Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
In relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992. (In applicazione del principio affermato, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento, in assenza di collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato).
Commentari • 2
- 1. Detenzione di stpefacenti non permette confisca di denaro? (Cass. 20130/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 maggio 2024
In materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la confisca delle cose che costituiscono il profitto (guadagno) del reato di immediata derivazione causale dal reato presupposto. Di conseguenza, la confisca rimane preclusa quando il reato per cui si procede sia una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 19/04/2022) 24/05/2022, n. 20130 SENTENZA sul ricorso proposto da: D.C., nato a (OMISSIS); difeso di fiducia dall'avvocato S; avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
Leggi di più… - 2. No a disposizione della confisca per detenzione stupefacentiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2023
1. La questione: la confisca e distruzione dello stupefacente Il Tribunale di Milano applicava all'imputato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca del denaro in sequestro. Ciò posto, avverso l'anzidetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'accusato che, a sua volta, aveva dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro. In particolare, secondo il ricorrente, il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a qualificare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2015, n. 41778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41778 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
4 1 7 7 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da 1762 Sentenza n. dott. Antonio Esposito - Presidente - C.C. 30/9/2015 dott. Piercamillo Davigo - Consigliere - dott. Andrea Pellegrino - Consigliere - R.G.N. 18012/2015 dott. Sergio Beltrani - Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CI Di OM ON nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 27/2/2015, dal Tribunale di Velletri in seguito ad annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13/2/2014; sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 29/3/2013 il Tribunale di Velletri applicava, tra gli altri, a CI Di OM ON, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione ed e 4.000,00 di multa per il reato a lei ascritto di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990; disponeva, altresì, nei confronti della predetta la confisca del denaro in sequestro.
1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputata e la Corte di Cassazione con sentenza del 13/2/2014, annullava la sentenza impugnata RM limitatamente alla confisca con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Velletri.
1.2. Il Tribunale di Velletri, in diversa composizione, con sentenza del 27/2/201, ad integrazione della sentenza del 29/3/2013 ordinava la confisca della somma di denaro in sequestro e disponeva che la stessa venisse assegnata agli scopi di cui all'art. 101 d.p.r. n. 309 del 1990. 2. Avverso la citata decisione, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione CI Di OM ON, chiedendo l'annullamento della sentenza per il seguente motivo: erronea interpretazione ed applicazione degli artt.- 240 cod. pen., 445 comma 1 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 627 comma 3 cod. proc. pen. Eccepisce che nel provvedimento impugnato vi sia un'illegittima commistione dei presupposti legittimanti la confisca ex art. 240 cod. pen. e quelli di cui all'art. 12 sexies legge n. 356 del 1992; evidenzia poi che il profitto assoggettabile a confisca è solo quello avvinto all'azione criminosa in forza di una stretta relazione causale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso proposto merita accoglimento per essere fondato il motivo proposto con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e restituzione della somma di denaro in sequestro all'avente diritto. In via preliminare occorre evidenziare che l'estensione dell'applicabilità, per effetto della legge n. 134 del 2003, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, non esime il giudice dal motivare sulle ragioni per cui ritiene di dovere disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (sez. 6 n. 10531 del 21/2/2007, Rv. 235928). La violazione di tale principio ha determinato l'annullamento della sentenza limitatamente, appunto, alla confisca del denaro. Il Tribunale di Velletri, provvedendo in sede di rinvio, ha ritenuto di dovere disporre, ai sensi dell'art. 240 comma 1 cod. pen., la confisca del denaro in sequestro pari ad € 10.100,00, alla luce della circostanza che l'imputata non aveva 2 Run fornito alcuna valida giustificazione circa il possesso di tale somma essendosi limitata a dichiarare che gliel'aveva lasciata il proprio genitore, senza tuttavia dire né quando né per quale ragione, e comunque senza fornire alcuna documentazione al riguardo ...>>; aveva, poi, ritenuto il giudice che tale somma fosse del tutto sproporzionata alle attuali condizioni economico patrimoniali dell'imputata e che, alla luce delle risultanze processuali, costituite dalle sommarie informazioni rese da D'LI PA e dal rinvenimento in possesso dell'imputata di un bilancino elettronico di precisione e di materiali idonei al confezionamento della cocaina, la suddetta somma di denaro costituisse profitto dell'illecita attività di detenzione di cocaina per cui si era proceduto e, a tale titolo confiscabile ai sensi dell'art. 240 comma 1 cod. pen. Rileva, al riguardo, il Collegio che all'attuale ricorrente è stata applicata la pena per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, riconosciuta l'attenuante di cui al comma 5 del predetto articolo, < perché, senza l'autorizzazione di cui + all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge, deteneva a fini di spaccio grammi 9,2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultata all'interno degli slip e grammi 26,27 di sostanza stupefacente cocaina occultata all'interno di un presepe riposto in casottino del giardino dell'abitazione sita in Albano Laziale via Prato (dosi complessive ricavabili 75)>>. Alla luce di fino ad ora detto, ritiene il Collegio, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte, che il denaro sequestrato all'imputato non possa essere sottoposto a confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 comma 1 cod. pen., non potendo lo stesso essere considerato profitto del reato;
ciò, in quanto all'imputata era stato contestato esclusivamente il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti (sez. 3 n. 7074 del 23/1/2013, Rv. 253768). In proposito questa Corte aveva avuto occasione di precisare che la confisca facoltativa prevista dall'art. 240 comma 1 cod. pen. è legittima quando sia dimostrata una relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso 3 Ru strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (sez. 6 n. 13049 del 5/3/2013, Rv. 254881). E non si pone affatto in contrasto con il principio di diritto ora richiamato la recentissima affermazione in base alla quale, in tema di patteggiamento per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito, che impone la sottrazione di beni alla disponibilità del colpevole per impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (sez. 3 n. 2444 del 23/10/2014, Rv. 262399). Difatti nella motivazione della citata decisione si è argomentato che che, a norma dell'art. 240 c.p., comma 1, sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i c.d. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato). Deve cioè trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell'uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (sez. n. 11982 del 14/02/2007, Rv. 236282), pur dovendosi registrare in dottrina l'orientamento per quale tale pericolosità sarebbe in re ipsa rispetto al prodotto e al profitto del reato, reputandosi sempre pericoloso mantenere al colpevole il risultato empirico dell'esecuzione criminosa o il vantaggio economico direttamente conseguitone>>. E con specifico riferimento al denaro sequestrato si è precisato che, in caso di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990, può costituire oggetto di confisca ex art. 240 cod. pen. solo la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente, vertendosi in un'ipotesi di confisca 4 Ru facoltativa e non obbligatoria per costituire il denaro il profitto e non il prezzo del reato. Calando i principi sopra affermati nel caso di specie, rileva il Collegio che manca del tutto l'indicazione del nesso tra l'imputazione per quale è stata applicata all'imputata la pena concordata e la somma di denaro in sequestro con conseguente impossibilità di disporre la confisca facoltativa del denaro. Difatti, come sopra si è evidenziato, il Tribunale, nel provvedere in sede di rinvio dopo l'annullamento da parte di questa Corte, ha fatto sostanziale applicazione al caso di specie dei criteri fissati dall'art. 12 sexies legge n. 356 del 1992, dimenticando che la suddetta norma, nel prevedere solo in relazione a determinati reati, una speciale ipotesi di confisca obbligatoria svincolata dai presupposti fissati nell'art. 240 cod. pen., esclude espressamente l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990. Del resto, al riguardo, questa Corte aveva a suo tempo precisato che in relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti, quando venga ravvisata l'ipotesi del fatto di lieve entità, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. per la confisca del profitto del reato e non ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992 (sez. 4 n. 4199 del 11/12/2007, Rv. 238432). E nel caso di specie, appunto, come si è visto, non ricorrevano le condizioni per disporre la confisca facoltativa del denaro rinvenuto in possesso dell'imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione all'avente diritto delle somme di denaro in sequestro. Così deliberato in camera di consiglio il 30 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone Dott. Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 OTT. 2015 IL DI CAS CANCELLIERE 5 EM R Claudia Pianelli UP I N O E A Z S *