Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
Secondo la disposizione di cui all'art. 727 cod. pen., applicabile anche agli animali da allevamento, la condotta di incrudelimento consiste non solo nel cagionare all'animale delle sofferenze senza alcuna necessità, ma anche nel sottoporre lo stesso ad una condizione di vita che, non risultando strettamente necessaria alle esigenze della custodia e dell'allevamento dello stesso, gli cagioni sofferenza. (Nel caso di specie, è stato ritenuto un comportamento di maltrattamento, il custodire un suino abitualmente legato ad un albero, con esigua ed innaturale libertà di movimento, trattenendolo mediante una stretta catena al collo, tale da provocargli lesioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2004, n. 28700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28700 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 20/05/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1082
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 47676/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT PI, n. a Casoli il 4.1.1964, ivi res. C/da Piano delle Vigne n. 49;
avverso la sentenza in data 10.4.2003 del Tribunale di Lanciano, con la quale venne condannato alla pena di euro 688,00 di ammenda, quale colpevole del reato: a) di cui all'art. 727 c.p.. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Silvana Anna Vassalli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
in subordine dichiararsi la prescrizione del reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Lanciano ha affermato la colpevolezza del NT in ordine al reato di cui all'art. 727 c.p. per avere maltrattato un suino, tenendolo legato ad un albero di ulivo mediante una catena e doppio collare, che cagionavano all'animale lesioni cutanee croniche. Il giudice di merito ha accertato che il NT teneva il predetto suino abitualmente e per lungo tempo legato all'albero in condizioni tali da avere una esigua ed innaturale libertà di movimento, di talché il citato collare aveva cagionato all'animale lesioni cutanee evidenziate dai solchi riscontrati nella pelle all'altezza del garrese.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la insussistenza della fattispecie criminosa ascrittagli. Si osserva che il suino oggetto dei presunti maltrattamenti veniva legato all'albero, ove venne notato dalla Guardia Forestale, per breve periodo di tempo nel corso della giornata e, cioè, solo per consentire al NT, titolare di un'azienda agricola, di provvedere alla pulizia del ricovero, nel quale il suino veniva custodito abitualmente;
che, inoltre, i segni riscontrati sul garrese dell'animale non sono significativi di un'azione diretta al maltrattamento dello stesso, in quanto vengono prodotti anche dal contatto della corda di nailon, che veniva utilizzata per legarlo, con la pelle per un breve periodo di tempo. Si osserva inoltre che nella configurazione del reato di cui all'art. 727 c.p. deve operarsi una distinzione tra animali da compagnia, che devono essere oggetto di particolari cure ed attenzioni, ed animali da allevamento, destinati alla vendita ed alla macellazione, nei confronti dei quali non possono adoperarsi le stesse cure o cautele riservate alla prima categoria.
Il ricorso, che si palesa al limite dell'ammissibilità per la prevalente deduzione di elementi fattuali, è infondato. Preliminarmente la Corte rileva che tuttora non si è verificata la prescrizione del reato, in quanto il relativo termine è rimasto sospeso dall'1.4.2004 all'odierna udienza per effetto della richiesta di rinvio del dibattimento da parte del difensore, determinata dalla sua adesione alla astensione dalle udienze proclamate dall'Ordine professionale (sez. un. 2002/0 1021, Cremonese, riv. 220509). Passando all'esame dell'impugnazione, si osserva che solo con l'ultimo rilievo, in effetti, il ricorrente formula una censura in punto di diritto in relazione alla corretta interpretazione dell'art. 727 c.p.. In proposito, è opportuno ricordare il prevalente indirizzo interpretativo di questa Corte, di cui, tra l'altro, alla massima citata nella stessa sentenza impugnata, secondo il quale "In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento questo che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti." (sez. 3^, 199901215, Crispolti P riv. 212833; conf. sez. 3^, 199909668, Borriero, riv. 214082; sez. 3^, 199705584, riv. 208461).
Fattispecie riferita proprio alla ipotesi di aver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza alcun riparo.
Si deve, quindi, osservare che l'art. 727 c.p. non opera alcuna distinzione tra animali domestici e da allevamento e che, come precisato dalla giurisprudenza citata, l'incrudelimento può consistere anche nel solo fatto di cagionare, "senza necessità", sofferenza all'animale, di talché integra la fattispecie criminosa il sottoporre gli animali di qualsiasi specie, non solo a maltrattamenti determinati da malvagità d'animo, ma anche a condizioni di vita, che non essendo rese strettamente necessarie dalle esigenze della loro custodia e allevamento, infliggano agli stessi ingiustificate sofferenze.
Orbene, tanto precisato in punto di diritto, va rilevato che, secondo le risultanze dell'accertamento in punto di fatto contenuto nell'impugnata sentenza, le lesioni riscontrate sul suino costituiscono evidente conseguenza del fatto che detto animale veniva tenuto legato alla catena abitualmente e per lungo tempo, in condizioni tali da avere una esigua ed innaturale libertà di movimento, come desunto dal giudice di merito dai segni prodotti dalla catena sul suino, nonché dal solco circolare tracciato dallo stesso sul terreno intorno all'albero, di talché deve rilevarsi che le condizioni in cui veniva tenuto il suino non possono ritenersi connaturali a tale tipo di animale o necessitate dalle esigenze dell'allevamento.
Peraltro, le accertate risultanze non possono essere contestate in sede di legittimità sulla base di meri rilievi in punto di fatto, mentre non si ravvisano nella valutazione del giudice di merito vizi di ordine logico.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente NT PI al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 20 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004