Sentenza 19 settembre 2016
Massime • 1
In relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella l. n. 356 del 1992. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato).
Commentari • 2
- 1. Detenzione di stpefacenti non permette confisca di denaro? (Cass. 20130/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 maggio 2024
In materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la confisca delle cose che costituiscono il profitto (guadagno) del reato di immediata derivazione causale dal reato presupposto. Di conseguenza, la confisca rimane preclusa quando il reato per cui si procede sia una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 19/04/2022) 24/05/2022, n. 20130 SENTENZA sul ricorso proposto da: D.C., nato a (OMISSIS); difeso di fiducia dall'avvocato S; avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
Leggi di più… - 2. No a disposizione della confisca per detenzione stupefacentiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2023
1. La questione: la confisca e distruzione dello stupefacente Il Tribunale di Milano applicava all'imputato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca del denaro in sequestro. Ciò posto, avverso l'anzidetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'accusato che, a sua volta, aveva dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro. In particolare, secondo il ricorrente, il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a qualificare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2016, n. 40912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40912 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2016 |
Testo completo
40 9 1 2/ 1 6 ASR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. PATRIZIA PICCIALLI Consigliere - 1302/2016 Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO N. 18314/2016 - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KA AM IN N. IL 02/01/1970 avverso la sentenza n. 436/2016 TRIBUNALE di MONZA, del 15/02/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Dr. Francesca Loy, the ha chiesto dichiararsi inammissibile a ricorso adottando i provvedimenti di cui all'art. epp.6160 Udit i difensor Avv.; Wege Л RITENUTO IN FATTO 1. Il G.M. del Tribunale di Monza, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente KA AM IN e del coimputato RS PI, con sentenza del 15.2.2016, applicava allo stesso ex art. 444 cod. proc. pen., riqualificati i fat- ti ex art. 73 V comma DPR 309/90, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, operato l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, la pena finale di anni 1 e mesi 2 di reclusione, con confisca del denaro in sequestro e confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, per i seguenti reati: a) del reato di cui all'art. 73 comma I D.P.R. 309/90 perché illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo marjuana (II tabella) suddivisa in cin- que involucri del peso complessivo di gr. 28,78 che, avuto riguardo alle modalità del confezionamento, al luogo e alle circostanze della detenzione, era evidente- mente destinata alla cessione a terzi, in Cinisello Balsamo il 9.2.2016 b) del reato di cui all'art. 337 c.p. perché, per sottrarsi ai militari della Stazione Carabinieri di Cinisello Balsamo, intervenuti per procedere alla sua identificazione, spintonava violentemente e colpiva con pugni e calci il marescial- lo SA e il carabiniere scelto NO in Cinisello Balsamo il 9.2.2016 Con recidiva reiterata infraquinquennale per Ka sotto differenti alias 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, KA UA Lamine, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la, motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Motivazione mancante in riferimento al combinato disposto degli artt. 129, 444 cod. proc. pen. e 27 Cost. in relazione all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la carenza di motivazione perché il semplice riferi- mento al contenuto del verbale di arresto dei Carabinieri, dei verbali di perquisi- zione e sequestro dello stupefacente e del denaro, dell'esito del narcotest e del verbale di perquisizione non può costituire valida motivazione. Insufficiente sa- rebbe anche la motivazione sulla congruità della pena, limitandosi il decidente e ritenere la pena richiesta adeguata alla gravità dei fatti. b. Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen., 445 comma 1 cod. proc. pen. e 12 sexies L. 356/1992 in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Motivazione mancante, contraddittoria e/o manifestamente illo- gica in riferimento al punto di cui sopra in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.. 2 Il ricorrente deduce l'erronea applicazione della normativa relativa alla confi- sca, in quanto il tribunale dapprima ravvisava la fattispecie di lieve entità e poi dispone la confisca del denaro in sequestro. Ritiene il ricorrente che, in forza dell'art. 12sexies L 356/92, nel caso venga ravvisata l'ipotesi di lieve entità non è possibile ordinare la confisca del denaro costituente il frutto dell'illecito, richiamando in tal senso Cass. Pen. sez. IV n.1907/95 rv. 200898. Inoltre la sentenza impugnata non spiegherebbe l'iter logico seguito per l'applicazione della misura. Nel caso in cui il giudice disponga una sanzione accessoria rispetto alla pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen., ricorrerebbe, infatti, l'obbligo di motivazio- ne. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con tutte le con- seguenti statuizioni di legge.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, adottando i provvedimenti di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è il solo secondo motivo di ricorso relativo alla confisca. La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizio- ne, con conseguente restituzione della somma all'avente diritto 2. Manifestamente infondato, invece, è il primo motivo di ricorso. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti acquisiti (che ha richiamato e specificamente indicato nel verbale di arresto dei Carabinie- ri di Cinisello Balsamo, nei verbali di perquisizione e sequestro dello stupefacente e del denaro, dell'esito, dell'esito del narcotest, nel verbale di identificazione de- gli imputati, dell'elenco dei precedenti dattiloscopici, delle dichiarazioni rese all'udienza di convalida), che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente. La motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle 3 parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, motivatamente dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
3. Fondato, invece, è il secondo profilo di doglianza. Ed invero, ove venga ravvisata, come nel caso di specie, l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei pre- supposti di cui all'art. 240 c.p., comma 1 e non ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies (cfr. sez. 4 n. 4199 dell'11-12-2007 dep. il 2008, Rv. 238432; sez. 6, 31 marzo 2015, n. 25955 Sbaa, non mass.). Ebbene l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. Non è dato, dunque, comprendere su cosa si basi l'affermazione del giudice lombardo secondo cui si tratterebbe di corpo del reato. L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, potendo costitui- re oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta con- fisca ed ordina la restituzione della somma all'avente diritto;
rigetto nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 19 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia mell Pezzella SUPREMA E T R O C * I D GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 SET. 2015 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R Dr.ssa Gabriella Lamelza P U S 5