CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22639 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
{"numdec": "22639", "szdec": "5", "datdep": ["20230524"], "kind": "snpen", "datdec": "20230421", "tipoprov": "Sentenza", "id": "snpen2023522639S", "anno": "2023", "filename": ["./20230524/snpen@s50@a2023@n22639@tS.pdf"], "ssz": "0", "ocr": ["la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER BE nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. FABIO MARGARINI, per l'imputata ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La pronunzia impugnata \u00e8 stata deliberata il 29 giugno 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza di condanna di primo grado prosciogliendo RT LE ex art. 162-ter cod. pen. dal reato di furto (aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen.) di un orologio da polso del valore di 25.000 euro, che \u2014 secondo i Giudici di merito \u2014 ella aveva sottratto dalla casa dell'amica CI LU (che l'aveva affidato al proprio figlio minore), durante una cena alla quale era stata invitata, in concorso con DA DI, suo ex compagno! separatamente giudicato e prosciolto con la medesima formula. L'attivit\u00e0 riparatoria \u2014 si comprende dalla sentenza impugnata \u2014 era consistita nella restituzione dell'orologio, su richiesta della LU, poche ore dopo il misfatto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con il ministero del proprio difensore. L'unico motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al ritenuto concorso morale della LE con DA DI. Circa l'interesse a ricorrere, si osserva nell'impugnativa che la Corte di appello, nel prosciogliere ex art. 162-ter cod. pen. l'imputata, ha effettivamente dato seguito ad una delle richieste contenute nell'atto di appello, trascurando per\u00f2 quella principale di assoluzione nel merito. E' stata cos\u00ec pretermessa la doglianza che concerneva la valenza scagionante della confessione del DI come riportata dalla teste MA LU, giacch\u00e9 la Corte territoriale si \u00e8 affidata ad una motivazione per relationem alla pronunzia di prime cure, offrendo tuttavia un ordito privo di una propria consistenza argomentativa. L'affidamento che la Corte di merito ha manifestato verso il filmato video tratto dall'apparato di videosorveglianza dell'appartamento teatro del fatto \u2014 si legge altres\u00ec nel ricorso \u2014 sarebbe mal riposto, dal momento che si tratta di una ripresa caratterizzata da una scarsa qualit\u00e0 di definizione e, comunque, in nessuna sequenza la LE aveva mostrato di avere contatti diretti, neppure per brevi istanti, con l'orologio. In nessun momento di quelli che avevano preceduto o seguito la sottrazione \u2014 prosegue il ricorso \u2014 l'imputata aveva avuto colloqui sussurrati o nascosti con DI, colloqui che sarebbe stato logico attendersi qualora i due avessero concertato il furto. Il ricorso riporta, poi, una serie di movimenti di DI come immortalati dal sistema di videosorveglianza, segnalando per\u00f2 che l'ingresso in cucina ipotizzato dai Giudici di merito non era stato ripreso, mentre era stato immortalato un ripetuto accesso dell'imputato verso l'atrio dell'abitazione, il primo avvenuto con l'orologio in mano e chinandosi verso un mobile, dove il prevenuto era stato visto abbassarsi nuovamente subito prima di congedarsi dalla padrona di casa. A seguire, il ricorso contesta l'interpretazione colpevolista che \u00e8 stata data al ritorno della LE nella cucina dell'abitazione, a suo dire per recuperare propri monili o sciarpe o il telefonino dalla cucina, perch\u00e9 era in quel luogo che aveva trascorso la maggior parte del tempo con l'amica LU;
tale accesso non era, invece avvenuto per impossessarsi dell'orologio che \u2014 secondo la Corte di appello \u2014 era stato occultato dal DI in cucina dopo il primo impossessamento. Si segnala nel ricorso che la LE proviene da una famiglia agiata e non ha alcuna passione per gli orologi e che aveva un'amicizia pluriennale con la LU, presso la cui casa era avvenuto il fatto e che \u00e8 la madre del proprietario dell'orologio, che l'imputata aveva visto crescere. Il ricorso si rivolge, poi, a contestare la minimizzazione della portata a discarico della testimonianza della sorella di CI LU, MA, che aveva escluso il coinvolgimento della LE ed aveva affermato di avere ricevuto la confessione di DI di essere l'unico responsabile del misfatto. Confessione che DI aveva gi\u00e0 reso telefonicamente, la sera dopo i fatti, a CI LU, alla presenza del teste AO MA. Inoltre MA LU aveva affermato che era sempre e solo DI che teneva i rapporti con CI LU per la compravendita di orologi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso \u00e8 inammissibile.
1. La ragione dell'inammissibilit\u00e0 risiede, innanzitutto, nel rilievo che l'impugnativa \u00e8 versata in fatto, in quanto pretende di ottenere una diversa ricostruzione degli accadimenti storici che, con motivazione immune da vizi logici, la sentenza impugnata offre, peraltro con una dovizia argomentativa che tradisce la premessa che pure si legge in sentenza \u2014 circa la necessit\u00e0 di effettuare una mera \"constatazione\" circa l'eventuale inesistenza del fatto, la non addebitabilit\u00e0 dello stesso all'imputata e la sua irrilevanza penale, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e secondo gli insegnamenti di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274. La Corte di merito, infatti, ha chiaramente spiegato, ricostruendo i movimenti della LE e di DI dentro l'abitazione della LU, il ragionamento indiziario che l'ha condotta ad escludere il proscioglimento, ritenendo che l'uomo avesse occultato l'orologio in cucina dopo il primo impossessamento e che poi la LE, informata dal compagno una volta usciti dalla casa, vi fosse rientrata per prelevare definitivamente il monile dal luogo ove era stato riposto, con il pretesto di dover controllare se avesse dimenticato il cellulare. A quest'ultimo proposito, il ricorso appare privo di specificit\u00e0 in quanto non fronteggia due argomenti cruciali nell'economia del ragionamento probatorio che fonda la decisione avversata;
ossia la considerazione dei Giudici di appello secondo cui, al suo ritorno nell'abitazione, la LE era stata vista dalla LU mettere qualcosa in borsa e quella che ha svilito la giustificazione resa dalla prevenuta, secondo la quale era rientrata a casa LU solo per riprendere il suo cellulare, mentre era proprio questo cellulare che ella teneva in mano ed aveva poi riposto nella borsa subito prima di uscire per la prima volta dall'appartamento, come visualizzabile dai filmati del sistema di videosorveglianza dell'appartamento. A prescindere dai profili di aspecificit\u00e0 appena evidenziati, pi\u00f9 in generale, il Collegio deve constatare che il ricorso \u00e8 teso ad ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario, che la Corte di merito ha affrontato senza incorrere in alcuno dei vizi lamentati sia quanto al vaglio del compendio nel suo complesso, sia quando ha svalutato le presunte prove a discarico. Ugualmente non manifestamente illogica \u00e8, infatti, la risposta della Corte territoriale nella parte in cui ha sancito l'irrilevanza pro reo della deposizione di MA LU, giacch\u00e9 quest'ultima si era semplicemente limitata a riportare dichiarazioni di DI, smentite, tuttavia, dalle riprese video. A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi \u2014 fatta propria anche dalle Sezioni Unite \u2014 secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non \u00e8 consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimit\u00e0 un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una \"rilettura\" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione \u00e8, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimit\u00e0 la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente pi\u00f9 adeguata, valutazione delle risultanze processuali;
l'indagine di legittimit\u00e0 sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volont\u00e0 del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilit\u00e0 di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si \u00e8 avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore dei giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione;
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scib\u00e9, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi \u00e8 spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit\u00e0 esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimit\u00e0 il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2. All'inammissibilit\u00e0 del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, cos\u00ec equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0 (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al"], "relatore": ["BORRELLI PAOLA"], "presidente": ["CAPUTO ANGELO"], "decision_date": "2023-05-24", "hearing_date": "2023-04-21", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.22639 del 24/05/2023", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.22639 del 24/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:22639PEN), udienza del 21/04/2023,Presidente
CAPUTO ANGELO
Relatore BORRELLI PAOLA", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:22639PEN", "session_full_name": "quinta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230524/snpen@s50@a2023@n22639@tS.clean.pdf"}
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. FABIO MARGARINI, per l'imputata ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La pronunzia impugnata \u00e8 stata deliberata il 29 giugno 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza di condanna di primo grado prosciogliendo RT LE ex art. 162-ter cod. pen. dal reato di furto (aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen.) di un orologio da polso del valore di 25.000 euro, che \u2014 secondo i Giudici di merito \u2014 ella aveva sottratto dalla casa dell'amica CI LU (che l'aveva affidato al proprio figlio minore), durante una cena alla quale era stata invitata, in concorso con DA DI, suo ex compagno! separatamente giudicato e prosciolto con la medesima formula. L'attivit\u00e0 riparatoria \u2014 si comprende dalla sentenza impugnata \u2014 era consistita nella restituzione dell'orologio, su richiesta della LU, poche ore dopo il misfatto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con il ministero del proprio difensore. L'unico motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al ritenuto concorso morale della LE con DA DI. Circa l'interesse a ricorrere, si osserva nell'impugnativa che la Corte di appello, nel prosciogliere ex art. 162-ter cod. pen. l'imputata, ha effettivamente dato seguito ad una delle richieste contenute nell'atto di appello, trascurando per\u00f2 quella principale di assoluzione nel merito. E' stata cos\u00ec pretermessa la doglianza che concerneva la valenza scagionante della confessione del DI come riportata dalla teste MA LU, giacch\u00e9 la Corte territoriale si \u00e8 affidata ad una motivazione per relationem alla pronunzia di prime cure, offrendo tuttavia un ordito privo di una propria consistenza argomentativa. L'affidamento che la Corte di merito ha manifestato verso il filmato video tratto dall'apparato di videosorveglianza dell'appartamento teatro del fatto \u2014 si legge altres\u00ec nel ricorso \u2014 sarebbe mal riposto, dal momento che si tratta di una ripresa caratterizzata da una scarsa qualit\u00e0 di definizione e, comunque, in nessuna sequenza la LE aveva mostrato di avere contatti diretti, neppure per brevi istanti, con l'orologio. In nessun momento di quelli che avevano preceduto o seguito la sottrazione \u2014 prosegue il ricorso \u2014 l'imputata aveva avuto colloqui sussurrati o nascosti con DI, colloqui che sarebbe stato logico attendersi qualora i due avessero concertato il furto. Il ricorso riporta, poi, una serie di movimenti di DI come immortalati dal sistema di videosorveglianza, segnalando per\u00f2 che l'ingresso in cucina ipotizzato dai Giudici di merito non era stato ripreso, mentre era stato immortalato un ripetuto accesso dell'imputato verso l'atrio dell'abitazione, il primo avvenuto con l'orologio in mano e chinandosi verso un mobile, dove il prevenuto era stato visto abbassarsi nuovamente subito prima di congedarsi dalla padrona di casa. A seguire, il ricorso contesta l'interpretazione colpevolista che \u00e8 stata data al ritorno della LE nella cucina dell'abitazione, a suo dire per recuperare propri monili o sciarpe o il telefonino dalla cucina, perch\u00e9 era in quel luogo che aveva trascorso la maggior parte del tempo con l'amica LU;
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso \u00e8 inammissibile.
1. La ragione dell'inammissibilit\u00e0 risiede, innanzitutto, nel rilievo che l'impugnativa \u00e8 versata in fatto, in quanto pretende di ottenere una diversa ricostruzione degli accadimenti storici che, con motivazione immune da vizi logici, la sentenza impugnata offre, peraltro con una dovizia argomentativa che tradisce la premessa che pure si legge in sentenza \u2014 circa la necessit\u00e0 di effettuare una mera \"constatazione\" circa l'eventuale inesistenza del fatto, la non addebitabilit\u00e0 dello stesso all'imputata e la sua irrilevanza penale, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e secondo gli insegnamenti di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274. La Corte di merito, infatti, ha chiaramente spiegato, ricostruendo i movimenti della LE e di DI dentro l'abitazione della LU, il ragionamento indiziario che l'ha condotta ad escludere il proscioglimento, ritenendo che l'uomo avesse occultato l'orologio in cucina dopo il primo impossessamento e che poi la LE, informata dal compagno una volta usciti dalla casa, vi fosse rientrata per prelevare definitivamente il monile dal luogo ove era stato riposto, con il pretesto di dover controllare se avesse dimenticato il cellulare. A quest'ultimo proposito, il ricorso appare privo di specificit\u00e0 in quanto non fronteggia due argomenti cruciali nell'economia del ragionamento probatorio che fonda la decisione avversata;
ossia la considerazione dei Giudici di appello secondo cui, al suo ritorno nell'abitazione, la LE era stata vista dalla LU mettere qualcosa in borsa e quella che ha svilito la giustificazione resa dalla prevenuta, secondo la quale era rientrata a casa LU solo per riprendere il suo cellulare, mentre era proprio questo cellulare che ella teneva in mano ed aveva poi riposto nella borsa subito prima di uscire per la prima volta dall'appartamento, come visualizzabile dai filmati del sistema di videosorveglianza dell'appartamento. A prescindere dai profili di aspecificit\u00e0 appena evidenziati, pi\u00f9 in generale, il Collegio deve constatare che il ricorso \u00e8 teso ad ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario, che la Corte di merito ha affrontato senza incorrere in alcuno dei vizi lamentati sia quanto al vaglio del compendio nel suo complesso, sia quando ha svalutato le presunte prove a discarico. Ugualmente non manifestamente illogica \u00e8, infatti, la risposta della Corte territoriale nella parte in cui ha sancito l'irrilevanza pro reo della deposizione di MA LU, giacch\u00e9 quest'ultima si era semplicemente limitata a riportare dichiarazioni di DI, smentite, tuttavia, dalle riprese video. A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi \u2014 fatta propria anche dalle Sezioni Unite \u2014 secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non \u00e8 consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimit\u00e0 un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una \"rilettura\" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione \u00e8, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimit\u00e0 la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente pi\u00f9 adeguata, valutazione delle risultanze processuali;
l'indagine di legittimit\u00e0 sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volont\u00e0 del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilit\u00e0 di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si \u00e8 avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore dei giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione;
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scib\u00e9, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi \u00e8 spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit\u00e0 esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimit\u00e0 il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2. All'inammissibilit\u00e0 del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, cos\u00ec equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0 (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
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