Sentenza 22 novembre 2023
Massime • 1
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la modifica introdotta all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2023, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
00213-24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Gaetano De Amicis Presidente - Sent. n. 1360/2023 Anna Criscuolo -UP 22/11/2023 Maria Silvia Giorgi R.G.N. 28484/23 Enrico Gallucci -Relatore Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR TH, nato in [...] il [...] (CUI 051MRIH) avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27/04/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione della confisca dei telefoni cellulari e del denaro;
letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, Avvocato Angelo Nicotera, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. мы RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 27 aprile 2023 (motivazione contestuale) ha confermato quella di condanna in primo grado che ha inflitto a AR TH la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente (fatto rubricato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), resistenza a pubblici ufficiali e lesioni personali ad uno di questi, confermando altresì la confisca della somma di denaro di euro 240 e di due telefoni cellulari.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro e dei cellulari, in ordine alla quale evidenzia che difettano le condizioni previste dalla legge per adottare il provvedimento ablatorio.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza di appello ha respinto il motivo di gravame avente ad oggetto la suindicata confisca in quanto "la somma in biglietti da 20 euro risulta, in assenza di diversa dimostrazione da parte dell'imputato, privo di leciti redditi, più che verosimilmente provento dell'attività di spaccio esercitata dall'imputato e i telefoni cellulari (ben tre apparecchi trovati in suo possesso) sono stati il mezzo con cui l'imputato contattava i suoi clienti, e quindi essendo il mezzo con il quale è stato commesso il reato, sono stati condivisibilmente confiscati".
3. Peraltro, la contestazione in ordine alla quale AR ha riportato condanna concerne la mera detenzione dello stupefacente - poco più di 5 grammi di eroina a fine di spaccio (e non la cessione della droga). Pertanto, non è possibile disporre la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Infatti, «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309» (da ultimo, v. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01, che in motivazione ha anche chiarito che in relazione al reato di cui al comma 5 tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di 2 z cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). -3.1. Inoltre poiché si è ritenuta la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 TU Stup. - non è possibile neppure procedere alla confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., poiché tale reato è stato fino ad ora escluso dal novero dei delitti presupposto per la confisca per sproporzione. Detto limite è stato recentemente superato dal legislatore che con l'art. 4, comma 3-bis del d.l. n. 123 del 2023, come inserito dalla legge di conversione n. 159 del 2023 (e la disciplina è entrata in vigore il 15 novembre 2023), è intervenuto sull'art. 85-bis, comma 1, cit. sopprimendo le parole: "esclusa la fattispecie di cui al comma 5,", sicchè ora anche la fattispecie di cui al comma 5 cit. consente di disporre la "confisca per sproporzione".
3.2. Ritiene il Collegio che la nuova disciplina non sia applicabile alla confisca oggetto del presente giudizio. E' vero che si è ritenuto che «La confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, è applicabile anche nei confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la disciplina, non essendo essa soggetta al principio di irretroattività della norma penale ma alla disposizione di cui all'art. 200 cod. pen. alla quale fa rinvio l'art. 236 cod. pen. e non integrando tale interpretazione una violazione dell'art. 7 CEDU» (da ultimo, Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254698 - 01).
3.3. Tuttavia, tale applicazione retroattiva incontra dei limiti. Infatti, l'articolo 200, comma 1, cod. pen. stabilisce che "Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione" e l'articolo 236 stesso codice, che detta le regole generali per le misure di sicurezza patrimoniali (tra cui la confisca), stabilisce che ad esse si applica solo il comma 1 dell'art. 200 cit. (e non, dunque, anche il comma 2, secondo cui "Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione"). Pertanto, la confisca anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. è regolata dal - - principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell'art. 200, cod. pen., stante il richiamo dell'art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicchè, per l'individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione della retroattività oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte, diversamente da quanto previsto per le misure di sicurezza che, ai sensi del comma 2 del citato art. 200 cod. pen., devono essere regolate dalla legge in vigore al tempo dell'esecuzione di esse» (così, Sez. 6, n. 21491 del 16/02/2015, Meluzio, Rv. 263768 01, che, in riferimento alla confisca di prevenzione, ha - precisato che il tempo di applicazione della misura si identifica necessariamente con quello della decisione di primo grado, anche se negativa, perché l'appello costituisce una fase eventuale in cui viene operato un controllo devolutivo sul provvedimento già emesso). Pertanto, considerato che la confisca è stata disposta con la sentenza di condanna in primo -intervenuta prima della modifica normativa che ha attratto nell'ambito applicativo grado 3 کچھ dell'art. 240-bis cod. pen. anche la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 -il novum normativo non è applicabile alla statuizione oggetto del presente ricorso.
4. Analoghe considerazioni valgono in riferimento alla confisca dei telefoni cellulari. Nei confronti di essi, tenuto conto del titolo di reato per cui si procede e alla luce delle sopra riportate osservazioni, è inapplicabile la confisca per sproporzione.
4.1. Per quanto concerne la confisca facoltativa di cui all'art. 240 cod. pen., la sentenza impugnata ha motivato il provvedimento ablatorio nei seguenti termini: "i telefoni cellulari (ben tre apparecchi trovati in suo possesso) sono stati il mezzo con cui l'imputato contattava i suoi clienti, e quindi essendo il mezzo con il quale è stato commesso il reato, sono stati condivisibilmente confiscati". Tale motivazione non appare però idonea a sorreggere il provvedimento ablatorio atteso che, come questa Sezione ha avuto modo di precisare (Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687 01), «La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod.pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (Fattispecie in cui, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato)>>. Nella specie attesa anche la contestazione della sola detenzione illecita, e non anche della cessione delle sostanze stupefacenti la motivazione, chiaramente insufficiente, adottata dalla Corte di appello, non risulta utilmente integrabile.
5. Per tali ragioni, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari e della somma di 240 euro, beni dei quali va disposta la restituzione all'avente diritto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca dei telefoni cellulari e della somma di euro 240,00, di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Gallucci Gaetano De Amicis anas Depositato in Cancelleria 03 GEN 2024 PUINZUNZIONARIO GIUDIZIARIQIARIO D سسسست