CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2026, n. 20959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20959 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LI Di Nardo che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 luglio 2025 la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, aveva ritenuto EA OR colpevole del delitto all'art. 73, commi 1 -bis e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto alcune dosi di hashish confezionate in bustine, e lo aveva condannato alla pena di giustizia, disponendo altresì la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e la confisca della somma di euro 62,00 in sequestro. 2. OR, a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato Maurilio Panci, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a un solo motivo col quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 240 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione del tutto assente o comunque carente in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20959 Anno 2026 Presidente: AM CA Relatore: DA LV Data Udienza: 11/03/2026 2 Si deduce che, pur disposta la confisca della somma di euro 62, sequestrata al ricorrente unitamente alla sostanza stupefacente, la Corte non ha adeguatamente motivato in ordine al nesso eziologico tra la predetta somma e il reato contestato, il OR dovendo rispondere esclusivamente di una condotta di detenzione della sostanza tipo hashish;
di talché, da una parte, come già eccepito con specifico motivo d'appello, il denaro non poteva in alcun modo costituire il profitto del reato, dall'altra le argomentazioni opposte dalla Corte di merito, che ha fatto riferimento all'assenza di elementi da cui dedurre la provenienza lecita nella somma e alla possibilità che la stessa fosse verosimile frutto di una pregressa attività di spaccio, appaiono eccentriche rispetto al requisiti che fondano la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. (si citano le sentenze di questa Corte n. 20.945 del 05/06/2025; n. 5500 dell’8/02/2024; Sez. 6, n. 55.852 del 17 ottobre 2017; Sez. 6, n.40.912 del 29/09/2016). 3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata, ha sollecitato l’accoglimento del ricorso, osservato che, alla luce delle argomentazioni esposte dai giudici di merito, doveva ritenersi che gli stessi avessero disposto la confisca per sproporzione ai sensi degli artt. 240 -bis cod. pen. e 85 -bis del d.P.R. n. 309 del 1990, misura di sicurezza che tuttavia è stata estesa anche alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 per effetto dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha modificato in tal senso l’art. 85 -bis cit., disciplina non ancora in vigore nel momento che è stata emessa la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 1.1. Va premesso che il ricorrente è stato condannato per la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad un uso non esclusivamente personale, integrata l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e la Corte di merito ha confermato la confisca del denaro sottoposto a sequestro attestata l’assenza di elementi delle cui dedurre la provenienza lecita di detta somma rinvenuta all'esito della perquisizione, avendo tra l'altro il OR dichiarato di non avere alcuna occupazione lavorativa, né beni patrimoniali e aggiunge che la confisca appare meritevole di conferma anche al fine di prevenire la commissione di altri reati sottraendolo alla disponibilità 3 dell'appellante beni cui impiego potrebbe costituire stimolo per ulteriori perpetrazione di reati. 1.2. Tuttavia, è noto che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente (l'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit. oltretutto esclusa l'ipotesi di cui al comma 5) non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. L'art. 240 cod. pen., in particolare e per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, [...], Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, [...], Rv. 268854-01Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarnn, Rv. 264941-01). È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti, per cui l'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è del tutto estranea alla regiudicanda. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (circa la necessità del detto nesso tra possesso di stupefacente e reato sequestrato, si vedano Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204 - 01; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, [...], Rv. 267900- 01, in motivazione;
Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [...], Rv. 265247- 01, in motivazione;
nonché, in genere, Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264436 - 01, che identifica il profitto del reato con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito). 1.2. Né poteva essere disposta la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240 -bis cod. pen., applicabile anche alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti in ragione di quanto disposto dall'art. 85 -bis del d.P.R. 9 ottobre 4 1990, n. 309, cui implicitamente rinvia l'argomentazione sviluppata dalla Corte territoriale, in quanto la sentenza di primo grado che ha accertato il reato è stata pronunciata in data antecedente alla modifica dell'art. 85 -bis cit,, che ha inserito anche la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nell'elenco dei reati costituenti presupposto per la misura ablativa. Si rileva in proposito che il disposto di cui all'art. 85 -bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240 -bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Rv. 286103 - 01). Difatti l'applicazione retroattiva della confisca ex art. 240 bis cod. pen. incontra dei limiti, costituiti in particolare dal disposto dell'art. 200, comma 1, e dell'art. 236 cod. pen., dovendo aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione in primo grado, diversamente da quanto avviene per le misure di sicurezza, regolate dalla legge in vigore al tempo della esecuzione delle stesse (cfr la già citata Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Rv. 286103 - 01; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, [...], Rv. 285602 - 01). 2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca del denaro, statuizione che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio provvede direttamente a eliminare, conseguendone la restituzione all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro disponendone la restituzione all'avente diritto. Così deciso l’11 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LV DA CA AM
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LI Di Nardo che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 luglio 2025 la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, aveva ritenuto EA OR colpevole del delitto all'art. 73, commi 1 -bis e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto alcune dosi di hashish confezionate in bustine, e lo aveva condannato alla pena di giustizia, disponendo altresì la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e la confisca della somma di euro 62,00 in sequestro. 2. OR, a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato Maurilio Panci, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a un solo motivo col quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 240 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione del tutto assente o comunque carente in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20959 Anno 2026 Presidente: AM CA Relatore: DA LV Data Udienza: 11/03/2026 2 Si deduce che, pur disposta la confisca della somma di euro 62, sequestrata al ricorrente unitamente alla sostanza stupefacente, la Corte non ha adeguatamente motivato in ordine al nesso eziologico tra la predetta somma e il reato contestato, il OR dovendo rispondere esclusivamente di una condotta di detenzione della sostanza tipo hashish;
di talché, da una parte, come già eccepito con specifico motivo d'appello, il denaro non poteva in alcun modo costituire il profitto del reato, dall'altra le argomentazioni opposte dalla Corte di merito, che ha fatto riferimento all'assenza di elementi da cui dedurre la provenienza lecita nella somma e alla possibilità che la stessa fosse verosimile frutto di una pregressa attività di spaccio, appaiono eccentriche rispetto al requisiti che fondano la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. (si citano le sentenze di questa Corte n. 20.945 del 05/06/2025; n. 5500 dell’8/02/2024; Sez. 6, n. 55.852 del 17 ottobre 2017; Sez. 6, n.40.912 del 29/09/2016). 3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata, ha sollecitato l’accoglimento del ricorso, osservato che, alla luce delle argomentazioni esposte dai giudici di merito, doveva ritenersi che gli stessi avessero disposto la confisca per sproporzione ai sensi degli artt. 240 -bis cod. pen. e 85 -bis del d.P.R. n. 309 del 1990, misura di sicurezza che tuttavia è stata estesa anche alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 per effetto dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha modificato in tal senso l’art. 85 -bis cit., disciplina non ancora in vigore nel momento che è stata emessa la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 1.1. Va premesso che il ricorrente è stato condannato per la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad un uso non esclusivamente personale, integrata l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e la Corte di merito ha confermato la confisca del denaro sottoposto a sequestro attestata l’assenza di elementi delle cui dedurre la provenienza lecita di detta somma rinvenuta all'esito della perquisizione, avendo tra l'altro il OR dichiarato di non avere alcuna occupazione lavorativa, né beni patrimoniali e aggiunge che la confisca appare meritevole di conferma anche al fine di prevenire la commissione di altri reati sottraendolo alla disponibilità 3 dell'appellante beni cui impiego potrebbe costituire stimolo per ulteriori perpetrazione di reati. 1.2. Tuttavia, è noto che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente (l'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit. oltretutto esclusa l'ipotesi di cui al comma 5) non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. L'art. 240 cod. pen., in particolare e per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, [...], Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, [...], Rv. 268854-01Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarnn, Rv. 264941-01). È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti, per cui l'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è del tutto estranea alla regiudicanda. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (circa la necessità del detto nesso tra possesso di stupefacente e reato sequestrato, si vedano Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204 - 01; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, [...], Rv. 267900- 01, in motivazione;
Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [...], Rv. 265247- 01, in motivazione;
nonché, in genere, Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264436 - 01, che identifica il profitto del reato con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito). 1.2. Né poteva essere disposta la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240 -bis cod. pen., applicabile anche alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti in ragione di quanto disposto dall'art. 85 -bis del d.P.R. 9 ottobre 4 1990, n. 309, cui implicitamente rinvia l'argomentazione sviluppata dalla Corte territoriale, in quanto la sentenza di primo grado che ha accertato il reato è stata pronunciata in data antecedente alla modifica dell'art. 85 -bis cit,, che ha inserito anche la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nell'elenco dei reati costituenti presupposto per la misura ablativa. Si rileva in proposito che il disposto di cui all'art. 85 -bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240 -bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Rv. 286103 - 01). Difatti l'applicazione retroattiva della confisca ex art. 240 bis cod. pen. incontra dei limiti, costituiti in particolare dal disposto dell'art. 200, comma 1, e dell'art. 236 cod. pen., dovendo aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione in primo grado, diversamente da quanto avviene per le misure di sicurezza, regolate dalla legge in vigore al tempo della esecuzione delle stesse (cfr la già citata Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Rv. 286103 - 01; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, [...], Rv. 285602 - 01). 2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca del denaro, statuizione che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio provvede direttamente a eliminare, conseguendone la restituzione all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro disponendone la restituzione all'avente diritto. Così deciso l’11 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LV DA CA AM