado.
3. Non va dimenticato a questo proposito che anche nei procedimenti tributari (ivi compresi quelli disciplinati dalla normativa precedente del 1972) si applicano, i consueti principi generali propri del diritto processuale in materia di tardività e di decadenza. Come, infatti, già rilevato da questa Suprema Corte di Cassazione (Cass.civ., Sezioni Unite, 23 giugno 1993, n.6951), con specifico riferimento all'ipotesi in cui il procedimento tributario sia proseguito come appunto nel caso di specie - dinanzi alla Corte di Appello, "in tema di contenzioso tributario l'art.40 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 – che, a differenza del meno ampio rinvio disposto dall'art. 39 per i giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, prevede l'applicabilità nel giudizio dinanzi alle Corti d'appello, in sede di impugnazioni delle commissioni stesse, delle norme ordinarie dettate per i procedimenti di secondo grado, nei limiti della compatibilità con la natura del rapporto controverso rende applicabile, in detta ultima sede, il principio di cui al combinato disposto degli artt.342 e 345 cod.proc.civ., secondo cui l'appellante, soltanto con l'atto d'appello e mediante specifici motivi, può proporre domande ed eccezioni che non siano altrimenti precluse." Questo stesso principio è stato ulteriormente confermato dalla giurisprudenza successiva, con riferimento anche all'opposta ipotesi in cui il procedimento prosegue dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, piuttosto che dinanzi alla Corte d'Appello. In particolare (Cass.civ., sez.I, 15 dicembre 1995, n.12837) "nella disciplina del contenzioso tributario, il ricorso alla Corte d'Appello avverso le decisioni delle commissioni di secondo grado è soggetto all'applicazione delle norme del codice di rito sul giudizio di appello, in quanto compatibili ex art.40, quinto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, e, quindi, anche all'applicazione dell'art.345, comma primo, cod.proc.civ., sul divieto di domande nuove, le quali implichino obiettiva trasformazione del contenuto, della natura e del fondamento della pretesa formulata in primo grado alla stregua dei relativi presupposti di fatto e di diritto. Tale principio opera peraltro fin dal secondo grado anche nelle ipotesi in cui il processo tributario di impugnazione prosegua dinanzi al giudice speciale (commissione tributaria centrale anziché corte d'appello).” 4. Invece la sentenza della Commissione Tributaria Centrale non ha preso in considerazione appunto questa eccezione dell'Ufficio di tardività della domanda della contribuente di dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di notificazione. Su questo punto vi è omissione di motivazione. La pronunzia impugnata deve, pertanto essere cassata, e la controversia deve essere rimessa alla Commissione Tributaria Regionale delle Puglia, competente territorialmente, che riesaminerà la fattispecie provvedendo altresì sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Così deciso in Roma il 6 novembre 1991. Il Presidente estensore (dr.Pasquale Reale) (dr. Stefano Monaci) IL CANCELLIERE C1 VA Ascanio Oggi 2 APR. 2002 IL CANCELLERE C1 OrvaloAscanio E N 0 8 O 9 I 5 1 Z . / A 4 N / R 6 A T 2 I E S . I R R . G L A P L E . T A R D U . L B B A E I A D D T R A I E I T S 1 T 3 N R E 1 N S E E . I T S N A E A M